Articolo 1 FLESSIBILITA

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Transcript:

Articolo 1 FLESSIBILITA 1. Il personale a tempo parziale a far data dell entrata in vigore della presente circolare può usufruire della stessa flessibilità del personale a tempo pieno, rispetto all orario stabilito nel Contratto individuale (45 minuti dall ora stabilita sia per l entrata sia per l uscita). 2. Il recupero del minor orario effettuato dovrà essere recuperato entro il mese successivo. 3. I dipendenti a tempo parziale con articolazione oraria comprensiva dei rientri pomeridiani osservano gli stessi orari del personale a tempo pieno (le ore di lavoro pomeridiano devono essere effettuate tra le ore 14,45 e le ore 19,00). 4. Saranno di seguito presi in esame gli istituti giuridici relativi ad assenze dal servizio di dipendenti a tempo parziale nelle varie articolazione orarie, trascurando quegli istituti che non subiscono riduzioni e che, pertanto, hanno disciplina identica al personale a tempo pieno. 1

Articolo 2 PERMESSI BREVI (Art. 20 del CCNL del 6.7.1995 ed art. 6, comma 8, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000) 1. Il personale a tempo parziale orizzontale e verticale subisce la stessa riduzione dell orario di lavoro, pertanto i permessi brevi spettanti sono : MONTE ORE ANNUO SPETTANTE 1/6 ( ore di servizio 30 ) 30 ore 1/3 ( ore di servizio 24 ) 24 ore 50% ( ore di servizio 18 ) 18 ore 2/3 ( ore di servizio 12 ) 12 ore 3. Il permesso breve oltre a subire la riduzione rispetto alla tipologia di orario effettuata, così come indicato nel comma 1, non può essere, nella giornata, di durata superiore alla metà dell orario di servizio superato tale arco di orario, il dipendente sarà considerato assente. 2

Articolo 3 PERMESSO STIPENDIO 1. Non spetta ai dipendenti a tempo parziale orizzontale o a tempo parziale verticale su alcuni giorni della settimana in quanto la riduzione oraria o l'assenza dal servizio assicura la possibilità di riscossione dello stipendio. 2. Spetta per intero ai dipendenti a tempo parziale verticale su mesi dell'anno. 3

Articolo 4 MISSIONE 1. E consentito l'invio in missione di dipendenti a tempo parziale. 2. Per quanto concerne il calcolo dell'orario di lavoro, in caso di missione per l'intera giornata, si farà riferimento all'orario osservato dal dipendente. 4

Articolo 5 FERIE 1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. 2. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di riposo, previsti dalla legge 937/77, proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell anno, come di seguito indicate: - Part-time verticale su 4 giorni settimanali spettano: 23 giorni di ferie + 3 giorni di riposo ( Legge 937/77 ); - Part-time verticale su 3 giorni settimanali spettano: 17 giorni di ferie + 2 giorni di riposo ( Legge 937/77 ); - Part-time verticale su 2 giorni settimanali spettano: 11 giorni di ferie + 2 giorni di riposo ( Legge 937/77 ); - Part-time verticale su 8 mesi all anno spettano: 18 giorni di ferie + 3 giorni di riposo (Legge 937/77); - Part-time verticale su 6 mesi all anno spettano: 14 giorni di ferie + 2 giorni di riposo (Legge 937/77); - Part-time verticale su 4 mesi all anno spettano: 9 giorni di ferie + 1 giorni di riposo (Legge 937/77). 5

Articolo 6 PERMESSO RETRIBUITO - ESAMI/CONCORSI 1. Non subisce variazioni rispetto al personale a tempo pieno nel caso di dipendenti a tempo parziale orizzontale. 2. Per i dipendenti a tempo parziale verticale i permessi spettanti sono: MONTE ORE ANNUO SPETTANTE 2 GIORNI A SETTIMANA 3 GIORNI 3 GIORNI A SETTIMANA 5 GIORNI 4 GIORNI A SETTIMANA 6 GIORNI 4 MESI ALL ANNO 3 GIORNI 6 MESI ALL ANNO 4 GIORNI 8 MESI ALL ANNO 5 GIORNI 6

