ALLEGATOA alla Dgr n. 4132 del 30 dicembre 2008



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Transcript:

giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 4132 del 30 dicembre 2008 SCHEMA DI CONVENZIONE tra la Regione del Veneto e gli Istituti di Credito e gli operatori finanziari per l attivazione del Procedimento regionale per la concessione di agevolazioni finalizzate a rendere sostenibile il pagamento del mutuo sull abitazione di residenza alle famiglie in difficoltà Con la presente scrittura privata tra: - Il, nato a il C.F.: il quale interviene nella sua qualità di Dirigente regionale per l Edilizia Abitativa della Regione del Veneto - in prosieguo denominata Regione in esecuzione della deliberazione n. del esecutiva ai sensi di legge; - e il, nato a il C.F.: il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rappresentante della Banca con sede in, in prosieguo denominata Banca, premesso: che la Giunta Regionale in attuazione dell art. 85, comma 2, legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 pubblicata nel B.U.R. n. 19 in data 29 febbraio 2008, ha approvato con DGR 28 ottobre 2008, n. 3189 il bando di concorso finalizzato ad aiutare le famiglie che, avendo contratto un mutuo per l acquisto dell abitazione di residenza, non riescono più a far fronte al pagamento delle rate e sono quindi minacciate di escussione dell abitazione; Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

1) I beneficiari dell intervento sono le famiglie del Veneto che, in base al bando pubblicato con l allegato A della DGR n. 3182/2008, risultano beneficiarie di contributo regionale finalizzato all'abbattimento del debito in essere nei confronti delle Banche o altri mutuanti. Nell ambito della valutazione prevista, la Regione stima la rata di mutuo che la famiglia è in grado di sostenere. 2) L intervento consiste nelle azioni finalizzate a rendere sostenibile la rata del mutuo in funzione della condizione economica della famiglia e prevede: 1. la rinegoziazione del mutuo in base all art. 2, comma 450, punto 3) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 o surroga del mutuo in base all art. 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40. In tale ambito è anche ipotizzabile l'attivazione, se necessario, di mutuo aggiuntivo atto a sanare la morosità e le conseguenti spese maturate a causa di una rata troppo elevata e/o a ridurre l entità della rata a livelli compatibili con le risorse della famiglia. L ammontare del mutuo aggiuntivo è dato dal valore del finanziamento necessario a rendere la rata sopportabile e verrà rimborsato a partire dalla data di estinzione del mutuo surrogato o rinegoziato; 2. erogazione di un contributo che può arrivare fino a 20.000,00 euro ad abbattimento del capitale residuo da rimborsare, versato direttamente alla Banca presso la quale il richiedente ha portato il mutuo. 3) Il procedimento consiste nella raccolta e valutazione delle domande e nella segnalazione al beneficiario, aggiudicatario di contributo regionale, delle Banche aderenti alle presenti condizioni per il perfezionamento dell operazione. È facoltà della Banca concordare con il richiedente diverse modalità di rimborso delle morosità e spese, entità della rata, durata del rimborso, stipula del mutuo aggiuntivo o altra forma di rimborso. La Banca

aderente alle presenti condizioni non può tuttavia applicare condizioni peggiorative rispetto a quelle indicate ai punti 4) e 5) del presente accordo. La Banca aderente può opporsi alla richiesta di rinegoziazione o surroga, motivando il rifiuto per iscritto, sia al richiedente che alla Direzione Regionale per l Edilizia Abitativa, qualora le informazioni assunte facciano ritenere il rischio troppo elevato. 4) Le condizioni a cui la Banca si impegna a praticare per i vari gradi di intervento sono: 1. durata del nuovo piano di rimborso: la durata del nuovo piano di rimborso non potrà essere superiore di 10 anni rispetto alla durata del mutuo originario. La possibilità di tale allungamento verrà riservata solo ai casi di estrema necessità, quelli cioè in cui anche l attribuzione del contributo regionale non si sia dimostrata sufficiente a rendere sostenibile la rata rispetto al reddito familiare. In ogni caso, l allungamento del piano di rimborso verrà proposto al beneficiario dalla Banca convenzionata compatibilmente a quanto previsto dalle proprie procedure interne in materia di mutui ipotecari; 2. tasso di interesse annuo in base all Interest Rate Swap (IRS) per il numero di annualità residue maggiorato di uno spread non superiore a punti 0,50 rilevato due giorni bancari antecedenti la data di stipula del mutuo sul circuito Reuters. Il tasso mensile, trimestrale, quadrimestrale o semestrale praticato dovrà essere calcolato in modo che risulti invariato il tasso annuo determinato. 3. mutuo aggiuntivo: stesse condizioni di cui al punto precedente. Qualora la Banca ritenga di avvalersi di quanto previsto dall art. 3 della Legge 24

luglio 2008, n. 126, tale operazione deve essere esente da spese ed oneri come previsto dal comma 8 dello stesso articolo. 5) La Banca si impegna inoltre: 1. ad avvalersi - se necessario - di notaio convenzionato con la Regione o di altro notaio purché al mutuatario vengano riconosciute condizioni non peggiorative; 2. a corrispondere direttamente al notaio gli oneri relativi alla stipula di eventuale mutuo aggiuntivo, aggiungendo tali oneri, senza ulteriori spese, al capitale da rimborsare; 3. a non applicare, al rapporto di mutuo, altri compensi o spese. È consentita la sola rivalsa degli oneri gravanti sul rapporto di mutuo in virtù di norme di legge; 4. ad annotare, nell ambito del contratto di mutuo aggiuntivo eventualmente sottoscritto, il vincolo a favore della Regione previsto al punto 7.1.2. dell allegato A della DGR 28 ottobre 2008, n. 3189; 5. a comunicare, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, alla Direzione Regionale per l Edilizia Abitativa l elenco dei beneficiari per i quali è stata perfezionata l operazione e le caratteristiche del mutuo sottoscritto con ciascun beneficiario sulla base di un formulario che verrà reso disponibile in internet. 6) Il versamento dei contributi alle domande in posizione utile in graduatoria avverrà cumulativamente per ogni Banca e per tutti i beneficiari. Gli interessi passivi intercorrenti tra la data di rinegoziazione o surroga e l erogazione del contributo da parte della Regione potranno essere addebitati ai beneficiari al tasso previsto al punto 4). 7) La Regione si impegna:

1. ad individuare il gestore del procedimento con il quale le Banche aderenti potranno concordare la modalità di comunicazione e trasferimento dei dati; 2. a pubblicizzare, tramite i Comuni e l ANCI Veneto il procedimento stesso e le Banche che avranno aderito alle presenti condizioni; 3. ad erogare direttamente alle Banche aderenti, a favore dei beneficiari, i contributi determinati in base alle condizioni di cui all allegato A della DGR n. 3189/2008; 8) Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano: 1. alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 2. per quanto non espressamente disciplinato, alle norme del Codice Civile. 9) Il presente disciplinare potrà essere scaricato dal sito http://www.regione.veneto.it/servizi+alla+persona/edilizia/edilizia+abitativa / nella sezione Privati e restituito, datato e sottoscritto per adesione e accettazione delle condizioni delle Banche interessate tramite servizio postale a Direzione Regionale Edilizia Abitativa Cannaregio Calle Priuli 99 30125 Venezia. 10) Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Venezia e di conseguenza la Banca dovrà eleggere domicilio legale nell ambito del Foro stesso. Letto, approvato, sottoscritto Venezia, li per la Regione del Veneto per