Anno 2010 N. RF196. La Nuova Redazione Fiscale RIADDEBITO SPESE PROCESSUALI E RITENUTA



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ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF196 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO RIADDEBITO SPESE PROCESSUALI E RITENUTA RIFERIMENTI RM 106/2010; CM 203/1994; RM 106/2006; RM 91/1998 CASS. 3843 DEL 1/04/1995 - CIRCOLARE DEL 1/12/2010 Sintesi: l Agenzia ha chiarito che, con riferimento a soggetti cui si applica la ritenuta (professionisti ed agenti): - alle somme riconosciute in giudizio riferite a spese deducibili per la parte vittoriosa (spese del legale) - la parte soccombente deve applicare la ritenuta d acconto. In presenza di un contenzioso instaurato nell ambito dell attività di impresa o professionale, sorge il problema di qualificare la natura delle somme corrisposte dalla parte soccombente a quella vittoriosa. In particolare si pone il problema di determinare il regime da attribuire ai fini: della ritenuta d acconto dell Iva. Il problema si pone con le somme indennizzate: A) sia con riferimento alla materia del contendere : tali somme seguono il regime tributario proprio, a nulla rilevando che l obbligo del pagamento sia riconosciuto da una sentenza. Esempio: agente chiama in causa la propria casa mandante per provvigioni non riconosciute e viene riconosciuto vittorioso in giudizio. Le somme indennizzate dovranno essere regolarmente assoggettate: a ritenuta d acconto (CM 106/2006) ad Iva (peraltro il giudice in via ordinaria obbliga alla emissione della fattura già in sede di instaurazione del giudizio). B) sia a titolo di rimborso delle spese legali a favore dell'altra parte: pertanto al di fuori del caso in cui il giudice stabilisca che a ciascuna parte fanno carico le rispettive spese di giudizio (cd. compensazione delle spese ). INDENNIZZI: con riferimento alle somme di cui al precedente punto A), si rammenta che i risarcimenti (di qualsiasi natura: in forma assicurativa, disposti dal giudice, a seguito di transazione, ecc.): a) per i professionisti: sono tassati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall esercizio della professione, ivi incluse le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, riguardanti la perdita di tali redditi (escluse le indennità dipendenti da morte o invalidità permanente) In sede civile si parlerà: di lucro cessante : nel caso di rimborso di redditi mancati a causa della controparte - tassati - di danno emergente : per il risarcimento teso a ristorare un pregiudizio di natura diversa (es: il danno cd. biologico, all immagine, ecc.) non tassati - Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it b) per le imprese: qualsiasi somma (in sostituzione di redditi d impresa o altro) è tassata: nel caso di lucro cessante: quale ricavo d esercizio nel caso di danno emergente : quale sopravvenienza attiva Tel. 0464/480556 Fax 0464/400613 Email: info@redazionefiscale.it

