LUCA ZARENGHI - MODENA 29.11.2011



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Transcript:

LUCA ZARENGHI - MODENA 29.11.2011

Applicazione del Reg. CE 767/2009 considerando n. 17 : L etichettatura serve per l applicazione della legislazione, la tracciabilità e i controlli. Inoltre essa dovrebbe fornire agli acquirenti le informazioni necessarie per consentire loro di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze e dovrebbe essere uniforme, coerente, trasparente e comprensibile.

CAMPO DI APPLICAZIONE MATERIE PRIME MANGIMI per ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI MANGIMI PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

CAMPO DI APPLICAZIONE Non si applica all acqua, sia assunta dagli animali sia aggiunta ai mangimi Si applica ai mangimi somministrati in acqua

ETICHETTATUTA REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI Prescrizioni obbligatorie SPECIFICHE per MATERIE PRIME Prescrizioni obbligatorie SPECIFICHE per MANGIMI COMPOSTI Requisiti addizionali per le ALLEGAZIONI Prescrizioni obbligatorie aggiuntive per mangimi destinati a particolari FINI NUTRIZIONALI Prescrizioni obbligatorie aggiuntive per PET FOOD Prescrizioni obbligatorie aggiuntive per MANGIMI NON CONFORMI

ETICHETTA - ETICHETTATURA ETICHETTA : Le informazioni obbligatorie vanno in etichetta (cartellino c.d.) ETICHETTATURA : insieme delle informazioni fornite al cliente con qualsiasi mezzo (internet, brochure, riviste, etc. ) = pubblicità, c.d. CLAIMS

INDICAZIONI OBBLIGATORIE art. 14 chiaramente leggibili e indelebili nella lingua ufficiale (Paese commercializzazione) facilmente identificabili e non oscurate da altre informazioni in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare in alcuna parte (grassetto?)

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE GENERALI materie prime (MP) mangimi composti (MC) art. 15 1) TIPO DI MANGIME Materia prima per mangime Mangime completo mangime completo da allattamento Mangime complementare mangime minerale / mangime complementare d allattamento Mangime composto (non DPA diversi da cani e gatti)

MANGIMI COMPLEMENTARI / PREMISCELE Le materie prime per mangimi ed i mangimi complementari possono contenere un tenore massimo pari a : 100 volte la concentrazione massima aut. Per l additivo considerato 5 volte la concentrazione massima aut. Per i coccidiostatici e istomonostatici

MANGIMI COMPLEMENTARI / PREMISCELE Esempio : ZINCO max 150 mg/kg mangime completo per suini mangime complementare max 150 x 100 = 15000 mg/kg mangime complementare con 15 gr. / Kg OK mangime complementare con 15,5 gr. /kg. = PREMISCELA Il fattore 100 può essere superato solo se il mangime soddisfa un particolare fine nutrizionale, come esplicitamente previsto dalla Direttiva 2008/38/CE

Responsabile dell etichettatura MP - MC art. 15 OSM il cui nome / ragione sociale è utilizzato per commercializzare il mangime Nome o Ragione Sociale Indirizzo È possibile riportare solo l indirizzo della sede legale Numero di Riconoscimento Solo se disponibile. Ric. ex Reg CE 1774/2002 art.13 - Reg 183/2005 art. 10

Responsabile dell etichettatura MP - MC art. 17 Numero di identificazione Conferenza Stato Regioni del 20.04.2010 RICHIESTA N. IDENTIFICAZIONE.pdf

Numero di Lotto MP - MC Riportare il numero di lotto Utile per una precisa identificazione del prodotto Per MP il n. di lotto sul documento commerciale

Quantitativo netto - Umidità Prodotti solidi = unità di massa (kg t q.li) Prodotti liquidi = unità di massa o di volume (g - kg t- q.li) o (ml - L - hl) TENORE UMIDITA dichiarato se > a : - 5% mangimi minerali con sost. Organica - 7% mangimi da allattamento - 10% mangimi minerali senza sost. Organica - 14% tutti gli altri mangimi

