Seconda o unica rata di acconto delle imposte entro il 2 dicembre



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Numero 220/2013 Pagina 1 di 14 Seconda o unica rata di acconto delle imposte entro il 2 dicembre Numero : 220/2013 Gruppo : DICHIARAZIONI Oggetto : 2 O UNICO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2013 Norme e prassi : DPCM 13/06/2013; ART. 11, COMMI DA 18 A 20, D.L. N. 76/2013; ISTRUZIONI MODELLO UNICO/IRAP 2013 Sintesi Entro il prossimo 2 dicembre va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell acconto delle imposte relative al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2013. Come di consueto, si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo, nonché dell imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. LA DETERMINAZIONE DELL ACCONTO IRPEF 3. LA DETERMINAZIONE DELL ACCONTO IRES 4. LA DETERMINAZIONE DELL ACCONTO IRAP 5. ACCONTO CEDOLARE SECCA 2013 6. ACCONTO PER I CD NUOVI MINIMI ED I CONTRIBUENTI EX MINIMI 7. ACCONTO IVIE E IVAFE 8. CASI DI RIDETERMINAZIONE DELL ACCONTO 9. MODALITÀ DI VERSAMENTO 10. COMPENSAZIONE 11. RAVVEDIMENTO OPEROSO

Numero 220/2013 Pagina 2 di 14 Premessa Come di consueto, entro il prossimo 02/12/2013 (il 30/11 cade di sabato) va versata la 2 o unica rata degli acconti 2013 relativi: alle imposte IRPEF, IRES, IRAP; alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all estero (IVIE e IVAFE); all imposta sostitutiva per i minimi. Per ciascuna imposta/contributo è possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale; in particolare: L acconto 2013 è determinato in base all'importo indicato: al rigo differenza ovvero IRES dovuta o differenza a METODO STORICO METODO PREVISIONALE favore del contribuente di Unico 2013; al rigo Totale imposta del modello IRAP 2013. Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal modello UNICO/IRAP. É possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire un reddito nel 2013 inferiore a quello relativo al 2012; in tal caso occorre: determinare l imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali per l anno 2013; versare la percentuale minima prevista per l acconto Tuttavia, i contribuenti che applicano tale criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno; tale verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2013 (in Unico 2014). In caso di incapienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati. Si rammenta che, a decorrere dal 2013 (vedremo meglio in seguito): l acconto IRPEF passa dal 99% al 100%; l acconto IRES passa dal 100% al 101%. Inoltre, con il cd Decreto IMU (DL 102/2013 convertito in Legge 124/2013 - vedi a tal proposito nostra CDG n. 219/2013), il legislatore, ha stabilito che, se dal monitoraggio effettuato dal MEF emerge l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di maggior gettito indicati dal decreto, con apposito DM da emanare entro novembre 2013, potrà essere aumentata (oltre alle accise) anche la misura degli acconti Ires ed Irap.

Numero 220/2013 Pagina 3 di 14 La Come anticipato, utilizzando il metodo storico, la seconda (o unica) rata determinazione dell'acconto dell acconto IRPEF 2013 va determinata sul 100% (in luogo del 99%) del rigo IRPEF RN33 Differenza di UNICO PF 2013. Si rammenta, infatti, che l art. 11 del DL 76/2013 ha disposto l aumento dal 99% al 100% dell acconto IRPEF dovuto in relazione all anno 2013 (e a quelli successivi). Tuttavia, tale modifica produce effetti esclusivamente sulla 2 o unica rata di acconto; pertanto, per stabilire l ammontare dovuto a titolo di 2 o unica rata, sarà necessario: determinare l acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100% dell imposta dovuta per il periodo d imposta precedente, indicata nel rigo RN33; sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1 rata. Ne consegue che il versamento non va effettuato, va effettuato in un unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito indicato: RIGO RN33 DIFFERENZA Non superiore ad. 51,65 da. 51,66 a. 257,52 da. 257,52 ACCONTO PERCENTUALE 2013 DI RIGO RN33 SCADENZA NON DOVUTO - - IN UNICA RATA 100% al 02/12/2013 17/06 ovvero 17/07 (+ 0,40%), per coloro che non hanno usufruito della proroga 39,6% 1 RATA (40% di 99%) al 08/07 ovvero 20/08 (+ 0,40%), per coloro che hanno usufruito della proroga 2 RATA 60,4% (acconto su 100% - 1 rata) al 02/12/2013 Esempio n. 1 Supponiamo che dal modello Unico PF2013 del sig. Rossi a rigo RN33 risulti l'importo di 300; in tal caso, l'acconto sarà così dovuto: 1 rata:. 118,80 (cioè 40% x 99% x 300) entro il 17/06/2013 (o 17/07 + 0,4%) 2 rata:. 181,20 (cioè 300 x 100% - 118,80) entro il 2/12/2013 Esempio n. 2 Riprendendo l es. n.1 si ponga ora che il rigo RN42 "Imposta a credito" sia pari a. 100 per effetto dei crediti d'imposta. Il calcolo degli acconti risulta inalterato; tuttavia sarà

