Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale Dicembre 2007 Dott. Nicola D Angelo
INDICE Attività non commerciale... 1 Attività commerciale... 1 Regime fiscale... 3 a) Regime fiscale delle società sportive dilettantistiche... 3 b) Regime forfetario degli enti non commerciali ex art 145 TUIR... 4 Conclusioni... 5
La normativa fiscale, in tema di enti non commerciali quali le associazioni no profit, ai fini della possibile applicazione di significative agevolazioni fiscali, distingue tra attività commerciale e attività non commerciale. Attività non commerciale Il comma 1 dell art. 148 del DPR 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) Enti di tipo associativo espressamente recita: Non è considerata commerciale l attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi, e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Il primo comma dell art. 148 del TUIR statuisce pertanto il principio di carattere generale della negazione della commercialità delle attività svolte dalle associazioni nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che le stesse siano esercitate in conformità alle finalità istituzionali. Da questo principio generale discende che le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell associazione. Infatti tali somme sono corrisposte al fine di consentire la copertura delle spese per il funzionamento dell associazione e la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione delle attività coerenti con i fini istituzionali e destinate alla generalità dei soci. Attività commerciale Il comma 2 dell art. 148 del TUIR recita: Si considerano tuttavia esercitate nell esercizio di attività commerciali, salvo il disposto dell art. 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano caratteristiche di abitualità o di occasionalità. La norma in esame quindi disciplina le attività esercitate dalle associazioni che assumono natura commerciale sancendo in particolare la commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di 1
servizi effettuate agli associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici che, a seconda se abituali od occasionali, costituiscono redditi di impresa o redditi diversi. La norma fa espressamente salvo il disposto di cui al secondo periodo del comma 1 dell art. 143 del TUIR in base al quale NON si considerano commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. L applicazione della suddetta disposizione comporta l impossibilità per l Unione delle Camere Penali Italiane di organizzare corsi di aggiornamento o approfondimento professionale a pagamento (con corrispettivi che eccedono i costi di diretta imputazione), peraltro rivolti non ai propri associati (le singole Camere Penali locali) ma ai singoli avvocati, senza che questo non configuri attività commerciale. In realtà il comma 3 dell art. 148 prevede la possibilità che non si considerino commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti (leggi avvocati) di altre associazioni che svolgono la medesima attività (leggi Camere Penali locali) e che per legge, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale a condizione però che (comma 8): - l atto costitutivo o statuto dell associazione sia redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; - sia fatto espresso divieto di distribuire utili anche in modo indiretto; - sia presente l obbligo di devolvere il patrimonio dell associazione, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga; - sia garantita l effettiva partecipazione dei singoli associati alla vita dell associazione; - sia prevista approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario; - sia prevista l eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell assemblea dei soci, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti; - sia prevista l intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. L Unione Camere Penali Italiane, non avendo i requisiti richiesti (costituzione con atto pubblico e principio della democraticità ), relativamente ai corsi di aggiornamento o approfondimento professionale in favore degli avvocati penalisti, è obbligata a considerare l attività svolta a tutti gli effetti come commerciale e come tale soggetta a tassazione. 2
