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AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI Bari Bologna Brescia Cagliari Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino http://www.lslex.com Circolare Monotematica Novità fatturazione 2013 Data: 11 gennaio 2013 Indice - La numerazione della fattura Pag.2 - Tenuta di registri sezionali Pag.3 - Novità riguardanti la base imponibile Pag.4 - I soggetti passivi Pag.4 - Il contenuto della Nuova Fattura Pag.5 - Nuovo obbligo di emissione fattura Pag.6 - Annotazioni obbligatorie in fattura Pag.6 - Momento di emissione della fattura Pag. 7 - Novità riguardanti il volume d affari Pag.8 - La fatturazione elettronica Pag.8 - Stampa dei registri IVA Pag.9 Premessa Nella Legge di stabilità 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione (art. 1 commi da 324 a 335, Legge n. 228/2012) con decorrenza dal 01.01.2013. In particolare sono state rivisitate le norme riguardanti: - la base imponibile - i soggetti passivi, - il contenuto della fattura, - la fatturazione delle operazioni, - il momento di emissione della fattura - il volume d affari - le modalità di tenuta e conservazione dei documenti.

La numerazione della fattura Art. 21 comma 2 DPR 633/72 Elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo numero di emissione. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall 01.01.2013 dispongono espressamente quanto segue: Art. 21, comma 2, DPR n. 633/72 Fino al 31.12.2012 La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare Dall 1.01.2013 La fattura contiene le seguenti indicazioni: b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; Dal confronto delle due disposizioni è possibile riscontrare che non è più prevista la numerazione per anno solare, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1. La previsione della nuova disposizione, in base alla quale il numero (progressivo) deve identificare la fattura in modo univoco deve essere tradotta nella realtà quotidiana delle imprese/lavoratori autonomi. Merita evidenziare che l art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato Contenuto delle fatture prevede, tra l altro, l indicazione di un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico. Con la risoluzione n.1/e del 10 gennaio 2013 pubblicata in data odierna sul sito dell Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti del caso dando la possibilità di seguire diversi tipi di comportamento: Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l ultima fattura Soluzione 1 emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n.460 e così via. Ciò consentirebbe di poter contare da subito sulla univocità del documento. Soluzione 2 Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo però con la numerazione anche negli anni successivi. Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l anno di emissione della stessa. Soluzione 3 Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via. 2

L Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che: qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione Soluzione 4 progressiva per anno solare, in quanto l identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Tenuta di registri sezionali Art. 21 comma 2 DPR 633/72 In caso di adozione di registri IVA sezionali, le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione: Sezionale A n.1/2013/a n.2/2013/a n.3/2013/a Sezionale B n.1/2013/b n.2/2013/b n.3/2013/b Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012 Sezionale A n.459/a n.460/a n.461/a Sezionale B n.621/b n.622/b n.623/b 3

Novità riguardanti la base imponibile Art.1 comma 325 Lett. a) Legge 228/2012 L art. 1 comma 325 lett. a) Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha riformulato l art. 13, co. 4 del DPR n. 633/72 e per le operazioni intracomunitarie l art.43 del D.L. n.331/93. Ai fini delle determinazione della base imponibile: - i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione o nel caso di omessa indicazione nella fattura, del giorno di emissione della stessa; - in mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È stato, inoltre, stabilito che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea, non è pertanto necessaria una specifica comunicazione all Amministrazione Finanziaria. I soggetti passivi Art.1 comma 325 Lett. b) Legge 228/2012 L art. 1, co. 325, lett. b), della Legge n. 228/2012, ha modificato due disposizioni dell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, tra cui il co. 2, confermando il principio generale secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono assolti dai cessionari o committenti mediante emissione di autofattura. Prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità 2013 l art. 17, co. 2, secondo periodo del DPR n.633/72 disponeva che, solo nell ipotesi di prestazioni di servizi generici di cui all art. 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione Europea, il committente poteva assolvere i predetti obblighi mediante la procedura di integrazione prevista dagli artt.46 e 47 del D.L. n.331/93. La novità è rappresentata dalla previsione che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi (senza più limitazione ai servizi generici di cui all art.7-ter) effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la procedura di integrazione della fattura ricevuta prevista dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93. Dunque d ora in poi l integrazione del documento del cedente/prestatore diventa la modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi Iva nei rapporti con soggetti comunitari. 4

