Il modello dell impresa del futuro I nuovi strumenti finanziari 1 2 N O V E M B R E 2 0 1 0



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Il modello dell impresa del futuro I nuovi strumenti 1 2 N O V E M B R E 2 0 1 0

Indice Necessità di cambiamento nella gestione delle imprese Pag. 3 Gli strumenti e i titoli di debito Le fonti normative Pag. 4 Modalità e limiti di emissione degli strumenti Pag. 5 Le caratteristiche principali degli strumenti Pag. 6 Diritti attribuiti ai sottoscrittori degli strumenti Pag. 7 Le categorie di strumenti Pag. 8 Il trattamento fiscale degli strumenti assimilati alle azioni Pag. 9 Il trattamento fiscale degli strumenti assimilati alle obbligazioni Pag. 10 Il trattamento fiscale degli strumenti misti Pag. 11 Gli effetti fiscali in sede di cessione degli strumenti Pag. 12 Gli effetti fiscali negli strumenti sottoscritti dai non residenti Pag. 13 I titoli di debito delle Srl Pag. 14 Il trattamento fiscale dei titoli di debito Pag. 15 Altri metodi per la patrimonializzazione delle società Pag. 16 2

Necessità di cambiamento nella gestione delle imprese Le modifiche della situazione di mercato comportano una necessità di innovazione strategica per le imprese e il bisogno di nuovi strumenti Necessità di una innovazione strategica, con conseguenti fattori di rischio sviluppo nuovi business sviluppo nuove reti commerciali delocalizzazione produttiva, con conseguente contenimento di costi e riduzione del investimenti immobiliari autofinanziamento negativo peggioramento delle condizioni di incasso incremento di stock di prodotti invenduti/resi sottocapitalizzazione cronica riduzione delle possibilità di accesso al credito e peggioramento degli spread applicati dalle banche Necessità di reperire nuove risorse e tramite canali alternativi al credito bancario 3

Gli strumenti e i titoli di debito Le fonti normative Il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto nell ordinamento giuridico italiano la possibilità di emissione per le SpA di strumenti e per le Srl di titoli di debito, aventi natura simile, che possono essere sottoscritti da soci o da soggetti terzi NOVITA INTRODOTTE NEL CODICE CIVILE PER LE SPA. Art. 2346 c.c. resta salva la facoltà che la società, a seguito dell apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi Art. 2411 c.c.. la disciplina della presente sezione (delle obbligazioni) si applica inoltre agli strumenti, comunque denominati, che condizionano i tempi e l entità del rimborso del capitale all andamento economico della società. E PER LE SRL Art. 2483 c.c. Se l atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Azioni ordinarie Azioni privilegiate postergate nelle perdite Strumenti quasi-capitale (irredimibili) Strumenti quasi-debito (obbligo di restituzione) Obbligazioni postergate Obbligazioni pure Capitale di rischio Capitale di debito 4

Modalità e limiti di emissione degli strumenti La disciplina degli strumenti è contenuta all interno dello statuto, in base alla volontà dell assemblea straordinaria L organo sociale legittimato a deliberare l emissione degli strumenti, secondo la dottrina, è l assemblea straordinaria Gli strumenti saranno disciplinati a livello statutario, e dovrà essere prevista: modalità e condizioni di emissione diritti attribuiti sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni modalità di circolazione (se consentita) Non sono previsti dalle legge limiti quantitativi all emissione Può essere vietata dallo statuto la circolazione degli strumenti 5

Le caratteristiche principali degli strumenti Gli strumenti rappresentano una categoria intermedia tra le azioni e le obbligazioni, la cui regolamentazione è lasciata all autonomia statutaria Gli strumenti rappresentano degli strumenti ibridi, avendo caratteristiche economiche e giuridiche tipiche delle azioni, delle obbligazioni o di entrambe L emissione avviene tramite apporti da parte dei sottoscrittori di: beni conferibili ai sensi dell art. 2342 c.c. (denaro, beni in natura o crediti), beni non conferibili (opere o servizi) La sottoscrizione non attribuisce la qualifica di socio, non essendo imputati a capitale 6

Diritti attribuiti ai sottoscrittori degli strumenti Gli strumenti garantiscono ai sottoscrittori diritti patrimoniali e amministrativi Vengono riconosciuti a livello statutario al sottoscrittore: diritti patrimoniali: remunerazione fissa, o commisurata all andamento economico della società emittente, di uno specifico affare o qualsiasi altra forma di remunerazione dell investimento diritti amministrativi: lo statuto può attribuire il diritto di voto su specifici argomenti (espressamente vietato dalla legge il voto in assemblea), attribuendo la facoltà di nominare un componente indipendente del CdA o del consiglio di sorveglianza o un sindaco della società; può essere anche attribuito il diritto di partecipare all assemblea, di impugnare le deliberazione invalide, di partecipare e votare nelle assemblee speciali di categoria, di ispezionare i libri contabili e di ricevere il rendiconto di periodo. 7

