Anno 2013 N. RF133 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 10 OGGETTO LE IMPOSTE PATRIMONIALI (IVIE E IVAFE) IN UNICO PF 2013 RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 21/06/2013 ART. 19, CO. DA 13 A 23, DL 201/2011 ; ART. 1, CO. 518 E 519, L. 228/2012 CM N.12 DEL 03/05/2013 ; CM N.13 DEL 09/05/2013 ; ISTRUZIONI UNICO PF 2013 Sintesi: si riepilogano le modalità di compilazione del quadro RM Unico 2013 relativamente alle imposte patrimoniali IVIE per gli immobili e IVAFE per le attività finanziarie. Con l art.19 del DL 201/2011 il legislatore ha introdotto a carico delle persone fisiche residenti un imposta patrimoniale sul valore: 1) degli immobili situati all estero (IVIE) 2) delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) Assume rilevanza la residenza fiscale in Italia del contribuente, non la sua nazionalità. Si rammenta, inoltre, che: l introduzione di tali imposte è stata differita al 2012; pertanto, quanto versato per il 2011 va considerato quale acconto per il 2012 il versamento dell imposta va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF (saldo 2012 + acconto 2013) e va effettuato: entro il 17/6 (o 17/07 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti che non fruiscono della proroga (ex DPCM 13/06/2013) entro l 8/07 (o 20/08 con la maggiorazione 0,40%) per le persone fisiche titolari di partita Iva interessati dagli studi di settore (e quindi dalla citata proroga dei versamenti). AMBITO SOGGETTIVO BASE IMPONIBILE IVIE : DISPOSIZIONI IN SINTESI sono soggetti passivi IVIE le persone fisiche residenti in Italia ed, in particolare: il proprietario o titolare di un diritto reale su beni immobili situati fuori dall'italia (eccetto il titolare della nuda proprietà) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali il conduttore per gli immobili in leasing (anche in corso di costruzione) a decorrere dalla data della stipula definitiva. Soggetti interposti: l IVIE è dovuta anche per gli immobili detenuti dai predetti soggetti per interposta persona (società fiduciarie; persone giuridiche). Immobili in comunione: l imposta è dovuta in proporzione alla quota di ciascun soggetto. il valore dell immobile è costituito: in primo luogo: dal costo storico risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" in mancanza: dal valore di mercato rilevabile: al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile (valore "normale"). Qualora l'immobile non sia più posseduto al 31/12 si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Immobili situati in Paesi UE ed Extra UE Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE il valore da utilizzare è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l immobile è situato; in assenza di tale valore catastale, occorre far riferimento:
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 2 / 10 IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE CREDITO D IMPOSTA in primo luogo: al costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti in mancanza: al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. l imposta è dovuta nella misura dello 0,76% del valore determinato con i criteri descritti. Ragguaglio: l imposta va ragguagliata alla durata del possesso nel 2012 se diverso da 365gg. per l immobile (e sue pertinenze) detenuto all estero da soggetto residente in Italia ed adibito ad abitazione principale sono applicabili: l aliquota ridotta dello 0,40% la detrazione di 200 + maggiorazione di 50 per ciascun figlio di età non inferiore a 26 anni (detrazione massima. 