Quadro generale, principi, requisiti ed aspetti applicativi. Sipar Srl



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Transcript:

Quadro generale, principi, requisiti ed aspetti applicativi rilevanti del regolamento CLP 1

Il regolamento CLP Il Regolamento CLP è entrato in vigore negli Stati membri dal 20 gennaio 2009 e come tale non necessita di recepimento a livello nazionale e si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, che dovranno quindi essere classificati ed etichettati secondo le nuove regole. Sono esclusi, invece, dal campo di applicazione sostanze e miscele radioattive, sostanze e miscele in transito, intermedi non isolati, sostanze e miscele per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato e rifiuti. Sono anche esclusi farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici allo stato finale. 2

Il regolamento CLP Il Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele (denominato Regolamento CLP: Classification, Labelling and Packaging), sostituirà, alla fine di un periodo transitorio che durerà fino a giugno 2015, le Direttive 67/548/CEE (2) sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE (3) sui preparati pericolosi. Questo regolamento riprende un sistema più ampio definito su scala mondiale: il Globally Harmonized System (GHS) sviluppato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. 3

Gli aspetti La classificazione L etichettatura l imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele 4

Come nasce il Regolamento CLP Nasce come trasposizione europea del GHS ONU: Global Harmonization System of Classification and Labelling of Chemicals 5

GHS ONU GHS ONU sistema armonizzato di criteri di classificazione ed etichettatura da utilizzare come denominatore comune per gli altri sistemi o Paesi 6

Armonizzazione: parola chiave Armonizzazione della classificazione di sostanze chimiche e miscele presso le Nazioni Unite, tramite l esame dei sistemi di classificazione più rilevanti in uso nei vari Paesi delle Nazioni Unite (es.europa, Stati Uniti, Giappone) e relativi a norme specifiche dei diversi settori (salute, trasporto, ambiente, luoghi di lavoro,consumatori) Nasce quindi la necessità di definire un sistema da utilizzare come denominatore comune per uniformare le regolamentazioni 7

Attuale sistema UE Direttiva sostanze (67/548/CEE) Direttiva preparati (1999/45/CE) Regolamento REACH Allegato II (ex Direttiva 91/155/CEE Schede di Sicurezza ) 8

Il CLP Segue i criteri delle direttive: - 67/548/EC(sostanze) - 99/45/EC (preparati) Applica il criterio del building block approach Presenta notevole similitudine con il sistema GHS 9

building block approach Per facilitare l adozione di questo sistema nei vari Paesi e nei vari settori quali immissione in commercio, trasporto, agricoltura e altri è stato introdotto il concetto del building block approach che consente l adozione parziale delle categorie di pericolo e si basa sulla armonizzazione intesa come adozione di elementi uguali per tutti anche se non trasposti tutti insieme. 10

Esportazione e internazionalizzazione Una azienda/società europea è ovviamente deve conoscere e applicare il CLP e nel caso in cui esporta fuori dalla UE deve conoscere anche il grado di implementazione del GHS nel Paese di esportazione. 11

Struttura Regolamento CLP Il corpo del Regolamento sulle regole generali e i principi costituito da: - sette titoli - sette allegati tecnici. 12

Titolo I Titolo II Struttura Regolamento CLP TITOLI Criteri generali Identificazione, valutazione e classificazione del pericolo Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Comunicazione del pericolo sotto forma di etichettatura Imballaggio Armonizzazione delle classificazioni Autorità Competenti ed entrata in vigore Disposizioni comuni e finali 13

Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Struttura Regolamento CLP ALLEGATI TECNICI Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose Regole specifiche di etichettatura ed imballaggio Elenco delle Frasi di pericolo (Hazard Statements)ed elementi supplementari di etichettatura Elenco dei Consigli di prudenza (Precautionary Statements) Simboli (Pittogrammi) Lista armonizzata delle sostanze pericolose Allegato VII Tabelle di conversione per la classificazione 14

Campo di applicazione Tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno. Sono esclusi i preparati che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i rifiuti. Si applica alla produzione e all uso di sostanze o miscele e non al trasporto 15

identificare il proprio ruolo a norma del regolamento CLP Ruolo a norma del regolamento CLP Descrizion Fabbricante Importatore Una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che produce o estrae sostanze allo stato naturale nella Comunità. Una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità. Utilizzatore a valle (2) (compresi formulatore/reimportatore) persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell esercizio delle sue attività industriali o professionali Distributore (compreso il rivenditore al dettaglio) Una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi Produttore di un articolo ( Una persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all interno della Comunità; si definisce articolo un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. 16

Note Nel linguaggio comune il termine fabbricante può comprendere la persona (fisica/giuridica) che fabbrica sostanze e la persona (fisica/giuridica) che compone miscele (formulatore). Contrariamente al linguaggio comune, nei regolamenti REACH e CLP il termine fabbricante riguarda soltanto la persona che produce sostanze. A norma dei regolamenti REACH e CLP, il formulatore è un utilizzatore a valle. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Come produttori o importatori di un articolo si è interessati dal regolamento CLP soltanto se si produce o importa un articolo esplosivo descritto nell allegato I, sezione 2.1, del regolamento CLP o qualora l articolo 7 o 9 del regolamento REACH preveda la registrazione o la notifica di una sostanza contenuta in un articolo. 17