Le categorie di strumenti Si possono individuare 3 tipologie di strumenti, a seconda della modalità di remunerazione Si possono individuare le seguenti categorie: Strumenti assimilati alle azioni: titoli e strumenti rappresentativi di una partecipazione al patrimonio della società la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi Strumenti assimilati alle obbligazioni titoli di massa che contengono l obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell impresa emittente o dell affare in relazione al quale siano stati emessi, ne di controllo sulla gestione stessa Strumenti misti 8

Il trattamento fiscale degli strumenti assimilati alle azioni Il trattamento fiscale degli strumenti assimilati alle azioni è analogo a quello previsto per i titoli azionari Agli strumenti che comportano una partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare viene applicato lo stesso regime fiscale previsto per i titoli azionari, con l indeducibilità per il soggetto emittente della remunerazione corrisposta e una tassazione in capo al percipiente come segue: Percipiente soggetto Ires Percipiente soggetto Irpef (attività d impresa) Provento percepito imponibile al 5% Partecipazione non qualificata: ritenuta d acconto 12,5% Partecipazione qualificata*: provento imponibile al 49,72% Percipiente soggetto Irpef (NON attività d impresa) Partecipazione non qualificata: ritenuta d imposta 12,5% Partecipazione qualificata*: provento imponibile al 49,72% * La partecipazione si considera qualificata se la percentuale di partecipazione al patrimonio netto contabile della società è superiore al 5% in caso di società con titoli quotati e al 25% nel caso di società non quotata. 9

Il trattamento fiscale degli strumenti assimilati alle obbligazioni Il trattamento fiscale degli strumenti assimilati alle obbligazioni prevede interessi passivi deducibili per gli emittenti Gli strumenti assimilati alle obbligazioni generano in capo alle società emittenti interessi passivi deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR, risultando indeducibile solo l eccedenza del tasso effettivo di rendimento rispetto al tasso soglia, dato dal Tasso Ufficiale di Riferimento BCE maggiorato di 2/3: Per i percipienti la remunerazione è assimilata agli interessi attivi e sarà tassata nel seguente modo: Percipiente soggetto Ires e soggetto Irpef (attività d impresa) - durata > 18 mesi e tasso di rendimento < tasso soglia: ritenuta a titolo d acconto 12,5% - altri casi: ritenuta a titolo d acconto 27% Percipiente soggetto Irpef (NON attività d impresa) - durata > 18 mesi e tasso di rendimento < tasso soglia: ritenuta a titolo d imposta 12,5% - Altri casi: ritenuta a titolo d imposta 27% 10

Il trattamento fiscale degli strumenti misti Il trattamento fiscale degli strumenti misti prevede un doppio trattamento in capo alla società emittente Il compenso pagato dalla società emittente avrà un duplice trattamento fiscale: Indeducibile Deducibile quota parte che, direttamente o indirettamente, comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi quota parte di remunerazione non parametrata ai risultati economici della società (nei limiti del tasso soglia indicato nella slide precedente) Per i percipienti tutta la remunerazione segue il medesimo trattamento fiscale, analogo a quello previsto per gli interessi attivi: Percipiente soggetto Ires e soggetto Irpef (attività d impresa) ritenuta a titolo d acconto 27% (indipendentemente dalla durata) Percipiente soggetto Irpef (NON attività d impresa) ritenuta a titolo d imposta 27% (indipendentemente dalla durata) 11

Gli effetti fiscali in sede di cessione degli strumenti Le plusvalenza che emergono in sede di cessione degli strumenti hanno un trattamento diverso a seconda che siano assimilati alle azioni o alle obbligazioni In sede di cessione degli strumenti, il trattamento fiscale della plusvalenza che emergerà sarà il seguente: Strumenti assimilati alle azioni Soggetto Ires Persona fisica (attività d impresa) Persona fisica (NON attività d impresa) Se ci sono i requisiti di cui all art. 87 Tuir (Pex), imponibile 5%, altrimenti imponibile 100% Se ci sono i requisiti di cui all art. 87 Tuir (Pex), imponibile 49,72%, altrimenti imponibile 100% Se partecipazione qualificata imponibile al 49,72%, altrimenti ritenuta d imposta 12,5% Strumenti assimilati alle obbligazioni o misti Soggetto Ires e Persona fisica (attività d impresa) Persona fisica (NON attività d impresa) Plusvalenza interamente imponibile Imposta sostitutiva 12,5% 12

