Il nuovo regime fiscale per il settore bancario e assicurativo degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti

Documenti analoghi
Trasformazione DTA - Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Limiti ed opportunità fiscali dell estinzione del credito mediante conversione in capitale

RISOLUZIONE N. 65/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 106 del TUIR è stato esposto il seguente

A S S O S I M. Milano, 23 giugno La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci

Ragioneria Generale e Applicata. Crediti

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

L IRAP A TUTTO CAMPO

Le modifiche legislative più importanti intervenute nel 2005 che hanno interessato la disciplina dell Irap sono le seguenti:

La trasformazione delle imposte differite attive in credito d imposta: l estensione del regime alle DTA IRAP.

Ragioneria Generale e Applicata a.a Crediti

Componenti negativi di reddito - 11

IL REALIZZO DI ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE DA PARTE DELLE IMPRESE IN CRISI

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa

NOVITÀ FISCALI DEL BILANCIO 2013

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato

Recenti modifiche in tema di fiscalità delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi. Avv. Riccardo Michelutti Maisto e Associati

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte

Unico società di capitali Novità del modello 2014

Intermediari finanziari e holding industriali. Dott. Paolo Ronca. 22 novembre 2018 Milano

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Le imposte nel bilancio 2015

Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione dei crediti

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte

passaggio è in Senato (2)

730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) Interessi passivi e ROL

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 19/2018

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione

Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list)

Novità in materia di valutazione degli strumenti finanziari

Laura Zaccaria Direttore Centrale Responsabile Direzione Norme e Tributi

Lezione Gli enti non commerciali

Crediti non performing. Focus fiscale

PERDITE SU CREDITI: DISCIPLINA FISCALE

IL NUOVO REGIME DELLE PERDITE FISCALI E DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITI D IMPOSTA DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

Bilanci 2004, le principali novità (1)

GLI ASPETTI FISCALI DELLE RETTIFICHE SUI CREDITI PER BANCHE E ASSICURAZIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

La nuova nozione di intermediari finanziari..e non!

Ragioneria Generale e Applicata I. Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti

Esercitazione applicativa sull IRES

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali

1. DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Modello IQ/2008 e novità IRAP per il Arezzo 20 maggio 2008 Dott. Michele Muratori

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite

Agenti di commercio: mancato accantonamento nella contabilita dell indennità di cessazione del rapporto di agenzia

Risoluzione n. 92/E del

Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio

La determinazione del carico fiscale

INDICE SOMMARIO. Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13 PARTE PRIMA LEGGE FALLIMENTARE

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale

BILANCIO 2014 Padova (PD) 7 Marzo 2014

LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

TAX ALERT N gennaio 2019

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

I NUOVI OIC. Prof. Fabrizio Bava

LA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN TEMA DI DEDUCIBILITA DELLE PERDITE SUI CREDITI DELL IMPRESA DIVENUTI INESIGIBILI.

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

Ragioneria Generale e Applicata I (Valutazioni di Bilancio) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE

E A SEZIONE DI RAGIONERIA G. FERRERO I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15. L.Puddu, G.Giovando, C.Rainero

Capitolo XIII NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

RISOLUZIONE N. 152/E

SPESE DI RAPPRESENTANZA: LE MODIFICHE DELLA FINANZIARIA 2008

Studio Tributario e Societario

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE

Svalutazioni crediti, deducibilità degli accantonamenti

ART. 106 TUIR ART. 101 COMMA 5 TUIR

Voce Conto economico VA = variazioni in aumento VD = variazioni in diminuzione. VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione beni merce ai soci

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

1. Premessa. 2. Finalità e natura della disciplina. 3. Disciplina di trasformazione. 4. Quantificazione dell imposto di DTA trasformabili

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

Le imposte - esercizio

Ddl stabilità per il 2014: le prime anticipazioni della stampa

Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali

Bilancio Consolidato di Gruppo a.a Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato

RISOLUZIONE N. 168/E

Le imposte sui redditi

Le imposte sui redditi

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir

Premessa. Sintesi delle criticità fiscali per la redazione del bilancio 2016

Ragioneria Generale e Applicata I. Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti

Il reddito civilistico ed il reddito imponibile

CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

LE ULTIME novità SUL BILANCIO D ESERCIZIO

Transcript:

