IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE



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INFORMATIVA N. 088 02 APRILE 2013 IVA IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72 Provvedimento Agenzia Entrate 20.3.2012 I soggetti in possesso di specifici requisiti possono ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale presentando il mod. IVA TR. Si rammenta che: - il rimborso / compensazione è consentito anche in presenza di specifiche operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7- septies, DPR n. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti UE / extraue per un importo superiore al 50% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni; - in presenza di un importo superiore a 5.000 è richiesta la preventiva presentazione del citato mod. IVA TR per poter utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24.

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 2 di 9 I contribuenti, come previsto dall art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, possono richiedere il rimborso e/o la compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che: 1 il credito IVA maturato sia di importo superiore a 2.582,28; 2 sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei requisiti di cui all art. 30, comma 3, lett. da a) a d), DPR n. 633/72. lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 sono considerate ad aliquota zero. Analoga considerazione vale anche per le altre ipotesi di applicazione del reverse charge, tra le quali le cessioni di immobili uso abitativo o strumentali ex art. 10, nn. 8-bis o 8-ter, DPR n. 633/72. Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. In merito alla verifica del requisito in esame ed in particolare dell importo da considerare al denominatore l Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se tra le operazioni effettuate devono essere conteggiate anche le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per i quali, in base al nuovo art. 21, dal 2013 è obbligatorio emettere fattura e in base all art. 20 le stesse assumono rilevanza per la determinazione del volume d affari. Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili. In tal caso il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Come specificato dall Agenzia delle Entrate: l acquisizione di un bene ammortizzabile in leasing, non potendo essere annoverato tra i beni di proprietà dell utilizzatore, non dà diritto al rimborso in base al requisito in esame (Risoluzione 28.12.2007, n. 392/E); in caso di acquisto di un fabbricato è necessario escludere l importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza (Circolare 13.3.2009, n. 8/E). Effettuazione delle seguenti operazioni non soggette IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia: lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraue o relativi a beni da esportare; di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate. Anche con riferimento alla verifica del requisito in esame dovrà essere chiarita la rilevanza o meno delle fatture emesse relativamente alle altre operazioni non soggette ad IVA ai sensi dei citati artt. da 7 a 7-septies. Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. La richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce solo al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l eventuale credito del trimestre precedente.

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 3 di 9 Un attenzione particolare va posta nei confronti dei contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità e che, come previsto dall art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, hanno optato per la liquidazione c.d. posticipata, ossia assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.1.2011, n. 6/E, i predetti soggetti al fine di: verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale; individuare l ammontare rimborsabile; devono avere riguardo all imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2013, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2013) ma le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013. LA PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA TR Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario presentare in via telematica un apposita istanza tramite il mod. IVA TR (approvato dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 20.3.2012) entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Credito IVA Termine di presentazione mod. IVA TR Primo trimestre 2013 30.4.2013 Secondo trimestre 2013 31.7.2013 Terzo trimestre 2013 31.10.2013 Per l utilizzo in compensazione nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo: 6036 CREDITO IVA 1 TRIMESTRE 6037 CREDITO IVA 2 TRIMESTRE 6038 CREDITO IVA 3 TRIMESTRE Va evidenziato che, analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, l utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a 5.000 annui può essere effettuato: a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza; esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate. Qualora l utilizzo del credito IVA trimestrale sia pari o inferiore a 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza. Esempio 1 La Zeta srl ha maturato, nel 1 trimestre 2013, un credito IVA pari a 3.800. Tale credito è stato utilizzato il 16.4.2013 in compensazione tramite il mod. F24 (il relativo mod. IVA TR è stato inviato il 10.4.2013). Ipotizzando che il credito IVA del 2 trimestre sia pari ad 7.000: l utilizzo di 1.200 (5.000 3.800) può essere effettuato senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA TR; l utilizzo dei restanti 5.800 (7.000 1.200) potrà avvenire soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA TR.