Principali obblighi derivanti dall applicazione del regolamento CLP Classificare,imballare ed etichettare secondo CLP per l immissione in commercio (art 4) Classificare per registrare o notificare secondo REACH (art.6,9,17 o 18) Notificare C&L a ECHA per l Inventario (art. 40) Aggiornare C&L in caso di nuove informazioni tecniche e scientifiche (art. 15, art.30) Presentare una proposta di aggiornamento di C&L armonizzate,in caso di nuove informazioni, alle Autorità Competenti degli Stati Membri (MSCA) (art. 37(6)) Mantenere disponibili tutte le info utilizzate per C&L per almeno 10 anni (art. 49) 18

Obblighi previsti dal regolamento CLP Il regolamento CLP impone a tutti i fornitori di una catena d approvvigionamento l obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del presente regolamento (articolo 4, paragrafo 9, del regolamento CLP). Altrimenti, gli obblighi specifici a norma del regolamento CLP dipendono dal proprio ruolo nella catena d approvvigionamento, secondo quanto stabilito per le varie figure. Le tabelle che seguono riportano gli obblighi per ciascuno dei ruoli 19

obblighi di fabbricanti o importatori Sostanze e miscele devono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento CLP prima di essere immesse sul mercato. Devono essere classificate anche le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette a registrazione o notifica in linea con gli articoli 6, 9, 17 o 18 del regolamento REACH (articolo 4 del regolamento CLP). 20

obblighi di fabbricanti o importatori La classificazione deve essere conforme al titolo II del regolamento CLP (articoli 5-14 del regolamento CLP). L etichettatura deve essere conforme al titolo III del regolamento CLP (articoli 17-33 del regolamento CLP). L imballaggio deve essere conforme al titolo IV del regolamento CLP (articolo 35 del regolamento CLP). In caso di immissione di sostanze sul mercato devono essere notificati gli elementi di classificazione ed etichettatura affinché siano inclusi nell inventario delle classificazioni e delle etichettature istituito presso l Agenzia (articolo 40 del regolamento CLP). 21

obblighi di fabbricanti o importatori È necessario compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono modificare la classificazione delle sostanze o miscele che si immettono sul mercato. Se si viene a conoscenza di tali informazioni che si ritengono adeguate e attendibili, si deve procedere senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente (articolo 15 del regolamento CLP). 22

obblighi di fabbricanti o importatori L etichetta deve essere aggiornata, in taluni casi senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell etichettatura della sostanza o miscela interessata (articolo 30 del regolamento CLP). Se si dispone di nuove informazioni che possono portare a una modifica degli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati di una sostanza (allegato VI, parte 3, del regolamento CLP) deve essere presentata una proposta all autorità competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato (articolo 37, paragrafo 6, del regolamento CLP). 23

obblighi di fabbricanti o importatori Devono essere assemblate tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura a norma del regolamento CLP e deve esserne assicurata la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall articolo 36 del regolamento REACH (articolo 49 del regolamento CLP). 24

obblighi degli utilizzatori a valle (compresi formulatori/reimportatori) Sostanze e miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP prima di essere immesse sul mercato (articolo 4 del regolamento CLP). Tuttavia, è anche possibile utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d approvvigionamento, a condizione che non si modifichi la composizione di tale sostanza o miscela. In caso di modifica della composizione della sostanza o miscela che si immette sul mercato, si deve procedere alla classificazione conformemente al titolo II del regolamento CLP (articoli 5-14 del regolamento CLP). 25

obblighi degli utilizzatori a valle (compresi formulatori/reimportatori) L etichettatura deve essere conforme al titolo III del regolamento CLP (articoli 17-33 del regolamento CLP). L imballaggio deve essere conforme al titolo IV del regolamento CLP (articolo 35 del regolamento CLP). 26

obblighi degli utilizzatori a valle (compresi formulatori/reimportatori) È necessario compiere, ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono modificare la classificazione delle sostanze o miscele che si immettono sul mercato. Se si viene a conoscenza di tali informazioni che si ritengono adeguate e attendibili, si deve procedere senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente (articolo 15 del regolamento CLP). 27

obblighi degli utilizzatori a valle (compresi formulatori/reimportatori) L etichetta deve essere aggiornata, in taluni casi senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell etichettatura della sostanza o miscela interessata (articolo 30 del regolamento CLP). Se si dispone di nuove informazioni che possono portare a una modifica e degli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati di una sostanza, deve essere presentata una proposta all autorità competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato (articolo 37, paragrafo 6, del regolamento CLP). 28

obblighi degli utilizzatori a valle (compresi formulatori/reimportatori) Devono essere assemblate tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura a norma del regolamento CLP e deve esserne assicurata la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall articolo 36 del regolamento REACH (articolo 49 del regolamento CLP). 29

obblighi dei distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) Le sostanze e miscele immesse sul mercato devono essere etichettate e imballate (articolo 4 del regolamento CLP). È possibile utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una scheda di dati di sicurezza di cui si viene in possesso (articolo 4 del regolamento CLP). 30

obblighi dei distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) L etichettatura deve essere conforme al titolo III del regolamento CLP (articoli 17-33 del regolamento CLP). L imballaggio deve essere conforme al titolo IV del regolamento CLP (articolo 35 del regolamento CLP). 31

obblighi dei distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) Devono essere assemblate tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura a norma del regolamento CLP e deve esserne assicurata la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall articolo 36 del regolamento REACH (articolo 49 del regolamento CLP). In caso si utilizzi la classificazione di una sostanza o miscela derivata da un altro attore a monte nella catena d approvvigionamento, si deve assicurare la disponibilità di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell etichettatura (ad esempio, la scheda di dati di sicurezza) per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o miscela. 32

