La fattura elettronica e le operazioni con la PA: l obbligo parte dal 06.06.2014



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Ai gentili clienti Loro sedi La fattura elettronica e le operazioni con la PA: l obbligo parte dal 06.06.2014 Premessa Per effetto delle disposizioni contenute nell articolo 1 ai commi 209-214 della legge n. 244/2007, a partire dal prossimo 06.06.2014 gli operatori economici saranno obbligati, in un ottica di semplificazione degli adempimenti, ad emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inizialmente l obbligo riguarderà solamente gli enti di previdenza ed assistenza sociale, i Ministeri e le Agenzie fiscali, mentre invece a partire dal successivo 06.06.2015 l obbligo sarà applicato a tutte le amministrazioni pubbliche. Di seguito forniamo le prime indicazioni sull ambito di applicazione dell obbligo, sul contenuto della fattura e sulle sue modalità di emissione. ENTRATA IN VIGORE 06.12.2013 Il Sistema di interscambio è reso disponibile in via sperimentale alle Pubbliche Amministrazioni che volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. 06.06.2014 L emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti: Ministeri; Agenzie fiscali; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. 06.06.2015 L emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 1, comma 2, DM n. 55/2013 e 1, comma 214, Legge n. 244/2007 diverse dalle precedenti e dalle Amministrazioni locali. Ambito di applicazione dell obbligo Ai sensi dell art. 1, comma 2, DM n. 55/2013 la disciplina in esame interessa l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture elettroniche nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell art. 1, Legge n. 244/2007. La citata disposizione individua i seguenti soggetti:

Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009; Amministrazioni autonome. Le amministrazioni a cui si applica l obbligo sono le seguenti: LE AUTORITA Le autorità a cui Enti e soggetti indicati nell elenco predisposto annualmente dall ISTAT. Come si applica desumibile dall elenco predisposto dall ISTAT, pubblicato sulla G.U. 28.9.2012, tra le l obbligo Amministrazioni accennate rientrano, oltre alle Regioni, Province e Comuni, l Agenzia delle Entrate, l Agenzia delle Dogane, l INAIL, l INPS, l ANAS spa, l ENEA, l ANCI, UNIONCAMERE, il CNR, le CCIAA, le Casse nazionali di previdenza dei professionisti, ecc. Autorità indipendenti. Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Contenuto della fattura Di seguito illustriamo il contenuto obbligatorio della fattura: FORMATO DELLA FATTURA CEDENTE / PRESTATORE Informazioni Fiscali Identificativo fiscale (partita IVA) Nome Cognome Regime fiscale

RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE / PRESTATORE ACQUIRENTE / COMMITTENTE SOGGETTO EMITTENTE DATI GENERALI (in presenza di un lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto) Dati della sede Dati stabile organizzazione Dati iscrizione R.E.A. Dati della sede, ovvero nei casi previsti dal DM n. 370/2000, dell ubicazione dell utenza Nazione Ufficio Numero REA Capitale sociale Socio unico Stato di liquidazione Partita IVA Nome Cognome Partita IVA Codice fiscale Va riportato qualora il documento sia emesso da un soggetto diverso dal cedente / prestatore (acquirente / committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente / prestatore) Dai generali documento DATI GENERALI Dati DDT Tipo documento Divisa Data fattura Numero Tipo ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta Causale pagamento Numero bollo Importo bollo Tipo Cassa previdenziale Aliquota Cassa Importo contributo Cassa Numero DDT Data DDT

BENI / SERVIZI (in presenza di un lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto) Normativa di riferimento Fattura principale (in presenza di fatture per operazioni accessorie emesse da autotrasportatori per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione / pagamento IVA) Dettaglio linee Riepilogo aliquota Altri dati di riepilogo Dati sui veicoli (per cessioni UE di mezzi di trasporto nuovi) Norma di riferimento (comunitaria / nazionale se si applica il reverse charge o se l acquirente / committente deve emettere autofattura) Numero fattura principale Data fattura principale Numero linee Tipo cessione / prestazione Descrizione Quantità Unità misura Data inizio periodo Data fine periodo Prezzo unitario Percentuale sconto Prezzo totale Norma riferimento aliquota ridotta Spese accessorie Imponibile Arrotondamento Imposta Esigibilità IVA (differita / immediata) Natura (codice natura delle operazioni diverse da quelle imponibili) Importo Riferimento normativo (normativa di riferimento per il campo Natura) Data (di immatricolazione / iscrizione) Totale percorso TRASMITTENTE DESTINATARIO Informazioni per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio Identificativo fiscale (codice fiscale) Progressivo invio (progressivo attribuito ad ogni fattura elettronica) Formato trasmissione Codice destinatario (Ufficio dell Amministrazione Finanziaria) Settori ad alta disparità occupazionale

La fattura elettronica consiste in un documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va inoltrata al SDI il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. In caso di trasmissione andata a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di consegna. In caso contrario, il SDI invia una notifica di mancata consegna. La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente. La fattura elettronica, ai sensi dell art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio. In base all art. 4, DM n. 55/2013, il MEF mette a disposizione, per le piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), servizi e strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche e per la comunicazione con il Sistema di interscambio. L art. 5, DM n. 55/2013 prevede che: gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione / conservazione / archiviazione delle fatture elettroniche; le Pubbliche Amministrazioni possono, previo accordo tra le parti, costituirsi come intermediari nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. (Alfonso Cracchiolo) Csa Consulting Srl (Antonella Tarsia Morisco) Milano, 3 ottobre 2013