Riforma societaria - Operazioni di scissione: Le novità della riforma, di Michele Iori



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Riforma societaria - Operazioni di scissione: Le novità della riforma, di Michele Iori Autore: Michele Iori Categoria Articolo: Società / Operazioni societarie PREMESSA La Legge 3.10.2001, n. 366 (Delega al Governo perla riforma del diritto societario) ha dato mandato al Legislatore, per quanto concerne le operazioni di scissione di semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto delle direttive comunitari (almeno per quanto concerne le società di capitali). Di conseguenza è stato necessario coniugare le indicazioni contenute nella legge delega con i vincoli derivanti dalla direttiva comunitaria 82/891/CEE del 17.12.1982, recepita in Italia dalla Legge n. 22 del 16.11.1991. Il legislatore del 1991 non aveva appieno sfruttato le possibilità offerte dalla III Direttiva CEE (semplificazioni procedurali per le fusioni e scissioni di società possedute al 90%). Per la scissione si sono sfruttati i margini concessi dalla riforma tramite: - il ricorso alla tecnica del rinvio alle nuove norme in tema di fusione; - prevedendo alcune disposizioni specifiche. Anche se la riforma ripropone sempre quattro articolo per la disciplina della scissione, con frequenti rinvii alla disciplina della fusione (già presenti nel «vecchio» Codice civile), le novità sono comunque rilevanti. La riforma del diritto societario è stata poi ancora più elastica per le scissioni di S.r.l. in quanto non sussistono le limitazioni poste dalla direttiva CEE (rivolta alle sole società per azioni). FORME di SCISSIONE L art. 2506 tratta le forme di scissione e specifica le caratteristiche delle stesse, chiarendo che Pagina 1 di 5

con la scissione una società può assegnare: - l intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione (scissione totale); - parte del suo patrimonio, in questo caso anche a una sola società (scissione parziale). La norma è stata riscritta per rappresentare in maniera più chiara le differenti alternative di scissione possibili. Lo stesso articolo precisa che è consentito un conguaglio in denaro (non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite), nonché la possibilità di distribuire ad alcuni soci azioni, non di una delle società beneficiarie della scissione, ma della società scissa. In quest ultimo caso è previsto il consenso unanime dei soci. Come per le fusioni non è ammessa la scissione di società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell attivo mentre non è più prevista l esclusione per società sottoposte a procedure concorsuali (prevista, invece, dal vecchio Codice civile). PROGETTO di SCISSIONE Con riferimento al progetto di fusione, il Legislatore ha effettuato modifiche marginali nei primi tre commi dell art. 2506-bis. In particolare nel progetto deve essere indicata, fra l altro, «l esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell eventuale conguaglio in denaro». Si precisa, inoltre, che la responsabilità solidale fra società beneficiarie (e scissa) «è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria». Decisamente innovata è invece la disposizione relativa alla scissione non proporzionale (in passato il progetto di scissione doveva prevedere la possibilità per il socio di «optare per la partecipazione a tutte le società interessate all operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria»). Il Legislatore ha previsto che il progetto debba prevedere il diritto dei soci che non approvano la scissione di «far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo» determinato con i medesimi criteri previsti per il recesso (art. 2437-ter c.c. per le S.p.a. e S.a.p.a., art. 2473 per le S.r.l., art. 2289 per le società di persone), nonché «indicando coloro a cui carico è posto l obbligo di acquisto». In passato la giurisprudenza aveva legittimato un operazione di scissione con attribuzione delle Pagina 2 di 5

partecipazioni delle società partecipati alla scissione con attribuzione non proporzionale. Secondo un orientamento del Tribunale di Milano del 2000 «la scissione è un fenomeno di divisione del patrimonio sociale, che si presenta con caratteristiche di neutralità rispetto alle posizioni fiscali e alla compagine sociale; i soci della società scissa e di quella risultante dalla scissione sono quindi normalmente i soci della scissa». La norma prescrive peraltro «che ciascun socio possa optare per la partecipazione a tutte le società interessate all operazione in misura proporzionale alla sua quota originaria e quindi sembra consentire ai soci di procedere a una scelta diversa, optando per una partecipazione non proporzionale nelle società risultanti dalla scissione». L ultimo comma dell art. 2506-bis prevede poi che il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell ultimo comma dell art. 2501-ter (tra iscrizione del progetto di scissione e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime). NORME APPLICABILI L art. 2506-ter ripropone, con gli opportuni adattamenti, i rinvii alla fusione previsti dalla precedente normativa. Con riferimento alle semplificazioni il Legislatore ha introdotto una disposizione non rinvenibile nell ordinamento previgente con la quale si prende atto che, in caso di consenso unanime dei soci non occorre predisporre: - la situazione patrimoniale; - la relazione illustrativa degli amministratori; - la relazione dell esperto in relazione al concambio. Anche per le scissioni, come per le fusioni, sussistono le semplificazioni procedurali previste per le incorporazioni possedute al 90% (art. 2505-bis c.c.). Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni, previste per le fusioni: - deposito degli atti (art. 2501-septies); - decisione in ordine alla fusione (art. 2502) e relativo deposito (art. 2502-bis); Pagina 3 di 5

- opposizione dei creditori (art. 2503); - obbligazioni (art. 2503-bis); - atto di fusione (art. 2504); - divieto di assegnazione di azioni o quote (art. 2504-ter); - invalidità (art. 2504-quater). EFFETTI della SCISSIONE L art. 2506-quater ribadisce quanto disposto dalla precedente normativa. In particolare la scissione ha effetto dall ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nell ufficio del registro delle imprese, ma può essere stabilita una data successiva. Questa possibilità non è permessa nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Sono confermate anche le due fattispecie nelle quali è possibile stabilire effetti anticipati, ovvero con riferimento alla: - data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili; - data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla scissione. Unica novità dell art. 2506-quater si riferisce alla previsione che «qualsiasi società beneficiaria» possa «effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa». Infine la norma prevede la applicabilità di quanto disposto dal quarto comma dell art. 2504-bis riguardate il primo bilancio successivo alla fusione (scissione). In detto bilancio le attività e le passività vanno iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione. Quando si tratta di società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, per necessità di informare i terzi, bisogna allegare alla nota integrativa del bilancio post-scissione dei prospetti contabili indicanti: - i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla scissione; - la relazione degli esperti. CONCLUSIONI Pagina 4 di 5

Il legislatore civilistico non aveva per l operazione di scissione (così come per la fusione) grandi margini di manovra, ciononostante sono stati chiariti alcuni punti. In ultimo si rileva che l operazione di scissione prevede il diritto di recesso del socio di S.r.l. (art. 2473 c.c.) che non ha consentito alla scissione, mentre il non lo prevede per il socio di S.p.a. (art. 2437 c.c.). Autorevole dottrina ha rilevato che non si capisce perché non vengano offerte le stesse garanzie ai soci delle S.p.a. e delle S.r.l. Pagina 5 di 5