Classificazione armonizzata Stati Membri, produttori, importatori e utilizzatori a valle (p/i/uv)possono presentare proposte a ECHA (RAC) per classificazioni armonizzate per: CMR Sensibilizzanti respiratori Altri casi rilevanti (soggetti a pagamento di una tassa se proposti da p/i/uv, art.37) Lista delle C&L armonizzate in Tabelle 3.1 e 3.2 dell All. VI al CLP 33

Titolo V: Inventario delle classificazioni e delle etichettature Art.40 Le sostanze (pericolose) immesse sul mercato a decorrere dal 1 dicembre 2010 sono notificate conformemente al paragrafo 1 entro un mese dall'immissione sul mercato. Tuttavia, per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, le notifiche possono essere effettuate conformemente al paragrafo 1 prima di tale data. per le sostanze presenti sul mercato al 1 dicembre 2010 la notifica a ECHA deve essere effettuata entro il 1 gennaio 2011 (compreso)(carac AL) La notifica deve essere effettuata da produttori e/o importatori. Gli utilizzatori a valle, i distributori e i produttori di articoli non sono tenuti a notificare (fatta eccezione per gli articoli esplosivi) I fornitori possono classificare una sostanza diversamente dalla voce in Inventario C& L ( ma non differentemente dalla classificazione armonizzata) e ne inviano giustificazione a ECHA (art.40) 34

Titolo V: Inventario delle classificazioni e delle etichettature Secondo il Regolamento CE 1907/2006 (noto come REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) gli Stati Membri, i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono presentare all Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA, European Chemicals Agency) proposte di classificazioni armonizzate per sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic substances,, CMR) e sensibilizzanti respiratori (Respiratory Sensitiser, RS) e altri casi rilevanti. Questi ultimi sono accompagnati da una giustificazione che indica la necessità di una decisione comunitaria. 35

L allegato VI e la lista di sostanze L Allegato VI del Regolamento CLP riporta nelle tabelle 3.1 e 3.2 la lista delle sostanze con le relative classificazioni armonizzate in Europa, definite in base al parere di appositi gruppi di esperti. L allegato ha trasposto, al momento dell entrata in vigore, la lista delle sostanze per le quali erano state definite la classificazione e l etichettatura armonizzate in conformità alla precedente Direttiva 67/548/CEE (riportate in Allegato I). 36

L allegato VI e la lista di sostanze Tutte le sostanze pericolose non soggette a classificazione armonizzata e quindi non presenti in Allegato VI come modificato da ultimo con il primo adeguamento al progresso tecnico (Regolamento CE 790/2009) sono in regime di autoclassificazione, cioè sono classificate ed etichettate dal responsabile dell immissione in commercio. È da tenere presente che le sostanze presenti in Allegato VI del Regolamento CLP con la nota H sono in regime di auto-classificazione per tutte le proprietà diverse da quelle evidenziate dalla classificazione armonizzata 37

L auto-classificazione L auto-classificazione si effettua seguendo alcuni passaggi fondamentali: identificare ed esaminare le informazioni disponibili da varie fonti; effettuare obbligatoriamente la sperimentazione solo per le proprietà chimico-fisiche; valutare l informazione disponibile; applicare i criteri dell Allegato I compresi il giudizio dell esperto e il peso dell evidenza; per le miscele, in assenza di dati sperimentali sulle miscele stesse, applicare i principi ponte di analogia con miscele sottoposte a saggi o adottare i metodi di calcolo basati sui componenti della miscela. In questo ultimo caso si applicano opportuni limiti di concentrazione che possono essere generici per le varie categorie di pericolo oppure specifici se definiti per determinate sostanze. I limiti specifici sono assegnati in base ai risultati di saggi sperimentali effettuati sulla specifica sostanza e in genere sono inferiori ai limiti generici se è dimostrato che gli effetti dovuti alla presenza della sostanza sono evidenti quando è presente nella miscela a concentrazioni inferiori a quelle indicate dai limiti generici. 38

bridging principles Per quanto riguarda la classificazione delle miscele ci si basa prima di tutto sui dati ricavati da test effettuati direttamente sulla miscela. Qualora non si disponga di tali dati si applicano i principi ponte (bridging principles) basati sulla somiglianza nella composizione della miscela da classificare con una già classificata in base a risultati di saggi sperimentali. In alternativa ci si deve basare sulla composizione quali-quantitativa delle miscele per applicare le formule di calcolo per gli effetti cosiddetti additivi e i limiti di concentrazione generici o specifici negli altri casi. 39

