Etichettatura: partita o lotto



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Etichettatura: partita o lotto Articolo 118 Applicabilità delle regole orizzontali Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 91/2011 (lotto) del Consiglio, la Direttiva 13/00 (allergeni), la direttiva 45/07 (volumi nominali) del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 95/08 e il regolamento n. 1169/11. L etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 13/00 o del regolamento n. 1169/11..

Articolo 1 direttiva 91/2011 del Consiglio 1. La presente direttiva concerne l indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. 2. Si intende per partita, ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche. Articolo 2 1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un indicazione come prevista dall articolo 1, paragrafo 1. 2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica: a) ai prodotti agricoli che, all uscita dall azienda agricola, sono: venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio, avviati verso organizzazioni di produttori o raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata; c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2.

Articolo 3 direttiva 91/2011 del Consiglio del 14 giugno 1989 La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo vendi- tore stabilito all interno della Comunità. Le indicazioni di cui all articolo 1, paragrafo 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera L, salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura. Articolo 4 Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l indicazione di cui all articolo 1, paragrafo 1 e all occorrenza la lettera L figurano sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta che ad esso si accompagna. Articolo 5 Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano nell etichettatura, l indicazione di cui all articolo 1, paragrafo 1 può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 13. - Lotto dei prodotti DL 109 del 27 gennaio 1992 1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. 2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l indicazione del lotto di appartenenza. 3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l indicazione del lotto figura sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi. 5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l indicazione del lotto figura sull imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 6. L indicazione del lotto non è richiesta: omissis d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

Etichettatura 7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all articolo 7 del Dpr 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1. 8. Ai fini dei controlli sull applicazione delle norme comunitarie, il ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato può, con proprio decreto, stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari. Il lotto non è richiesto per lo spostamento di prodotti sfusi