ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

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Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E BILANCIO ESERCIZIO 2015 dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 1

Analisi OIC 16 Riclassificazione Attivo Circolante Nessun Ammortamento Valutazione al minore tra Valore Netto Contabile e Valore di Realizzazione desumibile dall andamento del mercato (art. 2426, n.9, c.c.) Valore di Realizzazione = Prezzo di vendita oneri accessori di vendita 3 Analisi OIC 9 Perdita durevole di valore Valore Recuperabile < Valore Contabile Rivalutazioni ex L.185/2008 SOPRA LE RIGHE!!! CONCLAMAZIONE CON ASSEGNAZIONE!!! 4 2

Analisi OIC 28 Art. 47 TUIR OIC 28 5 Aspetti civilistici assegnazione agevolata 3

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AMBITO SOGGETTIVO: CHI ASSEGNA SOCIETÀ INTERESSATE: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società in nome collettivo; società in accomandita semplice. Rientrano (vedi art. 5 co. 3 TUIR) anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (circ. 112/E/1999). 7 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA GLI ASSEGNATARI CONDIZIONI: i soci: la norma non pone altri limiti soggettivi. Possibile l assegnazione a soci diversi dalle persone fisiche e/o non residenti nel territorio dello Stato; iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015 o iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all 1.10.2015. (segue) 8 4

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA L ISCRIZIONE A LIBRO SOCI COORDINAMENTO Il libro soci può non essere obbligatorio. In mancanza del libro quale deve essere il riferimento? Il riferimento deve essere al fatto che la condizione di socio deve essere verificata alla data del 30.9.2015 (titolo avente data certa). Qualità di socio Deve esistere al 30.9.2015 Misura dell assegnazione Valgono le quote alla data di assegnazione. 9 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA CASI PARTICOLARI (1) EREDI L'erede che subentra al de cuius (socio al 30.9.2015) può godere dell agevolazione. FIDUCIARIE Se la fiduciaria è socio alla data del 30.9.2015 e si dimostra che il rapporto fiduciario è anteriore a questa si può godere dell agevolazione. USUFRUTTO / NUDA PROPRIETÀ La qualità di socio è da riferire al soggetto titolare della nuda proprietà. 10 5

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA CASI PARTICOLARI (2) FUSIONI E SCISSIONI La società incorporante o risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30.9.2015. Esempio Rossi è socio di Alfa dal 2010. L 1.1.2016 Beta incorpora Alfa. Beta può assegnare (cedere) in modo agevolato a Rossi. 11 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA LA DATA DI RIFERIMENTO CESSIONE O ASSEGNAZIONE ENTRO IL 30.9.2016: cessione: data dell atto; assegnazione: data dell'atto d'assegnazione e non quello della delibera che dispone l'assegnazione. 12 6

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA L ASSEGNAZIONE OBBLIGO DI RISPETTARE LA PAR CONDICIO: L assegnazione deve essere effettuata nel rispetto della par condicio tra i soci. I beni devono essere assegnati a tutti i soci, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduto. È possibile assegnare a taluni soci beni agevolabili e, agli altri, beni non agevolabili. 13 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI IMMOBILI AGEVOLATI: beni immobili, diversi da quelli indicati nell art. 43 co. 2 primo periodo; beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Le caratteristiche debbono essere verificate nel momento dell'assegnazione / cessione a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società. 14 7

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI IMMOBILI AGEVOLATI: immobili merce: tutti indipendentemente dalla categoria catastale; immobili strumentali per natura: il riferimento è alle categorie catastali escluso i beni di categoria A con eccezione degli A10 (ma vedi esclusioni); immobili patrimonio: beni di categoria A concessi in locazione. ESCLUSIONI: immobili strumentali per destinazione; immobili utilizzati direttamente per l attività di impresa. (segue) 15 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI TIPOLOGIA DI IMMOBILE 1 Immobile D1 locato Agevolato AGEVOLAZIONE 2 Immobile D1 utilizzato in proprio Non agevolato 3 Immobile A3 locato Agevolato 4 Immobile A3 utilizzato in proprio (strumentale per destinazione) Non agevolato 5 Immobile D1 merce Agevolato 6 Immobile A3 merce Agevolato 16 8

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA IMMOBILIARE DI GESTIONE IMMOBILI AGEVOLATI: non sono considerati strumentali gli immobili che costituiscono l'oggetto dell attività imprenditoriale; l esempio è quello degli immobili locati a terzi; sono agevolabili le cessioni e assegnazioni degli immobili concessi in locazione a terzi da parte delle immobiliari di gestione. 17 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA TERRENI AGRICOLI LIMITE ALL AGEVOLAZIONE: se il terreno è utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento di animali, essendo in tal modo impiegato dalla società nell'esercizio dell'impresa, non è assegnabile o cedibile ai soci in regime agevolato. 18 9

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA IMPOSTA SOSTITUTIVA Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Società non operative 10,5% Altre società 8% Circ. 112/E/1999: in mancanza di base imponibile ai fini della predetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap l'assegnazione agevolata non può essere effettuata. Circ. 40/E/2002: sconfessa la precedente tesi. 19 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA SOCIETÀ NON OPERATIVE Sono considerate non operative quelle che lo erano in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Assegnazione intervenuta anno 2016: 2013 2014 2015 Aliquota operativa non operativa non operativa 10,5% operativa operativa non operativa 8% non operativa non operativa operativa 10,5% non operativa operativa operativa 8% 20 10

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA SOCIETÀ NON OPERATIVE Le società che in uno dei periodi: non hanno superato il test dei ricavi o erano in perdita sistematica ma hanno usufruito di una causa di esclusione legale o di una situazione di disapplicazione sono da considerare operative. 21 Le esimenti per le società di comodo 11

Le esimenti per le società di comodo Le esimenti per le società di comodo 12

Le regole per le società in perdita sistemica Le regole per le società in perdita sistemica 13