Numero 220/2013 Pagina 4 di 14 possibile recuperare il credito sugli acconti fino a capienza (senza presentazione del mod. F24); ne consegue che il primo acconto sarà versato per. 18,80. In relazione agli acconti per le addizionali IRPEF si rammenta che: l acconto andava versato in unica soluzione entro il ADDIZIONALE COMUNALE ADDIZIONALE REGIONALE termine del saldo Irpef 2012 (ovvero entro lo scorso 8/07/2013 o 20/8 con la maggiorazione dello 0,40%) ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto non sono previsti gli acconti Pertanto, entro il 02/12/2013 non è dovuto alcun acconto per le suddette addizionali IRPEF. La determinazione dell'acconto IRES In sede di versamento della 2 o unica rata, l acconto IRES dovuto dalle società di capitali, e dagli enti commerciali e non commerciali è pari al 101% (in luogo del 100%) dell IRES dovuta o differenza a favore del contribuente esposta nei seguenti righi: rigo RN17 del modello Unico SC 2013; rigo RN28 del modello Unico ENC 2013. In particolare, a seguito del citato incremento, per stabilire l ammontare dovuto a titolo di 2 o unica rata, occorre: determinare l acconto complessivamente dovuto in misura pari al 101% dell imposta dovuta per l esercizio precedente, indicata nel rigo RN17/RN28; sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1 rata. Pertanto, il versamento non va effettuato, va effettuato in un unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato: RIGO RN17/ RN28 Non superiore a. 20,66 da. 20,67 fino a. 257,50 da. 257,51 ACCONTO PERCENTUALE SOGGETTI CON SCADENZA 2013 RN17/RN28 ESERCIZIO SOLARE NON DOVUTO - - - entro l'11 mese UNICA RATA 101% dell esercizio 02/12/2013 entro 16 del 6 al 17/06-08/07 1 RATA 40% del 100% mese (o 17/7-20/08 + dell esercizio 0,40% ) 2 RATA 61% entro l'11 mese (acconto su dell esercizio 02/12/2013

Numero 220/2013 Pagina 5 di 14 101% -1 rata) Esempio n. 3 Il modello Unico SC 2013 della Alfa srl (soggetta a studi di settore) presenta al rigo RN17 un importo pari a 35000. In tal caso, l acconto IRES 2013 è dovuto in 2 rate: 1 rata: di 14000 (35000 x 40%) entro lo scorso 8/07/2013 (ovvero 20/08 + 0,40%) 2 rata: di 21.350 (35000 x 101% - 14000) da versare entro il prossimo 02/12/2013. La determinazione dell'acconto IRAP Come di consueto, la determinazione dell acconto IRAP 2013 segue le stesse regole previste per l IRPEF/IRES; in particolare, all importo di rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2013 si applicano le seguenti misure: 100% (invece di 99%) per persone fisiche, società di persone ed equiparate; 101% (invece di 100%) per società di capitali, enti commerciali e non. Anche in tal caso, per stabilire l ammontare dovuto, occorre: determinare l acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100%/101% dell imposta dovuta per il periodo d imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP; sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1 rata. Resta fermo che tale acconto non è dovuto se detto importo non supera 51,65 per le persone fisiche ovvero 20,66 per i soggetti IRES. Esempio n. 4 Il modello IRAP 2013 della Alfa srl (soggetta a studi di settore) presenta al rigo IR21 un importo pari a 3.500. In tal caso, l acconto IRAP 2013 è dovuto in 2 rate: 1 rata: di 1.400 (3.500 x 40%) entro lo scorso 8/07/2013 (ovvero 20/08 + 0,40%); 2 rata: di 2.135 (3.500 x 101% - 1.400) da versare entro il prossimo 02/12/2013. Per quanto riguarda l acconto Irap dovuto dalle imprese agricole, si rammenta che questo: non è dovuto da coloro che risultano in regime di esonero per il 2012 (art. 34, DPR 633/72) e che hanno superato il limite di 7.000 di volume d'affari; è dovuto da coloro che, avendo superato nel corso del 2012 il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, non rientrano nel regime di esonero per il 2013. Secondo quanto precisato dall Agenzia nel Comunicato stampa del 27/09/13, per effetto del mancato raggiungimento nel 2012 degli obiettivi di rientro dal disavanzo del sanitario, nelle Regioni Molise e Calabria si applica, anche per il 2013, l incremento automatico dell aliquota IRAP in misura pari allo 0,15%.

