Gli adempimenti dichiarativi ed il modello Intrastat



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Transcript:

Gli adempimenti dichiarativi ed il modello Intrastat Relatore: dott. Fabio Corti Hotel Casa tra noi Roma 6 dicembre 2011

Disciplina fiscale Il D.Lgs 460/97 e la Legge 289/2002 hanno di fatto identificato le diverse disposizioni di natura fiscale che prevedono particolari agevolazioni nel settore sportivo dilettantistico se affiliate ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione Sportiva. In particolare hanno considerato non commerciali tutte quelle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati, partecipanti iscritti e tesserati (vedi art, 148 co. 8 TUIR).

Disciplina fiscale Tali condizioni necessarie però non sono sufficienti in quanto l associazione per poter godere delle agevolazioni deve anche: Rispettare lo statuto (in particolare le norme che regolano le assemblee, il diritto di voto il divieto di distribuzione degli utili ecc); Aver spedito il modello EAS introdotto con D.L. 185/2008

Disciplina fiscale In ultimo, ma non meno importante, è il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI. Infatti l art. 7 della L. 186/2004 ha attribuito al CONI la qualifica di garante dell ordinamento sportivo nazionale ed unico ente certificatore della effettiva attività sportiva. Di fatto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche previste nell art. 90 L. 289/2002 si applicano solo a quelle associazioni o società che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell ordinamento sportivo ruolo nuovamente riconosciuto, dopo che il D.L. 185/2008 aveva abrogato, dalla L. n. 2/2009 di conversione al D.L. 185.

Disciplina fiscale Ciò è stato ribadito anche il 19.04.2011 dal Direttore dell Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Befera, che nell audizione avanti la Commissione Finanze della Camera ha confermato che: Il CONI è l unico soggetto accertatore dell attività sportiva dilettantistica; Per poter godere delle agevolazioni fiscali previste dall art. 90 L. 289/2002 le associazioni e società sportive devono essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; L elenco delle associazioni e società iscritte viene trasmesso dal CONI all Agenzia delle Entrate Pertanto l Agenzia delle Entrate in presenza del mancato riconoscimento da parte del CONI dello svolgimento di una attività sportiva dilettantistica non può che disconoscere la spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore.

La gestione di una a.s.d. Al fine di perseguire i propri obiettivi sociali l a.s.d. svolge una serie di attività distinte in istituzionali e commerciali. E importante che le attività istituzionali siano fruite dagli associati in qualità di persone aderenti a una organizzazione avente uno scopo comune e non come clienti a cui viene erogato un servizio (vale la sostanza sulla forma non è pertanto sufficiente dichiararlo ma è necessario dimostrarlo). Le attività istituzionali devono essere offerte a condizioni economiche tali da garantire il pareggio dei costi di gestione sostenuti e non devono portare utili.

I libri obbligatori Sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto,in quanto gli art. 36 e seguenti del codice civile, non prevede specifici obblighi. In ogni caso la loro corretta tenuta permette una maggiore trasparenza nei confronti dei soci, permette di dimostrare l esistenza stessa dell associazione e l esercizio di una attività senza scopo di lucro ed infine ci permette di verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale.

I libri obbligatori Le a.s.d. devono tenere regolarmente compilato i seguenti registri: Libro soci: annotazione delle generalità dei soci, della delibera di accettazione e quote associative; Libro verbali delle assemblee degli associati: annotazione di tutte le delibere adottate dai soci e approvazione rendiconto; Libro verbali consiglio direttivo: delibere su accettazione soci, programmazione attività ecc; Prima nota cassa/banca: annotazione delle entrate ed uscite (pagamenti sopra 516,46 devono essere fatte con assegno). Per tali registri non sussiste l obbligo di bollatura. Diverso è per la tenuta dei libri contabili (IVA) che seguono le norme di bollatura e vidimazione previste dalla L. 383/2001.