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA RISERVE IN SOSPENSIONE D IMPOSTA AFFRANCAMENTO Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13% 27 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA IL VALORE NORMALE ASSEGNAZIONE (IMMOBILI): il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del co. 4 dell art. 52 del TUR. CESSIONE (IMMOBILI): in caso invece di cessione ai soci, l imponibile dell imposta sostitutiva è costituito dal maggiore importo tra corrispettivo pattuito e valore normale dei beni ceduti, quest ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale per i beni immobili laddove previsto. BENI MOBILI: vale sempre l art. 9 del TUIR. 28 14

15

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA IL VALORE INTERMEDIO CIRC. 112/E/1999: valore normale del bene immobile: 100 valore catastale: 80 Il valore normale ai fini dell'assegnazione può essere assunto anche in un importo intermedio tra i due predetti valori. 31 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA L IMPOSTA SOSTITUTIVA IL PAGAMENTO 30.11.2016 60% 16.6.2017 40% Si applicano i criteri di cui al DLgs. 9.7.1997 n. 241 Possibile la compensazione 32 16

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA LA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI Le indicazioni della circ. 40/E/2002: il costo fiscale del bene ricevuto è pari al valore del bene utilizzato in sede di assegnazione. La differenza tra il valore assegnato e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva assume rilevanza fiscale per il socio: costituisce reddito di capitale (dividendo) se l assegnazione è avvenuta a fronte della distribuzione dell utile o di una riserva di utili, oppure riduce il costo della partecipazione in caso di rimborso di riserve di capitale; nell ipotesi b) se la differenza tra valore normale e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva supera il costo fiscale delle quote l eccedenza costituirà nel caso di società di capitali reddito di capitale (dividendo). 33 Assegnazione agevolata beni ai soci TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI In capo al socio assegnatario (di società di capitali) l operazione non risulta fiscalmente non rilevante, in quanto si rende operativa la tassazione degli utili in natura per la parte che eccede l entità assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Al riguardo, però, è opportuno puntualizzare che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, determina la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e/o delle quote possedute. Differenza tra valore assegnato e plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva -> reddito di capitale (dividendo) se assegnazione avvenuta a fronte della distribuzione dell utile o di una riserva di utili(o riduce costo partecipazione in caso di rimborso di riserve di capitale). Differenza tra valore normale e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva supera costo fiscale delle quote -> eccedenza = reddito di capitale(dividendo). 17

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 1 SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL RISERVE DI CAPITALI Bene assegnato per un valore di 1.000 Costo fiscale del bene 600 Imposta sostitutiva dovuta su 400. In capo al socio (persona fisica) il valore della partecipazione si riduce di 1.000 ma si incrementa di 400 (decremento netto di 600) Se il costo della partecipazione era pari a 500, l eccedenza (500-1.000 + 400 = - 100) è reddito di capitale. 35 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 2 SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL RISERVE DI CAPITALI Bene assegnato per un valore di 1.000 Costo fiscale del bene 600 Imposta sostitutiva dovuta su 400. In capo al socio (soggetto IRES) le somme derivanti dalla ripartizione del capitale o di riserve di capitale in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenze e quindi o tassazione integrale o tassazione per il 5% in caso di requisiti PEX. 36 18

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 3 SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL RISERVE DI UTILI Bene assegnato per un valore di 1.000 Costo fiscale del bene 600 Imposta sostitutiva dovuta su 400. In capo al socio il valore non assoggettato a sostitutiva (600) è dividendo da assoggettare a imposizione con le ordinarie regole. 37 La tassazione in capo ai soci 19

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA IVA RISCHIO DI CENSURE COMUNITARIE Non è previsto alcune regime speciale Gli atti di assegnazione ai soci sono equiparati a cessioni di beni (art. 2 co. 2 n. 6 DPR 633/72). Non vi è alcun assoggettamento ad IVA per le assegnazioni di beni che non avevano generato detrazioni al momento dell acquisto comprese quelle effettuate presso privati. 39 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA IMPOSTE INDIRETTE IMPOSTA DI REGISTRO Le aliquote proporzionali di registro a cui sono eventualmente soggetti gli atti di assegnazione (o cessione) sono ridotte alla metà IPO CATASTALI Sono applicate in misura fissa (sempre anche nel caso di cessione assegnazione assoggettata ad IVA). 40 20

TIPOLOGIA IMMOBILI SOCIETÀ INTERESSANTE IVA A MONTE REGIME IVA ASSEGNAZIONE IMPOSTA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA Note Impresa costruttrice/ ristrutturatrice che assegna entro 5 anni dalla fine lavoro Altre imprese (anche costruttrice/ ristrutturatrice che assegna oltre 5 anni dalla fine dei lavori) Qualunque Detratta Imponibile IVA 200 200 200 Detratta Non detratta o non presente Esente (1) 200 200 200 Imponibile IVA su opzione (in reverse charge se il socio assegnatario è soggetto passivo d imposta) Fiori campo IVA (1) (solo per assegnazione) 200 200 200 4,50% 50 50 (1) Verificare la necessità di operare la rettifica decennale dell imposta sull acquisto/ costruzione o sulle spese di recupero ai sensi dell art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972.. TIPOLOGIA IMMOBILI SOCIETÀ INTERESSANTE IVA A MONTE REGIME IVA ASSEGNAZIONE IMPOSTA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE FABBRICATI ABITATIVI Impresa costruttrice/ ristrutturatrice che assegna entro 5 anni dalla fine lavoro Impresa costruttrice/ ristrutturatrice che assegna oltre 5 anni dalla fine lavoro Detratta Imponibile IVA 200 200 200 Detratta Esente (1) Imponibile su opzione (reverse charge se il socio assegnatario è soggetto passivo d imposta) 4,5% o 1% 50 50 200 200 200 Note Altra impresa Non rileva Esente (1) Qualunque Non detratta o non presente Fuori campo IVA (1) (solo per assegnazione) 4,5% o 1% 4,5% (1% se prima casa) 50 50 50 50 (1) Verificare la necessità di operare la rettifica decennale dell imposta sull acquisto/ costruzione o sulle spese di recupero ai sensi dell art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972. 21

