IL LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE Il D.L. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto) interviene riducendo alla metà la soglia per la movimentazione del denaro contante, degli assegni e dei libretti al portatore, ad opera dell art. 2, comma 4, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo, le limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore di cui all articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all importo di euro 2.500,00. Non è stata prevista una decorrenza specifica della disposizione per cui la stessa, ai sensi dell art. 20 del DL 138/2011 è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 agosto 2011, del DL 138/2011, quindi con effetto immediato. Con la presente modifica la soglia che limita l uso del contante e dei titoli al portatore è stata ridotta alla metà, dai precedenti 5.000,00 euro agli attuali 2.500,00 euro. E un provvedimento che colpisce una platea vastissima di soggetti poiché interessa chiunque, a partire dal privato cittadino residente o meno è a questi fini irrilevante - alle imprese, agli esercenti arti e professioni. 1. LA NUOVA SOGLIA DI TRACCIABILITÀ La nuova soglia La nuova soglia di limitazione all uso del contante e dei titoli al portatore è stata ridotta ad euro 2.500,00, rispetto alla precedente di euro 5.000,00; in concreto significa che la limitazione scatta per le operazioni a partire da tale soglia. Per fare un esempio, il pagamento in contanti è ammesso fino all importo di euro 2.499,99, mentre il pagamento in contanti di euro 2.500,00 comporta la violazione della soglia. La nuova soglia interessa una molteplicità di operazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: - le transazioni in contanti tra privati (si pensi alle restituzione di somme in famiglia o tra amici a vario titolo); - il pagamento di fatture, cartelle di pagamento, bollettini postali, ecc.; - i finanziamenti e/o le capitalizzazioni dei soci a favore delle società; - i trasferimenti infragruppo; - la distribuzione di utili o riserve ai soci; - la corresponsione di acconti e/o caparre; - i pagamenti relativi a contratti, periodici e non. Ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. 2. OPERAZIONI FRAZIONATE Le operazioni frazionate L art. 49, comma 1, vieta il trasferimento anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Nella pratica quotidiana sono ricorrenti i pagamenti rateali, per cui occorre definire il concetto di operazione frazionata al fine di non violare la disposizione perché ne conseguirebbe, oltre al resto, l irrogazione di pesanti sanzioni. La nozione di operazione frazionata L art. 1, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che si intende operazione frazionata un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto (2.500,00 euro, ndr), posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. E la norma stessa, quindi, che fornisce la definizione di operazione frazionata, prevedendone una classificazione assoluta (operazioni nei sette giorni) ed una residuale, demandata cioè alla valutazione caso del caso della sussistenza degli elementi che inducano a ritenerla tale. Il caso di scuola, per fare un esempio, di operazione frazionata è quello del pagamento a rate di una fattura di importo superiore alla soglia. Si pensi al seguente esempio: totale fattura euro 6.000,00 che viene pagata mediante tre diversi pagamenti in data 30.9.2011, 31.10.2001 e 30.11.2011.
