IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Prof. Avv. Ferruccio Auletta.. membro designato dalla Banca d Italia



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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri.Presidente - Prof. Avv. Ferruccio Auletta.. membro designato dalla Banca d Italia - Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d Italia - Prof.ssa Lucia Picardi..membro designato dal Conciliatore.. Bancario Finanziario (estensore) - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi membro designato dal C.N.C.U. Nella seduta del 10 maggio 2011, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla segnalazione a sofferenza del ricorrente ed alla asserita violazione del diritto di quest ultimo alla riservatezza. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. Il ricorrente riceve in data 16 marzo 2010 una comunicazione dell intermediario, il quale chiede il pagamento di rate scadute per un importo complessivo di 9.731,94 oltre interessi e spese, di un mutuo chirografario a tasso variabile di 100.000,00, con scadenza 31 ottobre 2009, stipulato dallo stesso ricorrente con un altro intermediario nell ottobre 2004 e poi ceduto nel novembre 2008 all attuale resistente a seguito di un operazione di incorporazione. Quest ultimo dichiara contestualmente la decadenza del ricorrente dal beneficio del termine. A fronte di tale richiesta, il ricorrente versa in data 19 aprile 2010 la somma di 7.760,00 e comunica l avvenuto pagamento all intermediario con nota del 24 giugno 2010, nella quale peraltro si duole di non essere stata informato del fatto che l intermediario medesimo abbia conferito mandato per il recupero del credito ad una società esterna e che di tanto sia venuta a conoscenza solo a seguito della ricezione di un telegramma da parte della predetta società, con cui veniva richiesto il pagamento delle rate arretrate. Nel contempo, il ricorrente chiede di conoscere l ammontare della residua esposizione debitoria, nonché di ricevere copia dell atto della cessione del credito e gli estratti conto del periodo al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni del finanziamento. L intermediario riscontra la richiesta con nota del 29 giugno 2010 con cui conferma l avvenuta ricezione del pagamento di 7.760,00, comunicando altresì la residua esposizione debitoria del ricorrente ( 3.018,29 di cui 24,40 per spese e interessi di mora) e taluni dati relativi al Pag. 2/6

prestito, quali l ammontare dello stesso, la durata dell ammortamento e l importo delle rate. Con nota del 5 luglio 2010 il ricorrente lamenta l insufficienza delle informazioni rese dall intermediario, il quale replica in data 19 agosto 2010 affermando di aver fornito indicazioni esaustive e comunicando di aver disposto, il 5 agosto 2010, il passaggio a sofferenza per 3.033,33. Il ricorrente contesta, quindi, con nota del 9 settembre 2010, il suddetto passaggio a sofferenza e la complessiva gestione del rapporto ad opera dell intermediario, poi, con nota del 1 ottobre 2010, ripropone la richiesta di copia della comunicazione di cessione del mutuo, degli estratti conto dalla data di instaurazione del rapporto di finanziamento e della documentazione concernente l autorizzazione in materia di privacy. L intermediario, a sua volta, con raccomandata del 1 novembre 2010 comunica nuovamente l iscrizione a sofferenza del nominativo del ricorrente. Nel ricorso all Arbitro Bancario Finanziario, inviato il 14 gennaio 2011 e ricevuto il 18 gennaio successivo, il ricorrente chiede l eliminazione della sofferenza segnalata al sistema, la produzione degli estratti conto dalla data di instaurazione del rapporto ad oggi, l esibizione del mandato rilasciato per il recupero del credito, il risarcimento dei danni subiti per l illegittima (a suo dire) segnalazione a sofferenza e comunicazione a terzi di dati sensibili, quantificati complessivamente in 20.000,00 oltre spese. Sostiene, in particolare, che l intermediario abbia tenuto un comportamento incomprensibile e incoerente in quanto ha negato le informazioni richieste ed ha incaricato una società di recupero crediti senza previo sollecito di pagamento alla cliente nella fase finale dell ammortamento, mentre aveva indirizzato in precedenza richieste puntuali. L intermediario invia le proprie controdeduzioni il 28 marzo 2011, esponendo di aver raggiunto con il ricorrente intestatario di cinque finanziamenti e di un conto corrente un accordo transattivo finalizzato al rientro da un esposizione debitoria di 550.000,00 con versamento a saldo di 495.000,00. In relazione al finanziamento oggetto del ricorso, non compreso in tale transazione ed ancora oggetto di trattative con i consulenti del ricorrente al fine di individuare una soluzione transattiva, il debitore è stato segnalato quale debitore a sofferenza per la somma 3.031,34 alla data del 5 agosto 2010. Riferisce ancora l intermediario che nel luglio 2009 sono state avviate le attività di sollecito telefonico, senza ottenere alcuna regolarizzazione degli insoluti, e che anche i successivi tentativi di esazione domiciliare esperiti nell ultimo trimestre del 2009 non hanno sortito alcun effetto. Chiede, in conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e in consierazione delle intese in corso con i legali di controparte, il rigetto dell istanza. Alle controdeduzioni sono allegati i seguenti documenti: - accordo transattivo del 6 marzo 2011; - comunicazione dell operazione societaria del 1 novembre 2008; - lettera di decadenza dal beneficio del termine del 25 marzo 2008; - avviso di ricevimento; - rendiconti relativi agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; - mandato conferito alla società incaricata del recupero del credito verso il ricorrente. DIRITTO Le questioni che il Collegio deve affrontare attengono alla richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza, al risarcimento dei danni conseguenti a tale segnalazione, nonché al trattamento di dati sensibili (ed alle relative modalità) in connessione con il mandato conferito ad altra società per il recupero del credito. Occorre sottolineare, infatti, con riferimento alle ulteriori domande formulate nel ricorso, che l intermediario come Pag. 3/6

