LA FISCALITÀ DELL E - COMMERCE



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LA FISCALITÀ DELL E - COMMERCE

LA FISCALITÀ DELL E-COMMERCE Cosa tratteremo: Intendiamoci sui termini Imposte dirette IVA

INTENDIAMOCI SUI TERMINI Il commercio elettronico è un attività commerciale che si svolge con contratti conclusi senza la presenza simultanea delle parti («a distanza») tramite Internet (siti web, app, o simili) Non è commercio elettronico quello svolto mediante semplici scambi di email

INTENDIAMOCI SUI TERMINI Si usa distinguere tra: Commercio elettronico diretto Commercio elettronico indiretto

INTENDIAMOCI SUI TERMINI Commercio elettronico diretto Consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o di servizi quali siti web, programmi, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di musica, film e giochi. Ai fini IVA tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi È soggetto ad un regime fiscale particolare Non è oggetto della nostra trattazione

INTENDIAMOCI SUI TERMINI Commercio elettronico indiretto Consiste nella cessione fisica di beni materiali Su Internet si conclude il contratto ed eventualmente si effettua il pagamento del corrispettivo. I beni vengono recapitati usando le vie tradizionali Nel seguito di questa trattazione ci riferiremo al solo e-commerce indiretto

INTENDIAMOCI SUI TERMINI Ai fini fiscali (IVA in particolare) sarà utile distinguere: business to consumer (B2C) tra imprese e consumatori finali business to business (B2B) tra imprese

IMPOSTE DIRETTE L unico tema rilevante in materia di imposte sul reddito per l e-commerce indiretto riguarda la territorialità. Le norme fiscali sulla territorialità sono scritte pensando al mondo reale, non a quello virtuale. Dove avviene l attività on-line del venditore? È interessante cercare di «radicarla» all estero?

IMPOSTE DIRETTE Dove avviene l attività on-line del venditore? Domanda interessante quando sono fuori dall Italia: il sito web il server Si può dire che in tali casi vi sia una «stabile organizzazione» all estero?

IMPOSTE DIRETTE In sintesi: la stabile organizzazione è una succursale all'estero priva di autonomia giuridica ma con una propria indipendenza economica. Per l OCSE si tratta di: «sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività» I redditi prodotti dalla S.O. vengono tassati autonomamente nel paese di produzione, ma devono confluire anche nel reddito complessivo della casa madre.

IMPOSTE DIRETTE In estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti la stabile organizzazione sono due: l'esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, attrezzature, merci, personale dipendente, ecc.); lo svolgimento, per mezzo di tale struttura, di una attività economica atta a produrre reddito

Sito web: IMPOSTE DIRETTE È un software e pertanto: ha natura immateriale, che non si può considerare «installazione fissa» in senso tecnico (termine usato per locali, attrezzature, merci, personale dipendente, ecc.) la potenziale mobilità comporta la mancanza di stabilità non è di per sé stabile organizzazione

Server all estero: IMPOSTE DIRETTE Il legislatore italiano non si è sbilanciato molto: «non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi» (art. 162 TUIR)

Server all estero: IMPOSTE DIRETTE «Potrebbe» costituire stabile organizzazione se: tramite il server si realizzano vendite esso è interamente appartenente all impresa è stabilmente posizionato in un paese estero per un tempo sufficiente a considerarlo fisso in rapporto all attività posta in essere Indagine da condurre caso per caso Riferimenti: art. 162 del Tuir o convenzioni contro le doppie imposizioni

IMPOSTE DIRETTE È interessante cercare di «radicare» all estero l attività di e-commerce? 1. Se ciò avviene solo attraverso server che costituisca una stabile organizzazione, i redditi prodotti vengono tassati autonomamente nel paese di produzione, ma devono confluire anche nel reddito complessivo della casa madre. Qualche complicazione, nessun beneficio

IMPOSTE DIRETTE È interessante cercare di «radicare» all estero l attività di e-commerce? 2. Se si costituisce una apposita società all estero, varranno le considerazioni da fare per qualunque delocalizzazione: analisi molto approfondita sui reali vantaggi analisi dei rischi OCCHIO AI FALSI MITI!

IVA Questioni da esaminare: Documenti fiscali obbligatori Resi e recesso dei clienti Vendite all estero

IVA Documenti fiscali obbligatori Il commercio elettronico indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza. Non è obbligatoria l emissione della fattura a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione Predisporre la piattaforma informatica in modo che l acquirente possa effettuare tale opzione e fornire i dati necessari per la fatturazione. Non sono obbligatori né scontrino né ricevuta fisc.

