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Transcript:

Il TRUST INTERNO P.Matthews: Quell istituto del quale una parte del mondo non potrebbe fare a meno e che, al contempo, è totalmente sconosciuto all altra parte. avvocato Marco Tita

Il Trust nasce dalla volontà unilaterale del disponente e trova la sua disciplina giuridica nella legge regolatrice da lui scelta 2

Le leggi regolatrici del Trust vengono ricondotte a tre modelli: - il modello inglese - il modello internazionale - il modello dei sistemi di civil law 3

Il modello inglese è fondato sull affidamento e si sostanzia nel trasferimento di uno o più beni, di qualsivoglia natura, nell interesse di un beneficiario o per la realizzazione di uno scopo charitable 4

Caratteristiche del modello inglese: - non è codificato; - riconoscimento di una posizione giuridica al trustee ed al beneficiario. Il beneficiario è titolare di alcuni rilevanti poteri: es: il potere di porre termine al trust, il potere di agire nei confronti del trustee; - - rules against perpetuities (la durata) 5

In assenza di specifica previsione nell atto istitutivo, il termine sarà di anni 21 dalla morte di un soggetto in vita (o almeno concepito) all epoca dell operazione In alternativa, per una durata massima di anni 80 Nel perpetuity period occorre che si perfezioni almeno il vesting in interest del diritto in capo al beneficiario 6

Caratteristiche del modello internazionale: - è regolato normativamente; - è introdotta normativamente la figura del Guardiano; - riconoscimento di una posizione giuridica di maggiore rilevanza per il disponente, al quale sono riconosciuti maggiori poteri; - la durata. Il Trust può essere anche perpetuo 7

Le caratteristiche del modello civilistico: - è codificato; - è data rilevanza al contenuto obbligatorio dei rapporti con il trustee; 8

ELEMENTI DI BASE E SOGGETTI DEL TRUST avvocato Marco Tita

Cos è un Trust? Definizione (molto) generale: Il Trust è una relazione giuridica fra persone, che contempla doveri (duties) dovuti dal Trustee al Beneficiario.

Cos è un Trust? Definizione secondo la Convenzione dell Aja (art.2) Trust amorfo o shapeless (M. Lupoi). per Trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato

Cos è un Trust? Altra definizione accettabile: Il Trust è un patrimonio segregato gestito da un Trustee nell interesse dei Beneficiari (Donovan Waters)

Cosa non è un Trust? Un Trust non è un ente.

Il Trust è un contratto? Nel nostro ordinamento: potrebbe anche essere considerato un contratto, ma, più per motivi storici che meramente giuridici, appare più corretto come tale. (Lupoi) non qualificarlo

soggetti del Trust Ai sensi dell Art. 2 della Convenzione: Disponente (Settlor): è colui che decide di fare nascere il rapporto giuridico e trasferisce (pone sotto il controllo) al Trustee determinati diritti. Il fatto che il Disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l esistenza di un trust.

I soggetti del Trust dall Art. 2 della Convenzione: Trustee: è il soggetto titolare della legal ownership (proprietà formale), al quale sono intestati i beni in Trust. Ha il controllo dei beni in Trust.

I soggetti del Trust dall Art. 2 della Convenzione: Beneficiario: è il soggetto titolare della equitable nell interesse ownership del (diritto quale di il credito), Trustee amministra, gestisce o dispone dei beni in Trust.

I punti essenziali dall Art. 2 della Convenzione: I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee. Segregazione del patrimonio.

I punti essenziali dall Art. 2 della Convenzione: I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; Legal ownership dei beni in Trust

I punti essenziali dall Art. 2 della Convenzione: Il Trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Conscience, obbligazione di carattere fiduciario e obbligo di rendiconto

I punti essenziali dall Art. 2 della Convenzione: Ai fini della presente Convenzione, per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato Trust con beneficiari e Trust di scopo

Ancora un soggetto del Trust (non citato nella Convenzione): Guardiano (Protector): è il soggetto al quale è demandato il compito di esercitare un controllo sull operato del Trustee.