Redazione Fiscale Info Fisco 196/2010 Pag. 2 / 5 SPESE PROCESSUALI DEL LEGALE - IL RIADDEBITO L onorario del legale della parte vittoriosa poste a carico della parte soccombente può subire un diverso trattamento a seconda che il dispositivo della sentenza stessa: preveda la cd. distrazione delle spese della lite a favore del legale non la preveda (in quanto non richiesta dal legale, oppure il giudice non ha deliberato in merito). DISTRAZIONE DELLE SPESE: In base a detti criteri generali, pertanto, l avvocato non può chiedere il proprio compenso direttamente alla controparte bensì solo e sempre al proprio assistito. Art. 93 C.p.c. - Distrazione delle spese Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. COMPENSO AL LEGALE DELLA PARTE VITTORIOSA Segue il seguente trattamento (CM 203/1994; CM 1/50550 del 15/12/1973): a) pagamento: se la sentenza: non ha disposto la distrazione: va pagato dal proprio cliente (e non dal soccombente), salvo il diritto di ottenerne il rimborso da parte del soccombente (cd. principio della soccombenza ) il quale opera ordinariamente la ritenuta d acconto ha disposto la distrazione: va pagato direttamente dal soccombente, il quale applica la ritenuta d acconto (se sostituto d imposta, ovviamente). b) fatturazione: va sempre fatturato solo al proprio cliente (e non dalla controparte), evidenziando che il pagamento è stato (o sarà) effettuato dalla controparte; il cliente detrae ordinariamente l Iva in parcella. Soccombente documentazione del costo: posto che in ogni caso il costo finale grava sempre sul soccombente, questi dovrà documentare il fatto nella propria contabilità: potendo dedurre il costo (da considerare sempre inerente) non potendo detrarre alcuna Iva, posto che il documento non è a lui intestato. La parte vittoriosa: indipendentemente dalla distrazione eventualmente disposta dalla sentenza dovrà sempre documentare al soccombente la parcella ricevuta dal proprio legale. Nel caso di mancata distrazione, poi: non potrà riaddebitare al soccombente anche l Iva indicata dal legale in fatture (sempreché abbia potuto detrarla, in quanto la causa era inerente alla propria attività) il riaddebito sarà escluso da Iva ex art. 2 c. 3 lett. a) Dpr 633/72 (non si tratta di un art. 15 in quanto il documento del legale non è intestato al soccombente) N..B.: nella generalità dei casi, si possono verificarsi due diverse ipotesi: 1) la causa del cliente vittorioso è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa o professione: il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di Iva dal legale alla propria cliente (Cass. 11877/2007) 2) il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza non è inerente all'esercizio della propria impresa o professione: il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal legale al suo cliente a titolo di Iva (Cass. 10336 del 5/05/2009).

Redazione Fiscale Info Fisco 196/2010 Pag. 3 / 5 NATURA REDDITUALE DEL RIADDEBITO Tra le componenti di reddito di lavoro autonomo si comprendono: sia le spese necessarie a coprire i rischi della professione (es: sia le polizze assicurative che le spese legali) sia i successivi riaddebiti di tali spese. N.B.: si tratta di spese sostenute: per proprio conto e non per conto terzi, anche solo in parte (es.: riaddebito di quota parte dei costi di un ufficio ad un collega ospitato), che si contabilizzano a riduzione del costo. Sono pertanto escluse anche le mere anticipazioni di costi intestati direttamente al committente (cd. in nome e per conto ). Sulla scorta di tale considerazione, la RM 106/2010 ha chiarito che: se la parte vittoriosa è un soggetto sui quali ricavi/compensi si applica la ritenuta (professionisti ed agenti): alle somme riconosciute in giudizio riferite a spese deducibili per la parte vittoriosa (spese del legale) la parte soccombente deve applicare la ritenuta d acconto nel momento del riaddebito. Nota: è lo stesso motivo per cui la RM 20/1998 aveva chiarito che sui rimborsi delle spese necessarie per la produzione del proprio reddito (pertanto sostenute principalmente per conto proprio ) va applicata la ritenuta (es: le spese alberghiere in trasferta, rimborsi Km, ecc.) RIMBORSI DA ASSOGGETTARE A RITENUTA Nell ambito di un processo civile si tratterà di individuare: le spese deducibili dal reddito del professionista (o dell Agente): sul riaddebito scatta la ritenuta le spese anticipate in nome e per conto del cliente: al riaddebito non scatta la ritenuta. Nel caso prospettato dall Agenzia il rimborso dovuto alla parte vittoriosa stabilito in sentenza riguardava: mancati guadagni professionali:. 9.000 spese per onorari del legale:. 3.500 Soggette a ritenuta spese processuali:. 770 spese per diritti:. 2.300. L agenzia ha chiarito che al rimborso delle prime tre voci va applicata la ritenuta, mentre i diritti sono mere anticipazioni del legale, da non assoggettare. Mancata deduzione delle spese: l agenzia conclude chiarendo che: se anche il professionista/agente nei periodi di imposta precedenti non abbia dedotto le spese al momento dell addebito da parte del legale (es.: in quanto non le riteneva inerenti alla propria attività) si dovrà: - presentare una dichiarazione integrativa a favore (o una istanza di rimborso art. 38 Dpr 602/73), portando in deduzione tali costi - applicare comunque la ritenuta sulle somme riaddebitate al soccombente. Secondo la RM 106/2010, in sostanza, non è ammesso non dedurre inizialmente i costi per poi non tassare il relativo riaddebito (come al contrario pareva disporre la CM 203/1994).