400) Dall imposta patrimoniale dello 0,76% si detrae: fino a concorrenza del suo ammontare un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. IRPEF: a seguito del cd. effetto sostitutivo IVIE/IRPEF, non è applicabile l art. 70 c. 2 TUIR (e quindi non è dovuta l IRPEF sui redditi fondiari, che non vanno indicati a quadro RL in Unico2013) di: abitazione principale (e relative pertinenze) immobili non locati Rimane fermo l obbligo di compilazione del modulo RW. AMBITO APPLICATIVO BASE IMPONIBILE IMPOSTA LIMITE DI. 5.000 IVAFE : DISPOSIZIONI IN SINTESI sono soggetti passivi IVAFE le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero (a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni) Soggetti interposti: l IVIE è dovuta anche per gli immobili detenuti dai predetti soggetti per interposta persona (società fiduciarie; persone giuridiche). L imposta (CM 28/2012): è applicabile: alle attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione non è applicabile: alle attività finanziarie: scudate mediante rimpatrio sia fisico che giuridico amministrate da intermediari finanziari italiani fisicamente detenute dal contribuente in Italia Inoltre, si considerano detenute all estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all estero o tramite intermediari non residenti. il valore delle attività finanziarie è costituito: in primo luogo: dal valore di mercato rilevato al 31/12 di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero/ impresa di assicurazione estera. in mancanza : il valore nominale o il valore di rimborso. l'imposta per il 2012 è pari: attività finanziarie diverse da C/C e depositi a risparmio: all 1 C/C e depositi a risparmio:. 34,20 (tassa fissa) Inoltre, l'ivafe: è rapportata ai giorni di detenzione è ripartita in base alla percentuale di possesso (per attività finanziarie cointestate) l IVAFE non è dovuta se il valore medio di giacenza è complessivamente <. 5.000; in particolare, il calcolo del suddetto limite in presenza di più c/c o libretti di risparmio tenuti presso lo stesso intermediario va effettuato:
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 3 / 10 CREDITO D IMPOSTA a) sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti b) considerando solo la quota di possesso e a nulla rilevando il periodo Dall imposta si potrà dedurre: fino a concorrenza del suo ammontare un credito d imposta pari all ammontare dell imposta patrimoniale versata in relazione al periodo d imposta nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d imposta non può in ogni caso superare l imposta dovuta in Italia. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF 2013 Come noto, nel quadro RM di Unico PF 2013 sono presenti le seguenti 2 nuove sezioni: SEZ. XV A Imposta su immobili situati all estero dati necessari per determinare l IVIE SEZ. XV B Imposta su attività finanziarie detenute all estero dati necessari per determinare l IVAFE. IVIE Ai fini della compilazione dei righi RM30 e RM31 occorre indicare: COL. DENOMINAZ. INDICAZIONE 1 Valore immobile il valore dell immobile (costo d acquisto, in mancanza valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è ubicato). 2 Quota possesso la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l intero) 3 Periodo possesso il periodo (mesi) di possesso (da 1 a 12). 4 Imposta calcolata l imposta calcolata in proporzione alla quota ed al periodo di possesso, nella misura: dello 0,76% del valore dell immobile (l imposta non è dovuta se la stessa non supera 200) dello 0,40% se l immobile (e le relative pertinenze) è adibito ad abitazione principale, In tal caso: va barrata la casella di colonna 8. l imposta è dovuta anche se non supera 200. 5 Credito l imposta patrimoniale versata all estero deducibile sino a concorrenza dell imposta d imposta di colonna 4. 6 Detrazioni La detrazione spettante per l abitazione principale ( 200) in proporzione al periodo d anno durante il quale l immobile è adibito ad abitazione principale e fino a concorrenza dell imposta dovuta. Detta detrazione: spetta pro quota in presenza di più soggetti che adibiscono l immobile ad abitazione principale; è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori e risieda anagraficamente nell abitazione principale; la maggiorazione al netto della detrazione di base non può essere superiore a 400.
