IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia



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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... Membro designato dalla Banca d'italia (estensore) -Prof. Gennaro Rotondo... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Roberto Manzione... Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 22.06.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO In data 21.5.2009, il ricorrente, titolare presso l intermediario di un rapporto di deposito titoli in custodia e amministrazione, aveva richiesto il trasferimento di tutti gli strumenti finanziari ivi giacenti ad altro intermediario. Ciò al fine di beneficiare di una promozione da quest ultimo lanciata, consistente nella possibilità di investire per la durata massima di tre mesi, in una specifica operazione di pronti contro termine, il controvalore dei titoli trasferiti a un tasso di rendimento pari al 4% (3,5% netto). Tale promozione si sommava peraltro con le altre in corso (riconoscimento di punti fedeltà e concessione di una carta di credito gratis per sempre ). Il 9 giugno il ricorrente ha inviato formale reclamo al resistente, per contestare il mancato trasferimento dei propri titoli all altra banca. Nell occasione ha richiesto il ristoro del danno economico derivatogli dal ritardo nell esecuzione di tale disposizione, da quantificarsi quale differenza tra il tasso netto praticato sul c/c [intrattenuto presso il convenuto] e il Pag. 2/6

3,5%, assicurato dall altro intermediario, con riferimento all importo pari alla valorizzazione, ai prezzi di mercato, del totale dei titoli e fondi da trasferire e al periodo intercorrente tra il 21.5.2009 e la data di esito della richiesta. Il cliente ha altresì dichiarato di riservarsi di chiedere maggiori danni nel caso non avesse potuto usufruire della descritta promozione per intervenuta scadenza della stessa. Con nota del successivo 2 luglio, facendo seguito al reclamo, ha comunicato al resistente che i propri titoli erano stati trasferiti tra il 12 e il 30 giugno. In particolare, - il 12 giugno erano state trasferite obbligazioni per un controvalore di 54.592; - il 15 giugno altre obbligazioni per 169.408; - il 30 giugno quote di fondi per 213.902. Sottolineando pertanto di aver potuto attivare la promozione de qua solo alle citate date, ha chiesto all intermediario di procedere alla valutazioni in merito al risarcimento del danno richiesto in occasione del reclamo. Quest ultimo, dando riscontro della comunicazione il 2.9.2009, ha reso noto di aver dato seguito alla disposizione di trasferimento dei titoli nei tempi tecnici congrui. Il 9.9.2009 il ricorrente, in ragione del mancato accoglimento della propria richiesta risarcitoria, ha presentato ricorso all Ombudsman Giurì-Bancario per ottenere la liquidazione del danno subito. Il 18 novembre l Ombudsman ha richiesto la documentazione attestante la proposta promozionale attivata dalla banca destinataria del trasferimento dei titoli, senza specificare alcun termine entro il quale produrla, ma prorogando fino a 120 giorni quello fissato per la decisione. Nella riunione del 9.12.2009, senza ulteriormente attendere l arrivo di tali documenti, ha deciso per l inaccoglibilità della domanda. In particolare, pur riconoscendo, con particolare riferimento alle quote del fondo comune, che l intera procedura di trasferimento [ ] sia stata attivata con un certo ritardo, ha ritenuto che il tempo occorso, di quindici giorni lavorativi, non è tale da pregiudicare una conveniente gestione del portafoglio, [ ] stante la mancanza di prove documentali circa la promozione in discorso. L'intermediario, presso l A.B.F., ha preliminarmente evidenziato che il deposito titoli del ricorrente era composto, al momento della richiesta di trasferimento, da titoli di stato, obbligazioni estere e fondi. Ha quindi rappresentato che l operatività di un trasferimento titoli, sia esteri che fondi, è di regola più lunga che per le altre specie di titoli, in quanto presuppone una serie di adempimenti amministrativi quali la comunicazione alla depositaria estera ed alla Società di gestione dei fondi, al cui operato l intermediario Pag. 3/6