Quindi IVA nei confronti di clienti «business» (B2B) ordinari obblighi di fatturazione nei confronti di acquirenti «privati» (B2C) non occorre emettere alcun documento di vendita è sufficiente l annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere gestione a parte (come per clienti «business») delle eventuali fatture richieste

IVA Requisiti della piattaforma informatica Opzione per fattura e raccolta dati dell acquirente Emissione delle fatture Integrazione col sistema contabile per la registrazione di fatture e corrispettivi

IVA Resi o recesso del consumatore Anche in assenza di certificazione dei corrispettivi è possibile effettuare variazioni in diminuzione Il contribuente deve fornire la documentazione contenente gli elementi necessari a correlare: la vendita del bene e la sua restituzione

IVA Resi o recesso del consumatore Occorre pertanto documentare: le generalità del soggetto acquirente, l ammontare del prezzo rimborsato, il "codice dell articolo oggetto di restituzione e il codice di reso (deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso) la presa in carico del bene restituito, con annotazione tra le scritture di magazzino, se obbligatorie. Sono compiti della piattaforma informatica

IVA Vendite all estero Occorre gestire in modo distinto le vendite a: privati consumatori UE soggetti IVA UE acquirenti extra UE Si tratta di implementare una piattaforma informatica che tratti automaticamente i diversi casi

IVA Vendite all estero - privati consumatori UE Il commercio elettronico indiretto ha regime IVA delle vendite a distanza o per corrispondenza: se i beni sono spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di un altro Stato UE di regola l IVA viene applicata nel paese del consumatore privato e occorrono formalità per identificarsi in ciascuno degli altri paesi UE

IVA Vendite all estero - privati consumatori UE sotto determinate soglie vige un regime semplificato e l IVA viene applicata nello Stato di partenza del bene le soglie, con cui confrontare il fatturato ai privati, variano da paese a paese tra i 26.000 e i 100.000 il superamento delle soglie fa scattare il regime ordinario già in corso d anno è possibile optare per il regime ordinario

IVA Vendite all estero - privati consumatori UE Nel «regime ordinario» delle vendite a distanza occorre: nominare un rappresentante fiscale nello Stato di destinazione o identificarsi direttam. emettere fatture non imponibili (ex art. 41 del D.L. n. 331/1993) al rappresentante fiscale o, se il soggetto si è identificato, a se stesso con la partita IVA ottenuta nel paese UE. predisporre i modelli Intrastat

IVA Vendite all estero - privati consumatori UE Precisazioni: 1. sono escluse dal regime delle vendite a distanza le cessioni di: alcolici e altri beni soggetti ad accisa mezzi di trasporto nuovi beni da installare, montare o assiemare dal fornitore o per suo conto beni immateriali (quali files scaricabili) soggetti al regime del commercio elettronico diretto

IVA Vendite all estero - privati consumatori UE Precisazioni: 2. sono considerati consumatori privati per il regime delle vendite a distanza: Enti e organizzazioni UE non soggetti IVA, che non abbiano optato per il regime IVA delle operazioni intracomunitarie Produttori agricoli soggetti a particolari regimi

IVA Vendite all estero - soggetti IVA UE Se i beni si trovano in Italia si tratta di normali cessioni intracomunitarie, pertanto: si emettono fatture non imponibili (ex art. 41 del D.L. n. 331/1993) l acquirente verserà l IVA nel proprio paese con reverse charge si compilano i modelli Intrastat

IVA Vendite all estero - soggetti extra UE Si tratta di normali cessioni all esportazione, pertanto: fattura non imponibile ex. art. 8 del D.P.R. n. 633/72 (necessaria per formalità doganali anche se l acquirente è un privato) occorre dichiarazione in dogana per acquisire il cosiddetto visto uscire è opportuno pensare alle eventuali formalità doganali nei paesi di destinazione

Conclusione IVA Nel commercio elettronico: le vendite avvengano automaticamente e il mercato potenziale è il mondo intero. Questo impone di prevedere in anticipo la grande articolazione degli adempimenti possibili. È fondamentale la scelta di una piattaforma informatica con il massimo dell automazione

GRAZIE A TUTTI www.studiopenso.it