L art. 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale al comma 1 stabilisce inoltre che, indipendentemente dalle previsioni dello statuto o dell atto costitutivo, l ente perde la qualifica di non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. La perdita per l associazione della qualifica di ente non commerciale ha come immediata conseguenza la classificazione del reddito dell intera attività svolta (istituzionale e commerciale) quale reddito derivante da attività commerciale. Il comma 2 dell art. 149, ai fini della qualificazione commerciale dell associazione tiene conto anche di altri parametri e precisamente: 1) prevalenza delle immobilizzazioni relative all attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; 2) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; 3) prevalenza dei componenti positivi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, quote associative, sovvenzioni ecc); 4) prevalenza delle componenti negative inerenti all attività commerciale rispetto alle restanti spese. La Circolare Ministeriale 124/E del 12.05.1998 ha peraltro precisato che i parametri per accertare la prevalenza dell attività commerciale indicati precedentemente vanno considerati come indizi i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale.. ma inducono ad un giudizio complessivo sull attività effettivamente esercitata. Regime fiscale Qualora l Unione Nazionale e/o le singole Camere Penali locali svolgano attività commerciale, nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dall art. 149 del TUIR, possono scegliere alternativamente uno dei due regimi fiscali agevolati che qui di seguito andiamo ad analizzare. Si precisa che ai fini IRAP non c è differenza tra i due regimi, in quanto si applica sempre l aliquota ordinaria (per il Lazio 5,25% per il 2007 ed il 3,9% dal 2008). a) Regime fiscale delle società sportive dilettantistiche Imposte dirette Il Legislatore prevede (Legge 16 dicembre 1991 n. 398) per le associazioni sportive dilettantistiche e più genericamente per le associazioni senza scopo di lucro (per espresso richiamo dell art. 9-bis D.L. 30 dicembre 1991 n. 417, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 febbraio 3
1992, n. 66) la possibilità di determinazione forfetaria del reddito applicando ai ricavi delle attività commerciali (leggi ad esempio corsi e sponsorizzazioni) un coefficiente di redditività del 3%. E altresì previsto un limite massimo di ricavi commerciali nell anno pari a 250.000,00. Esempio: ricavi 250.000 * 3% = 7.500 * 33% (aliquota vigente Ires) = 2.475 (imposta dovuta). Totale imposta IRES dovuta = 2.475. Imposte indirette Le associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per la legge n. 398/1991 applicano ai fini dell IVA le disposizioni previste dall art. 74 comma 6 DPR 633/1972 (Legge Iva). L art. 74 citato prevede per i proventi commerciali generici una detrazione forfetizzata del 50% dell imposta relativa alle operazioni imponibili. Esempio: emissione fattura attiva di 250.000 + Iva 20%. Iva calcolata 50.000, detrazione forfetaria del 50% pari ad 25.000. IVA a debito da versare 25.000. L art. 74 inoltre prevede le seguenti specifiche percentuali di detrazione forfetaria: - per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell imposta relativa alle operazioni stesse; - per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell imposta relativa alle operazioni stesse. b) Regime forfetario degli enti non commerciali ex art 145 TUIR Imposte dirette Per gli enti non commerciali (ivi comprese le associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni) il legislatore prevede la determinazione forfetaria del reddito derivante da prestazione di servizi applicando ai ricavi delle attività commerciali un coefficiente di redditività del 15% sino a 15.493,71 e del 25% sino a 309.874,14. E altresì previsto un limite massimo di ricavi commerciali per servizi nell anno pari a 309.874,14. Esempio: ricavi - fino a 15.493,71 * 15% = 2.324 * 33% (aliquota vigente Ires) = 767. - da 15.493,71 a 309.874,14 = 294.380,14 * 25% = 73.595,10 * 33% = 24.286. Totale imposta IRES dovuta = 767 + 24.286 = 25.053. Imposte indirette Si applicano ai proventi commerciali le norme ordinarie. 4
Conclusioni Riepilogando, perché una associazione possa ritenersi no profit anche in presenza di attività commerciale, è necessario che rispetti i parametri stabiliti dall art. 149 del TUIR. In caso contrario perderà la qualifica di ente no profit divenendo di fatto un associazione commerciale i cui proventi (tutti) siano essi ad esempio quote associative, sponsorizzazioni e incassi dei corsi di aggiornamento sono tassati con il regime ordinario delle società di capitali (IRES ed IRAP). Viceversa qualora l associazione rispetti i limiti di cui all art. 149 del TUIR sarà possibile applicare sui ricavi commerciali uno dei due regimi fiscali agevolati e precisamente quello previsto per le società sportive dilettantistiche (regime più favorevole) oppure quello previsto dall art. 145 del TUIR (regime meno favorevole). Qualora infine vengano superati nell anno i limiti previsti dai due regimi agevolati (rispettivamente 250.000 o 309.874,14) si applicherà il regime fiscale normale previsto per le società di capitali (aliquote ordinarie). Il sottoscritto nel ringraziare per la fiducia accordata resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti. Roma, 3 dicembre 2007 dott. Nicola D Angelo 5