CENERI INSOLUBILI IN AC. CLORIDRICO Non deve superare 2% se > 2% : dichiarazione in etichetta Materie prime per mangimi Mangimi composti contenenti leganti minerali Mangimi minerali Mangimi composti con > 50% di sottoprodotti riso o barbabietola Mangimi composti per pesci con farina di pesce > 15%

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MP art. 16 DENOMINAZIONE MATERIA PRIMA - CATALOGO - REGISTRO

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MP art. 16 CATALOGO : REG. CE 575-2011 catalogo M.P..pdf - Elenco non esaustivo di materie prime riportante le seguenti indicazioni : Denominazione materia prima Numero identificazione Descrizione della materia prima / processo di fabbricazione Indicazioni obbligatorie (sostituiscono All. V) Glossario * l uso del catalogo è facoltativo

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MP art. 16 REGISTRO www.feedmaterialsregister.eu Articolo24(6):La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi I rappresentanti dei settori europei dei mangimi hanno pubblicato il registro di tali notifiche su Internet e provvederanno al suo regolare

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MP art. 16 Se MP è addittivata : Specie o categorie di animale a cui e destinata Istruzione per un uso corretto Durata minima di conservazione

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 Specie o categoria degli animali a cui è destinato Indicazioni per uso corretto : nel caso di mangimi complementari e di materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati, le istruzioni per l uso indicano la quantità max: - dose giornaliera in peso-volume /capo - percentuale della razione giornaliera - kg di mangime completo o in percentuale di mangime particolari funzioni nutrizionali divieti (es, farine di pesce / ruminanti)

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 Produttore dal Responsabile dell etichettatura = CONTO TERZI Nome o Ragione sociale produttore e indirizzo o Numero di Riconoscimento o di Identificazione del produttore Nome o Ragione sociale responsabile etichettatura Non è previsto numero produttore sulle fatture e documenti commerciali

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 DATA DI CONSERVAZIONE MINIMA da consumersi entro (gg /mm/ aa) da consumarsi preferibilmente entro (mm/aa) Se indicata data di fabbricazione (gg o mm dopo la data di fabbricazione)

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 COMPOSIZIONE composizione Nome specifico materie prime in ordine decrescente senza considerare il tenore di umidità MATERIE PRIME NEI MANGIMI nota Min. Sal. 2011.pdf NO CATEGORIE La % esatta deve essere indicata se la materia prima è evidenziata nell etichettatura La % (esatta) può essere indicata su base volontaria

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 COMPOSIZIONE Se la presenza di una materia prima è indicata in etichettatura con : parole, immagini, grafico materia prima : % esatta additivi : q.tà aggiunta

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 COMPOSIZIONE La persona responsabile dell etichettatura mette a disposizione dell acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto in un intervallo percentuale di ± 15% del valore

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA ADDITIVI (ALL. VI) La persona responsabile dell etichettatura comunica all acquirente, su richiesta di quest ultimo, il nome, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1. (no quantità)

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 5 COMPOSIZIONE La persona responsabile dell etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tale persona immette sul mercato. Ciò consente di verificare l esattezza delle informazioni fornite con l etichettatura, compreso le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti.

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 ADDITIVI (ALL. VI) dichiarazioni obbligatorie per i seguenti additivi: Additivi con tenore massimo per qualsiasi tipo di specie bersaglio Additivi zootecnici Promotori della digestione Stabilizzatori della flora intestinale Sostanze che influiscono sull ambiente -Altri additivi zootecnici Coccidiostatici e Istomonostatici Urea e suoi derivati

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 ADDITIVI (ALL. VI) Nome specifico dell additivo (atto giuridico di autorizzazione) Numero di identificazione Q.tà aggiunta Categoria o gruppo funzionale

ADDITIVI - Reg. CE n. 1881/2003

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 ADDITIVI VOLONTARI (ALL. VI) Le seguenti informazioni anche parziali : Nome del gruppo funzionale o della categoria Nome specifico Quantità aggiunta Numero di identificazione

