Antiriciclaggio. Pronto il decreto che disciplina la partecipazione alle gare delle società con sedi in Paesi black list Appalti in Italia con il nulla osta (Il Sole 24 Ore di giovedì 17 febbraio 2011) Via libera annuale con controlli a campione Coinvolti Svizzera e San Marino di Alessandro Galimberti Rilascio di un autorizzazione annuale a fronte del rispetto di una serie di condizioni e garanzie - soggetta comunque a controlli a sorpresa e a campione. Il ministero dell Economia e delle Finanze ha terminato la stesura del decreto per la partecipazione di aziende di paesi black list alle gare di appalto in Italia. Il testo del provvedimento, licenziato da via XX Settembre il 14 dicembre scorso, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dopo aver già ottenuto tutti i via libera intermedi. Il contesto La questione riguarda l attuazione delle disposizioni antiriciclaggio contenute nel decreto legge 78/2010 (stabilit{) all articolo L ambito è quello degli appalti pubblici, in relazione a concorrenti che hanno sede, residenza o domicilio in paesi che in linea di principio non garantiscono una parità di informazioni, rispetto alla normativa italiana, sulla prevenzione dal contagio di denaro di dubbia provenienza. Restano escluse da questo giro, invece, le attivit{ previste dall articolo 36 del dl 78/2010, in sostanza tra gli altri intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, attività di recupero crediti, agenzie di affari immobiliari, aziende di custodia e trasporto di denaro e titoli. Per queste attività l individuazione definitiva della black Iist, con i temutissimi divieti di operatività in Italia, sembra ancora piuttosto lontana.
Le black list La lista nera dei paesi con società candidate a operare in Italia nel settore dei «contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (Dlgs 163/2006) non è infatti nuova. L ufficio di Prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, come del resto annunciato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 ottobre), ha infatti utilizzato le black list fiscali già in vigore, cioè quella del 1999 sulla presunzione di residenza, e quella del 2001 relativa alla normativa Cfc (controlled foreign company) che comprendono, per esempio, anche Svizzera e San Marino. Il decreto licenziato ieri, all articolo 2, richiama esplicitamente il Dm delle Finanze 4 maggio 1999 e il Dm del Mef 21 novembre 2001 (si veda la tabella a lato per l elenco completo dei paesi black). Le condizioni Il decreto prevede che le aziende dei paesi le cui legislazioni non garantiscono adeguata trasparenza societaria, per poter gareggiare in Italia dovranno fornire una documentazione integrativa asseverata attraverso procedure standard; lo scopo è di non discriminare alla rovescia le imprese provenienti da paesi white, già tenute a una radiografia integrale. In sostanza le aziende basate in paesi considerati a rischio di infiltrazioni saranno tenute a svelarsi se vorranno concorrere per aggiudicazioni di appalti in Italia, indicando (articolo 3): atto costitutivo e autorizzazioni, generalità e ragione sociale, sedi e sede amministrativa, tenutario delle scritture contabili, oggetto sociale, capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentante legale, titolari delle quote di partecipazione (anche attraverso controllanti), sistema di amministrazione, requisiti di eleggibilità degli amministratori compatibili con i criteri italiani generalità dei sindaci e infine data di approvazione del bilancio. La domanda di conformit{ alle regole italiane per le gare di appalto dovr{ essere presentata al MEF (articolo 4) allegando la documentazione dell articolo
3. L eventuale primo diniego dell autorizzazione «non impedisce la presentazione di una nuova domanda». L autorizzazione comunque ha validit{ annuale ed è soggetta a controlli «a campione» del ministero vigilante. Le indicazioni 01 SOGGETTI OBBLIGATI Le disposizioni del Dm dell Economia si applicano agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi indicati come black list nei decreti ministeriali ad hoc, che vogliano partecipare a gare e appalti in Italia 02 L AUTORIZZAZIONE Per il rilascio dell autorizzazione a operare in Italia i richiedenti devono indicare: atto costitutivo; generalit{ dell imprenditore individuale; ragione sociale; sede sociale ed eventuali sedi secondarie; sede amministrativa; generalità del tenutario delle scritture contabili; oggetto sociale; capitale sociale sottoscritto e versato; generalità del legale rappresentante ovvero d3ei rappresentanti delegati della società; generalità dei titolari delle quote di partecipazione sociale, anche per il tramite di società controllanti, controllate e fiduciarie; sistema di amministrazione; generalità e requisiti degli amministratori; generalità d ei sindaci e dei revisori contabili.
L elenco dei paesi Gli stati considerati a rischio Decreto 21 novembre 2011* Decreto 4 maggio 1999** Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Antille olandesi Aruba Bahamas Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Filippine Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Alderney (Aurigny) Andorra (Principat d Andorra) Anguilla Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda) Antille olandesi (Nedherlandes Antillen) Aruba Bahama (Bahamas) Bahrein (Dawlat al-bahrain) Barbados Belize Bermuda Brunei (Negara Brunei Darussalam) Costarica (Repubblica de Costarica) Dominica Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al- Arabiya al Muttahida) Ecuador (Republica del Ecuador) Filippine (Pilipinas) Gibilterra (Dominion of Gibraltar) Gibuti (Djibouti) Grenada Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Malesia Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Hong Kong (Xianggang) Isola di Man (Isle of Man) Isole Cayman (the Cayman Islands) Isole Cook Isole Marshal (Republic of the Marshall Islands) Isole Vergini Britanniche (British Vergin Islands) Jersey Libano (Al Jumhuriya al Lubnaiya) Liberia (Republic of Liberia) Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein) Macao (Macau) Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia) Maldive (Divehi) Maurizio (Republic of Mauritius) Montserrat Nauru (Republic of Nauru) Niue Oman (Saltanat Oman) Panama (Republic de Panama) Polinesia francese (Polynesie Françoise) Monaco (Principaute de Monaco) San Marino (Repubblica di S. Marino) Sark (Sercq)
Saint Vincent e Grenadine Sant Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu Seychelles (Republic of Seychelles) Singapore (Republic of Singapore) Saint Kitts e Nevis (Fed. Of Saint Kitts e Nevis) Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines) Svizzera (Confederazione svizzera) Taiwan (Chunghua MinKuo) Tonga (Pule anga Tonga) Turks e Caicos (the Turks and Caicos Islands) Tuvalu (the Tuvalu islands) Uruguay (Republica Oriental del Uruguay Vanuatu (Republic of Banuatu) Samoa (Indipendent State of Samoa) (*) Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 273 del 23novembre2001 (**) Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 107 del 10 maggio 1999; il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana. (***) Paese eliminato dalla lista nera ai sensi dell articolo 2 del decreto 27 luglio2010