Numero 220/2013 Pagina 6 di 14 Rispetto allo scorso anno, tra le regioni interessate dall incremento, non figura più la Campania. Il suddetto incremento automatico ha effetto soltanto in sede di calcolo della seconda o unica rata dell acconto IRAP 2013; pertanto, quest ultima potrà essere determinata, in alternativa: METODO STORICO METODO PREVISIONALE assumendo il 100% (per le persone fisiche e società di persone) o il 101% (per i soggetti IRES) dell IRAP calcolata applicando l aliquota 2012 già comprensiva dello 0,15% assumendo il 100% (persone fisiche e società di persone) o il 101% (società di capitali ed enti commerciali e non) dell IRAP virtuale 2013, relativa alle suddette Regioni, determinata applicando l aliquota maggiorata dello 0,15%. Dall ammontare così determinato va scomputato quanto versato a titolo di 1 acconto, sul quale detta maggiorazione non è stata applicata. Si rammenta, inoltre, che nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, che non hanno raggiunto un accordo per la copertura del disavanzo sanitario, va ancora applicato: l aumento dello 0,92% dell aliquota ordinaria (3,9% - 4,20% - 4,65% - 5,90%) ovvero a quella ridotta/maggiorata dalle disposizioni regionali, ferma restando l aliquota massima (4,82% - 5,12% - 5,57% - 6,82%); l aumento dell 1% dell aliquota dell 1,9% ovvero di quella ridotta/ maggiorata dalle disposizioni regionali, prevista per il settore agricolo. Come noto, dal 2013, è stata ridotta la percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli; tuttavia, non è chiaro se l obbligo di ricalcolo interessi anche l IRAP. Sul punto, parrebbe logico ritenere che la facoltà di ricalcolo non operi per l acconto IRAP dovuto dai soggetti IRES, mentre interessi quello dovuto dai soggetti IRPEF. In ogni caso, si attendono chiarimenti dalle Entrate. Acconto cedolare secca 2013 Per quanto riguarda l acconto per la cd cedolare secca, si rammenta che questo è pari al 95% dell imposta dovuta per l anno precedente. Per la determinazione del suddetto acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di IRPEF e di conseguenza:

Numero 220/2013 Pagina 7 di 14 RIGO RB11 C.3 UNICO PF 2013 ACCONTO 2013 PERCENTUALE SCADENZA fino. 51,65 non dovuto - - da. 51,66 fino a. 257,52 da. 257,52 in unica rata 95% al 02/12/2013 1 rata 38% (40% di 95%) 2 rata 57% Acconto su 95% - 1 rata il 17.6 17.7 (+ 0,40%) / 8.7 20.8 (+ 0,40%); al 02/12/2013 In ogni caso, resta salva la facoltà di utilizzare il cd criterio previsionale. In relazione agli acconti 2013, si potranno valutare le seguenti situazioni di convenienza, riferite a maggiori deduzioni applicabile a partire dal 2013. Cedolare secca a decorrere dal 2013. Le persone fisiche che decidono di applicare dal 2013 la cedolare secca al reddito di locazione degli immobili abitativi: non sono tenute al versamento dell acconto 2013 per la cedolare; possono determinare l acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. A tal fine l acconto potrà essere determinato utilizzando il metodo previsionale. Il ricalcolo dell acconto IRPEF 2013 non va effettuato se l immobile, per il quale dal 2013 si è optato per la cedolare secca, è stato acquistato nel 2013. Cedolare secca: fuoriuscita dal 2013. La persona fisica che dal 2013 fuoriesce dal regime della cedolare secca, con riferimento agli immobili interessati: non sono tenute al versamento dell acconto IRPEF per il reddito dell immobile che nel 2013 sarà assoggettato ad IRPEF; possono, in applicazione del metodo previsionale, non versare l acconto per la cedolare secca ovvero versare un acconto inferiore. Acconto per i cd "nuovi minimi" ed i contribuenti "ex minimi" Come noto, per i cd minimi si possono presentare le seguenti situazioni: Regime 2012 Regime 2013 Imposta dovuta per il 2013 Regime nuovi minimi Imposta sostitutiva (5%) Nuovi minimi Regime contabile agevolato Regime ordinario IRPEF (determinata con modalità ordinarie ) Regime ordinario (inizio attività 2010) Imposta sostitutiva (5%) I soggetti che hanno applicato il regime dei nuovi minimi nel 2012 e vi permangono anche nel 2013 devono versare l acconto dell imposta sostitutiva