In tal caso si configura, se non previsto contrattualmente il pagamento alle tre scadenze indicate fin dall origine, una operazione frazionata, non ammessa dalla legge, se anche una sola rata (ancorché sia sotto la soglia di euro 2.500,00) viene pagata in contanti (e le altre due, ad esempio, con bonifico bancario). In buona sostanza, il legislatore si è preoccupato di vietare che venisse aggirata la norma che vieta il trasferimento di contante (o titoli al portatore) mediante il frazionamento dell importo complessivo in tanti importi ognuno al di sotto della soglia in vigore. Di certo l attuale riduzione a soli 2.500,00 euro renderà più difficile il pagamento in contanti da parte di chi intenda spacchettare il totale al fine di non incappare nella limitazione. Le casistiche relative alle operazioni frazionate Non tutti i casi di pagamento rateale, però, configurano inesorabilmente la casistica della operazione frazionata, vietata dalla legge. Per non incappare in tale divieto occorre che le parti siano lungimiranti e trasparenti fin dall inizio e prevedano contrattualmente un pagamento rateale a scadenze ben precise. Tale previsione dovrà risultare da atto scritto affinché sia opponibile; pertanto non vi sarà alcun problema ogni qual volta il contratto sarà fin dall origine formato per iscritto, mentre occorrerà indicare tale previsione in altro modo (ad esempio sulla fattura emessa) nei casi di contratti verbali. Pertanto, nell esempio proposto sopra, se il pagamento alle tre scadenze indicate risulta contrattualmente pattuito fin dall origine, il debitore potrà pagare in contanti anche tutte e tre le rate alle scadenze prestabilite senza incorrere in violazione alcuna. Si precisa che la casistica in argomento non riguarda soltanto il pagamento in contanti, ma anche i pagamenti effettuati con assegni bancari o postali. Infatti, nel caso di operazione frazionata gli assegni non potranno essere liberamente trasferibili e dovranno indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario; nel caso in cui non sia ravvisabile la operazione frazionata tali titoli potranno essere liberamente trasferibili. 3. LE NOVITÀ RELATIVE AGLI ASSEGNI Le novità relative agli assegni Gli assegni bancari, postali e circolari sono direttamente interessati dalle disposizioni in commento. A decorrere dal 13 agosto 2011 tutti gli assegni (bancari, postali e circolari) di importo da 2.500,00 in su devono essere emessi: - con la clausola di non trasferibilità (ormai comunemente prestampata sui libretti); - con la indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario. La violazione di tale disposizione ha pesanti ripercussioni, che vanno dalla sanzione al mancato pagamento dello stesso a seconda dei casi. Gli assegni post-datati Nella pratica quotidiana può capitare di imbattersi in situazioni in cui, per le più disparate ragioni, qualcuno emetta un assegno post-datato, sul quale viene cioè indicata come data di emissione una data successiva al giorno di effettiva emissione. Si tratta di una prassi illecita che, seppure non configuri più illecito penale a seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 507/99, è sanzionabile perché costituisce pur sempre una irregolarità amministrativa per evasione dell imposta di bollo (DPR 642/72). Cionondimeno, talvolta può capitare di imbattersi in operatori che vi hanno fatto ricorso. La repentina entrata in vigore dell abbattimento della soglia rilevante può aver preso in contropiede qualcuno che ha ricevuto in pagamento un assegno post-datato. Si pensi al cliente che ha pagato a fine giugno 2011 una fornitura di 3.000,00 euro con un assegno postdatato al 31 agosto 2011 di pari importo. Ferma restando la irregolarità amministrativa consumatasi al momento dell emissione, a fine giugno questo assegno poteva essere emesso liberamente trasferibile (era sotto la soglia di 5.000,00 euro allora vigente). Poiché al 13 agosto è intervenuta la modifica che ha ridotto la soglia all ormai noto importo di euro 2.500,00, se tale assegno: - è stato girato non potrà essere pagato all ultimo giratario; - se non è stato girato, potrà essere pagato al beneficiario ma l emittente, se non viene regolarizzato con l apposizione della clausola di non trasferibilità, sarà sanzionato ai sensi dell art. 58 del D.Lgs. 231/2007. Gli assegni senza data Rispetto a quanto visto con riferimento agli assegni post-datati, leggermente diverso è il caso di coloro i quali hanno emesso un assegno (magari a garanzia) senza data. Nella pratica quotidiana può capitare di imbattersi in situazioni in cui, per le più disparate ragioni, qualcuno emetta un assegno post-datato, sul quale non viene indicata la data di emissione (confidando sul fatto che venga rispettato l accordo e tale titolo non venga posto all incasso). Ferma restando la pericolosità di tale comportamento, affrontiamo il tema della riduzione della soglia. In tal caso, riprendendo l esempio di prima, se l assegno di 3.000,00 fosse posto all incasso successivamente al
13 agosto 2011, non sarebbe pagabile (anche se emesso con clausola di non trasferibilità) perché espressamente vietato dall art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007. Gli assegni liberamente trasferibili E consentito, ai sensi dell art. 49, comma 10, del D.Lgs. 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 2.500,00 euro, soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. 4. LE NOVITÀ RELATIVE AI LIBRETTI AL PORTATORE I libretti al portatore La novità in commento riguarda direttamente anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore che, a decorrere dal 13 agosto 2011, dovranno rispettare la nuova soglia, cioè il saldo deve essere di importo inferiore a 2.500,00 euro. Con la modifica apportata al comma 13 dell art. 49 del D.Lgs. 231/2007 viene previsto che tali libretti, se esistenti al 13 agosto 2011, alternativamente: - sono estinti dal portatore - ovvero il loro saldo deve essere ridotto al di sotto della nuova soglia di 2.500,00 euro entro il termine del 30 settembre 2011. 