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE MC - DPA art. 17 ADDITIVI VOLONTARI (ALL. VI) è obbligatorio dichiarare la q.tà aggiunta per : Additivi organolettici Coloranti aromatizzanti Additivi nutrizionali - Vitamine, pro-vitamine Oligolementi aminoacidi

MANGIMI COMPLETI - DPA COMPONENTI ANALITICI REG. CE 767/2009 ALL. VI PROTEINA GREZZA TUTTE LE SPECIE CELLULOSA GREZZA TUTTE LE SPECIE OLI E GRASSI GREZZI TUTTE LE SPECIE CENERI GREZZE TUTTE LE SPECIE LISINA SUINI E POLLAME METIONINA SUINI E POLLAME CALCIO TUTTE LE SPECIE SODIO TUTTE LE SPECIE FOSFORO TUTTE LE SPECIE

MANGIMI COMPLEM. MINERALI - DPA COMPONENTI ANALITICI REG. CE 767/2009 ALL. VI Lisina Suini e Pollame Metionina Suini e Pollame CALCIO Tutte le specie FOSFORO Tutte le specie SODIO Tutte le specie MAGNESIO Ruminanti

MANGIMI COMPLEMENTARI - DPA COMPONENTI ANALITICI REG. CE 767/2009 ALL. VI Proteina grezza Cellulosa grezza Oli e Grassi grezzi TUTTE LE SPECIE Ceneri grezze Lisina SUINI E POLLAME Metionina SUINI E POLLAME Calcio 5% TUTTE LE SPECIE Sodio TUTTE LE SPECIE Fosforo 2% TUTTE LE SPECIE Magnesio 0,5% RUMINANTI

DEROGHE art. 21 Le seguenti indicazioni Numero di riconoscimento resp. etichettatura N. della partita o del lotto La q.tà Tenore umidità Dichiarazioni obbligatorie per le materie prime non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegna

DEROGHE M.P. non additivate art. 21 Le seguenti indicazioni Numero di riconoscimento resp. etichettatura N. della partita o del lotto La q.tà Tenore umidità Dichiarazioni obbligatorie per le materie prime non sono obbligatorie se sono prodotte e fornite da un produttore primario ad altro produttore primario

DEROGHE MANGIMI CONFEZIONATI art. 21 INFORMAZIONI FUORI ETICHETTA (su altra parte della confezione, indicata) Numero di riconoscimento del resp. etichettatura Numero di lotto Quantità Produttore (ragione sociale / indirizzo / riconoscimento / registrazione) Data minima di conservazione Composizione

ETICHETTATURA MC DEROGHE Per mangimi costituiti da non più di 3 art. 21 materie prime se le stesse compaiono nella denominazione, non sono richieste le seguenti informazioni Specie animale o categorie di animali Istruzioni per uso corretto

ETICHETTATURA MC DEROGHE Per mangimi composti da miscele di grani art. 21 interi,semi, e frutti non è obbligatorio riportare: Composizione analitica vendita mangimi sfusi all utilizzatore finale (< 20 kg.) le informazioni di cui art. 17 possono essere affisse al luogo di vendita, se del caso si può indicare sulla fattura o su un documento : Tipo di mangime Specie animale Istruzioni per un uso corretto

CONFEZIONAMENTO art.23 Il Regolamento dispone che tutti i mangimi devono essere commercializzati in imballaggi sigillati, in modo tale che una volta aperti sia evidente e non siano riutilizzabili.

CONFEZIONAMENTO art.23 In deroga è prevista la possibilità di commercializzare alla rinfusa / sfusi o in recipienti non sigillati i seguenti mangimi: materie prime per mangimi; mangimi composti costituiti da grani o frutti interi; consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi; consegne di mangime dal produttore all utilizzatore finale; mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che confezionano; quantitativi inferiori a 50kg, che provengano da contenitori sigillati,destinati all utilizzatore finale; blocchi e rulli da leccare.