IMPOSTA TIPOLOGIA IMMOBILI SOCIETÀ INTERESSANTE IVA A MONTE REGIME IVA ASSEGNAZIONE REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE FABBRICATI NON ULTIMATI Qualunque Detratta Imponibile IVA 200 200 200 TIPOLOGIA IMMOBILI SOCIETÀ INTERESSANTE IVA A MONTE REGIME IVA ASSEGNAZIONE IMPOSTA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE AGRICOLI Qualunque Non rileva Fuori campo IVA 7,5% 200 (1) 50 200 (1) 50 200 (1) TERRENI EDIFICABILI Qualunque Non detratta o non presente Fuori campo IVA (solo per assegnazione) 4,5% 50 50 Note Imponibile IVA Detratta 200 200 200 22% (1) Se assegnatario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionali iscritto all INPS 22

Aspetti da valutare ai fini IVA Tipologia del bene assegnato (terreno agricolo, edificabile, fabbricato abitativo o strumentale). Natura di impresa costruttrice/ristrutturatrice della società relativamente al fabbricato assegnato (rilevante nei 5 anni della fine lavori). Attività ordinariamente svolta dall impresa assegnante (il regime di esenzione può far scattare il pro rata per l assegnazione di immobili non ammortizzabili oggetto dell attività). Particolari agevolazioni in capo al socio assegnatario (fabbricato prima casa o qualifica di coltivatore diretto/iap per i terreni). In tutti i casi di assegnazione fuori campo IVA o esente, l obbligo di rettifica (per decimi) dell imposta detratta in sede di acquisto o di sostenimento di spese di ristrutturazione o incrementative, nel decennio anteriore all operazione. Se il socio assegnatario è un impresa nel caso in cui la società che assegna decide di optare per l imponibilità in luogo dell esenzione si applica il reverse charge, sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali (art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972). Assegnazione agevolata beni ai soci TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI (PERSONE FISICHE) caso 1 SOCIETÀ ASSEGNANTE: SRL - riserve di capitali DATI Costodellapartecipazione.. 500.000,00; Valoreassegnato delbene.. 950.000,00; Costofiscale delbene.. 550.000,00; Impostasostitutiva dovutasu.. 400.000,00. In capo ai soci(persone fisiche): il valore della partecipazione, che si riduce di 950.000,00 e si incrementa di 400.000,00 = decremento netto di 550.000,00; se il costo della partecipazione era pari a 500.000,00, l eccedenza, che sarà pari a di 50.000,00 data dal seguente conteggio: 500.000,00-950.000,00 + 400.000,00 = -50.000,00, costituisce reddito di capitale. 23

Assegnazione agevolata beni ai soci TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI (SOGGETTI IRES) caso 2 SOCIETÀ ASSEGNANTE: SRL - riserve di capitali DATI Valoreassegnato delbene.. 950.000,00; Costofiscale delbene.. 550.000,00; Impostasostitutiva dovutasu.. 400.000,00. In capo ai soci(soggetti Ires) le somme derivanti dalla ripartizione: del capitale; di riserve di capitale; in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenze soggette a: tassazione integrale; oa: tassazioneperil5%inpresenzadeirequisitipex. Assegnazione agevolata beni ai soci TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI caso 3 SOCIETÀ ASSEGNANTE: SRL - riserve di utili DATI Valoreassegnato delbene.. 950.000,00; Costofiscale delbene.. 550.000,00; Impostasostitutiva dovutasu.. 400.000,00. In capo al socio: il valore non assoggettato ad imposta sostitutiva pari a 550.000,00 deve essere considerato «dividendo» che deve necessariamente risultare assoggettato ad imposizione con le ordinarie modalità. 24

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) Trasformazione agevolata in società semplice AMBITO SOGGETTIVO Società interessate -> quelle che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione: di beni immobili; di beni iscritti in pubblici registri; che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in«società semplici». Al riguardo è opportuno sottolineare che per l art. 73, comma 4, del Tuir, per oggetto principale si deve intendere l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati: dalla legge; dall'atto costitutivo; o: dallo statuto. 25

L ATTUAZIONE DELLA DELEGA Art. 4 DLgs. 147/2015, in GU. 22.9.2015 n. 220 Rilevanza nel ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni in società non residenti controllate. Viene abrogato l art. 96 co. 8 del TUIR. Individuazione dell ambito soggettivo di applicazione dell art. 1 co. 36 L.244/2007. L'art. 3 co. 115 L. 28.12.1995 n. 549 è abrogato. Applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7.10.2015) 51 LA NORMA Art. 1 co. 36 L. 244/2007 In attesa della riforma della fiscalità immobiliare: non rilevano ai fini dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986 n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. C.M. 22.7.2009 n. 37/E 52 26

LE INDICAZIONI DELLA PRASSI (1/2) L ambito soggettivo Immobiliari di gestione: valore del patrimonio (a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell esercizio dell impresa. In pratica: società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili patrimonio e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente 53 LE INDICAZIONI DELLA PRASSI (2/2) Leasing: parificato alla locazione (Circ. 37/E per completezza, si precisa che le medesime considerazioni valgono nell ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing ). Immobili: la norma si applica con riferimento a tutti gli immobili patrimoniali o strumentali destinati all attività locativa (Circ. 37/E non essendo determinante la natura dell immobile posto a garanzia dell impegno assunto ). Mutuo: la previsione di deducibilità piena degli interessi passivi ipotecari si applica a patto che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione. 54 27

LA NOVITÀ Art. 1 co. 36 L. 244/2007 non rilevanza ai fini dell art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. NON È DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 55 LE CONDIZIONI Attività immobiliare DUE CONDIZIONI CONCORRENTI: 1. valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; 2. ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. 56 28