5. LE SANZIONI IRROGABILI Le sanzioni irrogabili Per le violazioni delle disposizioni volte alla limitazione del contante sono previste sanzioni severe. Precisamente, l art. 58 del D.Lgs. 231/2007, come modificato lo scorso anno ad opera del DL 78/2010, prevede che a) alle violazioni delle disposizioni di cui all art. 49, commi: - 1, limitazione al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore; - 5, assegni bancari e postali sopra soglia emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità; - 6, che prevede che gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.; - 7, assegni circolari, vaglia postali e cambiari, anche non sopra soglia, emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità - si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito; b) la violazione della prescrizione di cui all art. 49, comma 12 (il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro 2.500,00), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo; c) la violazione della prescrizione di cui all art. 49, comma - 13, obbligo di riduzione del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al di sotto della soglia di 2.500,00 euro o loro estinzione entro il 30 settembre 2011; - 14, mancata comunicazione da parte del cedente, entro 30 giorni, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portare, alla banca o Poste Italiane S.p.A., dei dati identificativi del cessionario, dell accettazione di questi e della data del trasferimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo; d) la violazione dell obbligo di cui all articolo 51, comma 1, (obbligo di comunicazione entro 30 giorni al MEF da parte dei destinatari del decreto che in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni sopra citate) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto ovvero del conto; è il caso, ad esempio, del commercialista che, venuto a conoscenza della violazione, non provvede alla comunicazione. Il comma 7-bis dell art. 58 del D.Lgs. 231/2007, introdotto dal DL 78/2010, prevede che: - le sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, non possono comunque essere inferiori nel minimo all importo di 3.000,00 euro; - per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a 50.000,00 euro, la sanzione minima è aumentata di 5 volte; - per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, che riguardano importi superiori a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%. L oblazione L art. 60, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 dispone che all irrogazione delle sanzioni previste dall art. 58 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Specificamente, viene espressamente richiamato l art. 16 della legge 689/81, che prevede la c.d. oblazione, limitandone però l applicazione solo per le violazioni di cui all art. 49, commi:
- 1, limitazione al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore; - 5, assegni bancari e postali sopra soglia emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità; - 7, assegni circolari, vaglia postali e cambiari, anche non sopra soglia, emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità; il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro. L oblazione, laddove applicabile, consiste nel pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Il pagamento in misura ridotta va effettuato entro 60 giorni dall avvenuta notifica della contestazione e definisce e chiude il procedimento sanzionatorio. Quadro di sintesi In estrema sintesi, le sanzioni irrogabili sono sintetizzabili come segue: VIOLAZIONI ART. 49, COMMI 1 (limitazione al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore), 5 (assegni bancari e postali sopra soglia emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità), 6 (che prevede che gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.), 7 (assegni circolari, vaglia postali e cambiari, anche non sopra soglia, emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità) VIOLAZIONI RELATIVE A % MINIMA % MASSIMA IMPORTO MINIMO IMPORTI FINO A 49.999 1% 40% 3.000,00 DA 50.000 ED OLTRE 5% 40% 3.000,00 6. LA DISPOSIZIONE TRANSITORIA PREVISTA DAL MAXIEMENDAMENTO La minisanatoria introdotta dal maxiemendamento Purtroppo, in sede di prima stesura della norma (art. 2, comma 4, DL 138/2011), non è stata prevista alcuna disposizione transitoria per cui, in virtù della immediata entrata in vigore della nuova e ridotta soglia, molti soggetti possono essersi trovati in condizione di essere sanzionati perché complice il mese di agosto in cui molti sono in vacanza non tempestivamente informati dell intervenuta modifica normativa. In sede di conversione in legge del DL 138/2011, il c.d. maxiemendamento ha introdotto, dopo il citato comma 4, il comma 4-bis che recita E esclusa l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 per le violazioni delle disposizioni previste dall articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4.. Prosegue il citato comma 4-bis disponendo che A decorrere dal 1 settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del ministero dell Economia e delle Finanze. 7. LA TENUTA DELLE CONTABILITÀ La tenuta della contabilità L art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 recita I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,. 13 e 14, e all articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Abbiamo già evidenziato che l art. 58, comma 7, per le violazioni dell obbligo di cui al citato art. 51, comma 1, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. Tale sanzione non è oblazionabile. Quanto sopra porta a suggerire la massima attenzione e vigilanza anche delle movimentazioni contabili di conti particolarmente interessati a questa disposizione quali, ad esempio, il conto cassa, clienti e fornitori, finanziamento soci, ecc. al fine di verificare se vi sia stato o meno il superamento della soglia di euro 2.500,00 (a decorrere dal 13.8.2011). 8. I RIFLESSI FISCALI I riflessi fiscali della riduzione della soglia di circolazione del contante La disposizione che limita la circolazione del contante (art. 49, comma 1) è una norma che ha come obiettivo la prevenzione (e contrasto) dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non è nata per fini fiscali.
