LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

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LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA di Mauro CERNESI AGGIORNAMENTI Con l approvazione della legge n. 99/2013 le tipologie di società a responsabilità limitata sono diventate tre: la s.r.l. ordinaria, la s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro e la s.r.l. semplificata. Scompare la s.r.l. a capitale ridotto. Nel corso degli ultimi anni l universo delle società a responsabilità limitata (s.r.l.) è stato ampliato con l introduzione di alcune interessanti varianti. La materia è in continua evoluzione, tanto è vero che il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (cosiddetto decreto lavoro), convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, ha apportato ancora nuovi cambiamenti. Prima di presentare le novità è opportuno, però, ripercorrere le principali tappe che hanno riguardato questo tipo di società e che hanno portato all attuale configurazione. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ORDINARIA DOPO LA RIFORMA DEL 2003 Con la riforma del diritto societario (decreto legislativo n. 6 del 2003) le società a responsabilità limitata hanno acquisito dignità, perdendo la precedente configurazione di sorella minore della s.p.a.. Nel vecchio Codice civile, infatti, le norme specifiche dedicate alle s.r.l. erano poche, facendo il legislatore, in gran parte dei casi, riferimento agli articoli del Codice civile relativi alla società per azioni. Le nuove norme contenute negli artt. 2462 e seguenti del Codice civile garantiscono per questo tipo di società ampia autonomia statutaria, una decisa libertà di forme organizzative e una grande flessibilità. Non è più possibile quindi, dopo la riforma, generalizzare comprendendo nella stessa categoria s.p.a. e s.r.l., ma occorre ulteriormente distinguere tra questi due modelli di società. La s.r.l., a differenza del passato, ha dunque una doppia anima, quella capitalistica (la s.r.l. continua ad avere la personalità giuridica e di conseguenza la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata ai conferimenti effettuati) e quella personale, recependo gran parte delle norme relative alle società di persone. Queste nuove caratteristiche hanno spinto autorevoli studiosi a definire la nuova s.r.l. una società in nome collettivo con responsabilità limitata. Così nelle s.r.l., come accade nelle società di persone, è data grande importanza alla centralità del socio, soprattutto per gli aspetti di autorganizzazione e di funzionamento. Le principali caratteristiche della società a responsabilità limitata ordinaria, fino alla legge n. 99/2013, sono illustrate nel seguente schema: 1

S.R.L. ORDINARIE: DISPOSIZIONI ORIGINARIE Responsabilità Costituzione Capitale sociale Soci Conferimenti Versamento minimo Distribuzione utili Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. I soci delle s.r.l. rispondono per le obbligazioni sociali, entro i limiti della somma o del bene conferito. La società può essere costituita con contratto o, nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale, con atto unilaterale. Il minimo è stabilito in 10.000 euro. Possono essere persone fisiche o persone giuridiche. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica (denaro, beni, crediti). È ammesso il conferimento d opera o di servizi. Alla sottoscrizione deve essere versato presso un istituto di credito (conto vincolato) almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, in caso di atto unilaterale, l intero ammontare. Nessun limite particolare alla distribuzione degli utili (applicabili le regole delle s.p.a.). La previsione che la s.r.l. possa essere costituita anche con atto unilaterale trova fondamento dall introduzione nel nostro ordinamento (d.lgs. n. 88/1993, in attuazione della XII direttiva Cee) della società unipersonale a responsabilità limitata. Con la riforma del diritto societario del 2003 tale disciplina è stata modificata e coincide attualmente con quella delle società per azioni unipersonali. Anche nelle s.r.l., pertanto, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l intera partecipazione è appartenuta a una sola persona questa risponde illimitatamente quando i conferimenti promessi non siano stati ancora effettuati o non sia stata attuata nel registro delle imprese la prescritta pubblicità dell unicità del socio (art. 2462, comma 2 c.c.). LA CRISI ECONOMICA E LA NASCITA DI NUOVI GENERI DI S.R.L. Tra il 2012 e il 2013, allo scopo di agevolare l imprenditoria giovanile e l occupazione, sono stati affiancati al modello ordinario delle varianti. In particolare, la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.). La s.r.l. semplificata, prima della legge n. 99/2013 La s.r.l.s. è stata introdotta, nell ordinamento societario italiano, dal decreto legge n. 1/2012 (cosiddetta legge Monti sulle liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 (che ha aggiunto al Codice civile l art. 2463-bis). Essa nasce con lo scopo di favorire l ingresso dei giovani, al di sotto dei 35 anni età, nel mondo del lavoro e nello stesso tempo fornire un modello societario più economico. Tra le agevolazioni: l atto costitutivo era esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile; il capitale sociale doveva essere compreso tra 1 euro e 9.999 euro, ossia era necessario restare sotto i 10.000 euro; 2