Il periodo transitorio L applicazione del Regolamento CLP inizia con le sostanze, che dovranno essere classificate ed etichettate secondo i nuovi criteri a partire dal 1 dicembre 2010, scadenza che coincide anche con il primo termine di registrazione nell ambito del REACH. Dopo il 1 dicembre 2010 le sostanze debbono essere obbligatoriamente classificate e etichettate secondo la nuova normativa, mentre la fase transitoria proseguirà per le miscele fino al 1 giugno 2015, data alla quale il s istema CLP diventerà obbligatorio in toto e le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE saranno abrogate definitivamente. Dal 1 dicembre 2010 le sostanze già immesse in comm ercio prima di tale data potranno beneficiare di due anni di tempo per essere sottoposte a rietichettatura (fino al 1 dicembre 2012) e dal 1 giugno 2015 tale beneficio s arà applicato per due anni alle miscele (fino al 1 giugno 2017). Si sottolinea che l adozione volontaria prima dei termini obbligatori della classificazione CLP, sia per le sostanze, sia per le miscele comporta l utilizzo dell etichetta conforme al solo CLP, mentre le schede di sicurezza dovranno riportare la classificazione ed etichettatura secondo entrambi i sistemi sino alla fine del periodo transitorio. 40

scadenze per il regolamento CLP e il regolamento REACH 41

CLP e registrazione REACH Il Regolamento CLP è strettamente correlato al Regolamento REACH sulla registrazione,valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, in quanto fornisce i criteri operativi per mettere in atto le operazioni di classificazione di sostanze e preparati e di revisione della scheda di sicurezza richieste dal REACH e indispensabili per poter registrare i prodotti presso l ECHA. L adozione del Regolamento CLP avrà inoltre conseguenze su altre normative correlate (downstream legislation) che fanno riferimento agli attuali criteri di classificazione e che necessiteranno quindi un adeguamento ai nuovi criteri CLP. 42

CLP e trasporto Il regolamento non si applica al trasporto delle merci pericolose, ivi compresi i rifiuti, che rimane regolato dalla propria normativa indipendente. Le esperienze pregresse accumulate dal settore del trasporto sono state mutuate, almeno per quanto riguarda le proprietà chimico-fisiche nel sistema GHS. Di conseguenza ora le norme di classificazione ed etichettatura secondo CLP sono armonizzate con quelle del trasporto e l etichetta per il trasporto può essere valida per l immissione in commercio se l imballaggio esterno è etichettato secondo le norme del trasporto, mentre l imballaggio interno è etichettato secondo le norme del CLP. In particolare il simbolo del trasporto prevale su quello del CLP nel caso di pittogrammi relativi allo stesso pericolo contemplato da entrambe le normative. 43

Adeguamento al progresso tecnico Il Regolamento CLP è già stato adeguato una volta al progresso tecnico per modificare l Allegato VI inserendo le voci presenti negli adeguamenti 30 e 31 alla Direttiva 67/548/CEE. I prossimi adeguamenti del CLP prevedono l allineamento con la 3 revisione del GHS introducendo ulteriori criteri: criteri per l applicazione della classificazione come pericoloso per lo strato di ozono criteri per la tossicità cronica per l ambiente acquatico criteri per la distinzione tra forti e deboli sensibilizzanti applicazione di nuove frasi combinate. 44

Criteri La classificazione descrive il tipo e la severità dei pericoli per salute umana o ambiente intrinseci di sostanze o miscele Pericolo e non rischio - Pericolo: il potenziale di una sostanza o una miscela di provocare effetti avversi in base alle proprietà intrinseche - Rischio: probabilità che si verifichi un determinato effetto avverso a seguito della esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa Comunicazione del pericolo: - L etichettatura destinata all utilizzatore per avvertire della presenza di un pericolo e delle necessità di evitare l esposizione e i rischi che ne risulterebbero - La scheda di sicurezza destinata ai datori di lavoro per l uso professionale 45

Tipo di pericoli Pericoli fisici Classificazione basata sulla sperimentazione Pericoli per la salute umana Classificazione basata su dati epidemiologici sull uomo, sperimentazione in-vitro o su animali,qsar Pericoli per l ambiente Classificazione basata su sperimentazione o QSAR 46

Regolamento metodi Regolamento metodi EC 440/2008 del 30Maggio 2008 su GU L142 del 31Maggio 2008 (Trasposizione dei metodi dell allegato V compresi quelli che erano previsti dal 30 ATP) 47

Ruolo della sperimentazione nuove prove su animali, se necessarie, ai sensi della direttiva 86/609/CEE, sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati. sono vietate le prove su primati non umani non sono effettuate prove su esseri umani Tuttavia i dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono essere utilizzati ai fini del presente regolamento. 48

Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele (Art. 8(5)) Le nuove prove relative ai pericoli fisici eventualmente effettuate ai fini del presente regolamento, al più tardi dal 1 gennaio 2014 si conformano a un pertinente sistema di qualità riconosciuto o sono effettuate da parte di laboratori che si conformano a un pertinente modello di riferimento riconosciuto Le nuove prove e analisi ecotossicologiche o tossicologiche,devono essere conformi all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE)n.1907/2006 che ne prevede l effettuazione in regime di BPL 49

Classificazione delle sostanze L UE ha inserito nel regolamento CLP le classi di pericolo del GHS dell ONU che corrispondono il più fedelmente possibile alle categorie di pericolo della DSP (vedere anche la spiegazione dell approccio modulare (building block approach) nell allegato 4 del presente documento). Le classi di pericolo sono ulteriormente suddivise in categorie di pericolo o differenziazioni che tengono conto di particolari modifiche di un pericolo specifico. 50

Classificazione delle miscele approccio progressivo 1) Dati adeguati sulla miscela tal quale (obbligatori per i pericoli fisici): stessi criteri delle sostanze 2) Dati non disponibili per l intera miscela: principi ponte (di assimilazione a miscele saggiate) Diluizione Lotto di produzione Concentrazione Interpolazione Similitudine 3) Dati sufficienti sui componenti: metodi di calcolo o limiti di concentrazione 51

