È possibile fare due lavori contemporaneamente? Autore : Maura Corrado Data: 08/08/2016 Molti si chiedono se sia lecito svolgere 2 lavori contemporaneamente. Cosa prevede la legge in merito? Come comportarsi e qual è l orario di lavoro da rispettare? Facciamo chiarezza. Due lavori contemporaneamente: è possibile? Capita che uno stesso soggetto svolga due lavori contemporaneamente: ma questo non sempre è possibile. E in effetti, coloro che si trovano in questa situazione si chiedono spesso quali siano i limiti imposti dalla legge e cosa accade se i datori di lavoro sono in concorrenza tra loro (ad esempio, se Tizia lavora come commessa per il negozio X la mattina e per il negozio Y il pomeriggio, entrambi operanti nello stesso settore dell abbigliamento). Cerchiamo di capirne di più. Due lavori contemporaneamente: come? Le ipotesi più ricorrenti in cui ci si pone questa domanda sono sostanzialmente due: 1. Tizio svolge due lavori alle dipendenze di due datori di lavoro diversi: in
sostanza, si instaurano più rapporti di lavoro subordinato in capo allo stesso soggetto con diversi datori di lavoro; 2. Tizio lavora per uno stesso datore di lavoro ed è titolare contemporaneamente di un rapporto di lavoro subordinato e di un rapporto di lavoro autonomo: ad esempio, Tizio, consulente informatico, lavora alle dipendenze di Caio, proprietario di una ditta che produce computer, come impiegato. Lo stesso Tizio lavora come rappresentante di computer (e, quindi, in modo autonomo), sempre per la ditta di Caio. In pratica, vi è coesistenza, con lo stesso datore di lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato e di un rapporto di lavoro autonomo. In via generale, la legge non vieta che questi due casi possano verificarsi. Tuttavia, sono previsti dei limiti. Due lavori contemporaneamente: cosa deve fare il lavoratore? Per quanto riguarda l ipotesi n. 1 (instaurazione di più rapporti di lavoro subordinato in capo allo stesso soggetto con diversi datori di lavoro), occorre specificare fin da subito che il prestatore di lavoro (nel nostro caso Tizio) ha nei confronti del datore di lavoro (Caio) l obbligo di fedeltà che gli impone di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l imprenditore, né di divulgare notizie attinenti all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio [1]: ad esempio, Tizio durante la malattia non può svolgere attività lavorativa in favore di terzi. In caso contrario, Caio potrebbe giustamente licenziarlo [2]. Atti di infedeltà, inoltre, sono tutti quei comportamenti attinenti alla vita extra-lavorativa del dipendente e che ledono il rapporto di fiducia con il datore di lavoro: in materia si è pronuncia anche la Corte di Cassazione che ha fatto l esempio del dipendente di una banca che emette assegni a vuoto [3]. Si precisa che l obbligo di fedeltà di cui si parla opera solo durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, cioè per tutto il tempo in cui esso ha giuridicamente corso e, dunque, anche durante il periodo di preavviso, in caso di licenziamento o dimissioni.
Altro obbligo del lavoratore è quello di non concorrenza, nel senso che egli non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro. Si tratta di limiti che vengono posti alla libertà del lavoratore, giustificati dal pregiudizio che potrebbe essere arrecato al datore di lavoro: si pensi, ad esempio, allo sviamento di clientela, all abuso di notizie segrete o riservate (c.d. violazione del segreto aziendale), ecc Di conseguenza, la loro violazione comporta responsabilità disciplinare [4] e l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro. Accanto alla tutela civilistica vi è quella penale che mira a tutelare il segreto professionale ed aziendale [5]. Due lavori contemporaneamente: e se i datori di lavoro sono in concorrenza? Può accadere che non solo il lavoratore svolga attività in concorrenza con il datore di lavoro ma che anche i due datori per i quali egli lavora siano tra di loro in concorrenza. In tale ipotesi, secondo una certa tesi, lo svolgimento di attività presso un datore di lavoro in concorrenza con un altro non comporta automaticamente la commissione di atti pregiudizievoli per il datore di lavoro, quindi di per sé la condotta può essere ritenuta lecita. Ciò in quanto l attività svolta a favore di imprese concorrenti non produce automaticamente una violazione dell obbligo di fedeltà, perché al lavoratore non può essere imputata l attività svolta dal datore di lavoro. Al contrario, occorre valutare se risulta soggetto attivo del comportamento concorrenziale, nel senso che vi contribuisce materialmente. Due lavori contemporaneamente: conta la tipologia del
rapporto? Per quanto riguarda l ipotesi n. 2 (coesistenza, con lo stesso datore di lavoro di un rapporto di lavoro subordinato e di un rapporto di lavoro autonomo), anch essa non è di per sé vietata, a patto che siano rispettate due condizioni: le prestazioni devono essere 1. tra loro distinte e differenti; 2. caratterizzate da tempi di esecuzione diversi. Due lavori contemporaneamente: quante ore in totale? Altra domanda ricorrente riguarda l orario di lavoro: qual è il numero massimo di ore di servizio nell ipotesi in cui si svolgano due lavori contemporaneamente? La legge fissa la durata massima dell orario di lavoro in quarantotto ore per ogni sette giorni [6]. Inoltre, è contemplato espressamente che il lavoratore ha diritto al periodo di riposo giornaliero anche se è titolare di più rapporti di lavoro, comunicando ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornendo ogni altra informazione utile in tal senso [7]. Queste regole valgono anche nell ipotesi in cui i rapporti di lavoro siano a tempo parziale. Tutto quanto detto non vale per i dipendenti pubblici: per loro, infatti, il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione deve essere esclusivo. Note: [1] Art. 2105 cod. civ. [2] Cass., sent. n. 10627, del 22.05.2015. [3] Cass., n. 11437, del 03.11.1995.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) [4] Art. 2106 cod. civ. [5] Artt. 621-623 cod. pen. [6] D. lgs. n. 66, del 08.04.2003. [7] Circolare del Ministero del lavoro n. 8, del 03.03.2005.