N. R.G. 31325/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 31325/2017 promosso da: CASSINA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo de Martinis, Carlo Alberto Demichelis, Lorenza Mosna e Camilla Caravati, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, piazza Filippo Meda n. 3, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro CENTRUFFICIO LORETO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore RESISTENTE CONTUMACE Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 2 agosto 2017, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato il 4 luglio 2017, la società CASSINA SPA ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società CENTRUFFICIO LORETO SPA, chiedendo d inibire la produzione, commercializzazione e uso dei prodotti, in violazione dei diritti d autore sulle opere di design LC2, di titolarità della ricorrente, nonché di ordinare l oscuramento dei siti web che pubblicizzano e commercializzano detto materiale, il sequestro e il ritiro dal commercio dei medesimi prodotti e dei mezzi di prova della denunciata violazione, con la fissazione di penale e la pubblicazione dell ordinanza cautelare. Infine chiedeva il sequestro delle scritture contabili. In particolare, la ricorrente ha allegato che: - la ricorrente era cessionaria dei diritti esclusivi di vendita dei modelli di sedute LC di Le Corbusier, tra i quali quelli oggetto di giudizio, denominati LC2 ad un posto e a due posti; le sedute furono oggetto di registrazione nel 1987, rinnovata in data 8 maggio 2001 con efficacia decennale. Pagina 1
- Le dette opere del design industriale godono della fama indiscussa del loro autore, sono state esposte in molti musei ed istituzioni culturali internazionali e sono oggetto di pubblicazione su numerose riviste d arte. - CASSINA SPA era venuta a conoscenza che la società CENTRUFFICIO LORETO SPA, attiva nella produzione e commercializzazione di mobili, ed in particolare di sedute per ufficio, stava offrendo in vendita, sia presso il proprio showroom in Milano sia online, sul sito http://www.centrufficio.it/, una serie di sedute, denominate AVALON, che costituiscono imitazione pedissequa e plagio delle versioni ad un posto e a due posti del modello LC2. - La condotta della resistente integrava gli estremi della violazione del diritto d autore di CASSINA e della concorrenza sleale ai sensi dell art. 2598, co. 1, nn. 1 e 3 c.c. - I detti beni alla data di proposizione del ricorso erano presenti presso lo showroom di controparte, sul suo sito internet e, dunque, liberamente acquistabili sul mercato. 2.1. Con decreto del 26 giugno 2017, il Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa, fissava l udienza del 2 agosto 2018 per la comparizione delle parti, assegnando alla parte reclamata termine per la notifica del reclamo e del decreto entro il 5 luglio 2017 e alla resistente, per il deposito di memoria di costituzione, al 23 luglio 2017. 2.2. All udienza del 2 agosto 2017, il Giudice, verificato che la resistente non si era costituita nonostante la notifica del ricorso e del decreto fosse avvenuta nel termine assegnato e nel rispetto del termine a difesa, essendo stato consegnato l atto al corretto indirizzo PEC risultante dalla visura nel termine assegnato dal Giudice, dichiarava la contumacia della resistente. Il difensore della ricorrente insisteva nella richiesta delle misure cautelari e il Giudice si riservava di provvedere. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Sulla tutelabilità delle opere di design industriale in materia di diritto d autore. Le opere di design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico sono tutelabili in materia di diritto d autore, anche se non sono state oggetto di registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell opera del design, ma è espressione e manifestazione dell idea dell autore. La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell opera del design negli ambienti Pagina 2
culturali, quali, a titolo esemplificativo: il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l attribuzione di premi. Si tratta di indici del carattere artistico dei modelli di design che consentono al giudice di ancorare il giudizio su criteri oggettivi senza che dette circostanze, che non sono costitutive della tutela autorale, possano, di per sé, essere considerate presupposti indispensabili al fine del giudizio predetto (cfr. ex plurimis, Cass 23292/2015, T. Milano, 13-09-2012, secondo cui: Il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra certamente il fatto costitutivo dell attribuzione di un valore artistico all opera del design industriale - indubitabilmente connesso all atto creativo - ma costituisce la manifestazione e l esplicitazione riconosciuta e condivisa dell appartenenza dell opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto d autore ). 3.