RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA S.P.A. E NOMINA DEI SINDACI DELLA S.R.L. Con il D.L. 91/2014 è stata disposta la riduzione del capitale sociale minimo delle S.p.A., provocando vari effetti, con particolare riguardo ai conferimenti costitutivi, alla deliberazione di riduzione volontaria e agli obblighi civilistici di ricapitalizzazione. Inoltre, è stato abrogato il riferimento al capitale sociale minimo della s.p.a. per l individuazione dell obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore della s.r.l., che ricorre, pertanto, soltanto nei casi previsti dall art. 2477, co. 3, c.c.: il venir meno di tale dovere, per effetto della soppressione del precedente co. 2, costituisce una giusta causa di revoca. RIDUZIONE DEL CAPITALE MINIMO DELLA S.P.A. La nuova normativa ha modificato l art. 1217 C.C., riducendo il capitale minimo delle società per azioni da 120.000 Euro a 50.000 Euro, con possibilità per le società esistenti di adeguarsi al nuovo limite, previa opportuna modifica statutaria. Tale modifica è stata motivata dalla considerazione che la previgente soglia costitutiva è una delle ragioni per le quali le imprese, in fase di costituzione, privilegiano il ricorso ad una società a responsabilità limitata, in luogo di quello della s.p.a., che rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e debito. Inoltre, le s.p.a., oltre a richiedere un capitale minimo superiore, comportano automaticamente la nomina del collegio sindacale. Con la costituzione di una s.r.l., è possibile evitare la nomina dell organo di controllo, non tanto per il costo dello stesso quanto per l opportunità di sottrarre la gestione e, quindi, il comportamento degli amministratori ad una costante vigilanza da parte dei sindaci. Ulteriore elemento a favore della s.r.l. è dato dalla possibilità di costituire una s.r.l. semplificata, con capitale sociale minore di 10.000 euro, con soci persone fisiche e atto costitutivo redatto con forma di atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato. L incentivo alla costituzione delle s.p.a. sul quale si fonda il D.L. 91/2014 si trova nel momento in cui viene stabilito, attraverso l abrogazione del co. 2 dell art. 2477 c.c., che la s.r.l. non è più obbligata alla nomina dell organo di controllo o del revisore se presenta un capitale almeno pari a quello minimo della s.p.a., salvo che ricorra una delle ipotesi in cui al successivo co. 3. Conseguentemente, si potrebbe verificare una situazione paradossale, ovvero che una s.p.a. con capitale minimo pari a euro 50.000 è obbligata alla nomina del collegio sindacale, mentre una s.r.l. con un capitale superiore (ad esempio, euro 1.000.000) non è tenuta alla
designazione dell organo di controllo o del revisore, se non si trova in una delle seguenti situazioni: - ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno 2 dei parametri dimensionali di cui all art. 2435-bis c.c.; - è obbligata alla redazione del bilancio consolidato; - controlla una società soggetta alla revisione legale dei conti. EFFETTI DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE MINIMO DELLE SPA La modifica operata dall art. 20, co. 7, del D.L. 91/2014, oltre ad esplicare i propri effetti sulle s.a.p.a. e sulle società cooperative, si ripercuote su altri aspetti delle s.p.a., in particolare: 1. i versamenti in denaro da effettuare in sede di costituzione La riduzione del capitale sociale minimo della spa da euro 120.000 ad euro 50.000 determina un effetto indiretto sui versamenti iniziali pari al 25% dei conferimenti previsti in denaro (100%, nel caso di s.p.a. unipersonale): nel caso di s.p.a. costituita con il capitale sociale pari a quello minimo, mediante conferimenti esclusivamente in denaro, il versamento da effettuare inizialmente scende da euro 30.000 ad euro 12.500 (nell eventualità della s.p.a. unipersonale, da euro 120.000 ad euro 50.000). Sul punto, si rammenta che il successivo co. 4 stabilisce che, qualora venga meno la pluralità degli azionisti, i versamenti ancora dovuti - euro 37.500 nell esempio sopra riportato, in luogo dei previgenti euro 90.000 - devono essere effettuati, a cura del socio superstite, entro 90 giorni. Inoltre, si ricorda che la costituzione della s.p.a. con un capitale sociale inferiore al minimo (euro 50.000) non costituisce una causa di nullità, in quanto il presupposto oggettivo della disposizione applicabile alla fattispecie è rappresentato dalla mancanza nell atto costitutivo di ogni indicazione riguardante l ammontare del capitale sociale. L ipotesi in parola configura, invece, una causa di scioglimento della s.p.a. 2. La riduzione volontaria del capitale sociale La nuova normativa potrebbe indurre l assemblea dei soci a deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, ai sensi dell art. 2445 c.c., mediante la liberazione degli azionisti dall obbligo dei versamenti ancora dovuti oppure il rimborso ai soci, nei limiti dell art. 2327 c.c. - ovvero sino a raggiungere il novellato ammontare minimo di capitale sociale di euro 50.000 - e dall art. 2413 c.c.: tale disposizione stabilisce che la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se l ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione eccede il doppio dell ammontare
