ETICHETTATURA DI ORIGINE E TUTELA DEI CONSUMATORI Dott. Zeno Poggi 045-9230163 info@zenopoggi.com
QUADRO NORMATIVO - ITALIA L apposizione della dicitura MADE IN configura una dichiarazione di scienza, che ha l obiettivo di informare il consumatore circa l origine del prodotto. Norme nazionali e convenzioni internazionali riconoscono e tutelano il diritto del consumatore ad avere corrette informazioni sull origine geografica dei prodotti. Èquindi dovere dell impresa, anche ai fini commerciali, esporre informazioni corrette sul luogo ove il prodotto è stato ottenuto.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA Attualmente non esistono norme uniformi che disciplinano a livello internazionale la dichiarazione di origine. Nel caso italiano occorre tenere presente alcune norme che, nel combinato disposto tra loro, impongono l obbligo della corretta informazione al consumatore, circa l origine geografica.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA I prodotti destinati al territorio italiano devono riportare in etichetta i seguenti elementi: 1. Nome, ragione sociale o marchio e sede legale; 2. Paese di origine; 3. Materiali impiegati; 4. Istruzioni d uso e manutenzione.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA CODICE DI CONSUMO, D.Lgs. 206/2005 impone di indicare il Paese di origine del prodotto qualora extracomunitario (Art.6, lett. c); non è a tutt oggi entrato in vigore. E comunque necessario indicare il Paese d origine in quanto l articolo 6, comma 1, lettera b, impone che tutti i prodotti commercializzatisul territorio italiano riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legaledel produttore o dell importatore nella Comunità.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA La LEGGE 350/2003, articolo 3, comma 49, a tutela della corretta indicazione dell origine italiana dei prodotti, stabilisce che l importazione e l esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reatoed èpunita ai sensi dell articolo 517 del codice penale. FALSA INDICAZIONE: la stampigliatura Made In Italy su prodotti e merci non originari dall Italia ai sensi della direttiva europea sull origine. FALLACE INDICAZIONE: anche qualora sia indicata l origine estera dei prodotti, l uso di segni, figure, o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, incluso l uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA D.Lgs. 146/2007, di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Art. 21, comma 1: si considera pratica commerciale sleale, perché ingannevole, quella che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o èidonea a indurre il consumatore medio ad uno o più dei seguenti elementi [ ]: a) L esistenza o la natura del prodotto; b) Le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, la composizione, gli accessori, l idoneitàallo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l origine geografica o commerciale, [ ]
QUADRO NORMATIVO - ITALIA La LEGGE 99/2009ampliava ulteriormente il concetto di fallace indicazione di origine o provenienza del prodotto (legge 350/2003, art.4, comma 49) stabilendo che costituisse fallace indicazione anche: L'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera
QUADRO NORMATIVO - ITALIA La nuova norma: Estendeva la fattispecie criminosa all uso di marchi di aziende italiane su prodotti/merci non originari dall Italia, senza che sugli stessi fosse indicato il luogo di produzione/fabbricazione o ne fosse chiaramente percepibile l origine estera. Limitava l applicabilitàdella sanatoria amministrativa solo alla fase della immissione in libera pratica, non dopo ( Le false e le fallaci indicazioni di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano già stati immessi in libera pratica).
QUADRO NORMATIVO - ITALIA Il decreto legge 135/2009, convertito in legge n.166/2009:..costituisce fallace indicazione l uso del marchio con modalitàtali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.. Senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull origine o provenienza estera.. Ovvero non siano accompagnati da attestazione resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 250.000.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA La norma prevede anche l uso del termine interamente made in Italy; 100% made in Italy, tutto italiano ecc. Sul punto emerge un evidente contrasto con quanto giàprevisto dalla normativa comunitaria sull origine, in particolare l articolo 23 e 24 del codice doganale comunitario.