Classificazione CLP Sebbene il campo di applicazione complessivo della classificazione a norma del regolamento CLP sia paragonabile a quello dalla DSP, il numero totale di classi di pericolo è aumentato, in particolare per quanto riguarda i pericoli fisici (da 5 a 16), con una differenziazione più esplicita delle proprietà fisiche. In generale, i criteri di classificazione per le sostanze sono talvolta cambiati rispetto ai criteri della DSP; vedere ad esempio di criteri di esplosività e di tossicità acuta. 52

Classificazione CLP La tabella che segue illustra le classi di pericolo incluse nel regolamento CLP. Ciascuna classe include una o più categorie di pericolo. 53

Pericoli fisici Pericoli fisici Esplosivi (esplosivi instabili, divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6) Gas infiammabili (categoria 1 e 2) Aerosol infiammabili (categoria 1 e 2) Gas comburenti (categoria 1) Gas sotto pressione (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti) Liquidi infiammabili (categoria 1, 2 e 3) Solidi infiammabili (categoria 1 e 2) Sostanze e miscele autoreattive (tipo A, B, C, D, E, F e G) (tipi A e B) Liquidi piroforici (categoria 1) Solidi piroforici (categoria 1) Sostanze e miscele autoriscaldanti (categoria 1 e 2) Sostanze e miscele che a contatto con l acqua emettono gas infiammabili (categoria 1, 2 e 3) Liquidi comburenti (categoria 1, 2 e 3) (categoria 1 e 2) Solidi comburenti (categoria 1, 2 e 3) (categoria 1 e 2) Perossidi organici (tipo A, B, C, D, E, F e G) (tipi A e B) Corrosivo per i metalli (categoria 1) 54

Pericoli per la salute Pericoli per la salute Tossicità acuta (categoria 1, 2, 3 e 4) Corrosione/irritazione cutanea (categoria 1A, 1B, 1C e 2) Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (categoria 1 e 2) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea (categoria 1) Mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 1A, 1B e 2) Cancerogenicità (categoria 1A, 1B e 2) Tossicità per la riproduzione (categoria 1A, 1B e 2) oltre a una categoria supplementare per gli effetti sull allattamento o attraverso l allattamento Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola ((categoria 1, 2) e categoria 3 soltanto per la narcosi e l irritazione delle vie respiratorie) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta (categoria 1 e 2) Pericolo in caso di aspirazione (categoria 1) 55

Pericoli per l ambiente Pericoli per l ambiente Pericoloso per l ambiente acquatico (pericolo acuto categoria 1, pericolo cronico categoria 1, 2, 3, e 4) Pericoloso per lo strato di ozono Classificazioni di pericolo a norma del regolamento CLP (classe di pericolo completa o le categorie evidenziate) che riflettono classificato come pericoloso (dangerous) a norma della DSP/DPP. 56

classificazione minima e tabelle di conversione Si applica ai pericoli quando c è buona corrispondenza tra vecchio e nuovo sistema Non si applica se non c è una classificazione corrispondente nel CLP Si applica alle miscele se erano classificate in base alla sperimentazione Non si applica quando le miscele sono state classificate con il calcolo perché sono cambiati i valori limite di concentrazione e i sistemi di calcolo 57

Codici per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza sono codificati con un codice alfanumerico univoco costituito da una lettera e tre numeri come di seguito specificato: la lettera H (per le indicazioni di pericolo) o P (per i consigli di prudenza). Si noti che le indicazioni di pericolo derivanti dalla DSP e dalla DPP, ma non ancora incluse nel GHS, sono codificate come EUH ; per le indicazioni di pericolo, un numero che designa il tipo di pericolo, ad esempio 2 per i pericoli fisici, e due numeri corrispondenti alla numerazione sequenziale dei pericoli quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230) ecc.; per i consigli di prudenza, un numero che rispecchia uno dei cinque tipi di consigli, nello specifico: consigli di carattere generale (1), consigli di prevenzione (2), consigli di reazione (3), consigli di conservazione (4) e consigli di smaltimento (5), seguito da due numeri corrispondenti alla numerazione sequenziale dei consigli stessi. 58

indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza a norma del regolamento CLP Indicazioni di pericolo: H Consigli di prudenza: P 200 299 Pericolo fisico 1 00 Generale 300 399 Pericolo per la salute 2 00 Prevenzione 400 499 Pericolo per l ambiente 3 00 Reazione 4 00 Conservazione 5 00 Smaltimento 59

Nuove informazioni relative ai pericoli È necessario essere aggiornati riguardo alle informazioni relative ai pericoli!! Sulla base del regolamento CLP, spetta ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle tenersi aggiornati riguardo alle nuove informazioni tecniche o scientifiche che potrebbero modificare la classificazione e l etichettatura delle sostanze o miscele fornite, come indicato nell articolo 15 del regolamento CLP 60

Nuove informazioni relative ai pericoli i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle prendono tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono interessare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato. 61

Cosa si deve fare Esaminare nuove informazioni relative ai pericoli per accertare se sono o meno adeguate e sufficientemente attendibili per effettuare una nuova valutazione della classificazione della sostanza o miscela. In questo caso, procedere senza indebito ritardo a una nuova valutazione (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento CLP). Qualora sia giustificata una modifica della classificazione della propria sostanza o miscela, aggiornare le etichette di conseguenza. L aggiornamento deve essere effettuato senza indebito ritardo qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari (articolo 30, paragrafo 1, del regolamento CLP). Per altre modifiche dell etichettatura, l etichetta corrispondente deve essere aggiornata entro 18 mesi (articolo 30, paragrafo 2, del regolamento CLP). Si noti che in caso di modifica della classificazione e dell etichettatura di una sostanza, ogni eventuale modifica deve essere notificata all Agenzia (articolo 40, paragrafo 2, del regolamento CLP). 62