Redazione Fiscale Info Fisco 196/2010 Pag. 4 / 5 ESEMPIO1 - la parte vittoriosa paga direttamente il proprio avvocato L'avvocato Rossi ha patrocinato la ditta Alfa Srl in un contenzioso con il fornitore Beta Srl; non ha richiesto la distrazione delle spese (o il giudice non l ha concessa o non ha deliberato in merito). L avvocato emette la seguente parcella: onorari. 1.000 Cassa Avvocati 4%. 40 Imponibile. 1.040 IVA. 208 Totale parcella. 1.248 Ritenuta d acconto. 200 Anticipazione di diritti. 800 Netto a pagare. 1.848 Diversi Debiti vs. legale 2.048 Spese legali 1040 Diritti 800 IVA /credito 208 Debiti vs. legale Diversi 2.048 Banca 1.848 Erario c/ritenute 200 La parte vittoriosa: addebita le spese al soccombente con un documento escluso IVA art. 2 Dpr 633/72 rileva il rimborso il soccombente applica la ritenuta Diversi Riaddebiti 1.840 Crediti vs.beta Srl 1.632 Erario c/ritenute 208 Rilevazione contabile - parte soccombente N.B.: non è corretto gestire la partita quale credito Oneri processuali Diversi 1.840 Debiti vs.alfa Srl 1.632 Erario c/ritenute 208 Tot. Fattura + diritti Spese legali (Cassa inclusa) + diritti (su questi ultimi non si effettua ritenuta) LEGALE parcella 1040 + 208 Iva detrae l IVA (se inerente) 200 rit. PARTE VITTORIOSA versa la ritenuta d'acconto pagamento di 1.048 nota di paga con la addebito di rit. d'acc. del 1.040 (solo 20% imponibile) SOCCOMBENTE deduce il costo

Redazione Fiscale Info Fisco 196/2010 Pag. 5 / 5 ESEMPIO2 - la parte soccombente paga direttamente le spese Nel caso precedente si supponga che l avvocato, che deve sempre emettere fattura nei confronti del proprio cliente vittorioso, evidenzi che il pagamento sarà effettuato dal soccombente. Diversi Debiti vs. legale 2.048 Distrazione spese (S.P.) 1840 IVA /credito 208 Deviti vs. Fornitori Distrazione spese (S.P.) 1.840 L imponibile della parcella è annullato; rimane l Iva da pagare al legale (detraibile) Deviti vs. Fornitori Banca 208 La parte vittoriosa: trasmette al soccombente una nota (o copia della parcella del legale) dove chiarisce: che al legale va pagato il solo imponibile + diritti al netto della ritenuta (che spetta al soccombente pagare, con tutto gli adempimenti conseguenti (certificazione, 770, ecc.); se la parte vittoriosa non dettaglia la quota di onorario rispetto alla Cassa previdenza avvocati, o non dettaglia l importo dei diritti processuali, la parte soccombente effettua la ritenuta sull intero importo). Rilevazione contabile - parte soccombente Diversi Debiti vs. legale 1.840 Spese legali 1.840 Debiti vs. legale Diversi 1.840 Banca 1.840 Erario c/ritenute 200 parcella 1040 + 208 Iva LEGALE 200 rit. PARTE VITTORIOSA detrae l IVA (se inerente) pagamento di 208 Iva imponibile ritenuta nota di addebito di 1.040 (solo imponibile) SOCCOMBENTE deduce il costo versa la ritenuta d'acconto Il legale incassa: - l Iva : dal cliente - l imponibile (al netto ritenuta): dal soccombente SANZIONI SUL PREGRESSO: ben difficilmente in passato gli operatori che abbiano proceduto alla refusione alla parte vittoriosa dei pagamenti anticipati al proprio legale avranno effettuato la ritenuta d acconto. A tal fine si ritiene che: la portata della risoluzione sia sostanzialmente innovativa (posto che nulla in passato ha disposto l Agenzia) e comunque ricorrano obbiettive condizioni di incertezza interpretativa e pertanto non sia applicabile alcuna sanzione in sede di eventuale verifica, ai sensi dello statuto del Contribuente.