PROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP

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PROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP a cura Dott. Antonio Gigliotti I professionisti che, non versano l Irap per mancanza di un autonoma organizzazione nella propria attività professionale, possono scegliere diverse alternative su come compilare la dichiarazione IRAP in UNICO 2008, ognuna delle quali, però, comporta inevitabilmente delle conseguenze. Analizziamo di seguito le diverse alternative. Premessa I professionisti che, in base alle recenti indicazioni dell Agenzia delle Entrate, ritengono di non essere assoggettati ad Irap per mancanza di elementi sintomatici di un autonoma organizzazione, devono risolvere il problema di come compilare il quadro IQ da allegare al modello UNICO 2008 (oppure tra le diverse alternative se non compilarlo proprio). Il dubbio nasce dal fatto che sull argomento l Agenzia delle Entrate non ha dato alcun chiarimento né nelle istruzioni del modello né nella Circolare n. 45/E/2008. Unico 08, quadro IQ: le alternative di compilazione I professionisti privi di un autonoma organizzazione possono scegliere di adottare diversi comportamenti in sede di compilazione della dichiarazione IRAP, e cioè: 1

1. presentare la dichiarazione Irap, versando la relativa imposta per avviare, poi, la procedura di rimborso; 2. omettere la presentazione della dichiarazione Irap; 3. presentare la dichiarazione Irap omettendo il versamento della relativa imposta; 4. presentare la dichiarazione con indicazione di una base imponibile esigua. Analizziamo in dettaglio i diversi casi. 1. Presentazione della dichiarazione Irap, versamento e richiesta del rimborso Tale soluzione che presuppone la presentazione della Dichiarazione Irap ed il versamento dell imposta nei termini di legge ha come unico vantaggio quello di evitare l irrogazione delle sanzioni. Si precisa che, secondo la Circolare n. 45/E/2008, l onere di provare l assenza dei presupposti per l imposta ricade sul contribuente che chiede il rimborso. Anche la Corte di Cassazione è d accordo con tale interpretazione; infatti, in diverse sentenze ha affermato che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell imposta asseritamene non dovuta allegare la prova dell assenza delle condizioni (si vedano le sentenze n. 3673, 3676,3677,3680, e 5012 del 2007; e n. 1414 del 2008). 2. Omessa presentazione della dichiarazione Irap La mancata presentazione della dichiarazione IRAP è la modalità indicata implicitamente dall Agenzia delle Entrate. Fino al periodo d imposta 2005 il contribuente, infatti, non poteva spedire il modello Unico senza allegare la Dichiarazione Irap in quanto il file non veniva recepito dal sistema informatico dell Agenzia delle Entrate.. A seguito dell eliminazione del blocco informatico che costringeva a presentare la dichiarazione IRAP in conseguenza della compilazione del Quadro RE di UNICO il contribuente oggi può presentare il modello Unico 2008 senza allegare la Dichiarazione Irap. 2

Tale comportamento è stato recentemente confermato anche dal sottosegretario al Ministero dell Economia e delle Finanze, nel question time n. 5-00072 del 4 giugno 2008, in ordine all obbligo da parte dei professionisti di procedere alla presentazione della dichiarazione IRAP anno 2008 e ai relativi versamenti. L Amministrazione ha, infatti, sostenuto che il professionista che ritiene certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi confronti, può non compilare il quadro IRAP; la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell invio telematico del Modello UNICO, né preclude l attività di controllo da parte dei competenti Uffici delle Entrate. Emissione di un atto di accertamento Qualora l ufficio non concorda con il comportamento del contribuente, lo stesso potrà emanare un atto di accertamento, che dovrà essere preceduto da richieste di informazioni, inviti o altri atti prodromici al provvedimento impositivo. L ufficio, infatti, non potrà emanare l atto di accertamento automaticamente, quasi si trattasse di un accertamento parziale (in base all articolo 41-bis del Dpr 600/73) solo per il fatto che il contribuente dichiara un reddito di lavoro autonomo nel quadro RE del modello Unico. L ufficio al contrario dovrà verificare e provare che il contribuente è dotato di un autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, che è cosa ben diversa dallo svolgimento di un attività di lavoro autonomo rilevante ai fini dell imposizione diretta, in base agli articoli 53 e 54 del Tuir. Ovviamente qualora l Amministrazione riesca a provare in giudizio, le suddette circostanze, nel senso che negli elementi portati innanzi al giudice dall ufficio vengono riscontrati i caratteri di gravità, precisione e concordanza (trattasi di presunzione semplice e non legale), l onere della prova contraria si trasferisce in capo al contribuente. 3

