COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) MELI (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARINARO MARCO Nella seduta del 27/03/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente riferisce che nel maggio 2013 ha scoperto casualmente di aver ricevuto un'iscrizione al CRIF da parte dell intermediario resistente in relazione al mutuo cointestato che aveva stipulato nel 2007. Il mutuo stipulato nell aprile 2007, della durata iniziale prevista di anni 13, è stato estinto anticipatamente in data 28/11/2011 mediante bonifico dell importo richiesto dall operatore del servizio clienti. Dopo aver effettuato il bonifico, il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica allo stesso servizio clienti per chiedere se tutto fosse andato a buon fine, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Nel mese di febbraio 2012 il ricorrente ha nuovamente scritto per chiedere informazioni circa la cancellazione dell ipoteca ma senza ottenere riscontro. La segnalazione CRIF non è stata mai stata formalmente comunicata dall intermediario e il ricorrente ne è venuto a conoscenza in sede di diniego della stipula di un finanziamento per un contratto telefonico. Pag. 2/6
Venuto a conoscenza della segnalazione, il ricorrente ha subito contattato telefonicamente il servizio clienti della banca resistente dal maggio 2013, ma nessuno degli operatori responsabili degli uffici di Roma e Milano è stato in grado di fornire spiegazioni. Finalmente nell estate 2013 il ricorrente è riuscito a contattare il responsabile del procedimento che ha detto che l iscrizione al CRIF fu stata fatta perché risulta non pagata la rata di dicembre 2011, posteriore a quella dell estinzione totale del mutuo ma non ha saputo dare spiegazioni né della rata richiesta né dell iscrizione al CRIF e ha riferito che per chiudere il contenzioso il ricorrente avrebbe dovuto pagare oltre 900 euro. Il 21 agosto 2013 il ricorrente ha allora contattato l ufficio reclami chiedendo spiegazioni sui fatti e il 22 agosto 2013 ha ricevuto un messaggio di posta elettronica di presa in carico della richiesta ma successivamente non è arrivata alcuna risposta. Non avendo ricevuto le informazioni richieste, in data 26 settembre e 5 ottobre ha sollecitato inutilmente l ufficio reclami. Avendo necessità di cancellare l iscrizione al CRIF, in data 18 ottobre 2013, il ricorrente ha effettuato un versamento di euro 951,41 in contanti al responsabile del procedimento. Il ricorrente sottolinea che nella ricevuta di pagamento, ancora una volta, non figura il motivo del pagamento, ma soltanto il codice cliente e la causale versamento libero. In definitiva, l intermediario non ha mai spiegato: 1) perché abbia richiesto il pagamento della rata di mutuo successivamente alla sua estinzione totale, senza indicarlo al momento dell estinzione totale del mutuo; 2) perché non abbia contattato il cliente per una verifica del problema insorto subito dopo l estinzione del mutuo; 3) perché la banca abbia preferito effettuare un iscrizione al CRIF senza comunicarlo; 4) come mai in circa 5 mesi (maggio giugno 2013 - ottobre 2013) non abbia mai risposto alle richieste di chiarimenti del ricorrente, obbligandolo alla richiesta di arbitrato. Fatto particolarmente grave è che, se il ricorrente non fosse venuto a conoscenza casualmente dell iscrizione al CRIF, oggi, pur avendo inteso estinguere il mutuo completamente e anticipatamente, risulterebbe ancora moroso nei confronti dell intermediario, e il cumulo degli interessi per morosità oggi sarebbe ancora più alto. Il ricorrente chiede all Arbitro: 1) l accertamento della legittimità della richiesta del pagamento della rata successiva all'estinzione del mutuo; 2) il resoconto analitico di capitale ed interessi restituiti e del tasso di interesse applicato; 3) la quantificazione degli interessi per morosità nel periodo 10/12/2011-18/10/2013, intercorso tra la presunta rata non pagata e il versamento; 4) il dettaglio analitico dell'importo versato in data 18 ottobre 2013 incluso capitale residuo, tasso d'interesse applicato al ritardato pagamento, ammontare degli interessi per morosità, eventuali spese accessorie; Pag. 3/6
5) la restituzione anche soltanto di interessi di mora e delle spese accessorie relative periodo indicato come 'ritardato pagamento', poiché non sono stati messi a conoscenza del problema, non hanno mai ritardato il pagamento di alcuna rata e, resi edotti del problema, si sono adoprati per risolverlo senza collaborazione da parte dell intermediario; 6) un sanzionamento del comportamento dell intermediario per il mancato controllo sull'estinzione del mutuo, la mancata comunicazione al cliente del problema insorto, l'iscrizione al CRIF senza comunicazione al cliente, la mancata risposta alle tante richieste di chiarimenti. L intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. La lite trae origine da un mutuo fondiario di originari 85.000,00 erogato nel 2007, da una banca, ora incorporata dall odierna resistente. Dalla cronologia delle comunicazioni allegate al ricorso, emerge che in data 02/11/2011, l odierno ricorrente richiedeva un conteggio di estinzione anticipata relativo al mutuo di cui sopra. La risposta a tale richiesta non viene però prodotta integralmente dal ricorrente. L intermediario infatti nelle risposte in merito alle richieste di estinzione anticipata dei finanziamenti, salvo errori, di solito precisava che l importo da corrispondere al fine di procedere all estinzione anticipata del finanziamento non è comprensivo della rata in scadenza il giorno della valuta di estinzione in quanto tale ultima rata avrebbe dovuto essere prelevata automaticamente da conto corrente acceso