Le principali novità del modello Iva 2010 a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi



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Transcript:

Il Punto sull Iva Le principali novità del modello Iva 2010 a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi Premessa Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate di data 15 gennaio 2010 è stata approvata la modulistica e le relative istruzioni delle dichiarazioni relative all imposta sul valore aggiunto per l anno 2009. Assieme al modello Iva 2010, dedicato alla dichiarazione annuale, al modello Iva 26 LP, contenente il prospetto delle liquidazioni periodiche, al modello VR per le richieste di rimborso ed al modello Iva 74-bis, da utilizzare in caso di procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, fa per la prima volta la propria comparsa il modello Iva base. Modello Iva base Il modello Iva base è una versione semplificata della dichiarazione annuale che può essere trasmessa unicamente in allegato al modello Unico e non con modalità autonoma. La presentazione di questa versione ridotta della dichiarazione Iva è una facoltà concessa ai contribuenti, persone fisiche o soggetti diversi, che nel 2009: non hanno effettuato operazioni con l estero (cessioni e acquisti intracomunitari, esportazioni e importazioni, ); non hanno effettuato acquisti o importazioni con utilizzo del plafond previsto per gli esportatori abituali; determinano l Iva dovuta e quella ammessa in detrazione secondo regole generali, senza applicare speciali regimi; hanno effettuato in via occasionale cessione di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole di cui all art.34-bis; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive. Rispetto al modello ordinario, sono presenti soltanto alcuni quadri, che sono anch essi semplificati con l omissione di alcuni righi non rilevanti in considerazione del limitato ambito soggettivo: VA VE VF VJ VH VL VT Informazioni sull attività Determinazione del volume d affari Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione Liquidazioni periodiche Liquidazione dell imposta annuale Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti Iva 26

In considerazione del fatto che il modello Iva base può essere presentato esclusivamente con il modello Unico, i dati relativi alla determinazione dell Iva da versare o del credito d imposta vanno indicati necessariamente nel rigo RX di Unico 2010. Per quanto riguarda le eventuali opzioni o revoche, devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva 2010 da presentare nell ambito della dichiarazione unificata. Modello Iva 2010 Numerose sono le novità che interessano il modello Iva 2010, dedicato alla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d imposta 2010. Fra di esse sicuramente la più rilevante è quella rappresentata dall ampliamento delle possibilità di presentare la dichiarazione in forma autonoma, ossia slegata dal modello Unico. Presentazione della dichiarazione in forma autonoma Fino all anno scorso, la presentazione della dichiarazione in forma autonoma era ammessa soltanto nelle fattispecie tassativamente previste, fra le quali si ricordano quelle maggiormente ricorrenti: soggetti Ires con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive; soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o che si sono identificati direttamente ai sensi dell art.35-ter DPR n.633/72. La dichiarazione Iva relativa al 2009 potrà essere, invece, presentata in forma autonoma anche da parte dei soggetti che chiudono a credito e che intendono compensare o chiedere a rimborso il credito Iva. A differenza delle altre fattispecie elencate, siamo di fronte ad una facoltà, e non ad un obbligo, resasi necessaria a seguito dell introduzione delle nuove regole di compensazione dei crediti Iva realizzata con l art.10 del D.L. n.78/09. Come è noto, la norma in questione prevede che, laddove il credito da compensare ecceda la soglia di 10.000 annui, il suo utilizzo possa avvenire soltanto a partire dal 16 giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (lo stesso discorso vale nel caso dei crediti derivante dalle istanze trimestrali). È quindi interesse dei contribuenti che chiudono la dichiarazione annuale a credito anticipare la sua presentazione per poter iniziare la compensazione a partire dal mese successivo. La dichiarazione può essere presentata in forma autonoma a partire dal 1 febbraio 2010, consentendo in questo modo di compensare gli importi eccedenti la soglia di 10.000 a partire dal 16 marzo; nel caso in cui venga inviata entro il mese di febbraio comporta l ulteriore vantaggio di non dover predisporre la comunicazione annuale dati Iva: 27

