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Ballarè Sponghini e Associati STUDIO COMMERCIALISTI E CONSULENTI TRIBUTARI Dott. Andrea Ballarè Dott. Fabio Sponghini Dott.ssa Claudia Balestra Rag. Enzo Manfredi Dott.ssa Emanuela Tarulli Dott. Marco Bianchini Dott. Riccardo Prevosti Dott.ssa Lorena Vicario Spett.li Signori Clienti Circolare n. 2 del 11 Gennaio 2013 OGGETTO: Novità in tema di fatturazione In allegato alla presente Vi inviamo la circolare n.2 che riepiloga la disciplina riguardante le novità in tema di fatturazione applicabili dal 01.01.2013. Si ricorda ai gentili clienti, che la presente circolare e tutte le altre possono essere consultate e scaricate dal sito internet dello scrivente Studio all indirizzo www.bsassociati.it, nella sezione newsletter. Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Ballarè Sponghini e Associati SEDE LEGALE UFFICI Via M. Greppi, 2 Via M. Greppi, 2 Via Vitruvio, 3 Via Mazzini, 11 28100 NOVARA 28100 NOVARA 20121 MILANO 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.IVA e Cod.Fisc.02037470032 tel. 0321 623 334 tel. 02 29511505 tel. 0331 618 130 info@bsassociati.it fax 0321 631 833 fax 02 20402902 fax 0331 610 955 www.bsassociati.it

PREMESSA Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 24.12.2012) il legislatore ha recepito il contenuto della direttiva n. 2006/112/UE in materia di fatturazione, modificativa delle disposizioni contenute nell articolo 21 del DPR n. 633/72. Le novità, applicabili dal 01 gennaio 2013, riguardano in particolare: il contenuto della "nuova" fattura; le annotazioni obbligatorie; il momento di emissione; estensione dell obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali; la fattura semplificata; le fatture elettroniche. E opportuno, inoltre, segnalare, la problematica legata al numero progressivo che, dal 01.01.2013, deve essere riportato nel documento. Prima delle modifiche,infatti, il comma 2 dell art. 21 recitava che la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare, mentre dal 1 gennaio 2013 la lett. b) del comma 2 dello stesso art. 21 precisa che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. 1. CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA Secondo quanto stabilito dalla legge 228/2012, la fattura deve contenere gli elementi indicati nel seguente prospetto: Contenuto della fattura Data di emissione Numero progressivo che la identifichi in modo univoco Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti Ballarè Sponghini e Associati 2

Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento Codice fiscale solo nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono Aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente articolo 21 emergono due novità: - la prima che, dal 1 gennaio 2013, la fattura deve presentare un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco" e non più un numero progressivo per anno solare; - la seconda modifica riguarda l'obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Numerazione della fattura In riferimento alla numerazione della fattura evidenziamo che il recepimento della direttiva ha comportato una notevole modifica delle modalità di numerazione della fatturazione. Infatti: - fino al 31.12.2012 le fatture dovevano essere numerate in ordine progressivo per ogni anno solare; - dal 01.01.2013 le nuove disposizioni prevedono l attribuzione di una numerazione che ne garantisca l univoca individuazione. L Agenzia deve ancora fornire la corretta interpretazione della suddetta norma. Ballarè Sponghini e Associati 3

Nonostante sia stato eliminato il precedente riferimento alla distinzione per anno solare, l identificazione in modo univoco, secondo la maggioranza delle interpretazioni, dovrebbe avvenire tramite accostamento al numero progressivo dell anno di fatturazione (es. fattura n. 1/2013, 2/2013, 3/2013, ecc.). In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (es. sezionale A fattura n. 1/2013/A, 2/2013/A, ecc.; sezionale B fattura n. 1/2013/B, 2/2013/B, ecc.). La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere riportato il numero progressivo, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento. Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72. 2. LE ANNOTAZIONI OBBLIGATORIE Oltre al riferimento alla norma che ne disciplina il trattamento ai fini Iva, la fattura emessa per alcune tipologie di operazioni deve contenere ora una specifica annotazione: cessioni intracomunitarie - per le cessioni di beni (art. 41 c. 1 DL 331/93) e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE (art. 7-ter e ss. DPR 633/72), il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura inversione contabile ; beni in transito - per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 7-bis c. 1 DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione non soggetta ; Ballarè Sponghini e Associati 4

esportazioni e servizi internazionali - per le cessioni all esportazione (art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72), le operazioni assimilate (art. 8-bis DPR 633/72), i servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione non imponibile ; cessioni esenti - per le operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72, escluse le operazioni di cui al n. 6) deve essere riportata la dicitura operazione esente ; margine - per le operazioni soggette al regime del margine (artt. 36 e ss. DL 41/95) deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti da antiquariato o da collezione, regime del margine agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72). cessioni in reverse charge le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in reverse charge (art. 17 DPR 633/72; es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere anche l annotazione inversione contabile ; le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di reverse charge devono recare anche la dicitura autofatturazione ; tale autofattura può essere sostituita dall integrazione della fattura del cedente o prestatore, ma deve comunque riportare anche la suddetta dicitura. 3. MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Secondo quanto stabilito dal nuovo art. 21 co. 4 lett. c) e d) del DPR 633/72, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, per le seguenti operazioni: - cessioni intracomunitarie non imponibili (UE); Ballarè Sponghini e Associati 5

- prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia (UE o EXTRAUE); - autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE. Per gli acquisti intracomunitari, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, deve emettere l autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo all effettuazione dell operazione stessa. 4. ESTENSIONE DELL OBBLIGO DI FATTURAZIONE ALLE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI Il nuovo art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa anche per le operazioni extraterritoriali di cui agli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72, se effettuate da soggetti passivi italiani. Tale obbligazione riguarda: - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE; in tal caso, la fattura deve riportare l annotazione inversione contabile ; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE; in tal caso, la fattura deve riportare l annotazione operazione non soggetta. 5. FATTURA SEMPLIFICATA È prevista la possibilità di emettere fattura semplificata per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro (con decreto di natura non regolamentare questo limite potrebbe essere innalzato a 400,00 euro) e per le note di variazione di cui all art. 26 del DPR 633/72. Ballarè Sponghini e Associati 6

Le indicazioni minime che devono essere riportate sono: - data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita IVA; se invece è stabilito in un altro Stato UE, è sufficiente il numero di partita IVA attribuito da tale Stato. Pertanto dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità di indicare solamente il codice fiscale o partita Iva del cliente (senza riportare tutti i dati dello stesso) e di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo. 6. FATTURA ELETTRONICA Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione: la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario; la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente; il soggetto passivo ha l obbligo di garantire l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; Ballarè Sponghini e Associati 7

l autenticità dell origine e dell integrità del contenuto, oltre che dall apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l operazione ad essa riferibile. E prevista una procedura semplificata per l archiviazione delle fatture elettroniche. BALLARE SPONGHINI E ASSOCIATI Ballarè Sponghini e Associati 8