Riassumendo: le Figure del Trust Disponente (Settlor) Trustee Beneficiario Guardiano (Protector)

Varie tipologie di Trust Consideriamo solo quelli: Discrezionali: l interesse del Beneficiario è lasciato (in tutto o in parte) alla discrezionalità del Trustee Irrevocabili: il Disponente non ha il potere di revocare il Trust

La posizione del Disponente Regola generale: dopo la creazione del Trust, non ha alcun diritto né verso il Trustee né verso i beni in Trust. Eccezione: può riservarsi alcuni diritti, specificatamente Trust. indicati nell atto di

La posizione del Trustee Doveri del Trustee: l obbligazione del Trustee è storicamente basata sulla Conscience. Il primo dovere fondamentale è quello di operare in conformità all atto di Trust.

La posizione del Trustee Può derogare a tale dovere: con l accordo di tutti i Beneficiari; dietro specifica autorizzazione del Tribunale (sia in base a specifiche norme di legge che direttamente dal Giudice nell esercizio della propria autonomia)

La posizione del Trustee Altri doveri fondamentali: tenere il rendiconto del Trust mantenere adeguata custodia e controllo Evitare conflitti di interesse o conflitti di dovere: il Trustee non può in alcun modo trarre vantaggio dai beni in Trust

La posizione del Trustee Continua - altri doveri fondamentali: imparzialità nei confronti dei Beneficiari prestazione gratuita della propria opera. La regola generale è che il Trustee non è remunerato: per far sì che lo sia, serve una specifica clausola nell atto.

La posizione del Trustee Poteri del Trustee: Poteri di carattere amministrativo Poteri relativi all assegnazione ai beneficiari

Doveri La posizione dei Beneficiari dei Beneficiari: normalmente non ne hanno, salvo vincoli particolari che siano imposti dal Disponente nell atto di Trust

La posizione dei Beneficiari Diritti dei Beneficiari: concordare, insieme al Trustee, modifica di alcune clausole dell atto di Trust collettivamente, indipendentemente dal Trustee, porre termine al Trust la

La posizione dei Beneficiari Diritti dei Beneficiari: N.B. In generale, i Beneficiari, con volontà unanime, possono terminare anticipatamente il Trust, anche contro la volontà del Disponente.

Il La posizione del Guardiano Guardiano (Protector) è un mezzo efficace a disposizione del Disponente per mantenere, controllo sul Trust. legittimamente, un certo

La posizione del Guardiano Poteri del Guardiano: Potere revocare il Trustee. fondamentale è quello di

La posizione del Guardiano Altro potere fondamentale è quello di esercitare il diritto di veto - o manifestare l assenso - relativamente ad alcuni atti posti in essere dal Trustee.

La posizione del Guardiano Deve essere consultato dal Trustee in merito a determinate operazioni Facoltà di esprimere opinione Diritto di richiedere il rendiconto Diritto di agire in giudizio contro il Trustee

DURATA avvocato Marco Tita

Regola generale: Dipende dalla volontà del disponente nel rispetto dei termini previsti dalla legge prescelta

Quasi tutte le leggi in materia di trust prevedono un limite massimo di durata della validità del trust

Perpetuities and accumulation act (1964) In forza di tale statute (legge) nel modello inglese è prevista una durata massima (perpetuity period) ) con riferimento non al trust in sé ma all attribuzione delle posizioni beneficiarie cd vested

In assenza di specifica previsione nell atto istitutivo, il termine sarà di anni 21 dalla morte di un soggetto in vita (o almeno concepito) all epoca dell operazione In alternativa, per una durata massima di anni 80 Nel perpetuity period occorre che si perfezioni almeno il vesting in interest del diritto in capo al beneficiario

TRUST E PASSAGGIO GENERAZIONALE avvocato Marco Tita

Trust e passaggio generazionale dell azienda Anche il legislatore si è posto il problema del trapasso generazionale delle aziende. Legge del 14/02/20062006 n. 55 Modifiche all art. 458 cod.civ. Introduzione artt. da 768-bis a 768-octies del cod.civ. In sostanza: Il patto di famiglia: contratto per il trasferimento dell azienda o di partecipazioni societarie a uno o più discendenti Atto pubblico a pena di nullità Devono partecipare tutti i legittimari ed il coniuge Assegnazione anche di altri beni imputati a quote di legittima ( e anche contratto successivo) impugnabile ex artt. 1427 e ss. dai partecipanti e dai non partecipanti (incapacità) Sciolto mediante diverso contratto o recesso Controversie devolute a organismo di conciliazione ex art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (in materia societaria)

E patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologia societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il proprietario di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti art. 768 bis cod. civ.

