L'opposizione all'esecuzione non chiude per ferie

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L'opposizione all'esecuzione non chiude per ferie di Francesco Buetto Pubblicato il 20 aprile 2011 attenzione, la sospensione feriale dei termini (1 agosto 15 settembre) non si applica alle opposizioni alle esecuzioni e, più in generale, ai procedimenti esecutivi Con sentenza n. 7854 del 6 aprile 2011 (ud. del 23 febbraio 2011) la Corte di Cassazione si è occupata della rilevanza o meno della sospensione feriale dei termini nell ambito del procedimento di opposizione esecutiva. Il fatto F.F. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza n. 4630/09 del 5.3.09 del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile l opposizione agli atti esecutivi e rigettata l opposizione ad esecuzione da lui dispiegate nei confronti del procedente A.D., fondate la prima sulla nullità dell atto di pignoramento presso terzi per violazione del termine a comparire e la seconda su di un eccezione di compensazione e sulla contestazione di alcune delle somme precettate per spese e diritti di precetto. 1

La sentenza La Corte prende atto che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 23.10.09, a fronte dell avvenuta notifica della sentenza in data 13.7.09 e poichè le opposizioni all esecuzione o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso è tardivo essendo scaduto il termine breve di cui all art. 325 cpv. c.p.c. il 13.9.09 e quindi inammissibile. Infatti, prosegue la sentenza, l esclusione dalla sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, per tali opposizioni (Cass. 30 gennaio 1978, n. 431, Cass. 16 settembre 1980, n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981, n. 929, Cass. 26 ottobre 1981, n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002, n. 17440, Cass. 15 giugno 2004, n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004, n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005, n. 2708; tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011, n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345), si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l art. 92 dell ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l esigenza di una sollecita trattazione), e non già all organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 817; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994, n. 5932, Cass. 24 marzo 1995, n. 3478, Cass. 4 marzo 2000, n. 2450, 2

Cass. 26 luglio 1996, n. 6753, Cass. 4 novembre 1997, n. 10823, Cass. 8 aprile 1998, n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001, n. 44). Brevi note L art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 che trova applicazione anche nel processo tributario -, dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Pertanto, durante questa pausa di 45 giorni tutte le scadenze processuali si interrompono. In campo tributario, il periodo di sospensione vale, innanzitutto, per tutte le liti e quindi sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all art. 19 del D. Lgs. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonchè l oggetto del ricorso e in particolare: avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo; 3

provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione; ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora; provvedimento di diniego di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata; rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi; ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici tributari. La sospensione trova, quindi, applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, Concessionario per la riscossione) e precisamente: proposizione del ricorso introduttivo; 4

costituzione in giudizio del ricorrente; deposito di documenti e di memorie illustrative; proposizione dell atto di appello; proposizione del ricorso per Cassazione; riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione tributaria di merito; eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 546/1992. 5

Diversamente, per effetto di quanto disposto dall art. 3 della legge 742/1996, la sospensione non si applica per i procedimenti cautelari. Almeno una sezione, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, assicurerà lo svolgimento delle udienze sulle domande relative alla concessione di ipoteca o l autorizzazione al sequestro conservativo, a garanzia del credito fiscale emergente in base al p.v.c., all atto di contestazione delle violazioni o al provvedimento di irrogazione della sanzione. L art. 3 della legge n. 742/1969 dispone, infatti, che in materia civile, l art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell art. 92 dell ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile. 20 aprile 2011 Francesco Buetto 6