l atto costitutivo doveva obbligatoriamente aderire al modello di statuto previsto da un apposito decreto ministeriale (cosiddetto statuto standard tipizzato) e andava presentato sotto forma di atto pubblico notarile; i conferimenti dovevano essere effettuati integralmente in denaro ed essere versati nelle mani dell organo amministrativo. Non era possibile, pertanto, conferire beni in natura, crediti o mediante una prestazione di un opera o di un servizio; l organo amministrativo (amministratore unico o Cda), doveva essere formato necessariamente da soci. La s.r.l. a capitale ridotto, prima della legge n. 99/2013 La s.r.l.c.r. era un terzo genere che si affiancava alla s.r.l. semplificata e alla s.r.l. ordinaria. Essa era stata introdotta dal decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. In pratica, il legislatore aveva esteso una parte dei benefici della s.r.l. semplificata, in particolare la possibilità di costituire s.r.l. con capitale variabile da 1 euro a 9.999 euro, a tutti gli imprenditori (persone fisiche) con più di 35 anni, alla data di costituzione della società. Inoltre, a differenza di quanto accadeva nella s.r.l.s., l amministrazione della società poteva essere affidata a una o più persone fisiche, indipendentemente dal fatto che queste fossero o meno socie della s.r.l.c. La nuova s.r.l. semplificata, dopo la legge n. 99/2013 Allo scopo di uniformare le due discipline, il legislatore è intervenuto con il decreto legge n. 76/2013 (convertito in legge n. 99/2013), accorpando in un unico genere la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto. In sintesi, sono stati confermati gran parte degli aspetti connotativi della s.r.l. semplificata e cioè: S.R.L. SEMPLIFICATE: NORME CONFERMATE Capitale sociale pari almeno a 1 euro e inferiore all importo di 10.000 euro. Capitale versato integralmente in denaro e nelle mani dell organo amministrativo. Impossibilità delle società a responsabilità limitata semplificata di avere soci diversi dalle persone fisiche (sia in sede di costituzione sia nel corso della vita della società). Possibilità di utilizzare lo statuto standard con relativo risparmio di costi in sede costitutiva a prescindere dall età dei soci. Le novità introdotte nelle nuove s.r.l. semplificate riguardano invece: l abolizione del modello societario s.r.l. a capitale ridotto. Le società già costituite con tale forma assumeranno la qualifica di società a responsabilità limitata semplificata, senza che per tale fine occorra la stipula di alcun atto formale (vi provvederanno in automatico gli uffici del Registro delle imprese); l estensione ai soggetti di età superiore a 35 anni della possibilità di costituire o acquisire quote di s.r.l. semplificate; la previsione, se l atto costitutivo lo prevede, di poter scegliere gli amministratori anche al di fuori della compagine sociale. In questo modo la s.r.l.s. acquista 3

dignità al pari delle s.r.l. ordinarie. In precedenza, invece, come abbiamo visto, il vecchio art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c. stabiliva che l atto costitutivo doveva indicare gli amministratori, i quali dovevano essere scelti tra i soci. S.R.L. SEMPLIFICATE: NOVITÀ Sono abrogate tutte le società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Tutte le società a responsabilità limitata a capitale ridotto sono riqualificate come s.r.l. semplificate. L accesso alla società a responsabilità limitata è ammesso qualunque sia l età dei soci persone fisiche. I soci (persone fisiche) possono cedere le quote liberamente tra loro qualunque età abbiano. Gli amministratori, se l atto costitutivo lo prevede, possono sempre essere scelti al di fuori della compagine sociale. Nuovo testo art. 2463-bis Articolo 2463-bis Società a responsabilità limitata semplificata La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all importo di 10.000 euro previsto all articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. LE NOVITÀ PER LA S.R.L. ORDINARIA Tra le novità introdotte dalla legge n. 99/2013 vi è la possibilità di costituire società a responsabilità limitata ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, cosa prima possibile solo per la società a responsabilità limitata semplificata. Il legislatore ha modificato, infatti, il quadro normativo attraverso l aggiunta dei commi 4 e 5 dell art. 2463 del Codice civile. Oggi è, infatti, possibile costituire una s.r.l. ordinaria con capitale in misura inferiore a 10.000 euro, purché pari almeno a 1 euro. 4

In questo caso: i conferimenti devono essere effettuati solo in denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura); i conferimenti in denaro vanno versati per intero alle persone cui è affidata l amministrazione della società; una somma pari almeno a 1/5 degli utili risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, deve essere destinata a riserva legale (prevista dall art. 2430 del Codice civile), fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l ammontare di 10.000 euro (dopo di che, se ne ricorrono i presupposti, torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale). La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale sociale o per coprire le eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. Nuovo testo art. 2463 Articolo 2463 Costituzione La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l attività che costituisce l oggetto sociale; 4) l ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. L ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. 5