Aspetti problematici: Art. 768 bis prevede che oggetto del trasferimento possano essere anche le partecipazioni societarie La partecipazione deve essere tale da consentire ed assicurare il controllo della società?

L art. 768 sexies tutela anche i legittimari assenti nel contratto del patto di famiglia in quanto sopraggiunti. La norma prevede che, al momento dell apertura della successione dell imprenditore, gli assenti possano chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma di denaro pari alla loro quota di spettanza maggiorata degli interessi legali

L art. 768 quinquies sancisce che l azione di impugnazione si prescrive nel termine di un anno. Due possibili soluzioni: - Dalla data di sottoscrizione - Dalla data in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l errore o il dolo

Il patto di famiglia è incentrato esclusivamente sugli assetti proprietari ed è caratterizzato da staticità e passività L imprenditore, pater familias,, esce di scena

L estrema flessibilità e dinamicità del trust consente di intervenire sul passaggio generazionale andando oltre la regolazione dei soli assetti proprietari.

Ad esempio Differentemente dal patto di famiglia, non vi è necessariamente l uscita di scena dell imprenditore, pater familias, il l quale potrà conservare un ruolo, anche importante, all interno del nuovo assetto, ad esempio quale Guardiano

Il trust consente inoltre - Di intervenire nella regolamentazione delle modalità di gestione e sul modo di esercizio delle partecipazioni societarie, andando ben oltre i soli assetti proprietari - Di assicurare la conservazione dell unitarietà al patrimonio familiare

- In ragione della maggiore elasticità e flessibilità dell istituto, di prevedere e disciplinare l eventuale futura presenza di nuovi eredi

E ancora: - Di assicurare reddito e mantenimento anche agli eredi della famiglia, diversi da quello prescelto per la prosecuzione dell attività - Di ottenere l effetto segregativo. I beni rimangono, pertanto, insensibili alle vicende del trustee, dei beneficiari e del disponente.

E ancora: - Di assicurare il passaggio generazionale anche quando a continuare l attività di impresa non sia un discendente diretto dell imprenditore o l imprenditore non abbia discendenti ma desideri comunque assicurare continuità alla propria impresa destinandola ad un parente diverso

Ed ancora: - Di regolare il passaggio generazionale anche nel caso in cui i discendenti siano ancora troppo giovani per manifestare qualsivoglia attitudine imprenditoriale - Di consentire all imprenditore di individuare in un momento successivo i beneficiari qualora non abbia maturato una decisione in tal senso oppure di aggiungerne altri

Ed ancora: - Di tutelare il convivente laddove l imprenditore non sia sposato - Di regolare il passaggio generazionale anche quando il controllo dell impresa sia in capo a più soggetti, i quali provvedano consensualmente e contemporaneamente con un unico atto alla sua disciplina, così evitandone la frammentazione tra i vari rami della famiglia

ed ancora: - Di saltare una generazione allorché non vi sia un soggetto idoneo nella precedente - Di regolare a lungo termine e per varie generazioni il passaggio generazionale - Di escludere dall azienda di famiglia, purché avvenga nel rispetto dei diritti successori, gli eredi che possano avere effetti destabilizzanti nell impresa

Ed ancora: - Di gestire contestualmente il passaggio di beni diversi dall impresa intervenendo sul programma successorio in modo più completo - I frutti dell impresa potranno essere utilizzati anche per provvedere ai bisogni in vita dell imprenditore e le utilità prodotte accumulate o versate ai discendenti beneficiari secondo quote e tempi prestabiliti

Ed ancora: - l imprenditore disponente può riservare a se o ad altri soggetti (trustee, guardiano, comitato dei beneficiari, un potere più o meno ampio di modificare taluni aspetti dell atto costitutivo senza necessità della presenza di tutti gli interessati

Di prevedere, all atto dell istituzione del trust, meccanismi di intervento per l ipotesi che la scelta operata non si sia rivelata corretta, ad esempio perché l erede prescelto per la prosecuzione dell attività di impresa si sia manifestato inadeguato. (poteri conferiti ad hoc al Guardiano o al Comitato dei beneficiari)

In ultimo I due istituti, patto di famiglia e trust, potranno essere utilizzati contestualmente, in tal caso con ricorso all ultimo come strumento di garanzia. In questa ipotesi, in alternativa al trust, potrà eventualmente ricorrersi anche alle società fiducierie ex L. 23/11/1939 n. 1966