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 4 / 10 7 Imposta dovuta l IVIE dovuta, così determinata: colonna 4 colonna 5 colonna 6 8 Abitazione principale va barrata la casella se l immobile (e relative pertinenze) è adibito ad abitazione principale; in tal caso è applicabile l aliquota dello 0,40% e la detrazione di 200 con relativa (eventuale) maggiorazione. Mentre al rigo RM32 occorre rispettivamente indicare: COL. DENOMINAZ. INDICAZIONE 1 Tot. imposta dovuta 2 Acconto versato 3 4 Imposta a debito/credito il totale dell imposta dovuta (da non versare se di importo < 12). l IVIE versata per il 2011 (risultante dal quadro RM di Unico 2012) considerata quale acconto per il 2012. Differenza tra col. 1 e col. 2; Sul punto l Agenzia nella CM 12/2013 ha precisato che: se l IVIE 2012 non è dovuta (es: per cessione dell immobile detenuto all estero o per errori nel calcolo dell imposta) quanto già versato (per il 2011) può essere recuperato secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso o non dovuti relativamente ai versamenti diretti ; agli omessi versamenti dell IVIE originariamente dovuta per il 2011 non sono applicabili sanzioni. DOMANDA: il sig. Rossi, residente in Italia, possiede un appartamento in Spagna, in relazione al quale riporta i seguenti dati: - valore di mercato:. 200.000; costo storico:. 150.000; valore catastale:. 108.120 - rendita catastale:. 1.189,33 - imposta 2012 su rendita:. 285,43; imposta patrimoniale pagata in Spagna per il 2012:. 277,32. Il contribuente comunica, inoltre, di possedere: C/C in Spagna con saldo al 31/12 di. 487,77 C/C USA saldo. 4.293,00, Il cui saldo medio annuale è stato superiore a. 5.000. Infine comunica di possedere negli USA un immobile affittato ma con reddito negativo calcolato secondo il sistema USA (si detrae la quota di ammortamento). Ha versato l Ivie per il periodo 2012 pari a. 300 ed Ivafe per. 40. Quali quadri di Unico PF 2013 vanno compilati e quale imposta va versata? RISPOSTA IMMOBILE IN SPAGNA IVIE: va determinata sul valore catastale dell'immobile (in quanto sito nella UE). Su tale valore è stato peraltro calcolata l'imposta di possesso spagnola ( Impuesto sobre Bienes Inmuebles o I.B.I. ), che costituisce un credito d'imposta da scomputare dall'ivie, che nel caso di specie è pari a 277. Procede al seguente calcolo: 108.120,00 x 0,76%. 277,43 (IBI) 300,00 (IVIE 2011) =. 244,39 da versare con le imposte a saldo di Unico2013. 108.120 100 12 822 277 544 544 300 244
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 5 / 10 Irpef: per quanto riguarda le imposte dirette, occorre poi distinguere le seguenti situazioni: A) se l'immobile in Spagna è stato locato: il contribuente ha pagato le imposte in Spagna sui canoni di locazione; in Italia deve dichiarare nuovamente esattamente il medesimo imponibile tassato in Spagna (quadro RL), defalcando come credito d'imposta (da riportare a quadro CR) le imposte pagate in Spagna su tale reddito (che l'erario spagnolo certifica con il mod. 210) B) se l'immobile in Spagna è a disposizione: il contribuente ha pagato in Spagna le imposte determinate sulla rendita catastale spagnola; in Italia tale base imponibile non è tassata ai fini Irpef in quanto si applica l'alternatività rispetto all'ivie (esattamente come in Italia si applica l'alternatività dell'imu). Quadro RW: L'immobile va indicato a Sez. II per il costo storico (non per il valore corrente). 