emerge dalla narrativa dei fatti ha prodotto in sede di controdeduzioni, poi trasmesse al ricorrente, il mandato fornito alla società incaricata del recupero del credito ed i rendiconti relativi al rapporto di finanziamento dalla data di instaurazione a tutto il 2009. Ai fini della decisione giova premettere che il sistema informativo della Centrale dei rischi regolato da norme di legge (artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, T.U.B; delibera CICR del 29 marzo 1994; circolare della Banca d Italia n. 139 dell 11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) ed inteso a perseguire, alla luce dell attuale quadro normativo, non soltanto finalità di supporto della vigilanza, ma anche nuove funzioni quale quella di controllo del merito creditizio si fonda sull obbligo, posto a carico degli intermediari partecipanti, di segnalare mensilmente i rapporti di credito sussistenti nei confronti dei clienti, in funzione delle singole categorie di censimento ed importo. La violazione delle disposizioni comporta l irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 144 T.U.B. Occorre evidenziare, in proposito, che la legittimità della segnalazione di una posizione a sofferenza è subordinata, come indicato dalla circolare della Banca d Italia n. 139 sopra menzionata, alla sussistenza in capo al soggetto segnalato di uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o [di] situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita effettuate dall azienda, nonché dall esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. L appostazione a sofferenza implica, dunque, una valutazione da parte dell intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da un mero ritardo di quest ultimo nel pagamento del debito e dalla contestazione del credito. Lo stato di insolvenza che l intermediario è tenuto a verificare in capo al cliente prima di procedere alla segnalazione del credito a sofferenza, pur non coincidendo con la situazione richiamata dall art. 5 l. fall., può definirsi come una grave e non transitoria difficoltà economica, ovvero come una situazione patrimoniale deficitaria suscettibile di valutazione negativa (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428). Sebbene la questione inerente la sussistenza in concreto dei presupposti per la segnalazione presso la Centrale dei rischi possa ritenersi estranea, in linea di principio, all accertamento dell ABF (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 352/2010), non si può fare a meno di notare come l intermediario abbia usato, nel caso di specie, correttamente il suo potere di valutare la posizione del ricorrente come di insolvenza: e ciò alla luce della consistente esposizione debitoria dello stesso, dell andamento irregolare dei pagamenti delle rate del finanziamento in questione e del protrarsi dell inadempimento nonostante i solleciti telefonici e le attività di esazione domiciliare compiute. È pure da sottolineare che, come espressamente previsto dalla succitata circolare della Banca d Italia n. 139, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza, senza che tale obbligo configuri in alcun modo una richiesta di consenso dell interessato per il trattamento dei suoi dati ai fini della Centrale dei rischi e senza dover acquisire, quindi, il consenso stesso. La disposizione sopra richiamata va coordinata, peraltro, con la normativa relativa alle centrali dei rischi private e, in particolare con il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, predisposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante della privacy (in data 16 novembre 2004) ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. n. 196/2003. Detta normativa, data la delicatezza delle informazioni rilasciate, assoggetta la diffusione delle medesime ad un severo regime, nell ottica di contemperare l interesse delle imprese di disporre di uno strumento idoneo a consentire il monitoraggio costante dell affidabilità dei debitori con quello dei soggetti finanziati di limitare il più possibile l eventualità della segnalazione di cattivo pagatore per i gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne possono scaturire. Il punto di equilibrio fra tali contrapposti interessi è Pag. 4/6