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 4 di 9 Esempio 2 La Alfa srl ha maturato, nel 1 trimestre 2013, un credito IVA pari a 10.400, che intende utilizzare interamente per il versamento delle ritenute d acconto operate. La società presenta il mod. IVA TR il 24.4.2013. Il credito può essere utilizzato in compensazione: - fino a 5.000 dall 1.4.2013; - per il residuo ( 5.400) a decorrere dal 16.5.2013. L Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E ha specificato che il limite ( 5.000) va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale. Di conseguenza, il contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale / trimestrali) nello stesso anno solare, in quanto dispone di 2 plafond distinti a cui attingere : il primo riferito al credito annuale; il secondo riferito ai crediti trimestrali. Esempio 3 La Gamma srl nel 2013 dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione: 55.000, risultante dal mod. IVA 2013; 15.000 e 25.000, risultanti dal mod. IVA TR del secondo e terzo trimestre 2013. In tal caso sono individuati i seguenti plafond : il primo riferito al credito annuale ( 55.000), utilizzabile in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo 6099 (anno di riferimento 2012 ); il secondo riferito alla somma dei crediti trimestrali ( 40.000), utilizzabile in compensazione nel mod. F24 rispettivamente con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2013 ). Il credito trimestrale che si intende utilizzare in compensazione nel mod. F24 concorre al raggiungimento del limite annuo di 516.456,90 (elevato a 1.000.000 per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto). Come precisato dall Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 20.7.2004, i crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite di 516.456,90 (o 1.000.000) se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso. LA COMPILAZIONE DEL MOD. TR Il mod. IVA TR si compone di: un Frontespizio, nel quale oltre al periodo di riferimento (anno / trimestre) e ai dati identificativi del contribuente vanno indicate alcune informazioni collegate con la richiesta di rimborso / compensazione. In particolare nella casella Contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso riservata ai soggetti ammessi all erogazione del rimborso IVA in forma accelerata, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, va indicato il codice corrispondente alla categoria di appartenenza: 1 2 3 4 imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a); soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codici Ateco 2007 38.31.10 e 38.32.10 ); soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0 produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati (codice Ateco 2007 24.43.00 ); soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0 produzione di alluminio e semilavorati (codice Ateco 2007 24.42.00 );

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 5 di 9 un modulo, comprendente i quadri TA, TB, TC e TD per l indicazione delle operazioni attive e passive del periodo, la determinazione del credito e l indicazione della sussistenza dei requisiti per il rimborso / compensazione, nonché di altri dati; un prospetto riepilogativo (quadro TE) riservato alla società/ente controllante per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA di gruppo. QUADRO TA Vanno riportate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi per il trimestre di riferimento. Rigo da TA1 a TA11 TA12 TA16 Descrizione Ammontare delle operazioni imponibili per le quali si è verificata l'esigibilità dell'iva, suddivise in base all aliquota IVA o alla percentuale di compensazione applicata, tenendo conto delle variazioni ex art. 26 (note di debito o di credito) riferite ad operazioni dello stesso trimestre (se riferite a periodi precedenti vanno indicate a rigo TA14, campo 1). Ammontare dell imponibile riferito alle ipotesi di applicazione, da parte dell acquirente / committente, del reverse charge, quali, ad esempio: cessioni di rottami ex art. 74, commi 7 e 8; cessioni di oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibili a seguito di opzione ex art. 17, comma 5; prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori ex art. 17, comma 6, lett. a); cessioni di fabbricati uso abitativo (dal 26.6.2012) e strumentali, imponibili IVA per opzione ex art. 10, nn. 8-bis e 8-ter; cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati in prodotti destinati al consumatore finale ex art. 17, comma 6, lett. b) e c). In tale rigo devono essere inoltre ricomprese le operazioni non soggette ad IVA nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati. Ammontare delle operazioni non imponibili quali, ad esempio: esportazioni ed operazioni assimilate e servizi internazionali ex artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72 nonché le operazioni con lo Stato del Vaticano e San Marino e con organizzazioni internazionali ex artt. 71 e 72, DPR n. 633/72; cessioni di beni intraue ex artt. 41 e 58, DL n. 331/93; cessioni di beni intraue estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g), DL n. 331/93;