ACCORDO DI MADRID Repressione delle falseindicazioni di provenienzadelle merci (estensione anche alle fallaci indicazioni con Atto di Lisbona 31.10.58) ART. 1 Qualsiasi prodotto che rechi una falsao fallaceindicazione [ ] direttamente o indirettamente [ ] di origine, saràsequestrato all importazione [ ]. Il sequestro saràparimentieffettuato nel Paese dove saràstata apposta la falsa indicazione di provenienzao in quello dove saràstato introdotto munito di tale falsa o fallace indicazione Se la legislazione non ammette il sequestro all importazione, tale sequestro sarà sostituito con il divieto di importazione.
ACCORDO DI MADRID ART. 3 Il venditore può indicare: il suo nome o il suo indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita; Ma in tal caso l indirizzo o il nome debbono essere accompagnati dalla indicazione precisa, ed in caratteri visibili, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o da un altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci
ACCORDO DI MADRID ART. 4 NORMA DI CHIUSURA DEL SISTEMA: I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, a causa del loro carattere generico, sfuggonoalle disposizioni del presente accordo
SANZIONI Art. 517 C.P. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegnoo prodotti industrialicon nomi, marchio segni distintivi nazionalio esteri, atti a indurre in inganno il compratore su ORIGINE, PROVENIENZA, QUALITA dell opera o del prodotto èpunito [ ] con reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro.
SANZIONI Art. 517 C.P. RIEPILOGO PENE PECUNIARIE ART. 517 C.P. (nel caso di determinazione di pena detentiva entro i sei mesi) RECLUSIONE conv. in p.p. da 3.750,00 (= min 15 gg) a 45.000,00 (= max 6 mesi) MULTA da 5,00 a 20.000,00 E
SANZIONI LA LEGGE 350/2003 ELEMENTI DI NOVITA e DI SPECIALITA RISPETTO ALL ART. 517 C.P. : Esclusione della rilevanza di condotte realizzate a fini privati(cioè poste in essere non ai fini di commercializzazione ) Introduzione fattispecie di falsa indicazione di origine (non prevista dall art. 517 c.p.) Dàla nozione di fallace indicazione di origine (fino ad ora contenuta soltanto nell Accordo di Madrid)
SANZIONI LA LEGGE 350/2003 Si applica a tutti i prodotti (non solo a quelli industriali di cui all art. 517 c.p.) Anticipazione momento consumativo del reato ex art. 517 c.p. (alla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana, per l immissione in consumo o in libera pratica; rende impossibile il tentativo (delresto trattasi di reato di pericolo) Riferimento alla disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli (D.Lgs. 2.8.07, n. 145 e 146)
SANZIONI LA LEGGE 350/2003 SANZIONI PENALI (art. 4, comma 49) come per Art. 517 C.P. SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 4, comma 49-bis) solo per uso fallace o fuorviante del marchio ai sensi della normativa europea sull origine DA 10.000 A 250.000 EURO
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (Ipotesi diverse dall uso fuorviante del marchio) Direttiva CE 29/2005/CE (Pratiche commerciali sleali) L. 25.1.06, N. 29 D.LGS. 2.8.07, N.146 Sostituisce art. da 18 a 27, Codice del consumo Rilevanza delle indicazioni (o delle omissioni) relative all origine geografica ai fini della corretta informazione al consumatore SANZIONI da 5.000 a 500.000 euro
PUBBLICITA INGANNEVOLE Direttiva CE 114/2006/CE (12.12.06, in vigore dal 12.12.07) Pubblicità ingannevole D.LGS. 2.8.07, N. 145 Rilevanza delle indicazioni (o delle omissioni) relative all origine geografica ai fini della corretta informazione al consumatore, sotto il profilo della pubblicitàingannevole tra imprese, qualora il comportamento del consumatore risulti pregiudicato da essa o la pubblicitàleda direttamente un concorrente SANZIONI da 5.000 a 500.000 euro
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (2005) 0661 relativa all obbligo di indicazione del Paese di origine per una serie di tipologie di prodotti importati dai Paesi extra-ue. Approvata in Parlamento Europeo il 21 ottobre 2010. Prodotti contemplati nella proposta: cuoi e pelletteria, tessili, vetreria, ceramiche, gioielleria, mobili e arredamento, abbigliamento, calzature, scope E spazzole, pneumatici, rubinetteria, viti ed altri elementi di fissaggio, utensili Ed utensileria, armi bianche.