segnato secondo l interpretazione fatta propria dallo stesso ABF (v., ad es., Collegio ABF di Roma, n. 137 del 22 marzo 2010 dall obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l imminente segnalazione in centrale rischi, in anticipo rispetto al momento di inoltro della stessa, in modo da consentirgli la possibilità di eliminarne il presupposto adempiendo immediatamente al proprio debito (art. 4, comma 7, del Codice deontologico). Preme rimarcare, in relazione al caso di specie, che l intermediario ha avvertito, con nota raccomandata inviata all indirizzo del ricorrente in data 16 marzo 2010 e da questi ricevuta, che, qualora la propria diffida ad adempiere fosse risultata inevasa, il contratto sarebbe stato risolto di diritto, con conseguente segnalazione del nominativo del ricorrente medesimo in Centrale dei rischi della Banca d Italia, ed ancora, che in difetto di regolarizzazione del ritardo del pagamento di quanto dovuto, i dati relativi al ritardo sarebbero stati registrati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. Discende da quanto testé riferito che l informativa richiesta è stata inviata con impiego della diligenza esigibile da parte dell intermediario, avendo questi utilizzato la spedizione mediante raccomandata conformemente all esigenza ampiamente sostenuta da altri Collegi dell ABF sulla base delle norme di cui agli artt. 1334-1335 c.c. ed in considerazione degli interessi in gioco come sopra rilevati (cfr. Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 95/2010, 137/2010; 541/2010; Collegio ABF di Milano, decisione n. 430/2010) di garantire la certezza e l effettività della ricezione da parte dell interessato. I precedenti rilievi appaiono di per sé idonei ad impedire l accoglimento della domanda risarcitoria, atteso che, oltretutto, il ricorrente non ha provato nessun danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, prodottosi in conseguenza della segnalazione effettuata dall intermediario. Non va sottaciuto che le informazioni registrate nella Centrale dei rischi sono qualificate come dati c.d. semisensibili, ovvero diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell interessato. Ciò non toglie che tali informazioni possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni e che la richiesta di consultazione può pervenire solo dalle banche e dalle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, sicché le stesse non possono essere diffuse e non dovrebbero pervenire a soggetti estranei al sistema bancario. Se ne ricava che il ricorrente, per dimostrare la responsabilità dell intermediario, avrebbe dovuto provare la diffusione illegittima di dati relativi alla sua segnalazione al di fuori dell ambito bancario operata dall intermediario. D altro canto, la comunicazione di dati personali a terzi incaricati dell attività di recupero crediti, pur dovendo avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, configura senza dubbio un ipotesi di trattamento dei medesimi per finalità legittime, quali quelle di dare esecuzione al rapporto contrattuale o di soddisfare obblighi derivanti dalla legge (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 25 ottobre 2007, contenente le Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela ). Certo, non ignora questo Collegio la necessità che il principio di liceità nel trattamento di dati personali sia osservato anche nell esercizio dell attività di recupero crediti, affinché la stessa non si svolga con modalità lesive della riservatezza e della dignità personale (cfr. le Prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali del 30 novembre 2005 - Liceità, correttezza e pertinenza nell attività di recupero crediti ). Ed è il caso di ricordare che il ricorrente ha lamentato nel reclamo di aver ricevuto un assiduo bombardamento di telefonate [ ], nonché visite di informatori presso il domicilio. Non ci si può esimere dal rilevare, però, che anche qualora tali fatti il cui accertamento, trattandosi di attività poste Pag. 5/6

in essere da terzi, è precluso al Collegio risultassero provati, ci si dovrebbe attenere all orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione che, con quattro sentenze dell 11 novembre 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) hanno avuto modo di affermare che, ai sensi dell art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è connotato dal principio di tipicità, per cui è risarcibile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, nelle sole ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria che li assiste. In ogni caso, ad avviso dei giudici di legittimità, la lesione dei diritti costituzionali inviolabili deve avere il carattere della gravità, mentre sono del tutto non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce. Non può revocarsi in dubbio la mancanza, nella vicenda sottesa al ricorso, di un ingiustizia costituzionalmente qualificata, né si può ragionevolmente affermare che la lesione denunciata possieda il requisito della gravità per accedere al risarcimento (v., in senso conforme, Collegio ABF di Napoli, n. 679/2011). P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6