IL NUOVO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE Avv. Ernesto Vitiello 1
IL D.LGS. N. 23 DEL 4 MARZO 2015 Tale decreto ha dato corpo, per quanto riguarda i licenziamenti, ai principi programmatici di cui alla lettera c) comma 7 art. 1 della L. 10 dicembre 2014 n. 183 (Jobs Act). 2
I principi programmatici della L. 183/2014 La legge esclude la possibilità della reintegra del lavoratore per i licenziamenti economici, prevedendo solo un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio. La reintegra viene limitata ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. 3
Licenziamento discriminatorio La L. n. 92/2012 (L. Fornero) al comma 42) dell art. 1 richiama l art. 3 della L. 108/1990, che definisce tale il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell art. 4 della L. 604/1966, e cioè il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali. Tale licenziamento è nullo. 4
Il licenziamento nullo È tale il licenziamento: Orale; Discriminatorio; Intimato in concomitanza con il matrimonio; In violazione dei divieti di licenziamento per maternità e paternità; Determinato da motivo illecito determinante. 5
Campo di applicazione dello Jobs Act Ai rapporti in corso continua ad applicarsi la normativa vigente. Il Jobs Act si applica quindi solo a coloro, operai, impiegati, quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 (giorno successivo all entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015). La disciplina si applicherà in caso di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, e dal superamento della soglia dei 15 dipendenti per nuove assunzioni. 6
Marginalità della reintegra Il D.Lgs. n. 23/2015 conferma il reintegro del lavoratore: Oggetto di licenziamento nullo, tra cui il discriminatorio (v. slide 4-5); Qualora il Giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore; In caso di licenziamento soggettivo in cui sia direttamente dimostrato in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. 7
L insussistenza del fatto Di recente la Suprema Corte con la Sentenza 06.11.14 n. 23669, in Foro It., 2014, 3474, ha statuito che va tenuta distinta dal fatto materiale la sua qualificazione per cui la reintegra postula la verifica della insussistenza del fatto materiale addotto a fondamento del licenziamento, che si esaurisce nell accertamento positivo o negativo di esso senza margini per valutazioni discrezionali, essendo irrilevante il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato. 8
Il risarcimento del danno Nell ipotesi in cui è disposta la reintegra, il lavoratore ha anche diritto a una indennità commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal licenziamento alla reintegra dedotto il percepito, in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi. 9
Altre ipotesi di licenziamento ingiustificato Il Giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento di 2 mensilità per ogni anno di servizio senza contribuzione: non meno di quattro e non più di ventiquattro mensilità; 10
Vizi formali In tal caso il Giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di 1 mensilità per ogni anno di servizio senza contribuzione: non meno di due e non più di dodici mensilità. 11
Piccole imprese Gli importi risarcitori sono dimezzati per le piccole imprese (fino a 15 dipendenti), con il limite massimo di sei mensilità. 12
Organizzazioni di tendenza La stessa normativa si applica anche alle organizzazioni di tendenza. 13
La procedura giudiziaria E disapplicata la procedura Fornero per il nuovo regime, restando invariata per i rapporti in corso antecedenti al 7 marzo 2015. 14
La revoca del licenziamento Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell impugnazione: in tal caso il rapporto è ripristinato con diritto del lavoratore alla retribuzione del periodo intercorrente. 15
L offerta di conciliazione Entro i termini di impugnazione del licenziamento il datore di lavoro può effettuare un offerta di conciliazione, in sede sindacale, proponendo il pagamento di un importo esentasse e senza contributi, pari a una mensilità per ogni anno di servizio: non meno di due e non più di diciotto mensilità, mediante assegno circolare. Eventuali ulteriori importi per una conciliazione «tombale» sono soggetti ai normali oneri fiscali. 16