15 150.000 Per quanto poi attiene i C/C: a) quello spagnolo: non va indicato in quanto di importo inferiore a 10.000 al 31/12/2012 (occorre tuttavia indicare eventuali movimenti a Sez. III laddove di importo superiore a 10.000 nell'intero anno 2012) b) quello detenuto in USA: anch'esso risulta di importo inferiore al limite di cui sopra e vale lo stesso ragionamento per quanto riguarda la Sez. III. IMMOBILE NEGLI USA Andranno applicate dei concetti analoghi a quelli visti per l immobile Spagna, con le seguenti differenze: IVIE: non è possibile avvalersi di un valore catastale, ma occorrerà adottare il costo di acquisto se documentabile oppure il valore di mercato) Irpef: l appartamento è stato locato e dunque l immobile non è esente Irpef in Italia (anche in presenza di assolvimento dell IVIE). Ove il paese estero tassi i canoni di locazione, la base imponibile va assunta nella medesima quantificazione effettuata dallo Stato estero (art. 70 Tuir). Nel caso di specie si deve quindi ritenere che nulla vado a tassato a quadro RL ai fini Irpef, in quanto il reddito estero risulta essere negativo (in particolare non si ritiene applicabile il criterio sussidiario che tassa i canoni di locazione abbattuti del 15%, considerato che tale criterio va adottato solo se dal punto di vista legislativo i canoni risultano esenti da imposte dirette, cosa che nel caso di specie non si verifica). ATTIVITÀ FINANZIARIE IVAFE: il C/C in Spagna non dovrebbe risultare tassato in quanto di consistenza media < 5.000 nel 2012 (ma occorre verificarlo, posto che non è sufficiente indicare il solo saldo al 31/12). L imposta si applica invece al C/C detenuto negli USA (saldo medio 2012 > 5.000); in tal caso andrà applicata l'imposta fissa di 34,20 compilando la Sez. XV B del quadro RM (il campo imposta dovuta va compilato con l'importo fisso di 34,20 e non per lo 0,01% del valore dell'attività finanziaria). Irpef: gli interessi attivi maturati sui C/C dovranno essere anch essi tassati in Italia alternativamente: a tassazione separata (Sez. V del quadro RM): con applicazione dell imposta sostitutiva applicabile in Italia (20%), senza alcun credito d imposta per le ritenute eventualmente applicate all estero a tassazione ordinaria (barrando la casella presente nel rigo RM12): in tal caso spetta il credito d imposta per le ritenute estere (da indicare nel quadro CR).
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 6 / 10 DOMANDA: il sig. Sempronio possiede un immobile a Parigi, acquistato nel 2010 al prezzo di 200.000. Nel 2012 ha affittato nei mesi estivi l'appartamento, incassando canoni per 10.000; tali canoni sono stati tassati per un imponibile di 8.000 in Francia, scontando un'imposta definitiva di 2.000. Ha versato IVIE per. 170,00 per il periodo d imposta 2011. Come va compilata la dichiarazione e quali imposte vanno versate? RISPOSTA: Il contribuente procederà ai seguenti conteggi: a) imposte sui redditi: indica a quadro RL il medesimo imponibile tassato in Francia ( 8.000), sul quale determina un'imposta di 1.900 recupera come credito d'imposta (quadro CR) le imposte scontate in Francia fino a capienza dell'irpef (. 1.900), azzerando il relativo debito l'eccedenza (. 100) è utilizzabile per abbattere l'ivie. b) IVIE: il contribuente: ha scontato in Francia imposte patrimoniali (Tax fonciere) per. 742 (v. sotto) imposta lorda:. 200.000 x 12/12 mesi x 7,6 =. 912 imposta netta:. 912. 742 =. 170 Quadro RM 120.000 100 12 912 742 170 170 170 zero Variante - cessione dell'appartamento: se l'appartamento è detenuto per una sola parte dell'anno: la base imponibile è comunque costituita dal valore catastale da ragguagliare in funzione i mesi di possesso dell'immobile PROSPETTO RILASCIATO DALL ERARIO FRANCESE Taux 2011: Taux 2012: Cotisations: 2011 2012 Variation en %