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cosa fare riguardo alle nuove informazioni relative ai pericoli 64

Registrazioni di informazioni e richieste di informazioni Il fabbricante di sostanze, l importatore di sostanze o miscele o l utilizzatore a valle devono raccogliere tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell etichettatura della sostanza o miscela e assicurarne la disponibilità. Le informazioni devono essere conservate per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l ultima volta la sostanza o la miscela (articolo 49 del regolamento CLP). Il distributore deve raccogliere tutte le informazioni utilizzate per l etichettatura e assicurarne la disponibilità allo stesso modo 65

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Registrazioni di informazioni e richieste di informazioni Le autorità competenti o l autorità di attuazione dello Stato membro in cui si è stabiliti o l Agenzia possono chiedere di comunicare tutte le informazioni utilizzate ai fini della classificazione e dell etichettatura a norma del regolamento CLP. A seguito di tale richiesta devono essere fornite le informazioni in questione. Tuttavia se le informazioni richieste da un autorità competente sono incluse nella notifica a norma del regolamento CLP, o sono state trasmesse ai fini di una registrazione effettuata in applicazione del regolamento REACH, le informazioni saranno a disposizione dell Agenzia e l autorità competente deve inviare la sua richiesta all Agenzia (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento CLP). 67

CLP e legislazione a valle La classificazione della sostanza o miscela può rendere applicabili disposizioni di atti legislativi comunitari diversi dal regolamento CLP (legislazione a valle). Gli atti corrispondenti sono i seguenti 68

CLP e legislazione a valle Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH): regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (vedere la sezione 25 del presente documento ); Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Severo II): direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996; prodotti fitosanitari: direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 (vedere la sezione 24 del presente documento); Biocidi: direttiva 98/8/CE del Consiglio del 16 febbraio 1998 (vedere la sezione 24 del presente documento); Agenti chimici durante il lavoro: direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998; Agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro: direttiva 2004/37/CE del 29 aprile 2004; Giovani sul lavoro: direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994; lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sul lavoro: direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992; 69

CLP e legislazione a valle Segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro: direttiva 92/58/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992; Prodotti cosmetici: direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976; Sicurezza dei giocattoli: direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 modificata dalla direttiva 93/68/CEE; Detergenti: regolamento (CE) n. 648/2004 del 31 marzo 2004; Sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica: regolamento (CE) n. 1980/2000 del 17 luglio 2000; Aerosol: direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 1975; l articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CLP tiene conto dell articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva relativa agli aerosol; 70

CLP e legislazione a valle Limitazione delle emissioni di composti organici volatili: direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell 11 marzo 1999 e direttiva 2004/42/CE del 21 aprile 2004; Valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente: direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996; Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose: regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008; 71

Regolamento REACH e atti legislativi comunitari a valle Biocidi e prodotti fitosanitari Obblighi basati sulla classificazione a norma del regolamento REACH Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) Documenti di orientamento sul regolamento REACH pertinenti per il regolamento CLP Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele 100 Rifiuti pericolosi: direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, che include la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000; Batterie e accumulatori: direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991; Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000; Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2002. 72

Classificazione ed etichettatura 73

panoramica delle scadenze utili per la classificazione e l etichettatura 74

Disposizioni generali di etichettatura Al titolo III e nei capitoli 1 e 2 rispettivamente del regolamento CLP vengono stabilite le norme generali e specifiche relative al contenuto e all applicazione dell etichetta a norma del CLP. Come norma generale, il CLP prescrive che le etichette vengano disposte saldamente su una o più facce dell imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela e che siano leggibili orizzontalmente quando il collo è disposto in modo normale, cfr. articolo 31, paragrafo 1, del regolamento CLP. Gli elementi stessi dell etichetta, in particolare i pittogrammi di pericolo, devono essere chiaramente distinguibili dallo sfondo, cfr. articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento CLP. Inoltre, tutti gli elementi dell etichetta devono possedere una dimensione e una spaziatura tale da renderli chiaramente leggibili. 75

Elementi dell etichetta di pericolo a norma del CLP Ai sensi dell articolo 17 del regolamento CLP una sostanza e una miscela classificate come pericolose devono essere provviste di un etichetta in cui figurino i seguenti elementi: nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori; la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo; gli identificatori del prodotto; se del caso, i pittogrammi di pericolo; se del caso, le avvertenze; se del caso, le indicazioni di pericolo; se del caso, gli opportuni consigli di prudenza; se del caso, una sezione per informazioni supplementari. 76