Società fiduciaria e trust potranno essere coinvolte per la migliore esecuzione delle fattispecie di cui all art. 768 quater in forza del quale gli assegnatari dell azienda o delle partecipazioni societarie debbono liquidare agli altri partecipanti (i legittimari) la quota di legittima che sarebbe loro spettata in caso di successione

TRUST DI GARANZIA avvocato Marco Tita

Il trust è in assoluto un duttile strumento di garanzia di per sé stesso: qualsiasi somma data in trust ad un trustee affinché questi la gestisca a favore di un beneficiario e così la trasformi in un bene implica la segregazione della somma, prima, e del bene nel quale sia stata trasformata, dopo, esclusivamente a favore del beneficiario ed in maniera inattaccabile dai creditori del trustee e di terzi sino a poter usufruire del cd tracing

trust in rapporti di garanzia specifici ed individuali: la caparra data al venditore; il denaro affidato a professionisti per una specifica esigenza (il versamento di imposte e tasse, qualsiasi somma a garanzia di cauzioni e caparre, somme necessarie per la partecipazioni a contratti per persona da nominare etc ); nelle vendite o affidamenti di immobili in proprietà in comunione (anche a seguito di separazione, di dotazione della casa coniugale etc..); immobili od altri beni personali a scopo di garanzia; nei mutui di scopo;

In cosa consiste la garanzia? Il fondo in trust è segregato, e quindi inattaccabile dai creditori del Disponente, dai creditori del trustee, dai creditori dei beneficiari Il Disponente è garantito che il fondo sia impiegato per quello al quale è destinato. Il trustee è normalmente indipendente dalle parti in causa ed ha un rapporto fiduciario nei confronti dei beneficiari: deve agire nel miglior modo possibile per questi Il diritto beneficiario può, salvo contrarie previsioni, essere ceduto: possibilità di trasmissione dei diritti e quindi dei beneficiari con formalità meno onerose e grande dinamicità Possibilità di utilizzare il tracing per situazioni di malagestio del trustee Modalità di realizzo della garanzia più duttili, più snelle e meno onerose

Un caso semplice: il Sig. A vuole acquistare un edificio dal quale intende ricavare tre appartamenti da affittare ed eventualmente vendere non ha tutte le disponibilità finanziarie e ricorre al credito Soluzione usuale: A si rivolge a banche ed amici: banca ed amici (B) erogano e viene fatto il duplice atto: o acquisto dell edificio in capo ad A o iscrizione di ipoteca a favore di B A inizia a realizzare gli appartamenti e paga regolarmente il mutuo a B In assenza di alcun intoppo, A pagherà il mutuo e l ipoteca verrà cancellata.

La stessa situazione, però, normalmente può comportare: A inizia ad avere problemi del tutto dall immobile da parte di altri creditori C e D Risultato: indipendenti C e D iniziano le attività esecutive del caso, pignorando i fitti e gli appartamenti Gli appartamenti vengono venduti con procedura esecutiva ordinaria, semmai in un momento poco favorevole A, creditore ipotecario, recupera il proprio credito (forse parzialmente), C e D hanno solo speso soldi invano Il credito di C e D oltretutto non era di valore così rilevante

La soluzione con il trust: viene istituito un trust nel quale vengono versati i soldi per l acquisto dell immobile (ed anche quelli per la ristrutturazione, da corrispondersi probabilmente a stato avanzamento lavori), i beneficiari del trust sono B ed A con diritti differenziati A inizia a realizzare gli appartamenti e paga regolarmente il mutuo a B A inizia ad avere problemi del tutto indipendenti dall immobile da parte di altri creditori C e D C e D iniziano le attività esecutive del caso Gli appartamenti tuttavia non sono pignorabili e nemmeno gli affitti C e D eventualmente pignoreranno i diritti creditori beneficiari di A Il mutuo può continuare ad essere pagato

Ma può accadere che il mutuo non possa allo stato esser più onorato Il trustee, a seconda dei casi e dei poteri, può affittare gli appartamenti o venderli a valore e metodi di mercato ed anche solo per quanto necessario o ancora, accendere un mutuo, fare ad esempio finire gli appartamenti da un terzo, e venderli a prezzo pieno C e D in alcun modo possono intervenire o influire nelle scelte del trustee. NB: E imminente l entrata in vigore di Basilea 2 che inciderà nei rapporti oggi conosciuti di ricorso al finanziamento e concessione del credito.