Gli effetti fiscali negli strumenti sottoscritti dai non residenti Gli strumenti possono essere sottoscritti anche da soggetti non residenti, e il compenso percepito avrà diversi trattamenti fiscali a seconda della tipologia di strumenti e della natura del percipiente Strumenti assimilati alle azioni Strumenti assimilati alle obbligazioni Persone fisiche Società di capitali UE Società di capitali non-ue Soggetto residente in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni Soggetto residente in altri paesi Ritenuta a titolo d imposta dell 1,375% Diritto a richiedere il rimborso dei 4/9 di tale importo nel caso in cui i percipienti dimostrino di aver pagato all estero le imposte su tali utili Ritenuta a titolo d imposta dell 1,375% Ritenuta 27%; se presente una Convenzione Internazionale, possibile applicare ritenuta più conveniente Durata > 18 mesi: nessuna ritenuta Durata < 18 mesi: ritenuta 27% Ritenuta 27% Strumenti misti Qualsiasi soggetto non residente Ritenuta 27% 13

I titoli di debito delle Srl Una delle modalità che possono essere utilizzate dalle Srl per finanziarsi è rappresentata dai titoli di debito Le condizioni per l emissione devono essere previste dall atto costitutivo, il quale deve anche specificare l organo competente e le maggioranze necessarie. I titoli sono destinati ad investitori professionali, quali banche italiane e comunitarie, società e, società di assicurazioni e SIM; in caso di successiva circolazione dei titoli, questi ultimi garantiranno della solvenza dell emittente nei confronti degli acquirenti. Taglio minimo unitario 50.000 Euro Possono essere ripartiti nelle seguenti tipologie: Titoli di debito: - di massa, con caratteri di omogeneità, idonei a circolare, - con obbligo di pagamento alla scadenza di una somma determinata, - senza alcun diritto di partecipazione alla gestione dell impresa o di controllo Titoli di debito con rendimento integralmente correlato ai risultati economici dell emittente o di società del Gruppo Assimilabili alle obbligazioni Assimilabili alle azioni 14

Il trattamento fiscale dei titoli di debito Il trattamento fiscale è diverso a seconda che si tratti di titoli di debito assimilati alle obbligazioni o alle azioni TITOLI DI DEBITO ASSIMILATI ALLE OBBLIGAZIONI Società emittenti: gli interessi passivi riconosciuti ai sottoscrittori sono deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR, risultando indeducibile solo l eccedenza del tasso effettivo di rendimento rispetto al tasso soglia, dato dal Tasso Ufficiale di Riferimento BCE maggiorato di 2/3 Percipienti: Durata > 18 mesi Tasso rendimento < tasso soglia Altri casi Persona fisica: riten. imposta 12,5% Altri soggetti: riten. acconto 12,5% Persona fisica: riten. imposta 27% Altri soggetti: riten. acconto 27% TITOLI DI DEBITO ASSIMILATI ALLE AZIONI Società emittenti: il rendimento riconosciuto ai sottoscrittori non è deducibile Percipienti: Soggetto Ires: provento percepito imponibile al 5% Soggetto Irpef: provento percepito imponibile al 49,72% 15

Altri metodi per la patrimonializzazione delle società La patrimonializzazione della società può avvenire attraverso l emissione di azioni, di diversa tipologia, valutando però il rischio della perdita del controllo Emissione di azioni ordinarie Emissione di azioni speciali, quali: azioni privilegiate azioni privilegiate, con voto limitato azioni di risparmio, con particolari privilegi tali da attribuire un rendimento quasi garantito azioni correlate, ad uno specifico affare e che danno diritti patrimoniali in funzione di uno specifico investimento o dell andamento di uno specifico settore azioni riscattabili, dalla società o dai soci in caso si realizzino determinati eventi azioni non proporzionali, per tenere conto ad esempio di un conferimento atipico di opere o servizi Patrimoni destinati ad uno specifico affare La società resta unica, ma al suo interno sono individuabili uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni Esistono due modelli di patrimoni separati: patrimoni destinati cd. operativi finanziamento destinato 16

Disclaimer Il presente Dossier è stato predisposto da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. ( Finint ). Il presente Dossier è da intendersi unicamente come documentazione informativa in merito ai prodotti ed ai servizi che Finint intenderà offrire direttamente o attraverso altre società del proprio Gruppo di appartenenza. Il presente Dossier non è da intendersi, quindi, come un offerta o una sollecitazione alla vendita o all acquisto di strumenti. Le informazioni contenute nel presente Dossier sono fornite a mero scopo informativo e la loro divulgazione non è da considerarsi sollecitazione al pubblico risparmio. La natura di questo Dossier è strettamente confidenziale; la distribuzione e la riproduzione anche parziale, del documento sono vietate senza il previo consenso scritto di Finint. Il destinatario del presente Dossier si impegna a tenere indenne Finint da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale divieto e si obbliga di conseguenza a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che, a qualsiasi titolo, Finint sia tenuta a corrispondere a terzi per effetto di tale violazione. Le opinioni contenute in questo Dossier rappresentano le opinioni di Finint alla data di redazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Finint non è responsabile per le conseguenze derivanti dall utilizzo delle informazioni o delle opinioni contenute nel Dossier. 17