START UP INNOVATIVA REQUISITI



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Transcript:

Il decreto legge n. 179/12 (convertito con legge n. 221/12) istituisce e disciplina una nuova tipologia di impresa: la start-up innovativa, il cui oggetto, esclusivo o prevalente, è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La medesima normativa prevede anche la start-up a vocazione sociale, ovvero, la start-up innovativa che opera in via esclusiva in settori di utilità sociale. Al fine di incentivare la nascita delle imprese start-up innovative, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni ed esenzioni. Per poter godere dei benefici previsti dalla normativa, la start-up innovativa è tenuta ad iscriversi nell apposita sezione speciale istituita presso il registro delle imprese. REQUISITI Per essere impresa start-up innovativa è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) la società deve avere la forma giuridica di società di capitali, anche cooperative, consorzi, solo se costituiti nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, Società Europea, disciplinata dalla normativa comunitaria e fiscalmente residente in Italia; b) la società deve essere costituita e svolgere l'attività da non più di quarantotto mesi (quattro anni). Si ritiene che entrambi gli elementi, ovvero la data di costituzione della società e quella di inizio attività, non debbano avere data anteriore a 48 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda (es. non sono iscrivibili alla sezione speciale le società costituite da oltre 48 mesi, ma con data inizio attività entro i 48 mesi); c) la società deve avere la sede principale (sede legale) dei propri interessi e affari in Italia; d) la società deve avere come oggetto sociale (ed attività svolta), in via esclusiva o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; e) la società non deve essere costituita a seguito di fusione, scissione oppure a seguito di cessione d'azienda o ramo d'azienda; la società può, viceversa, derivare da trasformazione di società di persone in società di capitali. In questo caso i 48 mesi, citati al punto b), sono calcolati dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'ultimo adempimento relativo al processo di trasformazione; f) le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione; g) i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale o di particolari diritti e/o di voto nell'assemblea ordinaria dei soci; h) l'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita in forma di società a responsabilità limitata può: creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi secondo e terzo, del codice civile, 1

Inoltre creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quinto comma, del codice civile. le quote di partecipazione in start-up innovativa, costituita in forma di società a responsabilità limitata, possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (vedere art. 30 del D.L. 179/12), nei limiti previsti dalle leggi speciali; il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali; i) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua risultante dall'ultimo bilancio approvato non deve essere superiore a 5 milioni di euro; j) la società non deve distribuire e non deve aver distribuito utili; k) la società deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo debbono essere uguali o superiori al 20 % del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese sono quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è attestata tramite dichiarazione (di impegno), sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero; 3) la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Si ricorda che tutte le notizie descritte nel punto h) dovranno risultare già iscritte nel registro delle imprese, seguendo le modalità previste per la presentazione delle istanze relative alle quote delle società a responsabilità limitata. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA La domanda di iscrizione nella sezione speciale delle imprese start-up innovative può essere presentata da società di nuova costituzione oppure da società che ha maturato i requisiti dopo il 19 dicembre 2012 e da società già in possesso dei requisiti il 19 dicembre 2012. Società di nuova costituzione o che ha maturato i requisiti dopo il 19 dicembre 2012 La domanda di iscrizione nella sezione speciale (che può essere allegata all'istanza già predisposta per l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese) deve essere depositata con le seguenti modalità: Modello S5 indicare nel campo data effetto la data dalla quale la società possiede le caratteristiche di startup innovativa; indicare nel riquadro dell attività prevalente, dopo la dizione avvio di start-up innovativa, le seguenti informazioni: descrizione dell'attività svolta; spese in ricerca e sviluppo; elenco dei soci con trasparenza rispetto a intestazioni fiduciarie o holding; elenco delle società partecipate; indicazione dei titoli di studio ed esperienza professionale dei soci e del personale che lavora nella start-up (con esclusione dei dati sensibili); indicazione dell esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; indicazione dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; Modello Mod. dich. start-up innovativa, in formato pdf/a-1 e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in esso contenuta. Al tipo documento va attribuito il codice 98, riportando nella descrizione dichiarazione possesso dei requisiti start-up innovativa. Le notizie relative a: data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio sede principale ed eventuali sedi periferiche oggetto sociale sono già contenute nel certificato del registro delle imprese. 3