La lingua Il regolamento CLP stabilisce che se la sostanza o la miscela è immessa sul mercato l etichetta deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri, tranne nel caso in cui lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. I fornitori possono soddisfare tale requisito producendo una sola etichetta multilingue nelle lingue ufficiali dei paesi in cui la sostanza o la miscela sarà fornita oppure producendo etichette distinte per ciascun paese, ciascuna nella lingua o nelle lingue opportune. 77

prescrizioni di etichettatura stabilite dal regolamento CLP in contrapposizione con le scelte a discrezione del fornitore I pittogrammi di pericolo, l avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza figurano insieme sull'etichetta. Le indicazioni di pericolo devono essere tutte raggruppate sull etichetta ma il loro ordine può essere scelto liberamente. I consigli di prudenza devono essere tutti raggruppati sull etichetta ma il loro ordine può essere scelto liberamente. Qualora le informazioni sull etichetta siano riportate in più lingue, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza indicati nella stessa lingua devono essere raggruppati insieme sull etichetta. Eventuali informazioni supplementari di cui all articolo 25 del regolamento CLP devono essere incluse nella sezione etichettatura supplementare e disposte di fianco agli elementi dell etichetta di cui all articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g) del regolamento CLP. Il fornitore è libero di scegliere la disposizione dei pittogrammi. Il fornitore può decidere se tali gruppi debbano essere collocati sul lato sinistro, su quello destro o altrove sull etichetta. Il fornitore può decidere se tali gruppi debbano essere collocati sul lato sinistro, su quello destro o altrove sull etichetta. Laddove il fornitore necessiti di utilizzare mezzi alternativi per il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all articolo 31 del regolamento CLP concernente la lingua o le lingue richieste in un particolare Stato membro, questi ha facoltà di scegliere se soddisfare tali prescrizioni per mezzo di etichette pieghevoli, di cartellini pendenti o di un imballaggio esterno, in conformità della sezione 1.5.1 dell allegato I. Il fornitore può scegliere come separare in maniera visibile tale sezione da quella in cui sono riportati gli elementi dell etichetta di cui all articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento CLP. È facoltà del fornitore, inoltre, decidere di disporre tali informazioni in Sipar più Srl aree dell etichetta. 78

Raffronto fra importanti elementi dell etichetta ai sensi del CLP e della DSD in relazione a una sostanza esemplificativa (glutaraldeide) 79

Disposizioni del CLP in materia di imballaggio delle sostanze e delle miscele Tali prescrizioni servono ad assicurare che: l imballaggio sia concepito, realizzato e chiuso in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; i materiali che costituiscono l imballaggio e la chiusura non vengano deteriorati dal contenuto e non formino con questo composti pericolosi; tutte le parti dell imballaggio e della chiusura siano solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento; gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato siano progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto; se fornito al pubblico, l imballaggio non attiri o risvegli la curiosità dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore 80

sostanze e miscele che devono essere fornite al pubblico Il CLP dispone norme per: l utilizzo di una chiusura di sicurezza per i bambini (Child-resistant fastening - CRF), cfr. sezione 3.1 dell allegato II l utilizzo di avvertenze di pericolo riconoscibili al tatto (Tactile warnings of danger - TWD), cfr. sezione 3.2 dell allegato II NB: La conformità alle norme può essere certificata unicamente da laboratori conformi alla norma EN ISO/IEC 17025 modificata. 81

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL APPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DELL ETICHETTA A NORMA DEL CLP Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CLP, un fornitore è tenuto ad assicurare che una sostanza o una miscela pericolosa sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato 82

Identificatori del prodotto Come norma generale, nella scheda di dati di sicurezza (SDS) di una sostanza o di una miscela devono essere utilizzati lo stesso identificatore del prodotto o gli stessi identificatori del prodotto scelti per l etichetta. Ogni identificatore del prodotto scelto per l etichetta deve essere scritto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui mercato viene immessa la sostanza o la miscela 83

2 tipi di identificatori identificatori del prodotto per le sostanze identificatore del prodotto per le miscele 84

identificatori del prodotto per le sostanze una denominazione e un numero di identificazione di cui all allegato VI, parte 3, del regolamento CLP. Il numero di identificazione corrisponde, generalmente, al numero indice, al numero CE o al numero CAS. Si raccomanda di utilizzare il numero che garantisce un identificazione inequivocabile della sostanza (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ o http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?pgm=cla; il sito per verificare la traduzione dei termini) se la sostanza non è inclusa nell allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, ma figura nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature la denominazione e il numero di identificazione che vi figurano. La denominazione corrisponde, in genere, alla denominazione della nomenclatura IUPAC6, alla denominazione CE o a quella CAS. se la sostanza non è inclusa nell allegato VI, parte 3, del regolamento CLP né nell inventario delle classificazioni e delle etichettature, il numero CAS e la denominazione della nomenclatura IUPAC, o il numero CAS e un altra denominazione chimica internazionale, per esempio la denominazione secondo la nomenclatura INCI7, se del caso. Si può presumere che questo sia il caso di sostanze fabbricate o importate per la prima volta nell UE 85

identificatore del prodotto per le miscele il nome commerciale o la designazione della miscela; l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione. 86

Pittogrammi di pericolo Ai sensi dell articolo 19 del CLP, la classificazione di una sostanza o di una miscela determina il pittogramma di pericolo che deve essere mostrato sull etichetta, come disposto dall allegato I: parte 2 (pericoli fisici) 3 (pericoli per la salute) 4 (pericoli per l ambiente) Attualmente esistono nove diversi pittogrammi 87

Pittogrammi di pericolo I pittogrammi di pericolo devono avere la forma di un quadrato poggiante su una punta, ossia devono avere una forma di rombo quando letti orizzontalmente, e devono avere un simbolo nero su uno sfondo bianco con un bordo rosso (cfr. allegato I, punto 1.2.1, del regolamento CLP). La superficie minima non deve essere inferiore a 1 cm2. 88