RINFUSA consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi; consegna di mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che confezionano; tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura devono accompagnare la merce

MANGIMI NON CONFORMI All. VIII Materiali contaminati : mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla Direttiva 2002/32/CE* recepita in Italia con il D. Lgs. 149/2004 mangimi contenenti livelli eccessivi di (sost. Indesiderabile*) da usarsi unicamente a fini di alimentazione animale previa detossificazione in imprese autorizzate mangimi contenenti livelli eccessivi di (*)da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione

MANGIMI NON CONFORMI Possono effettuare la detossificazione imprese: Autorizzate in base all articolo 10, paragrafo 2 e 3 del Reg. 183/2005 (Riconosciute) La detossificazione può essere sia fisica che chimica

ALLEGAZIONI CLAIMS ART. 13 Qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria, comprese quelle grafiche o simboliche, che affermino, suggeriscano o sottintendano la presenza o l assenza di una sostanza nei mangimi, una specifica caratteristica nutrizionale o processo e ad una specifica funzione correlata con uno di questi.

ALLEGAZIONI CLAIMS ART. 13 Tipologia - Allegazioni nutrizionali contiene XXX : - l evidenza si basa sulla formulazione; - Allegazioni funzionali migliora l assimilazione di azoto, l evidenza si basa sulla formulazione - Allegazioni per la gestione dell allevamento riduce l impatto dell azoto, l evidenza si basa sulla formulazione Non sono consentite allegazioni che : prevengono, trattano, curano malattie (eccetto coccidiostatici)

APPLICAZIONE REG. CE 767/2009 CONTROLLI UFFICIALI DOVE? filiera COME? Modalità operative (manuale?) QUANDO? Frequenze /LEA / valutazione rischio / PNAA? STRATEGIA 1) formazione 2) strumenti nazionale, regionale, aziendale MANUALI /PROCEDURE /ISTRUZIONI OPERATIVE / CHECK LISTS

MANUALE MANGIMIFICIO - ed. 1 rev. 0 Nota regione Emilia Romagna n 325176 del 31/12/2010.

ETICHETTATURA CHECK LIST M.P. - DPA indicazioni INFORMAZIONI TRACCIABILITA -denominazione materia prima - Resp. etichettatura (ragione soc. e indirizzo Ricon. o Registrazione) - Numero lotto -Quantità - Tenore umidità SPECIFICHE DEL MANGIME - Dichiarazioni obbligatorie (All. V catalogo) INFORMAZIONI SU UTILIZZO (M.P. addittivate) - Specie o categ. animali - Istruzioni d uso - Durata minima conservazione SI NO note

ETICHETTATURA CHECK LIST M.P. - DPA Materia prime additivate - Additivi: nome specifico, numero di identificazione, quantità aggiunta, gruppo funzionale o categoria - additivi con tenore massimo - additivi zootecnici - coccidiostatici - urea o derivati - Nome e q.tà additivi volontari evidenziati - q.tà additivi organolettici - q.tà additivi nutrizionali SI NO note

ETICHETTATURA CHECK LIST MC - DPA indicazioni INFORMAZIONI TRACCIABILITA - Nome commerciale (facoltativo) - Tipo di mangime - Resp. etichettatura (ragione soc. e indirizzo Riconoscimento o Identificazione) -Produttore Resp. Etichettatura(ragione soc. e indirizzo Riconoscimento o Identificazione) - n. di lotto - quantità INFORMAZIONI SU UTILIZZO - Specie / categorie di destinazione - Istruzioni per l uso - Data conservazione minima SI NO note

ETICHETTATURA CHECK LIST MC - DPA indicazioni - SPECIFICHE DEL MANGIME COMPOSIZIONE - Materie prime in ordine decrescente - % materie prime evidenziate - Natura G.M. delle M.P. ADDITIVI nome specifico, numero di identificazione,quantità aggiunta, gruppo funzionale o categoria - additivi con tenore massimo - additivi zootecnici - coccidiostatici - urea o derivati Gruppo funzionale per conservanti, antiossidanti e coloranti Nome e quantità per add. volon. evidenziati -q.tà additivi organolettici e nutrizionali SI NO note