Va ribadito, però, che soltanto i contribuenti che chiudono la dichiarazione a credito, indipendentemente da quello che è il suo ammontare, anche se inferiore alla soglia dei 10.000 a partire dalla quale scattano le limitazioni alla compensazione, possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, mentre una facoltà di questo tipo non è riconosciuta ai soggetti che espongono un debito d imposta. Nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione orizzontale un credito derivante dalla dichiarazione annuale di importo superiore a 15.000, non è più sufficiente presentare la dichiarazione, ma è necessario che questa sia accompagnata dal visto di conformità rilasciato dal professionista incaricato o dal CAF imprese, ovvero dalla sottoscrizione del soggetto incaricato del controllo contabile. A tal fine, il frontespizio della dichiarazione Iva è stato opportunamente integrato, includendo uno spazio dedicato proprio alla sottoscrizione da parte dell organo di controllo (quello per il visto di conformità era già presente nei modelli precedenti): 1 2 ALTERNATIVA Soggetti non residenti Altra modifica da segnalare apportata al frontespizio della dichiarazione, è quella relativa alla soppressione del campo codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione destinato ai soggetti non residenti che operavano in Italia sia mediante stabile organizzazione che tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (questi ultimi due istituti sono fra loro alternativi). 2009 2008 Nell ipotesi in cui un soggetto non residente abbia operato nel corso del 2009, sia attraverso una stabile organizzazione che tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, l obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva ricade esclusivamente sulla stabile organizzazione. In tal caso, la dichiarazione Iva deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli. Nel frontespizio devono essere riportati i dati relativi alla stabile organizzazione (denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita Iva). 28

Nel modulo 1 Nel modulo 2 vanno indicate le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione nel corso del 2009 e quelle effettuate con la posizione Iva relativa all istituto del rappresentante fiscale o dell identificazione diretta con riferimento alla frazione di mese o trimestre nel corso del quale questa posizione è venuta meno; vanno inoltre compilati i quadri VT e VX comprensivi di tutti i dati esposti nei due moduli di cui si compone la dichiarazione. devono essere, invece, rilevate le operazioni effettuate avvalendosi della posizione Iva relativa all istituto del rappresentante fiscale o dell identificazione diretta fino all ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data di chiusura delle posizioni; va inoltre indicata nel campo 1 del rigo VA1 la partita Iva della posizione Iva cui il modulo si riferisce e barrato il campo 6. Nel rigo VA1 è stato introdotto il campo 6 riservato ai soggetti non residenti che nell anno d imposta hanno operato sia mediante stabile organizzazione che mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta. Al riguardo, va segnalato che l art.11 del D.L. n.135/09, in vigore dal 26 settembre 2009, ha modificato, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia n.c-244/08 del 16 luglio 2009, il co.2 dell art.17 del DPR n.633/72, escludendo la possibilità per un soggetto non residente di assumere una duplice posizione ai fini Iva. Per effetto di questo intervento legislativo, la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato comporta l impossibilità di operare tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Viene quindi ricondotta alla stabile organizzazione l attività rilevante ai fini Iva sia nel caso in cui essa venga compiuta direttamente dalla stabile organizzazione; sia in quello in cui invece risulti riconducibile alla casa madre. La ristrutturazione del quadro VF Il quadro VF, dedicato agli acquisti, è quello che presenta le maggiori modifiche nel nuovo modello dichiarativo, in quanto accoglie informazioni che in precedenza venivano fornite nell ambito del quadro VA, che esce di conseguenza ridimensionato, e del quadro VG, che è stato invece soppresso. 29