Trasformazione agevolata in società semplice SOGGETTI ASSEGNATARI Condizione -> alla data dell atto della trasformazione la compagine sociale deve necessariamente risultare composta dai medesimi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015. Al riguardo è opportuno sottolineare che si deve ritenere non influente che al momento della «trasformazione» la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci risulti di entità diversa rispetto a quella dai medesimi posseduta al 30 settembre 2015. Momento della «trasformazione» -> dovrebbe coincidere (anche per le società di persone) alla data in cui si verifica la pubblicità dell avvenuta operazione di trasformazione. Aspetti civilistici trasformazione agevolata 29

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) GLI ASSEGNATARI CONDIZIONI (da circ. 112/E/1999): all'atto della trasformazione la compagine sociale deve essere composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30.9.2015; è ininfluente che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30.9.2015. 59 TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) LA DATA DI RIFERIMENTO TRASFORMAZIONE IL 30.9.2016: la data rilevante dovrebbe essere (anche per le società di persone) quella in cui vi è la pubblicità dell avvenuta trasformazione. 60 30

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) BENI TRASFORMATI PRESENZA DI ALTRI BENI: nella società trasformata possono essere presenti beni non agevolabili ; per questi la tassazione applicabile è quella ordinaria. 61 TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) IMPOSTA SOSTITUTIVA Valgono le medesime regole dell assegnazione (anche per la base imponibile). Società non operative 10,5% Altre società 8% AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA 13,% 30.11.2016 60% 16.6.2017 40% 62 31

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) LA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE: nessuna tassazione in capo ai soci; il valore assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società si aggiunge al costo fiscale delle partecipazioni; l atto di trasformazione non interrompe il periodo quinquennale rilevante ai fini della determinazione dei redditi diversi. 63 TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) IVA RISCHIO DI CENSURE COMUNITARIE Non è previsto alcune regime speciale. Gli atti di trasformazione in società semplice sono ipotesi di destinazione di beni a finalità estranee all esercizio dell impresa (art. 2 co. 2 n. 5 DPR 633/72. 64 32

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA) IMPOSTE INDIRETTE IMPOSTA DI REGISTRO Le trasformazioni sono ordinariamente soggette ad imposta in misura fissa. IPO CATASTALI: Le trasformazioni sono ordinariamente soggette ad imposta in misura fissa. 65 Trasformazione agevolata in società semplice TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI tassazione in capo ai soci -> nessuna. atto di trasformazione -> non interrompe il periodo quinquennale che rileva ai fini dell individuazione dei redditi diversi. valore assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società -> deve essere considerato in aggiunta al costo fiscale delle partecipazioni N.B.: nella società trasformata possono anche essere presenti beni non agevolabili, per i quali la tassazione che si rende applicabile è quella ordinaria. 33

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELL IMPRENDITORE INDIVIDUALE Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale COMMA 121 DELL ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 L imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all art. 43, comma 2, del Tuir, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e dell imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell 8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120. 34

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI CHI PUÒ ACCEDERE LE CONDIZIONI Imprenditori individuali che alla data del 31.10.2015 possedeva beni immobili strumentali di cui all art. 43 co. 2 del TUIR. La qualifica di imprenditore deve esistere al 1 gennaio 2016 Circ. 40/E 2002: non ci si può avvalere delle norma nel caso di unica azienda concessa in affitto. Il riferimento all art. 43 co. 2 comporta che l ambito oggettivo concerne tutti (e solo) gli immobili strumentali per natura o destinazione (vedi slide successiva). 69 ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI DISTINZIONE Immobili acquistati dal 1992: sia quelli strumentali per destinazione che per natura sono relativi all'impresa individuale solo se indicati nell'inventario. Immobili acquistati ante 1992: gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario, mentre gli immobili strumentali per natura erano considerati relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario. 70 35

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI CASI PARTICOLARI EREDE Può effettuare l estromissione agevolata a patto cha abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale. DONATARIO Vedi erede. LOCAZIONE Immobili concessi in locazione (o simili) dopo il 31.10.2015: si possono estromettere. 71 ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI TEMPI E MODALITÀ OPZIONE Entro il 31.5.2016 con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell 1.1.2016. MODALITÀ (CIRC. 40/E/ 2002) Sufficiente il comportamento concludente dell'imprenditore che effettui adempimenti che presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (contabilizzazione). 72 36

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI IMPOSTA SOSTITUTIVA Base imponibile: differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto: Imposta sostitutiva: 8% Vedi regole compatibili in tema di assegnazione agevolata 74 37

COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN USO A SOCI/ FAMILIARI (Provv. 94902 del 02.08.2013) 38

Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore Finalità delle disposizioni introdotte dal D.L. 138/2011 Disincentivare l utilizzo di schermi societari per l intestazione di beni che, pur risultando formalmente dell impresa, sono di fatto concessi in godimento a fini privati ai soci e familiari Potenziare l applicazione dell accertamento sintetico in capo all utilizzatore di detti beni Scadenze comunicazione A REGIME: 30 aprile dell anno successivo (per il 2013-> 30.04.2014) Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore Normativa e prassi Art. 2, da co.36-terdecies a co.36-duodevicies, D.L. 138/2011 Provv. Ae 166485 del 16/11/2011 (tracciati record comunicazione) Provv. Ae 37049 del 13/03/2012 (proroga prima scadenza al 15/10/2012) Provv. Ae 133184 del 17/09/2012 (ulteriore proroga al 31/03/2013) Prove. Ae n. 54581 del 16/04/2014 C.M. n. 43/E del 29/9/2011 Interrogazione 5-05309 del 15/9/2011 C.M. n. 24/E del 15/6/2012 C.M. n. 25/E del 19/6/2012 (Risposte forum I.O.18/1/2012 e Telefisco 25/1/2012) C.M. n. 36/E del 24/9/2012 I Provv. 94902 e 94904 del 02.08.2013 prevedono due comunicazioni autonome Dottrina Circolare IRDCEC n. 27/IR del 2/2/2012 39

Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore Comunicazione beni ai soci/finanziamenti Provv. Ae n. 54581 del 16/04/2014 Scadenza anno 2013 Scadenza anno 2014 Comunicazione beni ai soci/familiari Finanziamenti e apporti dai soci PF 30/04/2014 30/10/2015 31/04/2014 30/10/2015 Comunicazione beni ai soci PROVVEDIMENTO N. 54581 16 APRILE 2014 L Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 54581 16 aprile 2014, aveva modificato a regime il termine di presentazione dei modelli, prorogandone la scadenza originariamente fissata al 30 aprile a fine ottobre. Nello specifico si tratta di due comunicazioni distinte, contenute in due modelli diversi: la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (Provv. 2.8.2013 n.94902); la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessi dall'impresa(provv. 2.8.2013 n. 94904). 40

Comunicazione beni d impresa AMBITO APPLICATIVO In linea generale va detto che l obbligo sussiste ogni qualvolta vi sia un reddito diverso da assoggettare a tassazione. Viceversa se l utilizzo del bene avviene a valori di mercato alcun dovere di comunicazione è richiesto. In altre parole l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui: un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore; sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d'imposta. Comunicazione beni d impresa BENI AD USO PROMISCUO In questo senso il Provv. 94902 del 2.8.2013 ha altresì chiarito, che non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir SOCI AMMINISTRATORI Allo stesso modo il provvedimento prevede che, per una delle casistiche pratiche più diffuse, quella riguardante l utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l obbligo di comunicazione. Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringe benefit per l amministratore. 41

Comunicazione beni d impresa SOCI AMMINISTRATORI Nel caso in cui l amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere effettuata. Infine il provv. 2.8.2013 n. 94902 ha escluso l obbligo di comunicazione quando i beni, rientranti nella categoria "altro", sono di valore non superiore a 3.000,00 euro al netto dell IVA. Soggetti coinvolti e soggetti esclusi C.M. 24/E/2012 Indeducibilità costi Obbligo comunicativo solidale con l utilizzatore SOGGETTI CONCEDENTI SI imprenditore individuale N.B. Solo se residenti SI società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) SI società di capitali (spa, srl, sapa) SI società cooperative SI stabili organizzazioni di società non residenti SI enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale NO società semplici NO professionisti e artisti, anche in forma associata (CNDEC n. 27/2012) NO attività agricole produttive di reddito agrario (CNDEC n. 27/2012) NO società non residenti prive di S.O. in Italia (CNDEC n. 27/2012) Società anche se non operative o esterovestite Circ CNDCEC n. 27/2012 2.1 42

Soggetti coinvolti e soggetti esclusi C.M. 24/E/2012 Reddito diverso Obbligo comunicativo solidale con il concedente SOGGETTI UTILIZZATORI N.B. Anche se non residenti SI soci di società residenti SI soci di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale SI familiari (coniuge, parenti entro il 3 e affini entro il 2 ), sia dell imprenditore che dei soci SI soci o familiari che ricevono in godimento i beni da società controllate o collegate (2359 cc) da quella partecipata dai soci NO soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso N.B. non sono richiamati i conviventi Soggetti coinvolti e soggetti esclusi I SOGGETTI ESONERATI Non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generanofringebenefit,giàtassatiaisensidegliarticoli51e54deltuir; l'imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non deve comunicare nulla (anche dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non si generi alcun reddito diverso); gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento. i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti), per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l'uso anche privato, non vanno comunicati. 43

Comunicazione beni d impresa LA COMUNICAZIONE Il modello ufficiale è sempre quello licenziato il 27 novembre 2013 ed è unico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso e finanziamenti/capitalizzazioni), anche se come sopra indicato è necessario poi procedere con l inoltro telematico di due modelli distinti. L adempimento va gestito per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta. Nell ipotesi in cui lo stesso socio utilizzi più beni appartenenti all impresa ed oggetto di comunicazione è possibile inviare due distinti modelli per ogni cespite in godimento. Beni oggetto di comunicazione I beni oggetto di comunicazione, possono essere: ibenimerce; i beni strumentali; i beni patrimonio (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell attività d impresa). 44

Oggetto della comunicazione CORRISPETTIVO ANNUO < VALORE DI MERCATO per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore Differenza = REDDITO DIVERSO Indeducibilità costi relativi Provv. AE 16/11/2011 Provv. AE 02.08.2013 COMUNICAZIONE Quali beni? Tipo utilizzo: 0 = esclusivo 1 = non esclusivo 2 = subentrante Tipologia contratto: 1 = Comodato 2 = Caso d uso 3 = Altro Data inizio e fine concessione (nel periodo d imposta) A autovetture (n. telaio), B altri veicoli (n. telaio), C unità da diporto (metri), D aeromobili (potenza Kw), E immobili (Comune, Prov., Fg., Mapp.) + F altri beni (se valore > 3.000 al netto di Iva) Corrispettivo e valore di mercato Risultano esclusi dalla comunicazione nonché (come precisato nella CM 24/E/2012) dalla disciplina tutti i beni rientranti nella categoria "altro" che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata Beni d impresa interessati Beni strumentali, beni merce, immobili patrimonio (CM 24/E/2012 2) Posseduti in proprietà (o altro diritto reale) o detenuti in leasing, locazione, noleggio o comodato Imprenditore individuale beni inventario art. 65 Tuir Società di persone e capitali tutti i beni appartenenti Società di fatto beni merce e beni strumentali (compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l esercizio d impresa) 45