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione attestante il riconoscimento da parte degli ambienti culturali delle qualità artistiche del modello in oggetto, attraverso l indicazione di mostre, gallerie d arte e musei nei quali esso fu esposto, nonché di numerose pubblicazioni su riviste d arte ( cfr. doc 1, 9, 10). 4. Sul plagio e/o sulla contraffazione. Dalla comparazione delle riproduzioni fotografiche dei modelli LC2 di Cassina e AVALON della resistente emerge che i prodotti commercializzati dalla resistente integrano il fumus boni iuris della contraffazione delle sedute LC2 di Cassina ( cfr. doc 7 ric.). Le forme complessive caratterizzate da una evidente e caratterizzata struttura metallica, la forma della detta struttura, composta da tubolari metallici verticali ed orizzontali paralleli, con quello inferiore più sottile rispetto a quello superiore, delimitanti la seduta medesima in modo visibile, la combinazione e le proporzioni della detta struttura con le componenti che da essa vengono delimitate, sono caratteristiche individuali e distintive tutte riprese dalla resistente. La contraffazione non è esclusa dalla presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell opera originale, per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, non rilevando, peraltro, ai fini dell illiceità della riproduzione in materia di diritto d autore, la confondibilità o meno delle opere (Cass. n 9854/2012). Nel caso di specie, i beni commercializzati dalla resistente riprendono le caratteristiche distintive esteriori delle opere d autore Le Corbusier, Pagina 3
5. Sul periculum in mora. L attualità della commercializzazione da parte della resistente del modello in esame non solo alla data di proposizione del procedimento cautelare, ma addirittura anche successivamente, anche attraverso modalità on line, connotate da rapidità di diffusione, integrano il periculum in mora alla base delle richieste cautelari ( art. 131 CPI). 6. Sul comando cautelare. In presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, vengono quindi concesse le misure cautelari dell inibitoria e del sequestro del modello di seduta in contraffazione di quello LC di Les Corbusier, denominato poltroncina LC2 (anche nella versione divano 2 o 3 sedute), nonché dei mezzi di prova della denunciata violazione, quali cataloghi, materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso le sedi della resistente, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali, le pertinenze, i magazzini, i depositi e i locali in uso alla resistente. Inoltre, è ordinato alla resistente di rimuovere dal sito http://www.centrufficio.it/ il modello sopra menzionato, reputandosi tale misura idonea e proporzionata in luogo di quella dell oscuramento del sito. L inibitoria dalla commercializzazione, produzione e pubblicizzazione del detto modello e l ordine di rimozione dal sito vengono affiancate da una astreinte, come specificato in dispositivo. Non si ritiene opportuno, all esito di questa fase cautelare di cognizione sommaria, adottare altre misure cautelari, in quanto non ritenute necessarie o proporzionate all entità dei fatti finora emersi. Quanto alla richiesta di sequestro delle scritture contabili, non si ravvisano i presupposti per la sua concessione, considerato che la resistente è una società di capitali e che non sono documentati e, in verità, neppure allegati, elementi a fondamento di pericoli specifici di dispersione o alterazione delle scritture. 8. Sulle spese processuali. In considerazione della natura conservativa del sequestro e quindi della necessità dell instaurazione del giudizio di merito, non si provvede sulle spese del giudizio cautelare. P.Q.M. Pagina 4
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da CASSINA SPA nei confronti di CENTUFFICIO LORETO SPA, rigettata ogni altra istanza, così provvede: 1. Inibisce ogni attività di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione, in qualsiasi modo avvenga, anche attraverso Internet, del modello di seduta denominato AVALON o diversamente dalla resistente denominato, in contraffazione del modello LC2 (sia esso in versione ad una o a più sedute) di Cassina. 2. Ordina alla resistente di rimuovere dal sito http://www.centrufficio.it/ i prodotti sopra menzionati. 3. Fissa in 1.000,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione di cui al capo 1) constatata dopo 35 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e per ogni giorno di ritardo nell esecuzione dell ordine di cui al capo 2) successivo al decorso del termine sopra indicato. 4. Autorizza il sequestro dei beni, come identificati al capo 1), prodotti, pubblicizzati e commercializzati dalla resistente in violazione dei diritti d autore sui modelli LC2 - anche qualora i beni fossero rinvenuti in magazzino non ancora assemblati-, nonché dei cataloghi e del materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso la sede della resistente, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali. Si comunichi. Milano, 5 agosto 2017 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 5