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 6 di 9 TA16 TA17 TA19 operazioni effettuate fuori dall UE da agenzie di viaggio e turismo che applicano il regime speciale ex art. 74-ter; esportazioni di beni usati e degli altri beni ex DL n. 41/95. In caso di esportazione di beni usati in tale rigo va ricompreso soltanto il margine non imponibile (la restante parte del corrispettivo va ricompresa a rigo TA17). Ammontare delle altre operazioni senza applicazione dell IVA, quali operazioni esenti e cessioni effettuate a favore di soggetti extraue ex art. 38-quater, nonché la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati. Ammontare delle cessioni imponibili di beni ammortizzabili (già comprese nei righi precedenti). Tale rigo è utilizzato per determinare la relativa aliquota media (rigo TD1). QUADRO TB Vanno riportate le operazioni passive riferite al trimestre oggetto di richiesta di rimborso / compensazione. Rigo da TB1 a TB11 TB15 TB16 Descrizione Ammontare delle operazioni passive (acquisti interni, UE e importazioni imponibili) con IVA detraibile annotate nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento, suddivisi in base all aliquota IVA o alla percentuale di compensazione applicata, tenendo conto delle variazioni di ex art. 26 (note di debito o di credito) riferite ad operazioni registrate nello stesso trimestre (se riferite a periodi precedenti vanno indicate a rigo TB13, campo 1). Per gli acquisti con IVA detraibile in misura parziale, va indicata la quota di imponibile e di imposta detraibile. Così, ad esempio, con riferimento all acquisto di un telefono cellulare per 400 + IVA, a rigo TB11 va indicato 200 (imponibile) e 42 (imposta). Ammontare degli acquisti (interni, UE e importazioni) con IVA indetraibile. Nel caso di detrazione parziale dell IVA (ad esempio, telefono cellulare), va indicata la quota di imponibile corrispondente alla parte di IVA indetraibile, mentre la restante quota di imponibile e di imposta va riportata nei righi da TB1 a TB11. Con riferimento all esempio di cui sopra, a rigo TB15 va indicato 200. I soggetti per i quali opera la limitazione della detrazione dell IVA in base al pro-rata devono indicare la percentuale di detrazione applicabile nel 2013.

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 7 di 9 TB17 TB18 Ammontare dell IVA ammessa in detrazione, corrispondente all importo di rigo TB14, ovvero, per i soggetti con pro-rata, all importo risultante dall applicazione della percentuale di detrazione (rigo TB16) all ammontare di rigo TB14. In caso di applicazione di criteri speciali di determinazione dell IVA detraibile, va indicata l imposta risultante in base al regime adottato. Tale importo potrebbe non coincidere con quanto indicato a rigo TB14. In caso di contabilità separate ex art. 36, va esposto l ammontare dell IVA detraibile, tenendo conto della presenza di eventuali attività per le quali vanno rispettati criteri speciali di determinazione dell IVA. Così, ad esempio, in presenza di 2 attività di cui una con pro-rata, l ammontare dell IVA detraibile va calcolato separatamente per ciascuna attività, indicando nel presente rigo la somma di tali importi. Ammontare degli acquisti di beni ammortizzabili imponibili (già compresi nei righi precedenti), con IVA detraibile. Il rigo in esame è utilizzato per determinare l aliquota media degli acquisti (rigo TD1). Con riferimento sia alle operazioni attive che a quelle passive, si evidenzia l indicazione delle variazioni e arrotondamenti d imposta, rispettivamente, a rigo TA14 e TB13. In particolare: a campo 1 va indicata, come accennato, l IVA relativa alle variazioni registrate nel trimestre di riferimento, relative ad operazioni / acquisti registrati in periodi precedenti; a campo 2 vanno indicate le differenze d imposta, già comprese a campo 1, derivanti dall indicazione, nei righi corrispondenti all aliquota più prossima, delle operazioni/acquisti imponibili con aliquote IVA o percentuali di compensazione non più presenti nel modello. QUADRO TC Vanno riportati i dati necessari alla determinazione del credito oggetto di rimborso / compensazione. Rigo TC1 TC2 Descrizione Ammontare dell IVA relativa alle operazioni imponibili, desumibile da rigo TA15. Ammontare dell IVA dovuta dall acquirente / committente o da soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni dagli stessi corrisposte, ossia, ad esempio, per le seguenti operazioni: acquisti di beni provenienti dallo Stato del Vaticano e da San Marino ex art. 71, DPR n. 633/72 per i quali l acquirente è tenuto al versamento dell imposta ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72; beni estratti da un deposito IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93 ai fini dell utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione sul territorio dello Stato; acquisti di beni intraue; acquisti di beni / servizi da soggetti non residenti per i quali l acquirente / committente deve emettere autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72; servizi c.d. generici ricevuti da soggetti passivi UE / extraue per i quali il committente ha integrato la fattura emessa dal prestatore UE (obbligo a decorrere dal 17.3.2012) ovvero ha emesso l autofattura; servizi resi nel settore edile da subappaltatori con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72; acquisti di immobili strumentali o uso abitativo (dal 26.6.2012) di cui al citato art. 10, nn. 8-bis e 8-ter; acquisti di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati in prodotti destinati al consumatore finale ex art. 17, comma 6, lett. b) e c), DPR n. 633/72.