complessivo del capitale sociale, della riserva legale e di quelle disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato. 3. Gli obblighi civilistici di ricapitalizzazione, nel caso di riduzione al di sotto del minimo, comunque derogabili qualora ricorra uno dei casi di sospensione previsti dalla legge La riduzione del capitale sociale minimo delle s.p.a., inoltre, determina una riduzione dei casi previsti dall art. 2447 c.c., in quanto abbassa il limite inferiore di applicabilità di tale disposizione. Invece, nel caso di perdite di oltre un terzo del capitale, che porta alla riduzione al di sotto del predetto ammontare minimo, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso ad un importo non inferiore ad euro 50.000 (e non più euro 120.000), o la trasformazione della società. OBBLIGO DI NOMINA DEI SINDACI DELLA SRL L art. 20, co. 8, del DL 91/2014 ha abrogato il co. 2 dell art. 2477 c.c., contenente, quale ipotesi di nomina obbligatoria dell organo di controllo o del revisore della s.r.l., il riferimento ad un capitale sociale almeno pari a quello minimo delle spa. Ciò comporta una riduzione del numero delle s.r.l., ed anche delle società cooperative, per effetto di quanto previsto dall art. 2543, co. 1, c.c., tenute alla nomina dell organo di controllo o del revisore. L obbligo viene meno anche per le società a responsabilità limitata che, avendo un capitale sociale di almeno euro 120.000, l avevano originariamente designato. Con la nuova disciplina, viene meno la necessità che aveva spinto diverse s.r.l., prima dell entrata in vigore del D.L. 91/2014, a costituirsi con un capitale inferiore a quello stabilito per le società per azioni. Come stabilito in sede di conversione del Decreto Legge, la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di nomina dell organo di controllo e del revisore costituisce giusta causa di revoca; permangono i casi di nomina obbligatoria previsti dall art. 2477, co. 3, c.c. (redazione del bilancio d esercizio ordinario o del consolidato, oppure controllo di una società soggetta alla revisione legale dei conti). REVOCA DEL SINDACO O DEL REVISORE L istituto della revoca dell organo di controllo di cui all art. 20, co. 8, del DL 91/2014, non ha, efficacia automatica e richiede una specifica procedura; in particolare, la revoca deve essere decisa dall assemblea dei soci, con deliberazione approvata, con decreto, dal tribunale, sentito l interessato. Il tribunale, a seguito del ricorso depositato dagli amministratori,
dovrebbe limitarsi a verificare, considerato che l ipotesi della giusta causa di revoca è già stabilita da una disposizione di legge, la sussistenza del presupposto di tale istanza, ovvero che non ricorra nessuna delle ipotesi previste dall art. 2477, co. 3, c.c.: ciò, peraltro, pare andare oltre la ratio dell art. 2400, co. 2, c.c., per effetto della quale il tribunale deve pronunciarsi sulla legittimità dei motivi della revoca, generalmente, riconducibili ai profili operativi e personali del sindaco, a dispetto del caso in esame, nel quale il diritto di revoca deriva da una situazione soggettiva della società, sopravvenuta a seguito di una modifica normativa. Il generico riferimento dell art. 20, co. 8, del DL 91/2014 alla sopravvenuta insussistenza dell obbligo di nomina dell organo di controllo potrebbe far ritenere che l ipotesi di giusta causa di revoca dello stesso prevista sia invocabile anche nei casi di cui all art. 2477, co 3 c.c.: in realtà, la formulazione letterale dell ultimo periodo della predetta disposizione del decreto Competitività stabilisce una diretta correlazione di causa-effetto tra l abrogazione del co. 2 dell art. 2477 c.c. e il venir meno del dovere di designazione dell organo di controllo o del revisore, escludendo, pertanto, implicitamente un estensione alla fattispecie di cui al successivo co. 3. Per il soggetto incaricato della sola revisione legale, trova, invece, applicazione l art. 13 co 3 DLgs 39/2010, secondo cui l assemblea revoca l incarico - senza dover ricorrere al tribunale, a differenza dei sindaci - quando sussiste una giusta causa, individuata, nel caso di specie, dall art. 4, co. 1, lett. i), del DM 261/2012: tale circostanza presuppone, tuttavia, che gli amministratori comunichino al revisore di aver sottoposto all assemblea dei soci la proposta di revoca per giusta causa, illustrandone i relativi motivi. NOMINA DEL SINDACO O REVISORE La nuova disciplina non ha apportato modifiche al co. 3 dell art. 2477 c.c., pertanto, per la s.r.l. - a prescindere dalla consistenza del proprio capitale sociale - rimane l obbligo alla nomina dell organo di controllo o del revisore qualora ricorra una delle ipotesi individuate dalla predetta disposizione civilistica: superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui all art. 2435-bis c.c. (attivo patrimoniale di euro 4.400.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 8.800.000 e n. 50 dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo), ovvero obbligo di redazione del bilancio d esercizio in forma ordinaria. Obbligo di redazione del bilancio consolidato; Controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti. Resta, inoltre, l obbligo dell organo di controllo o del revisore nel caso particolare in cui l atto
costitutivo o lo statuto lo preveda espressamente nell ipotesi in cui la s.r.l. abbia un capitale sociale almeno pari a quello minimo delle spa: ad esempio, al ricorrere delle predette condizioni, la Alfa srl con capitale sociale di euro 100.000, non soggetta all obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore, sino al 24.6.2014, deve, ora, procedere alla designazione dello stesso, in quanto espressamente previsto dall atto costitutivo o dello statuto, salvo che si proceda ad una modifica del medesimo. Una possibile variazione potrebbe essere quella di inserire nell atto costitutivo o nello statuto, con riguardo all obbligatorietà della nomina dell organo di controllo o del revisore, un mero rinvio generico all art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge. Autore: Alberto Cozzi Fonte: La lente sul fisco del 6 ottobre 2014