Il contenuto della Nuova fattura Art. 21 comma 2 DPR 633/72 L art. 1, co. 2, lett. d), del D.L. n. 216/2012 (Legge n. 228/2012) ha altresì disposto l integrale sostituzione dei commi da 1 a 6 dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di emissione della fattura, ovvero del documento che deve essere emesso per ciascuna operazione imponibile, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. In base alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2013 nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi: - data di emissione; - numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, codice fiscale; - natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; - corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2); - corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (non è più previsto alcun riferimento al valore normale bensì al corrispettivo); - aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; - data della prima immatricolazione o di iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 38, comma 4, DL n. 331/93; - annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 5

Nuovo obbligo di emissione di fattura Art. 21 DPR 633/72 L art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 è stato inoltre integrato da due nuove disposizioni. In primo luogo, il co. 6-bis, prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono obbligati ad emettere fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia se effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato ): - cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle finanziarie esenti di cui all art. 10, nn. 1)-4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell imposta in un altro Stato comunitario. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura in luogo dell ammontare dell Iva deve essere apposta la dicitura inversione contabile, con l eventuale specificazione della disposizione di riferimento; - cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell Unione Europea (cessione beni allo stato estero); in tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l annotazione operazione non soggetta, ed eventualmente la fonte normativa. In sintesi: la fattura con le dovute annotazioni sopra previste, diventa necessaria anche per le cessioni e prestazioni fuori campo perché non territoriali, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in altro Stato UE e per tutte le operazioni che si considerano effettuate extra UE a prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento del cessionario/committente Annotazioni obbligatorie in fattura Art. 21 comma 6 DPR 633/72 Il co. 6 dell art. 21 del DPR 633/72 è stato modificato prevedendo l obbligatoria indicazione in fattura delle seguenti annotazioni: - operazione non soggetta, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall applicazione dell Iva, a norma dell art. 7-bis, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972; - operazione non imponibile, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, del DPR 633/72); - operazione esente, con riferimento a quelle di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione (operazioni relative all esercizio del lotto, delle 6

lotterie nazionali, dei giochi e concorsi); - regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41; - regime del margine agenzie di viaggio, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. Momento di emissione della fattura Art. 21 co. 4 dpr 633/72 Come noto, la fattura va emessa al momento di effettuazione dell operazione come determinato ai sensi dell art. 6 del dpr 633/72 (consegna beni mobili, pagamento del servizio, ecc.). Tale regola trova una serie di deroghe contenute nel nuovo comma 4 del citato art. 21 ed in particolare: - per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo (DPR n.472/96), nonché per le prestazioni di servizi idoneamente documentate, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. Va notato che la nuova disposizione introduce la fattura c.d. differita anche per le prestazioni di servizi; - per le cessioni di beni effettuate dall acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni; - per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi UE ex art. 7-ter, la fattura (senza IVA) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (ultimazione del servizio o pagamento). Quest ultimo termine (15 del mese successivo) si applica ora anche per l autofatturazione dei servizi ricevuti da operatori extracomunitari (art. 17 dpr 633/72). In ogni caso la fattura si ha per emessa all atto della consegna / spedizione all acquirente /committente. 7

Novità riguardanti il volume d affari Art. 21 DPR 633/72 L art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. n. 216/2012, ha modificato il sistema delle esclusioni dal computo del volume d affari di cui all art. 20, co. 1, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, intendendosi per tale l ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione con riferimento all anno solare tenendo pure conto delle note di variazione emesse ai sensi dell art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Viene confermato il principio di irrilevanza nel volume d affari, dei passaggi di beni tra attività separate (art. 36, co. 5, del Decreto Iva) e delle cessioni di beni ammortizzabili, precisando, che: - sono escluse dal computo anche le cessioni degli elementi che rientrano nelle voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili); - rientrano, invece, nel volume d affari le prestazioni di servizi fuori campo Iva, ai sensi dell art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, rese a soggetti stabiliti in altro stato UE, che non rilevano, però, ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale (art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983). La fatturazione elettronica Art. 21 comma 1 DPR 633/72 La fattura può essere emessa oltre che in forma cartacea anche in forma elettronica. Come previsto dal nuovo comma 1 dell art. 21 DPR 633/72 per fattura elettronica si intende il documento emesso e ricevuto in un qualunque formato elettronico. L utilizzo della fattura elettronica richiede il consenso da parte del destinatario. È possibile emettere nei confronti di uno stesso destinatario/prestatore più fatture elettroniche in un unico lotto e in tale ipotesi le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, a condizione che per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto che intende utilizzare la fattura elettronica deve garantirne l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell emissione fino al periodo di conservazione della stessa. L autenticità dell origine e l integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. 8

Stampa dei registri IVA Art. 21 comma 2 DPR 633/72 La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere riportato il numero progressivo, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento. Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72. Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti. LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati 9