Il rendiconto L a.s.d. deve redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio un rendiconto di gestione redatto dal Consiglio Direttivo. Tale documento espone la situazione economica (oneri e proventi), finanziaria (disponibilità liquida e di banca) e patrimoniale (beni posseduti dall a.s.d.) oltre al risultato di gestione (avanzo o disavanzo). Nel caso di organizzazione di raccolta fondi (due eventi per un massimo di 100.000,00) va predisposta una rendicontazione separata che rappresenti sia le entrate avute, che le spese documentate e come verrà utilizzato l eventuale avanzo.

Adempimenti fiscali Se l a.s.d. svolge solo attività istituzionali, ed ha ottemperato a tutte le prescrizioni sopra descritte, con la redazione del rendiconto economico/finanziario ha completato la propria attività, nel coso in cui invece l a.s.d. svolga anche attività commerciale, scelto il regime fiscale, dovrà annotare separatamente la parte fiscale da quella istituzionale utilizzando i registri e/o libri fiscali obbligatori liquidare trimestralmente o mensilmente l IVA e predisporre il modello UNICO Enti Non Commerciali dove pagare le imposte dirette.

I regimi fiscali Se l a.s.d. svolge anche attività commerciale può scegliere di adottare vari regimi fiscali di seguito elencati: Regime di contabilità ordinaria : per cui dovranno essere tenuti oltre ai registri IVA e beni ammortizzabili anche il libro giornale, il libro mastro e il libro degli inventari. Regime di contabilità semplificata : dovranno essere tenuti solo i registri IVA. Regime forfettario ex L. 398/91 : dovrà essere tenuto solo il registro IVA Minori.

Compensi ai collaboratori Nel caso in cui l a.s.d. si avvale di collaboratori (associati e non) per lo svolgimento delle sue attività sportive ed organizzative dovrà conferire tali incarichi mediante sottoscrizione di lettera d incarico e di contratto di collaborazione (incarichi di prestazione sportiva e di collaborazione amministrativa/gestionale). I compensi stabiliti nella lettera d incarico sono inquadrati dall art. 67 c.1 lett. m e 69 c.2 DPR 917/1986 come redditi diversi e pertanto non rappresentano redditi di capitale, di lavoro autonomo di impresa o di lavoro dipendente. Le somme erogate vanno certificate e l a.s.d. dovrà anche predisporre e spedire il modello 770 secondo le modalità stabilite dalla legga

Compensi ai collaboratori Per questi compensi sia l INPS (con circolare n. 32 del 07/02/2001 e n. 42 del 26/02/2003) e l INAIL (con nota del 02/05/2001) hanno chiarito che trattandosi di redditi diversi non sono riconducibili alle fattispecie lavorative per le quali è previsto un obbligo di copertura previdenziale e assicurativa. Analogamente l ENPALS (visto anche l interpello 22/2010 del 09/06/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) la qualificazione dei compensi in oggetto come redditi diversi comporta che per gli stessi non sussiste l obbligo di contribuzione previdenziale.

La privacy e la sicurezza sul lavoro Le a.s.d. sono obbligate a rispettare le previsioni normative di protezione e trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003. E obbligatorio pertanto fornire agli associati in sede di presentazione della domanda di ammissione informazioni in merito alla natura dei dati personali oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, ai diritti ad essi riconosciuti e contestualmente ricevere dagli stessi il consenso al trattamento. Dovranno poi redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza con l indicazione della natura dei dati e della struttura interna ed esterna preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati.

La privacy e la sicurezza sul lavoro Le a.s.d. sono inoltre obbligate a rispettare le norme dettate dal d. lgs. 81/2008 in materia di salute e in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Considerate bene che con il termine lavoratore si intende la persona che svolge una attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla presenza o meno di una retribuzione. Quindi l a.s.d. deve redigere il Documento di Valutazione Rischi (DVR) rispetto a salute e sicurezza e nominare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e darne comunicazione all INAIL.

R. E. A. Tutte le a.s.d. che esercitano una attività economica di natura commerciale che si collocano in una forma di sussidiarietà, di ausiliari età rispetto all oggetto principale di natura ideale, culturale e ricreativa devono essere iscritte al REA.