Beni oggetto di comunicazione LE ESCLUSIONI. COSA NON VA INDICATO Beni di modico valore Concessi in godimento al socio o familiare dell imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000,00 euro + IVA. Beni oggetto di comunicazione SOGGETTI OBBLIGATI. CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE La comunicazione riguardante i beni concessi in godimento ai soci deve essere trasmessa(in via alternativa): dai soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva concedenti; dai soci ovvero familiari utilizzatori. In assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, si rende applicabile la previsione dicuiall'art.5co.5deltuir. Rientrano pertanto nella nozione di familiare: il coniuge; iparentientroilterzogrado(es.nipotedelsocio); gliaffinientroilsecondogrado(es.cognatodelsocio). 46

Beni oggetto di comunicazione SOGGETTI OBBLIGATI. CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE Secondo quanto stabilito dal Provv. 2.8.2013 n. 94902 l'obbligo di comunicazione riguarda i seguenti contribuenti (purché residenti): imprenditore individuale; società di persone; società di capitali; società cooperative; stabili organizzazioni in Italia di società non residenti; enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di redditi fondiari. Beni oggetto di comunicazione I CASI PARTICOLARI Gruppo Partecipazione indiretta Percentuale partecipazione Familiare del socio Ex socio La comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società che appartiene al medesimo gruppo La comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente E irrilevante la percentuale di partecipazione del socio nel capitale della società la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio la comunicazione deve essere effettuata anche a chi non è più socio (ex socio- es. receduto nel corso del 2014 o del 2015), a condizione che abbia fruito del bene nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione 47

I dati da indicare. Dubbi e casi particolari VALORE Per quanto attiene alla compilazione dei singoli righi di dettaglio del modello va riferito che la comunicazione deve essere quindi effettuata qualora sussista una differenza tra il corrispettivo relativo al godimento del bene, anche se non versato nell'anno, e il valore di mercato dello stesso in relazione a ognuno dei beni concessi. Potrebbe quindi essere che nel bilancio è stata stanziata la fattura da emettere (fatta dalla società nei confronti del socio o del familiare del socio) in relazione al valore normale del bene concesso in godimento, e quindi anche se non è avvenuta la transazione finanziaria, la comunicazione non è da effettuare. I dati da indicare. Dubbi e casi particolari VALORE Come potrebbe essere che la fattura da emettere, non copra l intero valore normale del bene, per cui si rende necessario procedere alla comunicazione indicando l intero valore anche se non riscosso. Stesso discorso vale nell ipotesi in cui, invece la fattura è stata emessa ma non ancora pagata. Si applica quindi sempre il principio generale indipendentemente dal fatto che la transazione finanziaria sia avvenuta o meno. Pertanto, affinché l'obbligo di comunicazione deve esistere un reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore; se l'utilizzo del bene aziendale è, invece, avvenuto a valori di mercato non scatta alcun obbligo di comunicazione. 48

Reddito diverso: chiarimenti REDDITO DIVERSO Nuova lettera h-ter art. 67 TUIR Valore di mercato Dal 2012 in avanti Differenza tra il VALORE DI MERCATO e il CORRISPETTIVO ANNUO per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore Per valore di mercato si intende valore normale ai sensi dell art. 9 co.3 del TUIR (C.M.25/E/2012 5.4 e C.M. 24/E/2012 3) Quando non è possibile utilizzare i criteri dell art. 9, è possibile determinare il valore di mercato ricorrendo ad apposita perizia che descriva in modo esaustivo il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore (C.M. 24/E/2012 3) Per gli autoveicoli, per esigenze di semplificazione, il valore normale va individuato ai sensi dell art. 51, co.4, TUIR (30% tariffa ACI percorrenza 15.000 km) al netto del corrispettivo eventualmente pagato (C.M. 36/E/2012 3) Reddito diverso: chiarimenti Ragguaglio valore di mercato alla durata del godimento Nel caso di concessione in godimento per durata inferiore all anno il valore di mercato va ragguagliato al periodo di godimento (C.M. 24/E/2012 3). Esempio Valore mercato concessione in godimento immobile = 20.000 Durata godimento = 30 gg per il corrispettivo di 1.200 Valore mercato ragguagliato = 20.000 / 365 x 30 = 1643,83 Reddito diverso utilizzatore = 1.643,83 1.200 = 443,83 49

Reddito diverso: chiarimenti Criterio di tassazione del reddito diverso da art. 67 lett. h- ter) A differenza degli altri redditi diversi (per i quali rileva il principio di cassa), la fattispecie di cui alla nuova lettera h-ter rileva in base al criterio di maturazione (competenza) (C.M. 24/E/2012 3) Esclusione applicazione art. 67 lett. h. ter) La fattispecie della lett. h-ter) non trova applicazione nel caso in cui l utilizzatore (socio o familiare) sia al contempo dipendente o lavoratore autonomo del concedente nel qual caso opera la tassazione prevista dall art. 51 e 54 del TUIR (C.M. 24/E/2012 3) Esempio Auto in uso ad amministratore socio che è anche dipendente resta assoggettato a disciplina art. 51 (C.M. 25/E/2012 5.1) Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE) SOCIO TRASPARENTE O IMPR. INDIVIDUALE VALORE NORMALE (-) CORRISPETTIVO PAGATO (-) MAGGIOR REDDITO D IMPRESA DERIVANTE DALL INDEDUCIBILITA DEI COSTI 50

Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti CASO IMPRENDITORE INDIVIDUALE SOCIO DI SNC, SAS SOCIO DI SRL TRASPARENTE SOCIO DI SRL NON TRASPARENTE ELIMINAZIONE DOPPIA TASSAZIONE REDDITO DIVERSO VALORE NORMALE ( ) CORRISPETTIVO PAGATO ( ) MAGGIOR REDDITO DERIVANTE DALL INDEDUCIBILITA DEI COSTI VALORE NORMALE ( ) CORRISPETTIVO PAGATO Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti DISTINZIONE Va poi fatta una distinzione tra (Circolare n. 36/E/2012): il bene d impresa per il quale il TUIR non prevede alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi e; il bene d impresa per il quale il TUIR dispone specifiche limitazioni alla deducibilità. 51

Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti ESEMPIO Si supponga che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50%, conceda in godimento ad uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento e che l impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue: valore normale del diritto di godimento: 10.000,00 ; corrispettivo pattuito per il godimento: 5.500,00 ; costi indeducibili relativi al bene: 2.000,00 ; differenza tra valore normale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 4.500,00 (10.000,00 5.500,00); reddito d impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: 2.000,00 : reddito diverso da assoggettare a tassazione: 2.500,00 (4.500,00 2.000,00). Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE) ABBATTUTO DEL LIMITAZIONE ALLA DED. COSTI (TUIR) - > MAGGIOR REDDITO IMPUTATO A TUTTI I SOCI NO LIMITAZIONE ALLA DED. DEI COSTI (TUIR) -> MAGGIOR REDDITO IMPUTATO AI SOLI SOCI UTILIZZATORI 52

Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti ESEMPIO La Beta S.r.l. (in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR) concede gratuitamente in godimento ad uno dei 2 soci (con partecipazione ciascuno del 50%), un autovettura, il cui valore normale del diritto di godimento ammonta a 900. I costi relativi all autovettura ammontano a complessivi 1.000, di cui 800 (1.000 x 80%) indeducibili. Il reddito diverso tassato in capo al socio va determinato come differenza tra il valore normale di godimento e il corrispettivo al netto del reddito d impresa imputabile a ciascun socio, a prescindere dall utilizzo del bene, corrispondente alla quota parte dei costi indeducibili relativi all autovettura. Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti... ESEMPIO VALORE NORMALE DI GODIMENTO: 900,00 (-) CORRISPETTIVO: 0,00 (-) MAGGIOR REDDITO D IMPRESA IMPUTABILE AL SOCIO A PRESCINDERE DALL UTILIZZO DEL BENE: 400,00 ( 800,00 x 50%) = REDDITO DIVERSO = 500,00 53

PASSAGGI PER INDIVIDUARE IL REDDITO DIVERSO 1. INDIVIDUAZIONE DEL VALORE NORMALE DEL DIRITTO DI GODIMENTO - desumibile dalle Tariffe ACI pubblicate a fine anno sulla G.U. valevoli per l anno successivo 2. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDEDUCIBILI DELL AUTOVETTURA CONCESSA IN GODIMENTO - comprendono l 80% dei relativi costi (carburante, assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione e riparazione, ecc.) e la quota indeducibile dell ammortamento 3.INDIVIDUAZIONE DEL MAGGIOR REDDITO IMPUTATO PER TRASPARENZA AL SOCIO, PER EFFETTO DELL INDEDUCIBILITÀ DEL COSTO DELL AUTOVETTURA - è pari ai costi indeducibili, moltiplicati per la quota di partecipazione agli utili del socio. Va fatto riferimento ai costi indeducibili riferiti al veicolo utilizzato dal socio. 4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO DA IMPUTARE AL SOCIO UTILIZZATORE se il socio non corrisponde alcuna somma alla società, sarà pari alla differenza tra il valore del diritto di godimento (punto 1) e il maggior reddito imputato al socio (punto 3) I dati da indicare LA FIRMA Il frontespizio del modello relativo ai beni ai soci e quello riguardante i dati dei soci o familiari dell imprenditore che effettuano capitalizzazioni o finanziamenti nei confronti dell impresa, deve essere appositamente sottoscritto dall intermediario abilitato che cura l invio telematico. Secondo le Entrate, infatti, il modello in oggetto, come già specificato per lo spesometro, non rientra fra quelli di dichiarazione, ma bensì fra quelli di comunicazione, con la conseguenza che non si applicano gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. 54

I dati da indicare IMPEGNO Nel frontespizio del modello vi è, infatti, un intero riquadro riservato all impegno alla trasmissione telematica, nel quale, secondo le istruzioni, bisogna riportare oltre alla data dell impegno, il codice fiscale dell intermediario e la personale sottoscrizione del professionista che assume l incarico di inviare il modello. Gli esempi pratici. Chi deve inviare la comunicazione 55

Situazione Imprenditore individuale che da l auto in uso alla moglie Autovettura concessa in uso al socio di srl Autovettura concessa in uso al socio di srl trasparente Descrizione Ditta individuale gestita dal Sig. Bianchi con la moglie. Il titolare ha dato in uso gratuito al coniuge l autovettura intestata all attività. Il reddito convenzionale riferito all auto è di euro 3.150 e la quota parte di costi indeducibili attribuita al coniuge è di euro 2.120; ne scaturisce un reddito diverso che è stato tassato in capo al coniuge (rigo RL10) di 1.030 (2.120 1.030). Società a responsabilità limitata che ha concesso in uso al socio, dipendente della società, l autovettura aziendale. Al socio è stato addebitato in busta paga per il 2014 il benefit riferito all utilizzo dell auto (articolo 51 co. 4 lett. a del TUIR). Srl in regime di tassazione in trasparenza ex art. 116 del TUIR, che ha dato in uso gratuito ad un socio l autovettura aziendale. Il reddito convenzionale riferito all auto è di 2.840 e la quota parte di costi indeducibili relativi al mezzo attribuibili al socio è di 3.000. Nel socio non si realizza, pertanto, alcun reddito diverso tassabile. Obbligo comunica zione SI NO NO Situazione Ex socio Finanziamenti interamente rimborsati Finanziamenti parzialmente rimborsati Descrizione Società di capitali che concede per i primi sei mesi dell anno (2014) in uso gratuito al socio l utilizzo di un appartamento di proprietà della Srl, all ex socio, receduto in data 20.10.2014 Società a responsabilità limitata partecipata da due soci al 50%. I soci hanno effettuato nel corso del 2014,, versamenti infruttiferi SOCI per un totale di euro 30.000 ciascuno. Detti finanziamenti sono stati completamente rimborsati dalla società entro il 31.12.2014. Nel corso del 2014 i soci di una srl hanno effettuato versamenti a titolo di finanziamento infruttifero per euro 15.000 ciascuno. La società ha iniziato a rimborsare i citati finanziamenti con versamenti mensili da 4.000 euro ciascuno a partire dal mese di ottobre 2014. L importo residuo dei finanziamenti iscritti nel bilancio al 31.12.2014 è dunque di euro 3.000 per ciascun socio. Obbligo comunica zione SI SI SI 56

