IVA INTRACOMUNITARIA



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IVA INTRACOMUNITARIA D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 25 ottobre 2010

L ACQUISTO INTRACOMUNITARIO Gli scambi di beni fra soggetti appartenenti a due diversi Stati comunitari sono considerate operazioni intracomunitarie se sono presenti i seguenti tre requisiti: soggettivo: ciascun soggetto-contraente comunitario possiede un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere, (es. IT per l Italia); oggettivo: l operazione è a titolo oneroso territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI PRESUPPOSTI che sia un atto a titolo oneroso che comporti il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni o servizi acquistati - presupposto oggettivo - che l operazione sia effettuata da esercenti imprese, arti o professioni o comunque da enti indicati all art. 4 comma 4 del dpr 633/1972 soggetti passivi d imposta o soggetti identificati - presupposto soggettivo - che comporti l effettiva movimentazione del bene con partenza da uno stato membro ed arrivo in altro stato membro ancorché il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente dal cessionario o da terzi per loro conto - presupposto territoriale -

ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 - comma 1 L IVA si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato nell esercizio di imprese, arti e professioni e da enti di cui all art. 4, comma 4, del Dpr 633/72 soggetti passivi d imposta nel territorio dello stato Universita - soggetto passivo d imposta (attività commerciale) Universita - soggetto passivo d imposta (attività istituzionale) l Università di Cagliari è sempre soggetto passivo d imposta, in quanto ente non commerciale in possesso di partita Iva, anche quando agisce al di fuori dell attività d impresa, nello svolgimento della sua attività istituzionale

Regole operative Ordine d acquisto Nella compilazione dell ordine per acquisto di BENI bisogna: comunicare al fornitore il numero dell Università (preceduto dalla sigla IT) di Partita IVA IT00443370929 ricordarsi di chiedere al fornitore che sia espressamente indicato in fattura il codice doganale del bene (commodity code/tariff code/customs tariff) (per evitare di doverlo chiedere dopo, con il rischio di non poter effettuare le dovute registrazioni nei termini previsti).

Regole operative Ricezione fattura acquisti Quando si riceve la fattura relativa all acquisto intracomunitario bisogna: Individuare sul documento il numero di Partita IVA VAT del fornitore Verificare che il fornitore non abbia addebitato l IVA in fattura In base al regime Iva vigente l imposta deve essere calcolata e versata in ITALIA

RICEZIONE FATTURE ACQUISTI INTEGRAZIONE Per assolvere gli obblighi impositivi occorre attivare il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) Per gli acquisti Intracomunitari si deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore attraverso la compilazione del prospetto integrativo F, (utilizzando il software ISOIVA)

INTEGRAZIONE FATTURE ACQUISTI L integrazione della fattura ricevuta dal fornitore UE è il meccanismo da attivare per assolvere gli adempimenti IVA. (Utilizzando il software ISOIVA) Se l IVA è dovuta, per operazioni imponibili, si calcola l imposta applicando l aliquota vigente in Italia per quel bene. Se l IVA non è dovuta deve essere indicato, in luogo dell imposta, il regime applicabile per quell acquisto, es: Non soggette Iva (art.3, co.7, DL 90/90) Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTI AMBITO ISTITUZIONALE La fattura deve essere annotata su appositi registri, istituiti ai sensi del comma 3 dell art. 47 DL 331/1993 (convertito con legge 427/93), entro il mese successivo al ricevimento della fattura (data di presa possesso). La data di ricezione della fattura (presa di possesso) può essere dimostrata attraverso l attribuzione di un numero di protocollo con indicazione della data di ricevimento. La data di protocollo - presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nel registro I.V.A. degli acquisti intracomunitari di cui all art 47, c. 3, del DL 331/1993. Esempio - Data protocollo 01/10/2010, 30/11/2010 termine ultimo per la registrazione

Obbligo compilazione Elenchi Intrastat L Università è tenuta alla compilazione degli Elenchi Intrastat nei quali devono essere riepilogati tutti gli acquisti intracomunitari di beni, ai sensi dell art. 50, comma 6, D.L. 331/93. Ricordiamo le condizioni: l acquisto deve essere effettuato tra due soggetti passivi IVA (o identificati ai fini IVA) dell UE, (titolari di un codice identificativo IVA VAT); le operazioni devono riguardare l effettivo trasferimento della proprietà o altro diritto reale sul bene oggetto dell acquisto; Il bene deve essere trasferito materialmente da uno stato membro della UE ad un altro stato dell UE.