Numero 220/2013 Pagina 8 di 14 del 5%, con i medesimi criteri previsti dell Irpef. 2013: In particolare, detti soggetti, determinano la 2 o unica rata d acconto applicando la nuova misura del 100% a quanto indicato al rigo LM14 di Unico PF; sottraendo dalla stessa quanto versato a titolo di 1 rata (40% del 99%). I contribuenti minimi nel 2012 ma che dal 2013 sono fuoriusciti da detto regime (per obbligo o opzione), possono aver adottato, alternativamente: il regime ordinario (contabilità semplificata); il regime contabile agevolato (ex art. 27, DL 98/2011). Tuttavia, indipendentemente dal regime, detti contribuenti: determinano il reddito 2013 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF; versano l acconto 2013 dell imposta sostitutiva; sono esonerati dall IRAP e quindi non versano il relativo acconto. I contribuenti che sono entrati nel regime agevolato dal 2013 provenendo da un regime "ordinario" (ovvero hanno optato per il regime ordinario dal 2010 e nel 2013 è cessato il triennio di permanenza), possono applicare ai fini dell acconto 2013 sia il criterio storico che quello previsionale. In particolare, detti soggetti: non sono tenuti al versamento dell acconto dell imposta sostitutiva 2013 in quanto manca la base di riferimento; per l acconto IRPEF, può risultare conveniente ricorrere al metodo previsionale posto che nel 2013 il reddito derivante da tale attività non sarà assoggettato ad IRPEF ma ad imposta sostitutiva. I soggetti che aderiscono al nuovo regime dei minimi sono esonerati dall IRAP e pertanto non sono tenuti al versamento del relativo acconto. Acconto IVIE ed IVAFE Come noto, per effetto della L. 228/2012 il versamento dell imposta IVIE/IVAFE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. Ne consegue che il versamento in acconto 2013 risulta: dovuto se l importo indicato nel rigo: RM32, colonna 1 (IVIE); RM35, colonna 1 (IVAFE); supera l ammontare di.51,65; non è dovuto se di ammonta non superiore a 51,65. Sul punto, si rammenta che l aumento dell acconto IRPEF dal 99% al 100% previsto il 2013 e successivi sembrerebbe applicabile anche ai fini del versamento dell acconto dell IVIE/IVAFE. Pertanto, per stabilire l ammontare dovuto a titolo di 2 o unica rata, è necessario:

Numero 220/2013 Pagina 9 di 14 determinare l acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100% dell imposta dovuta per il periodo d imposta precedente, indicata rispettivamente nel rigo RM32 o RM35 di Unico; sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1 rata. Casi di rideterminazione dell acconto In presenza di determinate fattispecie: se si adotta il criterio storico, è d obbligo procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l acconto 2013; può risultare conveniente determinare l acconto con il metodo previsionale in luogo di quello storico. Per le persone fisiche si osserva che: La detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non CARICHI DI FAMIGLIA SOGGETTI NON RESIDENTI ESENZIONE IRPEF TRANSFRONTALIERI RIVALUTAZIONE REDDITI DOMINICALE E AGRARIO residenti, riconosciuta per il 2012, non rileva ai fini della determinazione dell acconto Irpef 2013. Pertanto, in caso di applicazione del cd metodo storico, l Irpef relativa al 2012, base di computo dell acconto 2013, va ricalcolata senza tenere conto della detrazione fruita. La detrazione spettante nel 2013 rileva, invece, in caso di applicazione del cd criterio previsionale. L art. 29, comma 16-sexies del D.L. n. 216/2011 ha prorogato anche per il 2012 l esenzione Irpef nel limite di euro 6.700 per i redditi di lavoro dipendente di soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa (in via continuativa come oggetto esclusivo del rapporto) all estero in zone di frontiera in Paesi limitrofi. Pertanto, i soggetti interessati dalla citata esenzione, ai fini della determinazione dell acconto 2013 devono: ove utilizzino il metodo storico : rideterminare l Irpef relativa al 2012, come se i predetti redditi fossero stati imponibili in base alla disciplina ordinaria; ove utilizzino il metodo previsionale : calcolare l Irpef virtuale relativa al 2013, sulla quale commisurare l acconto, considerando i predetti redditi imponibili secondo le regole ordinarie. Per il triennio 2013-2015, ai soli fini delle imposte dirette (art. 1, comma 512, L. n. 228/2012), al reddito dominicale e agrario già rivalutato (rispettivamente dell 80% e del 70%) si applica un ulteriore incremento pari: al 15%; al 5% per i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti

Numero 220/2013 Pagina 10 di 14 e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola. L acconto 2013 va determinato tenendo conto di tale ulteriore rivalutazione. Pertanto, se si utilizza il cd metodo storico, l Irpef 2012 su cui determinare l acconto 2013 va rideterminata considerando il reddito dominicale e agrario rivalutati con le percentuali maggiorate. Per i proprietari di immobili locati, i cui inquilini (categorie sociali disagiate) possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (D.L. n. 158/2008), il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef per tutta la durata IMMOBILI LOCATI A INQUILINI DISAGIATI SPESE PER VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI della sospensione. Ai fini della determinazione dell acconto IRPEF 2013 è prevista la necessità di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell agevolazione. Tuttavia, l art. 1, della Legge n. 228/2012, ha prorogato tale agevolazione fino al 31/12/2013; pertanto, si potrebbe ritenere non necessario procedere alla predetta rideterminazione dell acconto 2013. La riduzione, a partire dal 2013, della percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che passa dal 40% al 20% ovvero dal 90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, richiede, per il calcolo dell acconto 2013 con il metodo storico, di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali. In tal caso, potrà essere opportuno valutare l applicazione del criterio previsionale. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che, nel 2012, hanno fruito della deduzione forfetaria prevista dall art. 34 della L. n. 183/2011, per il calcolo dell acconto Irpef 2013 con il cd metodo storico devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto di tale deduzione. Al riguardo si osserva che l art. 4 del DL 69/2013 ha modificato il parametro da assumere quale riferimento per la deduzione, ora rappresentato dal volume d affari anziché i ricavi. In assenza di una specifica disposizione in merito alla decorrenza, dovrà essere chiarito se la stessa sia applicabile dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 21/08/2013 (data di entrata in

Numero 220/2013 Pagina 11 di 14 vigore della L. 98/2013) ovvero già dal periodo d imposta in corso. Anche per i soggetti IRES, in presenza di particolari fattispecie, è obbligatorio procedere al ricalcolo dell acconto 2013. Come noto, l art. 2 del DL 138/2011 ha integrato in modo significativo la disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/94) prevedendo: una maggiorazione del 10,5% dell aliquota IRES; l estensione delle limitazioni previste per le società di comodo alle società (sia di capitali che di persone) che dichiarano perdite fiscali per 3 periodi d imposta consecutivi o che, nello stesso triennio, sono in perdita per 2 esercizi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel rimanente. La maggiorazione del 10,5% riguarda, quindi, i soli soggetti IRES; in particolare, secondo la CM 3/2013 e le istruzioni al quadro RQ di Unico, sono soggette a tale maggiorazione IRES: sia le società non operative, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti; sia le società in perdita sistematica. Trattandosi di addizionale IRES, sembra ragionevole ritenere che l acconto risulti dovuto qualora l importo del rigo RQ62, col. 6 di Unico SC2013 (al netto degli importi delle col. 7 e 8) risulti.21. Si evidenzia che anche per tale maggiorazione opera l incremento, da applicare in sede di versamento della seconda/unica rata, della misura dell acconto dal 100% al 101%. Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza (art. 116, TUIR) determinano l acconto IRES seguendo differenti modalità; in particolare se la società: intende optare per la trasparenza dal 2013 (triennio 2013-2015) deve versare l'acconto IRES 2013 calcolato alternativamente: con il criterio storico (sull imposta 2012); PRIMO ANNO DI OPZIONE con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). L acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (ovvero, in Unico PF2014 sul reddito 2013 ad essi imputato per trasparenza).