Situazione Conversione di finanziamenti Immobile dato in uso al socio Società di persone in contabilità semplificata Descrizione Nel corso del 2014, i soci di srl che avevano effettuato finanziamenti infruttiferi negli anni precedenti (2012-2013) per un totale complessivo di 20.000 decidono di convertire questi ultimi in riserve di patrimonio netto. Società di capitali che concede in uso gratuito al sociodipendente un immobile abitativo di proprietà. Quest ultimo deve tassare il reddito convenzionale secondo le regole di cui all articolo 51, co. 4 lettera c), del TUIR (differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso). Una società di persone in contabilità semplificata nel corso del 2014 ha proceduto a ricevere un finanziamento infruttifero da parte dei soci. I versamenti sono stati eseguiti nel corso del 2014 tramite bonifico bancario effettuato da ciascun socio al c/c della società con causale finanziamento infruttifero. Obbligo comunica zione NO NO SI Situazione Familiare del socio Immobile dato in uso al figlio di un socio Descrizione Una srl concede in uso gratuito l auto aziendale alla moglie del socio. La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio Società a responsabilità limitata che concede in uso al figlio del socio di maggioranza un immobile ad un canone di locazione di 4.500 che risulta essere inferiore rispetto a quello di mercato (9.600 euro annui). Il familiare del socio utilizzatore ha dichiarato nel modello UNICO 2014, quale reddito diverso, al rigo RL 10 l importo di euro 5.100 (differenza tra valore normale e corrispettivo pagato). Obbligo comunica zione si SI 57

Esempi di compilazione Esempi di compilazione 1. CONCESSIONE IN USO L IMMOBILE La società Franco Srl è partecipata da due soci Franco Rossi con partecipazione al 70% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 30%. La società è proprietaria di un immobile ad uso abitativo concesso in utilizzo al socio Franco Rossi a partire dal 1 marzo 2014 ad un corrispettivo annuo di 1.200 euro. 58

Esempi di compilazione 2. I DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA L IMMOBILE La società dovrà comunicare la concessione in uso al socio Mario Galli del bene. Nel frontespizio del modello la società indicherà nel campo qualifica il codice 2 (soggetto diverso da persona fisica) mentre nel campo Tipo soggetto indicherà il codice G (società di capitali) Esempi di compilazione 3. LA COMPILAZIONE L IMMOBILE Nel quadro BG1 vanno indicati i dati anagrafici del socio che ha in uso l immobile avendo cura di evidenziare il codice 1 (persona fisica) nel campo Qualifica e il codice A (soci residenti e non) nel campo tipo di soggetto. Nella sezione Tipologia di utilizzo andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nella sezione Dati del contratto la casella Caso d uso Secondo le istruzioni come data di inizio andrà indicato 01.03.2014, e la data fine utilizzo 31.12.2014 (anche se poi la stessa si protrae anche nel 2015). 59

Esempi di compilazione 3. LA COMPILAZIONE L IMMOBILE Nella sezione Bene concesso in godimento andrà barrata la casella Immobile e compilato il campo 2, comune in cui è ubicato l immobile, e in campo 3 la provincia. In colonna 4 e 5 andranno rispettivamente indicati il Foglio e la Particella catastale che identificano l immobile concesso in uso. Infine il Corrispettivo pagato dal socio alla società pari a 2.000 per l utilizzo del bene dovrà essere indicato in colonna 1 e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro 6.000. 2.000 6.000 Esempi di compilazione 1. Concessione in uso autovettura LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO Gamma srl Srl è partecipata da due soci Giuseppe Rossi con partecipazione al 40% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 60%. La società possiede un auto che è data in uso al socio Franco Gaspari il quale corrisponde alla società la somma di euro 1.600 annui. Il Fringe benefit sull auto è di euro 3.165. 60

Esempi di compilazione 2. I dati del soggetto che comunica LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO Il socio Gaspari Franco comunica la concessione in uso del bene. Nel frontespizio del modello indicherà nel campo qualifica il codice 1 (socio) mentre nel campo Tipo soggetto indicherà il codice A (socio residente e non). Esempi di compilazione 2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO Va compilato un intercalare con i dati della società che concede il bene in uso al socio avendo cura di evidenziare il codice 2 (soggetto diverso da persona fisica) nel campo Qualifica e il codice G (società di capitali) nel campo tipo di soggetto 61

Esempi di compilazione 2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO Nella sezione Tipologia di utilizzo andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nella sezione Dati del contratto andrà barrata la casella Altro ; come data di inizio andrà indicato 01.01.2014 anche se la concessione in uso risale al 2013, e la data fine utilizzo 31.12.2014. 2014 2014 Nella sezione Bene concesso in godimento andrà barrata la casella Autovetture e compilato il campo 3, indicando il numero di telaio dell auto in uso al socio. Esempi di compilazione 2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO Infine nella sezione Corrispettivo relativo al bene dovrà essere indicato in colonna 1 il corrispettivo relativo al bene (nel caso di specie 1.600) e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro 3.165. 62

L ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE Il punto della situazione (legge di stabilità 2016) dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara MODELLO UNICO SC 2016 QUADRO RQ SEZIONE XXII (1/2) Nel rigo RQ85 va indicato l ammontare della differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai: beni immobili, in colonna 1; beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, in colonna 2. 126 63