NUOVE REGOLE TERRITORIALITA IVA SUI SERVIZI D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 25 ottobre 2010

REGOLA GENERALE Art. 7 ter DPR 633/72 Nei rapporti B2B (business to business), cioè per le operazioni che intercorrono tra due operatori, entrambi soggetti passivi Iva, ai fini della territorialità dell imposta e per l assolvimento dell Iva, rileva il luogo del committente; In questo caso, quindi, la tassazione avviene nel luogo in cui è stabilito, ai fini Iva, il soggetto/cliente che ha richiesto il servizio. Le prestazioni che rientrano nella regola generale vengono denominate prestazioni generiche

REGOLA GENERALE Art. 7 ter DPR 633/72 per i rapporti B2C (business to consumer), cioè quando chi cede il servizio è soggetto passivo Iva, mentre chi riceve la prestazione è un consumatore finale non soggetto Iva, ai fini della territorialità dell imposta e per l assolvimento dell Iva, rileva il luogo del prestatore. In questa ipotesi, invece, la tassazione avviene nel luogo in cui è stabilito, ai fini Iva, il soggetto/fornitore che effettua la prestazione del servizio.

ESEMPI DI PRESTAZIONI GENERICHE (Art. 7 ter DPR 633/72) Elaborazione e fornitura di dati e simili, ad es. accesso alle banche dati on-line e formazione on-line (e-learning) Formazione e addestramento del personale Attività di consulenza L elenco di diverse attività che rientrano nella regola generale è stato fornito dall Agenzia delle Entrate con la circolare n.58/e del 31.12.2009

Deroghe art. 7-quater Per queste prestazioni vale il principio del luogo in cui le prestazioni stesse vengono eseguite Per questi servizi si prescinde dalla soggettività del committente (sia B2B che B2C) Esempi: Servizi e perizie relativi a beni immobili e fornitura alloggi alberghieri : ubicazione dell immobile Trasporto passeggeri : in proporzione alla distanza Ristorazione e catering : luogo di esecuzione Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e treni nel corso di trasporto passeggeri effettuato all interno UE : luogo di partenza Noleggio e leasing a breve (max 30 gg.) : luogo di utilizzo del mezzo

Deroghe Art. 7 quinquies DPR 633/72 Regime valido solo per l anno 2010 Ai fini della territorialità dell imposta rileva il luogo di esecuzione della prestazione, quindi i servizi sono territorialmente rilevanti nel nostro paese se sono materialmente eseguiti in Italia Per tali prestazioni si prescinde dalla soggettività del committente (sia B2B che B2C) Esempi: prestazioni didattiche (didattica frontale) prestazioni scientifiche (attività di ricerca)

Elenco prestazioni Art. 7 quinquies DPR 633/72 Prestazioni di servizi relativi ad attività: - culturali - artistiche - sportive - scientifiche - educative - ricreative - simili alle precedenti - fiere ed esposizioni - attività degli organizzatori - servizi accessori alle attività - servizio di accesso alle manifestazioni culturali ecc.

Deroghe Art. 7 quinquies DPR 633/72 Regime valido dal 2011 Dal 2011: per i rapporti B2B, quasi tutti i servizi indicati nell art. 7-quinquies rientreranno nella regola generale (territorialità IVA nel luogo del committente); Eccezione: sempre per le transazioni B2B, rimane valida la deroga prevista dall 7-quinquies (per la territorialità dell IVA rileva il luogo di esecuzione della prestazione) limitatamente alle prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili per i rapporti B2C rimane valida la deroga, per cui, ai fini della territorialità dell IVA rileva il luogo di esecuzione della prestazione per tutte le tipologie di attività individuate nell art. 7-quinquies

Deroghe alla regola generale nel B2C Art.7-sexies (committenti UE) Si considerano effettuate in ITALIA se rese a committenti UE non soggetti passivi (consumer) le: Intermediazioni su prestazioni territoriali in Italia Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario : in proporzione alla distanza percorsa in Italia Trasporto intracomunitario di beni se inizia in Italia Lavorazioni e perizie su beni mobili se eseguite in Italia Noleggi e leasing non a breve (oltre 30 gg.) se rese da soggetti stabiliti in IT e utilizzate nella UE ovvero se rese da soggetti stabiliti fuori UE ma utilizzate in IT Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti extraue Prestazioni di telecomunicazione e teleradio diffusione rese da prestatori IT a committenti UE se utilizzate nella UE ovvero da prestatori extraue se utilizzate in IT

