L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Verona 19/06/2014
Regolamento (CE) n. 767/2009 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
Regolamento (CE) n. 767/2009 Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di impiego dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti. Fissa le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.
Regolamento (CE) n. 767/2009 Il regolamento 767/2009 semplifica le procedure di etichettatura e commercializzazione dei mangimi aumenta l'efficacia del sistema generale garantendo un elevato livello di protezione della salute e del benessere degli animali, nonché della salute pubblica. contribuisce a fornire un'adeguata informazione agli utilizzatori sul contenuto dei mangimi che acquistano per i loro animali.
Etichetta \ Etichettatura Etichetta indicazione che accompagna fisicamente il mangime Etichettatura concetto ampio che comprende l etichetta e l insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi mezzo
Etichettatura : responsabilità L operatore del settore dei mangimi (OSM): Garantisce la rispondenza dei propri prodotti alla norma La veridicità e correttezza dell etichettatura Fornisce all autorità competente, qualora richiesto, ogni informazione la composizione o le proprietà dei mangimi nonché la prova scientifica delle allegazioni
L etichettatura e la presentazione non inducono l utilizzatore in errore Riguardo all uso previsto e alle caratteristiche dei mangimi la loro natura il modo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, le composizioni, la quantità, la durata, le specie e le categorie di animali cui sono destinati Attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono Riguardo alla conformità dell etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari
Mangime /Alimentazione Mangime o alimento per animali: qualsiasi sostanza o prodotto compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato all alimentazione per via orale degli animali. Alimentazione per via orale degli animali: Introduzione dei mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell animale e/o mantenere la produttività di animali sani L acqua non è un mangime
Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione I mangimi devono rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione. In particolare devono: essere sicuri; non avere effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; essere sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; essere etichettati, imballati e presentati conformemente alla legislazione in vigore; e essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altri determinanti chimici
TRACCIABILITÀ La tracciabilità dei mangimi dev'essere garantita in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.
Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura Tipo di mangime Il nome la ragione sociale e l indirizzo dell OSM responsabile dell etichettatura Il numero di riconoscimento o identificazione Il numero di riferimento della partita o del lotto Quantitativo netto dei prodotti Additivi l elenco degli additivi Il tenore di umidità in casi particolari
Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangime Denominazione della materia prima Dichiarazione obbligatoria dell elenco o catalogo Dichiarazioni aggiuntive se vengono incorporati additivi
Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti La specie animale o le categorie di animali cui è destinato Le istruzioni per un uso corretto Informazioni se il responsabile dell etichettatura non è il produttore Indicazione data di conservazione minima Composizione: elenco delle materie prime in ordine decrescente di importanza ponderale
Denominazioni obbligatorie I mangimi possono essere esclusivamente presentati come: Materie prime per mangimi o mangimi semplici Mangimi composti completi e complementari Additivi per mangimi Premiscele
Ulteriori indicazioni dettagliate Minerale D allattamento Dietetico o per particolari fini nutrizionali Medicato
Le materie prime per mangimi Di origine vegetale o animale Allo stato naturale, freschi o conservati, derivati della trasformazione industriale Sostanze organiche o inorganiche Catalogo comunitario per materie prime per mangimi Reg. 68\2013 non esaustivo e volontario
Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi Il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi è volto a migliorare l etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. Esso include per ciascuna materia prima figurante nell'elenco le seguenti indicazioni: la denominazione; il numero di identificazione; una descrizione (tra cui le informazioni riguardanti il processo di fabbricazione); e un glossario delle definizioni.
Mangimi composti Completi: mangimi composti che per la loro composizione soddisfano la razione giornaliera Complementari: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze ma che non soddisfano la razione giornaliera
Le allegazioni (claims) Indicazioni facoltative per richiamare l attenzione del consumatore Sulla presenza assenza di una data sostanza Specifica caratteristica nutrizionale o processo Sono oggettive, verificabili e comprensibili
Codici di buona pratica di etichettatura dei mangimi Sono stiti istituiti 2 codici comunitari Per animali da compagnia Per animali produttori di alimenti I codici una volta adottati dalla commissione europea possono essere adottati dagli OSM su base volontaria
L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Grazie per l attenzione