Contribuente che soccombe in giudizio Si ricorda che, ove il contribuente soccomba in giudizio, saranno applicate le sanzioni per l omessa dichiarazione dal 120 al 240% dell imposta dovuta. 3. Presentazione della dichiarazione e successiva omissione del versamento Un ulteriore soluzione cui può optare il contribuente è quella di presentare la dichiarazione Irap e, successivamente, omettere il versamento dell imposta. Liquidazione automatica art. 36-bis DPR 600/73 Nella fattispecie delineata, l Agenzia delle Entrate è, tuttavia, legittimata all utilizzo della procedura di liquidazione automatica, (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973); in questo modo, le somme verranno iscritte a ruolo. In sede processuale, è controversa la possibilità, per il contribuente, di sindacare la debenza del tributo, posto che l ufficio potrebbe sostenere che quest ultimo, avendo presentato la dichiarazione, abbia implicitamente ammesso di essere soggetto passivo dell imposta. Il pensiero della dottrina Parte della dottrina si è espressa in senso positivo. È stato sostenuto, infatti, che, se l iscrizione a ruolo è avvenuta a seguito di liquidazione automatica, i motivi spendibili sono quelli che riguardano non solo la forma dell atto o la corrispondenza del credito iscritto con quello accertato o l identificazione del soggetto, ma anche la legittimità e il fondamento della pretesa sostanziale per il suo tramite avanzata. Quanto esposto potrebbe meglio adattarsi a ipotesi in cui il contribuente abbia commesso un errore nella dichiarazione, a meno che non si intenda per errore il fatto di ritenere di essere soggetto passivo Irap. Non a caso, è con riferimento all ipotesi dell errore in dichiarazione che la Corte di Cassazione ha sancito che la liquidazione automatica non preclude al contribuente, attraverso l impugnazione della relativa cartella, di rimettere in discussione la debenza del tributo. 4

Sul punto, altra dottrina ha precisato, sebbene non in relazione allo specifico caso dell Irap, che ammettere che il contribuente possa eccepire l errore nella dichiarazione in sede di giudizio sulla riscossione del dichiarato, equivale a svuotare completamente il documento dichiarazione tributaria da qualsiasi carattere cogente e vincolante; quasi a sostenere che la dichiarazione sia emendabile anche mediante il solo comportamento concludente (il mancato pagamento del tributo). 4. Presentazione della dichiarazione con indicazione di una base imponibile esigua In tale circostanza, l Ufficio può, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, notificare un avviso di accertamento. Tale opzione comporta notevoli problematiche sul lato contenzioso; infatti, così facendo, poiché non ricorrono i presupposti per le deduzioni, ma quelli per l esclusione dall Irap, in caso di accertamento per infedele dichiarazione, il contribuente si troverebbe a essersi privato da solo di ogni mezzo di difesa contro la legittima azione di accertamento posta in essere dall ufficio. Il recupero degli acconti già versati Gli acconti 2007 Un ulteriore problema riguarda quei contribuenti che, ai fini del versamento degli acconti per il periodo di imposta 2007, hanno preferito procedere al pagamento non avendo la certezza di essere esclusi dall'obbligo nel dubbio sulla esistenza o meno dell'autonoma organizzazione. In questo caso, la problematica attiene alla modalità con la quale il contribuente può, anche alla luce della circolare dell'agenzia delle Entrate, recuperare il versamento in questione. Il recupero nel quadro RX A parere dello scrivente, si ritiene possibile l inserimento delle somme in questione direttamente nel modello Unico 2008 nella sezione del quadro RX nella 5

quale si indicano quei crediti provenienti da una dichiarazione nella quale un quadro era contenuto e, nella successiva, invece, non compreso. Esempio Il commercialista Carlo Verdi relativamente ai periodi d imposta precedenti al 2007 ha regolarmente versato l Irap. In occasione di Unico 2008, il soggetto in questione intende adottare un comportamento diverso non versando l Irap dovuta per il periodo d imposta 2007. Tuttavia, egli ha già versato gli acconti per il 2007 per un importo totale di 1.000 euro (prima e seconda rata). In sede di compilazione di Unico PF 2008, il quadro IQ non verrà compilato. Per poter, però, recuperare quanto versato a titolo di acconto (1.000 euro), ai fini Irap, si dovrà compilare il quadro RX in Unico 08 e indicare l ammontare degli acconti nella Sez. II, rigo RX17, col. 2 e 5. 1.000 1.000 Dott. Antonio Gigliotti 16 Luglio 2008 6