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 7 / 10 PAESI DI AREA TEDESCA Nei paesi di area germanica (in particolare in Germania ed Austria) è prevista una tassa patrimoniale è determinata con l'applicazione di più coefficienti. In particolare essa è determinata come segue: imposta di base: data da "Valore unitario" (Einheitswert) x aliquota di base tale imposta di base ma poi moltiplicata per il "tasso di valutazione" comunale (Hebesatz) determinando così l'imposta annuale dovuta (Grundsteuer). Considerato che la Grundsteuer figura nella colonna 2 del prospetto fornito dall'agenzia si deve ritenere che sia applicabile la determinazione di un "valore catastale". Tuttavia il "valore unitario" (Einheitswert) è particolarmente basso, tale da comportare nella pratica l'assenza di IVIE dovuta (per l'applicazione della franchigia di 200). In attesa dei dovuti chiarimenti, è del tutto probabile che il valore catastale da assumere sia il "valore unitario" moltiplicato per il "tasso di valutazione". AUSTRIA Il sig. Neri ha acquistato un immobile a Innsbruck. Dal prospetto rilasciato dall'ufficio tributi locale il contribuente verifica è stato assegnato un valore unitario di 10.000. Esempio Esempio1 Si supponga a livello regionale sia stata deliberata una Aliquota di base del 30 per mille): Imposta sul valore di base: 30,00 Si supponga poi un "Tasso di Valutazione" del Comune pari a al 600%: si determina una imposta patrimoniale annuale (Grundsteuer) di. 180,00 (detraibile come credito d'imposta dall'ivie). Si ritiene che il valore catastale ai fini dell'ivie debba seguire seguente calcolo: Einheitswert x Hebesatz x 0,76% In sostanza si avrebbe: IVIE dovuta: (. 10.000 x 600%) x 0,76% -. 180,00 =. 456,00 -. 180,00 =. 257,00. ALTRI ESEMPI Il sig. Neri ha acquistato in data 14/11/2010 un immobile in Germania con un valore catastale (determinato ai fini delle imposte patrimoniali tedesche) pari ad 300.000; successivamente lo stesso in data 10/02/2012 ha veduto l immobile. Ai fini dell IVIE, l immobile rileva per 2/12, ovvero, per un valore di 50.000 (300.000 x 2/12). Si ipotizza, inoltre, che il contribuente ha versato: - in Germania, per detto immobile, un imposta complessiva nel 2012 di.224. - per il 2011 a titolo di IVIE un importo pari a 200; L imposta va così calcolata: IVIE lorda 300.000 x 0,76% x 2/12 =. 380 credito d imposta.224 imposta netta dovuta, salvo franchigia.156 (380 224) Determinata l IVIE, occorre verificare se opera o meno la franchigia tenendo conto che: - ai fini dell applicazione della soglia di esenzione si deve fare riferimento all imposta determinata sul valore dell immobile a prescindere da quote e periodo di possesso; - la soglia di.200 è da assumere al lordo delle imposte pagate all estero (quindi scomputabili) e non su quanto risulta da versare.
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 8 / 10 Calcolo della Franchigia: Valore dell imposta dovuta (a prescindere da quote e periodo di possesso) risulta essere pari ad.300.000 x 0,76% =.2.280. L Imposta dovuta (calcolata al lordo dell imposta versata in Germania e a prescindere da quote e periodo di possesso) supera l importo della franchigia (. 200) e pertanto il sig. Neri sarà tenuto al pagamento dell imposta come sopra calcolata. La Sezione XV-A del quadro RM di Unico PF 2013, va così compilata: 300.000 100 2 380 224 156 156 200 44 Esempio2 Il sig. Verdi lavoratore all estero, ma fiscalmente residente in Italia, ha acquistato in Austria in data 12/06/2012, un immobile adibito ad abitazione principale, nel quale convivono il coniuge ed i suoi due figli minorenni, per un valore di 360.000 In tal caso, il possesso dell abitazione rileva per 7/12 (giugno rileva per intero). Si ipotizzi, altresì, che su detto immobile il contribuente abbia pagato in Austria, per il 2012, un imposta complessiva di.200. L imposta va così calcolata: IVIE lorda 360.000 x 0,40% x7/12 =. 840,00 Credito d imposta 200 Detrazione abitazione principale (rapportata al periodo di possesso) 200 x 7/12= 117 Ulteriori detrazioni per figli minori (rapportata al periodo di possesso). 50 x 2 x 7/12 = 58 Imposta dovuta 465 ( 840 200-117 - 58) 360.000 100 7 840 200 175 465 X 465 465 IVAFE