Nella sezione 2 del quadro VF vengono inseriti il rigo VF 23, deputato a riassumere i dati relativi agli acquisti operati dall estero, ed il rigo VF 24, dedicato alla ripartizione di acquisti e importazioni, che fino all anno scorso trovavamo nell ambito del quadro VA. Informazioni presenti nel quadro VA sino al 2008 Acquisti dall estero Dati per accertamento e rimborsi La sezione 3, finalizzata alla determinazione dell Iva ammessa in detrazione, accoglie invece alcuni dati contenuti nel vecchio quadro VG del modello Iva 2009, quadro destinato, fra l altro, ai contribuenti soggetti a regimi speciali Iva, che determinano quindi l imposta ammessa in detrazione con modalità particolari. Indicazione dei regimi speciali in precedenza evidenziati nel quadro VG La sezione 3-A la sezione 3-B la sezione 3-C Nella sezione 4 è dedicata alla determinazione dell Iva ammessa in detrazione nel caso di effettuazione di operazioni esenti con l applicazione del meccanismo del pro-rata; si occupa invece dei soggetti che applicano il regime speciale per l agricoltura si occupa di chi realizza operazioni esenti occasionali, cessioni occasionali di beni usati e operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale, che erano indicate nel modello Iva 2009 nell ambito del quadro VA. vi è la determinazione dell Iva ammessa in detrazione, da riportare poi nel rigo VL2. Nell ambito del rigo VF56 va indicato il dato relativo alla rettifica della detrazione, per i contribuenti chiamati ad applicare la disposizione dell art.19-bis2 del DPR n.633/72: 30

Ciò non vale, però, nel caso dei contribuenti minimi che, al momento del loro ingresso nel nuovo regime, operano la rettifica indicandola nel quadro VA (rigo VA14): Il nuovo regime dell Iva per cassa In base a quanto previsto dall art.7 del D.L. n.185/08 e dal D.M. 26/03/09: i soggetti con volume d affari non superiore a 200.000 possono accedere al nuovo regime dell Iva per cassa, in vigore dal 28 aprile 2009, previa opzione per il differimento dell imposta da manifestare in fattura per ogni singola operazione di interesse. Se il pagamento non è avvenuto entro il 31 dicembre 2009 e l Iva non è quindi divenuta esigibile queste operazioni, unitamente a quelle ad esigibilità differita già previste dall art.6 co.5 secondo periodo del DPR n.633/72, vanno indicate da parte del soggetto che le effettua nel rigo VE36 del quadro VE. Le due tipologie di operazioni ad esigibilità differita vanno indicate congiuntamente in colonna 1, mentre in colonna 2 va data separata evidenza di quelle realizzate in applicazione del nuovo regime introdotto con il D.L. n.185/08. A parte questa differenziazione, i due regimi presentano analoghe modalità di rilevazione nella dichiarazione: concorrono a determinare il volume d affari nell anno di effettuazione e registrazione, ma se entro la chiusura dell anno non si è verificato il presupposto per l esigibilità, in luogo dell ordinaria compilazione delle sezione 1 o 2 del quadro VE dedicati alle operazioni imponibili, l operazione va indicata nel rigo VE36 (solo imponibile); nell anno successivo in cui si verifica il presupposto per l esigibilità, l operazione va collocata, ai fini del computo dell imposta, nell ordinaria sezione 1 o 2 relativa alle operazioni imponibili con Iva esigibile, ma al fine di evitare che una stessa operazione concorra, in anni diversi, alla formazione del volume d affari, il relativo imponibile viene stornato tramite la contestuale compilazione (nell anno di esigibilità) del rigo VE 37 (che riporta segno meno ). Dettaglio per regime Iva di cassa 31

Vedendo la cosa in modo speculare, ossia dal punto di vista del soggetto acquirente, l imposta non è detraibile sino al momento in cui non si verifica il pagamento. La detrazione è quindi differita all anno successivo (la sospensione d imposta comunque non può eccedere i 12 mesi) e di questo aspetto deve essere data evidenza a livello dichiarativo nell ambito del rigo 18 del quadro VF: Di cui: Iva non detratta per regime di cassa 32