Per tutte le s.r.l. ordinarie è stato, inoltre, modificato l art. 2464 del Codice civile prevedendo che, all atto della costituzione, il 25% dei conferimenti non debba più essere versato su di un c/c bancario vincolato, ma direttamente agli amministratori. Nuovo testo art. 2464 Articolo 2464 Conferimenti Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell atto costitutivo deve essere versato all organo amministrativo nominato nell atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. S.R.L. ORDINARIE: DISPOSIZIONI IN VIGORE DOPO LA LEGGE N. 99/2013 Responsabilità Costituzione Capitale sociale Soci Conferimenti Versamento minimo Distribuzione utili Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. I soci delle s.r.l. rispondono per le obbligazioni sociali entro i limiti della somma o del bene conferito. La società può essere costituita con contratto o, nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale, con atto unilaterale. Il minimo è stabilito in 10.000 euro. È possibile però costituire una s.r.l. ordinaria con capitale in misura inferiore a 10.000 euro, purché pari almeno a 1 euro; in questo caso occorre rispettare quanto indicato espressamente nel comma 5 dell art. 2463 c.c. Possono essere persone fisiche o persone giuridiche. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica (denaro, beni, crediti). È ammesso il conferimento d opera o di servizi. Alla sottoscrizione deve essere versato direttamente agli amministratori almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, in caso di atto unilaterale, l intero ammontare (nuovo art. 2464 c.c.). Nessun limite particolare alla distribuzione degli utili (applicabili le regole delle s.p.a.). Un quadro di sintesi Da quanto illustrato appare evidente che, dopo l approvazione della legge n. 99/2013, le tipologie esistenti di società a responsabilità limitata sono diventate tre: 6

la s.r.l. ordinaria (art. 2463 c.c.); la s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro (art. 2463, commi 4 e 5 c.c.); la s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.). Scompare, invece, definitivamente la s.r.l. a capitale ridotto. LE TIPOLOGIE DI S.R.L. A CONFRONTO S.r.l. ordinaria S.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro S.r.l. semplificata Fonte normativa Art. 2463 c.c. Art. 2463, commi 4 e 5 c.c. Art. 2463-bis c.c. Soci Persone fisiche e persone giuridiche Persone fisiche e persone giuridiche Persone fisiche Forma dell atto costitutivo Atto pubblico Atto pubblico Atto pubblico standard inderogabile Denominazione S.r.l. S.r.l. S.r.l.s. Amministrazione Persone fisiche e persone giuridiche anche non socie Persone fisiche e persone giuridiche anche non socie Persone fisiche anche non socie Capitale sociale Minimo 10.000 euro Da 1 a 9.999 euro Da 1 a 9.999 euro Composizione del capitale sociale In denaro e in natura Solo in denaro Solo in denaro Versamento del capitale Almeno il 25% agli amministratori Interamente versato agli amministratori Interamente versato agli amministratori Cessione di quote Libera Libera Libera 7

APPENDICE Statuto standard di s.r.l. semplificata (art. 1, comma 1 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 135 del 2012) L anno il giorno del mese di in innanzi a me notaio in con sede in è/ sono presente/i il/i signore/i (Cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell articolo 2463-bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione società a responsabilità limitata semplificata, con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie). La società ha per oggetto le seguenti attività Il capitale sociale ammonta a euro e viene sottoscritto nel modo seguente: Il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di euro pari al percentuale del capitale. L amministrazione della società è affidata a uno o più soci o non soci scelti con decisione dei soci. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori All organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. L assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il Signor/la Signora ha versato all organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro a mezzo di L organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma e attesta che il capitale sociale è interamente versato. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore Firma dei comparenti Firma del notaio 8

VERIFICA 1. Vero o falso Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e motiva brevemente la risposta prescelta 1. Attualmente è possibile scegliere tra la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto. V F 2. Nella s.r.l. semplificata l organo amministrativo deve essere formato necessariamente da soci. V F 3. Tutte le s.r.l. a capitale ridotto sono state riqualificate come s.r.l. semplificate. V F 4. La s.r.l. semplificata deve essere costituita esclusivamente da giovani al di sotto di 35 anni di età. V F 5. Nelle s.r.l. ordinarie l amministrazione può essere affidata a persone fisiche e persone giuridiche. V F 6. Nelle s.r.l. ordinarie, con capitale inferiore a 10.000 euro, l amministrazione può essere affidata solo a persone fisiche. V F 2. Scelta multipla Individua, fra le risposte fornite, quella esatta 1. Nella s.r.l. semplificata la forma dell atto costitutivo è: a b c d per scrittura privata autenticata per atto pubblico per atto pubblico standard inderogabile libera 2. La nuova s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro è disciplinata dall articolo: a b c d 2463-bis c.c. 2464 c.c. 2463, commi 4 e 5 c.c. 2462 c.c. 3. Nelle s.r.l. semplificate è possibile conferire: a b c d denaro, beni e crediti opere o servizi denaro e beni in natura solo denaro 9

3. Quesiti a risposta breve Rispondi ai seguenti quesiti 1. Quali vantaggi economici scaturiscono dalla costituzione di una s.r.l. semplificata? 2. Per quali ragioni è stata introdotta nel nostro ordinamento la s.r.l. semplificata? 3. Quali sono le principali novità, introdotte dalla legge n. 99/2013, che interessano le s.r.l. ordinarie? 4. Che cosa si intende per statuto standard inderogabile? 5. Quali sono le principali differenze tra s.r.l. ordinaria, con capitale inferiore a 10.000 euro e s.r.l. semplificata? 10

SOLUZIONI AGGIORNAMENTI 1. Vero o falso 1. Falso 2. Falso 3. Vero 4. Falso 5. Vero 6. Falso 2. Scelta multipla 1. c); 2. c); 3. d). 11