presso altra Banca ma successivamente chiuso, per ragioni non note (alleg. fac simile lettera). Nel caso di specie la chiusura di detto conto corrente ed il mancato prelevamento automatico dell ultima rata del finanziamento, ha generato l'insoluto di 951,41 (rata in scadenza del 10/12/2011 oltre interessi di mora e spese) e la successiva segnalazione in CRlF. Quando il ricorrente, accortosi della segnalazione in Crif, chiedeva spiegazioni, l intermediario comunicava che detta iscrizione a CRIF era appunto dovuta al mancato pagamento dell ultima rata del mutuo per un importo di 951,41 comprensivo di interessi di mora e spese nel frattempo maturate (l intermediario si riservava di produrre l estratto conto, già richiesto, non appena disponibile, poi prodotto il 16.12.2014). Ad estinzione integrale della posizione debitoria, avvenuta con bonifico del 18/10/2013 per l'importo di 951,41 (di cui 679,56 per rata di ammortamento scaduta il 10/12/2011, 75,66 per interessi di mora oltre a spese) l intermediario procedeva alla chiusura del mutuo, alla cancellazione della segnalazione in CRIF e alla cancellazione dell'ipoteca a garanzia del finanziamento. Per quanto di competenza, l intermediario ribadisce la correttezza del proprio operato ed in particolare della segnalazione in CRIF. L intermediario resistente chiede quindi all Arbitro di respingere le richieste della controparte oltre che per la correttezza del proprio operato, anche in relazione alla mancata dimostrazione di un nesso causale tra la propria condotta e il pregiudizio patito dal ricorrente. Pag. 4/6
DIRITTO Il ricorrente si rivolge all Arbitro lamentando di aver dovuto versare ulteriori somme imputate a suo debito dopo l estinzione anticipata del mutuo. Tale debitoria ha causato anche l iscrizione in un SIC poi cancellata dopo il pagamento della complessiva somma di euro 951,41. In relazione alle richieste del ricorrente si rileva che l intermediario ha fornito controdeduzioni molto sintetiche, in particolare: - non ha fornito il resoconto analitico di capitale ed interessi restituiti e del tasso di interesse applicato, limitandosi a dichiarare che si riserva di produrre l estratto conto, già richiesto, non appena disponibile ; tale estratto conto è stato poi prodotto con nota successiva del 16.12.2014; - dalle evidenze prodotte dalle parti, non vi è modo di stabilire la legittimità della richiesta del pagamento della rata successiva all'estinzione del mutuo; - l intermediario non dà prova di aver comunicato al ricorrente che l importo da corrispondere al fine di procedere all estinzione anticipata del finanziamento non era comprensivo della rata in scadenza il giorno della valuta di estinzione. In allegato alle controdeduzioni produce infatti soltanto un fac-simile di lettera, che asserisce venga solitamente inviata, con i dati anagrafici oscurati e data di stipula difforme, in quanto, presumibilmente relativa ad altro cliente; - quanto alla richiesta del dettaglio analitico dell'importo versato dal ricorrente (euro 951,41), l intermediario fornisce solamente un documento dal quale si evince che la rata originaria era di 679,56, ma tra interessi di mora e spese l importo versato per l estinzione è stato di 951,41; - secondo quanto riferito dal ricorrente, l intermediario non avrebbe neppure risposto alle sue molteplici richieste di chiarimenti, limitandosi con mesi di ritardo a chiedergli il pagamento dell ultima rata del mutuo oltre interessi e spese al fine di procedere alla cancellazione della segnalazione; - infine, il ricorrente in data 18.10.2013 ha saldato il suddetto importo e ottenuto la cancellazione della segnalazione, reiterando però le proprie richieste di chiarimenti e chiede la restituzione almeno degli interessi di mora e delle spese accessorie relative periodo indicato come 'ritardato pagamento', poiché non era stato messo a conoscenza del problema. Alla luce di quanto esposto si osserva che la mancata prova della fondatezza del residuo credito vantato dall intermediario, peraltro di modesto ammontare e che sarebbe relativo ad una sola rata, oltre che la mancata prova dell adempimento dell obbligo di preavviso, ai sensi dell art.4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, relativo alle informazioni finanziarie, rendono indebito il pagamento e, comunque, illegittima la segnalazione in Crif del ricorrente. Ne discende che la domanda principale di restituzione proposta dal ricorrente merita accoglimento, come anche quella di accertamento della illegittimità della segnalazione, restando assorbite tutte le altre fatta eccezione per quella risarcitoria. Ed infatti il ricorrente propone sia pur in maniera atecnica una richiesta volta ad ottenere un sanzionamento del comportamento dell intermediario alludendo Pag. 5/6
evidentemente all ottenimento di un risarcimento per i danni occorsi. Sotto il profilo del danno patrimoniale non vi è alcuna prova utile all accoglimento della domanda, mentre per il risarcimento del danno non patrimoniale non può dubitarsi dell effetto pregiudizievole della segnalazione contestata, non risultando che il ricorrente fosse incorso in ritardi o inadempimenti nel corso del rapporto intrattenuto con l intermediario resistente; ciò ha arrecato un ingiusto pregiudizio alla sua reputazione e, pertanto, il Collegio ritiene conforme ad equità una liquidazione del danno non patrimoniale di 2.000,00. P.Q.M. Il Collegio dispone che l intermediario corrisponda ai ricorrenti la somma di euro 951,41 a titolo di rimborso della rata non dovuta. Dispone altresì che l intermediario corrisponda ai ricorrenti l importo di euro 2.000,00 a titolo risarcitorio. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6