Numero 220/2013 Pagina 12 di 14 ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per: il triennio 2011 2013; il triennio 2012 2014; non deve versare l'acconto IRES 2013, in quanto sono obbligati i singoli soci. Qualora la società che ha optato per la trasparenza (triennio 2010-2012) intende entro il 31/12/2013 rinnovare l opzione (triennio 2013 - OPZIONE ANNI SUCCESSIVI 1 PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO DECADENZA DAL REGIME 2015) non versa alcun acconto IRES 2013. In tal caso, è però opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento degli acconti, la comunicazione (raccomandata) relativa al rinnovo dell opzione, in quanto è necessaria l adesione di tutti i soci; qualora ciò non sia possibile, l opzione non può essere rinnovata e quindi la società risulterà obbligata al versamento dell acconto IRES. La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2010 2012 e che, entro il 31.12.2013, non intende rinnovare l opzione per il triennio 2013 2015, è tenuta a versare l acconto IRES 2013 calcolato sulla base dell imposta 2012 che si sarebbe determinata senza considerare l opzione. La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2013 è tenuta a versare l acconto IRES 2013 calcolato sull'imposta 2012 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza. In ogni caso, la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP. Spese per veicoli a deducibilità limitata: come evidenziato ai fini IRPEF, anche il calcolo dell acconto Ires con il metodo storico occorre considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali. In tal caso, potrà essere opportuno valutare l applicazione del criterio previsionale. Deduzione forfetaria distributori di carburanti: analogamente ai soggetti IRPEF, anche l acconto IRES va determinato, in caso di utilizzo del metodo storico, considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto di tale deduzione. Modalità di versamento Ai fini del versamento dell unica o seconda rata dell'acconto 2013, si rammenta che il mod.f24 va compilato utilizzando i seguenti codici tributo: IMPORTO DA VERSARE CODICE IMPORTO DA VERSARE CODICE (2 o unica rata) TRIBUTO (2 o unica rata) TRIBUTO

Numero 220/2013 Pagina 13 di 14 Acconto IRPEF 4034 Acconto cedolare secca 1841 Acconto IRES 2002 IVIE 4045 Acconto IRAP 3813 IVAFE 4048 Imposta sostitutiva cd nuovi minimi 1794 Maggiorazione IRES per le società non operative 3813 Compensazione Come di consueto, anche per il versamento dell acconto 2013, è possibile avvalersi della compensazione: VERTICALE si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (senza la necessità di utilizzare il mod. F24) si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del ORIZZONTALE medesimo Ente impositore (senza la necessità di utilizzare il mod. F24) La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a 516.456,90 per ciascun anno (senza considerare l'importo dei crediti in compensazione verticale). Tale limite opera anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali. L eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell anno successivo. Detto limite è elevato a 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge. Inoltre, con riferimento alla compensazione orizzontale, si rammenta che: è pari ad 5.000 l ammontare annuo del credito IVA compensabile (per importi > 15.000 è necessario il visto di conformità) superato il quale: va preventivamente presentato il modello IVA; è necessario l utilizzo degli strumenti telematici disponibili dalle Entrate; è vietato l utilizzo in compensazione di tributi erariali iscritti a ruolo e non pagati di importo > 1.500; è prevista una sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato qualora il contribuente compensi crediti inesistenti. Ravvedimento operoso In caso di mancato o insufficiente versamento degli importi dovuti, il contribuente può ricorrere all istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione; in tal caso, occorre applicare: una sanzione ridotta: dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla

Numero 220/2013 Pagina 14 di 14 scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; del 3% per pagamenti eseguiti con ritardo superiore a 15 giorni ma non superiore a 30 giorni; del 3,75% per pagamenti eseguiti oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione; interessi: calcolati su base giornaliera al 2,5%. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.