Ciò non toglie che tra gli effetti collaterali è innegabile che vi siano anche degli effetti rilevanti sul piano tributario, soprattutto con riferimento all attività di accertamento. Precisamente, la riduzione della soglia di circolazione del denaro contante a 2.500,00 euro farà si che si otterrà la tracciabilità di un maggior numero di transazioni rispetto a quanto avveniva fino al 13 agosto 2011, e tale tracciabilità potrà essere utilizzata dall Amministrazione Finanziaria per esperire le indagini finanziarie ai sensi dell art. 32 del DPR 600/73. 9. GLI ULTIMI CHIARIMENTI DI BANCA D ITALIA E DEL MEF La norma sul limite alla circolazione del contante è stata oggetto di un recente intervento da parte del MEF, Dipartimento del Tesoro, condiviso con la Banca d Italia, l Unità di informazione finanziaria (UIF) e la Guardia di finanza. A seguito del riscontro di un aumento delle segnalazioni di irregolarità provenienti da aziende di credito il Dipartimento del Tesoro del MEF, nella Circolare 4.11.2011 ha ribadito che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell articolo 49. Di conseguenza un azienda di credito che riscontra l effettuazione di un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a 2.500 non deve inviare la prescritta comunicazione al MEF. Ad esempio: l amministratore unico di una srl effettua periodicamente dei prelevamenti per contanti dal c/c aziendale di circa 4.000 da versare in cassa per rimborsare le spese fatte dai dipendenti, documentate da nota spese, singolarmente di importo inferiore al limite di 2.500. La situazione sopra descritta non rappresenta una violazione alla limitazione dell uso del denaro contante. Di conseguenza la banca non dovrà effettuare la prescritta comunicazione al MEF. La citata comunicazione, ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. In tal caso gli elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante. La banca potrebbe ravvisare la violazione nel caso in cui, ad esempio, il contribuente all atto del prelevamento dichiarasse (tale dichiarazione comunque oltre a non essere prevista dalla vigente normativa, non può essere nemmeno richiesta dalla banca) l intento di utilizzare la somma prelevata (pari o superiore a 2.500) per acquistare un bene in contanti. Una fattispecie di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell operazione all UIF è rappresentata dal ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Nella Circolare 11.10.2010, n. 297944 dopo aver evidenziato che la citata disposizione ha introdotto un particolare indice di anomalia da considerare ai fini della valutazione complessiva dell operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza e l esame degli elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell operazione, il MEF ha precisato che la stessa: offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l operazione e ad agevolare l individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La disposizione in esame non impone un automatica segnalazione all UIF da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Questi ultimi dovranno infatti valutare le operazioni poste in essere dal cliente caso per caso, ancorché inferiori al limite di 2.500, considerando anche la condotta tenuta dallo stesso. Area Fiscale Confapi Padova Dott. Francesco Zanato V.le dell Industria, 23 35129 Padova Tel. 049/8072273 Fax. 049/8078316