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 9 / 10 Ai fini della compilazione dei righi RM33 e RM34 occorre indicare: COL. DENOMINAZIONE INDICAZIONE 1 Valore attività finanziaria il valore dell immobile (costo d acquisto, in mancanza valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è ubicato). 2 Quota possesso la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l intero) 3 Periodo possesso il periodo (giorni) di possesso (da 1 a 365). 4 Imposta calcolata l imposta va calcolata proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso, nella misura dell 1 per mille (0,1%) del valore di colonna 1. Per i c/c bancari ed i libretti al risparmio detenuti all estero l imposta è paria a 34,20; l imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza, rapportato alla quota di possesso, non è superiore a 5.000. 5 Credito d imposta l imposta patrimoniale versata all estero deducibile sino a concorrenza dell imposta di colonna 4. 6 Imposta dovuta l IVAFE dovuta, pari alla differenza tra colonna 4 e colonna 5. 7 c/c e libretti barrare la casella in presenza di c/c bancari e libretti di risparmio per i quali è prevista l imposta in misura fissa (34,20). Mentre al rigo RM35 occorre rispettivamente indicare: COL. DENOMINAZIONE INDICAZIONE 1 Totale imposta dovuta il totale dell imposta dovuta (da non versare se di importo < 12). 2 Acconto versato l IVAFE versata per il 2011 (risultante dal quadro RM di Unico 2012) considerata quale acconto per il 2012. Differenza tra col. 1 e col. 2; Sul punto l Agenzia nella CM 12/2013 ha precisato che: se l IVAFE 2012 non è dovuta (es: per dismissione dell attività o o per errori 3 4 Imposta a nel calcolo dell imposta), quanto già versato (per il 2011) può essere debito/credito recuperato secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso o non dovuti relativamente ai versamenti diretti ; agli omessi versamenti dell IVAFE originariamente dovuta per il 2011 non sono applicabili sanzioni. Esempio3 Il sig. Verga, persona fisica residente in Italia, detiene una partecipazione in una società estera (valore nominale di 90.000). Ipotizzando che: - non siano state versate nello stato estero imposte patrimoniali - per il 2011 sia stata versata l IVAFE per un importo pari a 80; la Sezione XV- B del quadro RM di Unico va così compilata: 90.000 100 365 90 90 90 80 10 Per tale attività finanziaria va altresì compilato il quadro RW. Importo non dovuto in quanto <.12
Redazione Fiscale Info Fisco 133/2013 Pag. 10 / 10 Esempio4 Riprendendo i dati dell Esempio precedente, si ponga ora che il contribuente abbia versato in data 26/04/2012 40.000 a titolo di finanziamento (infruttifero) a favore della società estera. In tal caso, la Sezione XV- B del quadro RM di Unico va così compilata: 90.000 100 365 90 90 40.000 100 249 27 27 Anche per tale attività finanziaria va compilato il quadro RW. 117 80 37 Il sig. Bianchi è titolare dei seguenti 3 c/c in Austria presso un istituto bancario: - c/c A, quota 100%, 365 giorni, valore medio 3.000; - c/c B, quota 50%, 365 giorni, valore medio 6.000; - c/c C, quota 25%, 100 giorni, valore medio 4.000. Esempio5 0 1 Il valore medio di giacenza annua dei suddetti c/c è pari a 7.000, così determinato: 3.000 + 3.000 (6.000 x 50%) + 1.000 (4.000 x 25%). In tal caso, l IVAFE è dovuta in quanto la sommatoria del valore medio di giacenza dei singoli c/c, rapportato alla quota di possesso, è superiore a 5.000. Considerato che si tratta di c/c bancari l imposta è dovuta in misura fissa ( 34,20) per ogni singolo c/c, rapportata alla quota ed al periodo di possesso. Pertanto, la Sezione XV- B del quadro RM di Unico va così compilata: 7.000 100 365 34 34 X 7.000 50 365 17 17 X 117 80 37 34,20 x 50% x 365/365 0 2 34,20 x 25% x 100/365 7.000 25 365 2 2 X 53 53.