Deroghe alle regole generali nel B2C Art.7-septies (committenti extraue) Non si considerano effettuate in ITALIA, se rese a committenti Extra-UE non soggetti passivi (consumer), le: Cessione diritti d autore, Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica, elaborazione e fornitura dati Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione anche finanziaria di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto Servizi prestati per via elettronica Altre prestazioni elencate nell art. 7- septies

FASE PRELIMINARE INDIVIDUARE SE SIAMO IN PRESENZA DI UN SOGGETTO PASSIVO Per capire se si possa applicare la regola generale è necessario individuare se l operatore dal quale si è acquisito un servizio può essere identificato come soggetto passivo ai fini IVA (Soggetto Business). Per gli operatori dell Unione Europea bisogna verificare se il soggetto (fornitore) ha un identificativo Iva/partita Iva. Per gli operatori extra UE occorre capire se esercitano una attività economica.

ACQUISTI FASE DELL ORDINE In caso di acquisizione di servizi è necessario comunicare al fornitore il numero di Partita IVA IT00443370929 dell Università, già nella fase di ordinazione del servizio L Università di Cagliari è sempre soggetto passivo Business in quanto ente non commerciale in possesso di partita Iva, anche quando agisce al di fuori dell attività d impresa, nello svolgimento della sua attività istituzionale

RICEZIONE FATTURA D ACQUISTO COMPORTAMENTI DA ADOTTARE Verificare la soggettività passiva del fornitore Analizzare il documento/fattura pervenuto per capire se, in base al tipo di prestazione acquisita, il nostro fornitore ha applicato correttamente la nuova normativa Verificare se la prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia

RICEZIONE FATTURA D ACQUISTO INTEGRAZIONE - AUTOFATTURAZIONE Se la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (regola generale o deroghe) per assolvere gli obblighi impositivi occorre attivare il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) Per le prestazioni Intra UE si deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore (l autofatturazione è alternativa), attraverso la compilazione del prospetto integrativo F, (utilizzando il software ISOIVA). Per le prestazioni Extra UE si deve emettere autofattura, (utilizzando il software ISOIVA).

ADEMPIMENTI PER I SERVIZI Acquisto servizi da prestatore UE (Attività Istituzionale) Acquisti con IVA dovuta in Italia Integrazione (autofatturazione alternativa) Registrazione (ex art. 47 co.3 DL 331/93), entro il mese successivo al ricevimento della fattura Versamento Iva F24 Codice 6099 Dichiarazione Intra 12 Compilazione elenchi Intrastat (nel caso di prestazioni art.7-ter)

ADEMPIMENTI PER I SERVIZI Acquisto servizi da prestatore UE (Attività Istituzionale) Acquisti non imponibili, esenti, non soggetti ad IVA in Italia Integrazione della fattura (in alternativa emissione dell autofattura) con indicazione del titolo e norma di non assoggettabilità Iva (es. non imponibile art. 72 c. 3, p.3, esente art. 10) Registrazione ex art. 47 co.3 DL 331/93 entro il mese successivo al ricevimento della fattura

ADEMPIMENTI PER I SERVIZI Acquisto servizi da prestatore extra-ue (Attività Istituzionale) Acquisto con IVA dovuta in Italia Obbligo di emissione dell autofattura (con ISOIVA) Registrazione ex art. 47 co.3 DL 331/93, entro il mese successivo al ricevimento della fattura Dichiarazione Intra 12 Versamento Iva F24 Codice 6099

ADEMPIMENTI PER I SERVIZI Acquisto servizi da prestatore extra-ue (Attività Istituzionale) Acquisti non imponibili, esenti, non soggetti ad IVA in Italia Obbligo di emissione dell autofattura con indicazione del titolo e norma di non assoggettabilità Iva Registrazione ex art. 47, co. 3, DL 331/93, entro il mese successivo al ricevimento della fattura

Obbligo compilazione Elenchi Intrastat I requisiti essenziali (art. 50, comma 6, D.L. 331/93) che devono presentare le prestazioni di servizi da inserire obbligatoriamente negli Elenchi Intrastat le operazioni di servizi devono riguardare le transazioni tra due soggetti passivi della UE (solo scambi Intracomunitari tra soggetti business operazioni B2B); le operazioni devono rientrare nella regola generale dell art 7-ter (sono escluse le prestazioni disciplinate dagli artt. 7-quater e 7-quinquies); le operazioni devono essere imponibili, cioè l imposta deve essere realmente dovuta nello stato del committente (sono pertanto escluse le prestazioni di servizi non imponibili o esenti).