Pittogrammi di pericolo I pittogrammi sono forniti gratuitamente e possono essere scaricati dal sito web http://www.unece.org/trans/dan ger/publi/ghs/pictograms.html. Un esempio di pittogramma è il punto esclamativo (pittogramma GHS07), che viene attribuito a diverse classi e categorie di pericolo per la salute di minore gravità, cfr. allegato V, parte 2, del regolamento CLP. 89

Pittogrammi di pericolo Nel caso di sostanze e miscele classificate per più di un pericolo, può essere richiesta la disposizione di diversi pittogrammi sull etichetta. In questi casi bisogna verificare se sono applicabili le regole di precedenza di cui all articolo 26 del CLP. Di norma, i pittogrammi che rispecchiano le categorie di pericolo più gravi di ciascuna classe di pericolo devono essere inclusi sull'etichetta. 90

Per i pericoli fisici se sull etichetta è riportato il pittogramma GHS01 (bomba che esplode), allora i pittogrammi GHS02 (fiamma) e GHS03 (fiamma su cerchio) sono facoltativi 91

Per i pericoli fisici e per la salute se sull etichetta è riportato il pittogramma GHS02 (fiamma) o GHS06 (teschio e tibie incrociate), allora il pittogramma GHS04 (bombola per gas) è facoltativo 92

Per i pericoli per la salute se sull etichetta è riportato il pittogramma GHS06 (teschio e tibie incrociate), allora il pittogramma GHS07 (punto esclamativo) non deve figurare 93

Per i pericoli per la salute se sull etichetta è riportato il pittogramma GHS05 (corrosione), allora il pittogramma GHS07 (punto esclamativo) non deve essere utilizzato per l irritazione della pelle o degli occhi ma deve continuare a essere utilizzato per altri pericoli 94

Per i pericoli per la salute se sull etichetta è riportato il pittogramma GHS08 (pericolo per la salute) per la sensibilizzazione delle vie respiratorie, allora il pittogramma GHS07 (punto esclamativo) non deve essere utilizzato per la sensibilizzazione cutanea o per l irritazione della pelle o degli occhi ma deve continuare a essere utilizzato per altri pericoli 95

Pittogrammi CLP e trasporto merci pericolose Per le sostanze e le miscele che devono essere etichettate sia in conformità del regolamento CLP che con le norme sul trasporto di merci pericolose, sull etichetta possono essere omessi i pittogrammi prescritti dal CLP laddove figuri un pittogramma simile contemplato dalle norme per il trasporto (articolo 33 del CLP) 96

Indicazioni di pericolo Sull etichetta a norma del regolamento CLP devono figurare anche le indicazioni di pericolo pertinenti che descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela (articolo 21 del CLP). Se la classificazione di una sostanza è armonizzata e inclusa nell allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, sull etichetta devono essere utilizzate l indicazione di pericolo o le indicazioni di pericolo corrispondenti 97

Indicazioni di pericolo NB: a differenza della DSD, il CLP non prevede (al momento) l accorpamento delle indicazioni di pericolo. 98

Consigli di prudenza Sulle etichette a norma del CLP figurano i consigli di prudenza pertinenti, che forniscono indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o l ambiente derivanti dai pericoli di una sostanza o miscela, cfr. articolo 22 del regolamento CLP. 99

Interazione fra il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto Nel regolamento CLP, le norme specifiche relative alle situazioni in cui l imballaggio di sostanze o miscele pericolose deve soddisfare anche le disposizioni in materia di etichettatura secondo le norme sul trasporto di merci pericolose (articolo 33). 100

Interazione fra il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto Le disposizioni di etichettatura per il trasporto sono stabilite nel modello normativo delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose (il cosiddetto libro arancione ) e sono attuate nell'ue mediante accordi modali internazionali e mediante la direttiva 2008/68/CE per il trasporto interno delle merci pericolose (strada e rotaia). L etichettatura per il trasporto di cui all articolo 33 del CLP comprende tutte le etichette e i marchi prescritti, quali quelli della direttiva 2008/68/CE 101

Interazione fra il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto L etichettatura a norma del CLP è di norma richiesta su tutti gli strati interni e intermedi dell imballaggio di una sostanza o di una miscela; può anche figurare su un imballaggio esterno. L etichettatura per il trasporto deve figurare sull imballaggio esterno delle sostanze o delle miscele pericolose se queste rientrano nella definizione di merci pericolose ai sensi delle norme sul trasporto delle merci pericolose. I colli singoli devono necessariamente riportare gli elementi dell etichetta a norma del CLP e l etichettatura per il trasporto, eccezione fatta per i pittogrammi di pericolo a norma del CLP quando questi sono già contemplati da un pittogramma o da pittogrammi per il trasporto equivalenti che rispecchiano lo stesso pericolo. 102

Interazione fra il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto Se l imballaggio esterno riporta differenti etichette relative a differenti sostanze o miscele imballate, l intera serie di singole etichette presenti sull imballaggio esterno possono non fornire informazioni di pericolo coerenti e le avvertenze di sicurezza, per esempio nel caso in cui unasostanza è pericolosa per l ambiente acquatico, l altra è cancerogena, la terza è infiammabile e l ultima è una miscela non pericolosa. 103

Interazione fra il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto le decisioni da prendersi quando si devono affrontare tali prescrizioni sono descritte nei due schemi che seguono: 104

Interazione fra il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto 105

Etichetta in una sola lingua di una sostanza per la fornitura e l uso 106

Etichetta multilingue di una sostanza per la fornitura e l uso contenente informazioni supplementari non obbligatorie 107