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 8 di 9 TC4 TC5 TC6 TC7 Ammontare dell IVA ammessa in detrazione, desumibile da rigo TB17. Gli imprenditori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tab. A/I, ai sensi degli artt. 8, comma 1, 38-quater e 72, DPR n. 633/72, nonché cessioni di prodotti agricoli intraue devono riportare l IVA teorica detraibile ex art. 34, comma 9. L importo da indicare va determinato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili qualora le operazioni fossero state effettuate in Italia. IVA detraibile (rigo TC4 + rigo TC5). IVA a credito (rigo TC6 rigo TC3). Ai fini del rimborso / compensazione tale importo deve essere superiore a 2.582,28. QUADRO TD SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti Va barrata la casella (da TD1 a TD5) corrispondente alla situazione che consente la richiesta di rimborso e/o compensazione. Nel caso in cui la richiesta sia determinata dal requisito dell aliquota media ovvero della presenza di operazioni non imponibili, va riportata, rispettivamente, l aliquota media e la percentuale delle operazioni effettuate. SEZIONE 2 Rimborso e/o compensazione SEZIONE 3 Contribuenti virtuosi Va riportato l importo del credito maturato nel trimestre ed evidenziato a rigo TC7 che si richiede a rimborso e/o si intende utilizzare in compensazione. Mediante la sottoscrizione il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni ex art. 38-bis, comma 7, lett. c), DPR n. 633/72 che esonerano dall obbligo di presentazione delle garanzie. Nel campo 1 di rigo TD8 va indicato l ammontare richiesto a rimborso senza garanzia. Il rimborso erogabile senza garanzia non può superare la media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. In presenza di una richiesta di rimborso eccedente tale limite, il contribuente deve fornire la garanzia per tale maggiore importo. A tal fine nel predetto campo 1 va comunque indicata la parte del rimborso erogabile senza garanzia e a rigo TD6 l ammontare totale del rimborso richiesto.

IF 02.04.2013 n. 088 - pagina 9 di 9 Esempio 4 La Alfa srl nel 1 trimestre 2013 ha registrato le seguenti operazioni: - cessioni interne 150.000 (IVA 21%) - cessioni intraue 810.000 (non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93) - esportazioni 290.000 (non imponibili ex art. 8, DPR n. 633/72) - acquisti interni 480.000 (IVA 21%) - acquisti con dich. d intento 570.000 Il mod. TR va così compilato: 150.000 00 31.500 00 150.000 00 31.500 00 1.100.000 00 1.250.000 00 31.500 00 810.000 + 290.000 480.000 00 100.800 00 480.000 00 100.800 00 100.800 00 100.800 00 31.500 00 31.500 00 100.800 00 100.800 00 69.300 00 x 88 69.300 00 TA16 / TA18 x 100 = 1.100.000 / 1.250.000 x 100 88%