rimane estraneo. Ha poi specificato che la procedura per il trasferimento di tali titoli, attivata il 3.6.2009, si era conclusa il 15.6.2009, mentre i restanti strumenti finanziari erano stati trasferiti nel periodo compreso tra il 12.6.2009 e il 15.6.2009, giusta documentazione allegata. In relazione a tanto, ha ribadito che il tempo occorso per evadere la richiesta del ricorrente, pari a quindici giorni lavorativi, non è tale da pregiudicare una conveniente gestione del portafoglio. Considerato altresì che il ricorrente non ha fornito prove documentali [ ] circa i dichiarati progetti di reimpiego, ha chiesto all Arbitro di respingere le richieste avanzate dal ricorrente. Il ricorrente ha prodotto copia del regolamento dell iniziativa promozionale donde la controversia trae occasione e ha dichiarato di aver aderito all iniziativa promozionale nelle diverse date in cui si è realizzato il trasferimento delle varie specie di titoli. DIRITTO La domanda di risarcimento del danno è meritevole di accoglimento. Può ritenersi come non controverso tra le parti il ritardo nell adempimento dell istruzione data dal cliente di impiegare i valori custoditi dall intermediario mediante trasferimento ad altro soggetto bancario; tanto risulta anche dalla decisione dell Ombudsman Giurìbancario che ha univocamente attestato l attiva[zione] con un certo ritardo dell esecuzione da parte del mandatario, sia pure senza averne fatto derivare - per difetto, lì, di prova - il riconoscimento di un danno risarcibile in favore del mandante. Sulla base di elementi anche diversi che, qui, risultano acquisiti, questo Collegio opina nel senso che - facendo difetto l allegazione del tempo altrimenti convenuto per l impiego dei valori che erano stati oggetto dell ordine di trasferimento - possa ritenersi esigibile, in termini di ragionevole prassi bancaria seguita pro tempore, un intervallo pari a sette (7) giorni lavorativi (quanti sono intercorsi tra il 21 maggio e il 3 giugno 2009), onde non può che rimanere imputabile all intermediario il tempo ulteriore rispetto al principio di esecuzione, che risulta avvenuto soltanto in data 3 giugno 2009, e fino alle diverse date di compimento del trasferimento (relativamente alle quali le allegazioni di parte attrice - circa i giorni 12, 15 e 30 giugno - non paiono fatte segno di contestazione specifica né, rispettivamente, di prova contraria). Date le premesse, appare quale ragionevole ed equo criterio di liquidazione del danno da ritardato adempimento, una volta che si sia avuta contezza - come nella fattispecie - dell adesione del cliente alla promozione offertagli dal destinatario finale dei valori già Pag. 4/6

custoditi dall intermediario inadempiente, quello apprestato dall art. 1714 c.c., per cui il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto [ ] impiegarle secondo le istruzioni ricevute. Di contro, non appaiono secondabili i criteri liquidatori proposti dalla parte attrice dal momento che la differenza tra il tasso netto praticato sul c/c [intrattenuto presso la parte convenuta] e il 3,5% [derivante dall adesione all offerta finanziaria del nuovo intermediario] non possono rappresentare adeguati parametri di riferimento: non il primo, poiché i valori non erano destinati a liquidazione e collocazione in c/c presso il soggetto a quo, non il secondo poiché il tasso di riferimento riusciva legato a un adesione relativa a più complessa operazione finanziaria del soggetto ad quem e inclusiva di vincoli di disponibilità a termine dato. Pertanto, in concreto, il danno è liquidabile nella somma costituita dai seguenti addendi: a) interessi al tasso legale corrente pro tempore sull importo di 54.592,00 dal 3 giugno 2009 all 11 giugno 2009; b) interessi al tasso legale corrente pro tempore sull importo di 169.408 dal 3 giugno 2009 all 14 giugno 2009; c) interessi al tasso legale corrente pro tempore sull importo di 213.902 dal 3 giugno 2009 al 29 giugno 2009. Dagli addendi in questione si ricava l importo finale, rispetto al quale funge soltanto da limite eventuale quello prodotto mediante il diverso criterio di liquidazione indicato dalla parte, alla quale non spetta - in via di principio - oltre quanto domandato. P.Q.M. Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l intermediario tenuto a risarcire il danno nella misura di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 5/6

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