ETICHETTATURA CHECK LIST MC - DPA indicazioni COMPONENTI ANALITICI MANGIMI COMPLETI -Proteina grezza -cellulosa grezza - Olii e grassi grezzi -Ceneri grezze Tenore umidità se > 14% Con prodotti lattieri > 40% tenore umidità se > 7% Ceneri insolubili in HCL se > 2,2 % - Lisina / Metionina (suini / pollame) - Calcio /Sodio /Fosforo (tutte le specie) SI NO note

ETICHETTATURA CHECK LIST MC - DPA indicazioni COMPONENTI ANALITICI MANGIMI COMPLEMENTARI - Proteina grezza - cellulosa grezza - Oli e grassi grezzi - Ceneri grezze - Tenore umidità se > 14% -Con prodotti lattieri > 40% tenore umidità se > 7% - Ceneri insolubili in HCL se > 2,2 % - Lisina / Metionina (suini / pollame) - Calcio 5% / Sodio / Fosforo 2% (tutte le specie ) - Magnesio 0,5% (ruminanti) SI NO note

ETICHETTATURA CHECK LIST MC - DPA indicazioni COMPONENTI ANALITICI MANGIMI COMPLEMENTARI MINERALI - Lisina (suini e polli) - Metionina (suini e polli) - Calcio / Sodio / Fosforo / Magnesio - Con S.O: Tenore umidità se > 10% - Senza S.O. Tenore umidità se > 5% - Con prodotti lattieri >40%: Tenore umidità se > 7% - Ceneri insolubili in HCl se >2,2% SI NO note

L ISPEZIONE on-line ADDITIVI http://ec.europa.eu/food/food/a nimalnutrition/feedadditives/c omm_register_feed_additives_1 831-03.pdf MATERIE PRIME www.feedmaterialregister.com

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03_ann

MANGIME COMPLETO

MANGIME COMPLEMENTARE BIOLOGICO

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE

MATERIA PRIMA

PROVVEDIMENTI DELL A.C. PRESCRIZIONI SI N.C. risolta NO PROVVEDIMENTO

PROVVEDIMENTI DELL A.C. Art. 31 Reg. CE n. 767/2009 Gli Stati Membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

PROVVEDIMENTI DELL A.C. Reg. n. 183 /2005 D.L.vo n. 142/2009 Reg. n. 1831 / 2003???? Reg. n. 767 / 2009????

PROVVEDIMENTI DELL A.C. LEGGE 15 FEBBRAIO 1963 N. 281 Art. 1. La presente legge si applica ai prodotti d'origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all alimentazione degli animali allevati.

PROVVEDIMENTI DELL A.C. Art. 6 Legge 3 febbraio 2011 n. 4 2. L art. 22 della legge 15 febbraio 1963 n. 281 e succ. mod. è sostituito dal seguente : Art. 22. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro

PROVVEDIMENTI DELL A.C. Art. 6 Legge 3 febbraio 2011 n. 4 2. art. 22 della legge 15 febbraio 1963 n. 281 e succ. mod. è sostituito dal seguente : Art. 22. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8,000 euro a 30.000 euro.

PROVVEDIMENTI DELL A.C. Art. 6 Legge 3 febbraio 2011 n. 4 2. art. 22 della legge 15 febbraio 1963 n. 281 e succ. mod. è sostituito dal seguente : Art. 22. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,000 euro a 66.000 euro.

PROVVEDIMENTI DELL A.C. Art. 6 Legge 3 febbraio 2011 n. 4 2. art. 22 della legge 15 febbraio 1963 n. 281 e succ. mod. è sostituito dal seguente : Art. 22. 4. le sanzioni previste ai commi 2 e 3 si applicano anche all allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.