Il nuovo regime fiscale per il settore bancario e assicurativo degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti di Nicola Monfreda Pubblicato il 3 agosto 2015 per il rilancio del settore del credito, il Governo ha applicato alcune norme che snelliscono le procedure per la detrazione ai fini fiscali dei crediti deteriorati Il Decreto Legge n. 83 del 27.06.2015, rubricato Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell amministrazione giudiziaria, prevede, tra l altro, mirati interventi nel settore bancario e assicurativo mediante, in particolare, specifiche modifiche delle procedure di insolvenza, nonché al regime fiscale degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti. In merito, tra le novità introdotte si segnala: la riduzione dei tempi di riscossione dei crediti al fine di accelerare i tempi di recupero dei crediti attraverso modifiche delle procedure di insolvenza, in modo da accorciare di almeno due anni la riscossione dei crediti problematici1; la modifica del regime fiscale degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti, già per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2015, degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti, che per le banche italiane sono 1

oggi deducibili solo nell arco di cinque anni (fino al 2013 erano deducibili nell arco di 18 o 9 anni)2, in entrambi i casi, con l obiettivo di intervenire sui cc.dd. non performing loans, ovvero icrediti deteriorati, che in Italia sono stimati attualmente essere pari al 18 per cento del totale (si tratta di quasi 350 miliardi, dei quali più di 190 sono vere e proprie sofferenze3). Con specifico riferimento al regime fiscale, a seguito dell intervenuta novella, il nuovo art. 106 del D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R. prevede che: le perdite su crediti, sia verso la clientela, sia realizzate mediante cessione a titolo oneroso, diventano ora integralmente deducibili nell esercizio in cui sono rilevate in bilancio; le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio; in via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 % del loro ammontare, mentre il restante 25% potrà essere dedotto: per il 5 % nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016; per l 8 % nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017; per il 10 % nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2018; 2

per il 12 % nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2024; per il 5 % nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2025. La normativa italiana si allinea così a quella europea, evitando anche una possibile procedura di infrazione per le citate DTA, pari a 5 miliardi a fine 2014, che in gran parte derivano proprio dal limite alla deducibilità fiscale delle perdite. In merito, si evidenzia che il precedente assetto normativo di cui al citato art. 106 T.U.I.R. così come risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 147/20134 (legge di stabilità 2014) prevedeva, invece, che: le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell esercizio in cui sono rilevate in bilancio; le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Tali componenti negativi si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Come è ben noto, il Legislatore, con la citata riforma operata con la Legge di stabilità 2014, aveva operato una significativa modifica per il regime delle imprese di assicurazione e banche tramite l eliminazione della deduzione forfettaria per un ammontare pari allo 0,30 per cento dei crediti iscritti in bilancio e l eccedenza in diciotto periodi d imposta. In tal modo, pertanto si era perseguita la finalità di5: 3

rafforzare il principio di derivazione del reddito (o perdita) fiscale dalle risultanze di bilancio; operare una distinzione, anche nei confronti delle imprese in parola, tra svalutazioni e perdite di carattere valutativo non derivanti, cioè, dal trasferimento del credito in favore di terzi e tra perdite «realizzate mediante cessione a titolo oneroso». Le prime erano deducibili, come si è appena precisato, in modo frazionato in cinque periodi di imposta, mentre le seconde per intero nell esercizio in cui sono rilevate in bilancio, e ciò in quanto in detta ultima ipotesi le perdite assumono il crisma della definitività; ridurre la pressione fiscale dei soggetti in questione rispetto a quelli che svolgono analoga attività in altri Paesi dell Unione europea nei quali le perdite e le svalutazioni su crediti non sono oggetto di un penalizzante regime. 3 agosto 2015 Nicola Monfreda 4

1Anche il Fondo Monetario Internazionale nelle sue recenti raccomandazioni al Governo italiano aveva sostenuto l esigenza di migliorare e razionalizzare le procedure d insolvenza. 5

2Si tratta di un anomalia nel contesto europeo, che ha generato un volume altrettanto anomalo di imposte differite attive (le cc.dd. DTA, Deferred Tax Asset), tale da portare appunto la Commissione europea a sospettare che si trattasse addirittura di aiuti di stato. 6

3Per sofferenza bancaria s intende un credito il cui recupero è ormai difficoltoso, nel senso che non è più pagato in modo regolare, per il quale solitamente è stata avviata un azione legale per la riscossione. Le posizioni ormai consolidate in sofferenza transitano, poi, definitivamente nelle perdite. 7

4 Art. 1, c. 160, lett. c, n. 1. 8

5 Cfr sul punto PROCOPIO M. Il «nuovo» regime tributario delle perdite su crediti nel «segno» del rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, Dir. e Prat. Trib., 2015, 1, 10049. 9