Operazioni rilevanti ai fini IVA Con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 è stata data attuazione all obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, o nel caso di operazioni rilevanti ai fini iva senza obbligo di emissione di fattura il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro al lordo dell iva.

Operazioni rilevanti ai fini IVA L art. 3 del provvedimento prevede che nella comunicazione vadano indicati per ciascuna cessione o prestazione: - l anno di riferimento - la partita iva o in mancanza il codice fiscale del cedente / prestatore e del cessionario / committente - i corrispettivi dovuti e l importo dell IVA ovvero la specificazione che l operazione è imponibile o esente - i corrispettivi comprensivi dell iva se si tratta di operazioni rilevanti ai fini iva per le quali non è obbligatorio l emissione della fattura.

D. Lgs. n. 18 Il D. Lgs n. 18 del 11.02.2010 ha recepito le nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazione dei servizi ai fini IVA (direttiva 2008/8/CE del 12.02.2008)

D. Lgs. n. 18 Il decreto Legislativo ha introdotto anche per l Italia l obbligo di presentazione del modello INTRASTAT per i soggetti passivi I.V.A. che effettuano operazioni intracomunitarie (attive e/o passive) di servizi

D. Lgs. n. 18 Scopo: - tassare i servizi nel luogo di fruizione - fronteggiare in questo modo le frodi fiscali

D. Lgs. n. 18 Cosa cambia: - i criteri di applicazione dell imposta ai servizi e conseguentemente gli adempimenti fiscali - vengono modificati i criteri previsti dall art. 7 del D. P. R. 633/72 ampliando l uso dell inversione contabile o reverse charge che prevede da parte dell utilizzatore italiano l emissione di una autofattura con conseguente liquidazione imposta

Adempimenti fino al 31.12.2009 Se il servizio era reso in ambito istituzionale si applicavano le regole del B2C (business to consumer) e quindi era il prestatore che applica l imposta nel paese europeo in cui ha sede. Se il servizio era reso in ambito commerciale si applicavano le regole del B2b (business to business) e quindi l iva era auto liquidata dall ente

Norme a partire dal 01.01.2010 Il criterio sarà quello del luogo in cui ha sede il committente che corrisponde, ma non necessariamente, al luogo in cui il servizio è consumato. Il gettito dovrebbe affluire all erario dello stato che ha titolo alla sua percezione. Gli E. N. P. che operano in regime istituzionale saranno attratti nell ambito delle regole del B2B

Lo schema del nuovo art. 7 Servizi B2B (art. 7 ter comma 1 lettera a) Servizi B2C (art. 7-ter comma 1 lettera b) Per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente; La tassazione seguirà la territorialità del soggetto committente Per i servizi resi nei confronti di persone diverse dai soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per uso personale le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso

Deroghe generali (art. 7 quater e art. 7 quinquies) e Deroghe specifiche per privati (art. 7 sexies e art. 7 septies) Le deroghe generali riguardano: Le deroghe riguardano Le prestazioni su immobili Le prestazioni di trasporto passeggeri Le prestazioni di ristorazione e catering Le prestazioni di locazione, noleggio e simili Le prestazioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Le prestazioni di intermediazione Le prestazioni di trasporto merci Le prestazioni su immobili Le prestazioni di locazione Le prestazioni tramite internet Le prestazioni di telecomunicazione

Deroghe generali (art. 7 quater e art. 7 quinquies) e Deroghe specifiche per privati (art. 7 sexies e art. 7 septies) Le deroghe generali riguardano: Le deroghe riguardano Le prestazioni su immobili Le prestazioni di trasporto passeggeri Le prestazioni di ristorazione e catering Le prestazioni di locazione, noleggio e simili Le prestazioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Le prestazioni di intermediazione Le prestazioni di trasporto merci Le prestazioni su immobili Le prestazioni di locazione Le prestazioni tramite internet Le prestazioni di telecomunicazione

Enti non profit secondo l art. 7 - ter Prima distinzione da fare è tra 1. enti esercenti anche attività commerciale che sono in possesso della partita I.V.A. 2. enti che svolgono unicamente attività di tipo istituzionale