Società in possesso dei requisiti il 19 dicembre 2012. La domanda di iscrizione nella sezione speciale deve essere depositata con le seguenti modalità: Modello S5 indicare nel campo data effetto la data del 19/12/2012 indicare nel riquadro dell attività prevalente, dopo la dizione avvio di start-up innovativa, le seguenti informazioni: descrizione dell'attività svolta; spese in ricerca e sviluppo; elenco dei soci con trasparenza rispetto a intestazioni fiduciarie o holding; elenco delle società partecipate; indicazione dei titoli di studio ed esperienza professionale dei soci e del personale che lavora nella start-up (con esclusione dei dati sensibili); l indicazione dell esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; l indicazione dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; Modello Mod. dich. start-up innovativa, in formato pdf/a-1 e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in esso contenuta. Al tipo documento va attribuito il codice 98, riportando nella descrizione dichiarazione possesso dei requisiti start-up innovativa. Le notizie relative a: data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio sede principale ed eventuali sedi periferiche oggetto sociale sono già contenute nel certificato del registro delle imprese. L'ultimo bilancio di esercizio deve essere già stato depositato nel registro delle imprese in formato standard xbrl. SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO Obbligato all'adempimento è il legale rappresentante della società (con esclusione dei consiglieri semplici e dei consiglieri delegati privi di legale rappresentanza). 4

COSTI ED ESENZIONI L'impresa start-up innovativa è esente dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese ed è esonerata dal pagamento del diritto annuale camerale per quattro anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale, a condizione che mantengano i requisiti previsti per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa. In particolare: Tipologia di società Società già costituita e in possesso dei requisiti al 19 dicembre 2012 Esenzione imposta di bollo, diritti di segreteria, diritto annuale camerale - SI, per quattro anni dal 20 ottobre 2012 se è stata costituita entro i due anni precedenti - SI, per tre anni dal 20 ottobre 2012 se è stata costituita entro i tre anni precedenti - SI, per due anni dal 20 ottobre 2012 se è stata costituita entro i quattro anni precedenti L'impresa start-up innovativa NON è esente dal pagamento di tasse e concessioni governative nel caso di svolgimento di attività regolamentate. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE IMPRESE START-UP INNOVATIVE Tutte le informazioni dichiarate in sede di iscrizione nella sezione speciale devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi con la seguente modalità: Modello S5 indicare nel campo data effetto la data di riferimento cui è riferita la verifica del mantenimento dei requisiti di start-up innovativa, già iscritti nel registro delle imprese; indicare nel riquadro dell attività prevalente, la dizione aggiornamento di start-up innovativa ; modello Mod. dich. start-up innovativa, in formato pdf/a-1 e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in esso contenuta. Al tipo documento va attribuito il codice 98, riportando nella descrizione dichiarazione conferma possesso dei requisiti start-up innovativa. Dovrà essere presentata, altresì, una dichiarazione contestualmente al deposito del bilancio utilizzando il modello Mod. dich. start-up innovativa, in formato pdf/a-1 e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in esso contenuta. Al tipo documento va attribuito il codice 98, riportando nella descrizione dichiarazione conferma possesso dei requisiti start-up innovativa (vedi la Nota per il deposito del bilancio). Il bilancio di esercizio dell'impresa start-up innovativa deve necessariamente essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, indipendentemente dalla natura giuridica della società (per azioni o a responsabilità limitata). In difetto di uno dei suddetti adempimenti, l'impresa decade dai benefici derivanti dall'iscrizione nella sezione speciale. 5

CONTROLLI L'Ufficio del registro delle imprese, in sede di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate, potrebbe chiedere all'organo di controllo della società o agli amministratori una relazione di dettaglio che evidenzi i dati e le informazioni che dimostrano la veridicità dei requisiti autodichiarati. Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione richiamata nella relazione stessa. Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina. AGEVOLAZIONI NORMATIVE Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di società a responsabilità limitata (S.R.L.), sono introdotte le seguenti facoltà: estendere di dodici mesi il periodo di cosiddetto rinvio a nuovo delle perdite (dalla chiusura dell esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell esercizio successivo; utilizzare anche per le start-up innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l emissione di strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta; deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity); facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E FISCALI Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell incubatore certificato. Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un impresa start-up. 6

Incentivi all investimento in start-up innovative. Per rafforzare la crescita e la propensione all investimento in imprese start-up innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. La norma ha stabilito, pertanto, che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese start-up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati. Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online. Viene introdotta un apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). Per quanto riguarda l accesso al credito, le start-up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Sostegno all internazionalizzazione. Vengono incluse anche le imprese start-up innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall Agenzia ICE per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. Gestione della crisi nell impresa start-up innovativa e attività di controllo. L intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle start-up innovative, tenendo conto dell elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d innovazione. Dato l elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up si vuole indurre l imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Per facilitare l avvio di start-up si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Per ulteriori informazioni: Registro imprese.it start up Ministero dello Sviluppo Economico 7