Per gli enti descritti nel primo caso la direttiva ha introdotto una sorta di presunzione per cui tutti gli acquisti di servizi, anche se destinati effettivamente alla sfera istituzionale, si considerano ricevuti nella sfera commerciale con tutte le conseguenze ai fini dell applicazione delle regole in materia di territorialità

Nel secondo caso gli enti acquistano la qualifica di soggetto passivo I.V.A. se nel corso dell anno solare precedente, o in quello in corso, hanno realizzato acquisti di beni provenienti da altro stato per un ammontare superiore ad 10.000,00 (vecchia soglia 8.263,31) o hanno optato per l applicazione dell I.V.A. in Italia sugli acquisti intracomunitari. Tali enti devono richiedere la partita I.V.A. allo scopo di assoggettare ad I.V.A. gli acquisti intracomunitari (art. 38 del D.L. n. 331/1993 convertito con L. 427/1993

Nel caso in cui tali enti non superano nell anno solare precedente o in quello in corso l importo di 10.000,00 o non hanno esercitato ai sensi dell art. 38 comma 6 D.L. n. 331/93 l opzione per l applicazione dell I.V.A. nel territorio dello Stato nei modi ordinari, tali enti non sono tenuti ad assoggettare ad imposta gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e pertanto l I.V.A. risulta dovuta nel paese d origine di tali beni.

Modelli intra 12 e 13 Con provvedimento 16.04.2010 l Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli INTRA 12 ed INTRA 13 che devono essere utilizzati dagli enti non profit a partire dal 1 giugno 2010 per denunciare gli acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti e per riportare gli estremi del versamento dell imposta dovuta.

INTRA - 12 Soggetti obbligati alla presentazione: - Enti non commerciali non soggetti passivi IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite dei 10.000,00 euro o che hanno effettuato l opzione per l applicazione dell Iva in Italia; - Enti non commerciali non soggetti passivi IVA esonerati (ai sensi dell art. 34 comma 6 DPR 633/72) che effettuano acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti assumendo il ruolo di debitori d imposta ai sensi dell art. 17 DPR 633/72 (reverse charge) - Enti non commerciali soggetti passivi IVA limitatamente alle suddette operazioni commerciali per le quali sono tenuti ad assolvere il ruolo di debitore d imposta

INTRA - 13 Soggetti obbligati - Enti non commerciali non soggetti passivi IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari soggetti ad imposta, fino al raggiungimento del limite dei 10.000,00 euro e in assenza dell opzione per l applicazione dell imposta in Italia su tali acquisti;

Il modello serve per dichiarare all Ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale, l ammontare dell acquisto in corso di effettuazione e l ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell anno. Nel caso che si superi nel corso dell anno la soglia dei 10.000,00 euro è necessario richiedere l attribuzione del numero di partita IVA mediante la presentazione del modello AA7/10 al fine di effettuare il pagamento in Italia dell IVA su tali acquisti. Anche questo modello va presentato all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica sia direttamente che mediante intermediario abilitato anteriormente all effettuazione di ogni acquisto intracomunitario

Associazioni Sportive Dilettantistiche in regime L. 398/91 Alle Associazioni sportive dilettantistiche in regime fiscale della L. 398/91, si applicano le disposizioni sopra descritte. Pertanto dovranno versare l IVA mensilmente e non trimestralmente e nella misura del 100% senza abbattimenti forfettari di cui all art. 74/DPR 633/72

Disciplina della responsabilità amministrativa d.lgs. 231/2001 Ultima raccomandazione è quella di adottare idonei modelli organizzativi previsti dalla disciplina al fine di evitare la commissione di reati da parte dei dipendenti o rappresentanti legali. Infatti con sentenza 11/820 emessa dal gip di Milano è stata applicata la prima sanzione pecuniaria a un ente non commerciale per i reati commessi dai propri rappresentanti legali. Il fatto specifica vedeva i rappresentanti distogliere dal conto corrente dell ente delle somme di denaro per scopi personali.