Articolo 7 PERMESSO RETRIBUITO MATRIMONIO (Art. 6, comma 8, terzo periodo, del CCNL del 14.9.2000)I 1. Non subisce variazioni, rispetto al personale a tempo pieno, nel caso di dipendenti a tempo parziale orizzontale. 2. Nel caso di dipendenti a tempo parziale verticale a giorni alterni spetta solo per il periodo coincidente con quello lavorativo; pertanto il dipendente può chiedere di fruire del periodo di assenza previsto, 15 giorni continuativi, ma il trattamento economico spettante è solo per i giorni coincidenti con quelli in cui l interessato avrebbe dovuto effettuare la prestazione lavorativa. 7

Articolo 8 PERMESSO RETRIBUITO PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI (Art. 19, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 e art. 6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000) 1. Non subisce variazioni, rispetto al personale a tempo pieno, nel caso di dipendenti a tempo parziale orizzontale. 2. Nel caso di dipendenti a tempo parziale verticale invece i 3 giorni all anno vengono proporzionati come di seguito indicato: MONTE ORE ANNUO SPETTANTE 2 GIORNI A SETTIMANA 1 GIORNO 3 GIORNI A SETTIMANA 2 GIORNI 4 GIORNI A SETTIMANA 2 GIORNI 4 MESI ALL ANNO 1 GIORNI 6 MESI ALL ANNO 1 GIORNI 8 MESI ALL ANNO 2 GIORNI 8

Articolo 9 PERMESSO RETRIBUITO PER DECESSO (Art. 19, comma 1 del CCNL del 6.7.1995) 1. Non subisce variazioni, rispetto al personale a tempo pieno, nel caso di dipendenti a tempo parziale orizzontale. 2. Nel caso di dipendenti a tempo parziale verticale i permessi per lutto possono essere goduti senza che vi sia riproporzionamento rispetto alla tipologia di tempo parziale, vengono concessi in misura unica di 3 giorni continuativi e spetta per i giorni coincidenti con quelli lavorativi. 9

Articolo 10 MALATTIA (Art. 6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000) 1. Il personale a tempo parziale orizzontale segue la stessa disciplina prevista per il personale a tempo pieno. 2. Per il l personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale si applica il criterio di proporzionalità sia per il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall art. 21 del CCNL 6.7.1995 sia per l arco temporale di riferimento entro il quale computare la conservazione del posto, sia per i periodi di retribuzione intera e ridotta di cui al comma 7 del citato art. 21. 3. In conseguenza del riproporzionamento del periodo massimo di conservazione del posto, ai fini della verifica del suo eventuale superamento, si computano solo i giorni di malattia del lavoratore coincidenti con quelli nei quali, in base all articolazione dell orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa. Nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell attività lavorativa (ad esempio il lunedì) il lavoratore si assenti per malattia, nel computo del periodo di comporto si deve tener conto, come per il personale a tempo pieno, anche dei giorni di sabato e domenica, in virtù della presunzione di continuità della malattia. 10

Articolo 11 PERMESSO - MATERNITA (Art. 6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000) 1. Al personale a tempo parziale si applica la normativa vigente per il personale a tempo pieno ed i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa) e tutti i permessi per maternità previsti dalla normativa in vigore per il personale a tempo pieno, compresi quelli per la malattia del figlio art. 47 del D.lgs. 151/2001, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli in cui gli interessati avrebbero dovuto effettuare la prestazione lavorativa. 11

Articolo 12 PERMESSO PORTATORI DI HANDICAP (18 ORE O 3 GIORNI MENSILI) Legge 104/92 1. Nel tempo parziale orizzontale tale permesso non subisce variazioni se fruito a giorni. 2. Si riduce, in proporzione, se fruito in ore: MONTE ORE ANNUO SPETTANTE 1/6 15 ORE 1/3 12 ORE 50% 9 ORE 2/3 6 ORE 3. Analogamente accade per il permesso di 2 ore giornaliere di cui all art. 33 comma 2 per dipendenti portatori di handicap. MONTE ORE ANNUO SPETTANTE 1/6 2 ORE 1/3 1 ORA 50% 1 ORA 2/3 1 ORA 4. Nel tempo parziale verticale articolato su giorni della settimana le 18 ore mensili, sono proporzionate ai giorni di servizio come specificato: 2 GIORNI 7 ORE 3 GIORNI 11 ORE 4 GIORNI 14 ORE 12

Articolo 13 PERMESSO RETRIBUITO - DIRITTO ALLO STUDIO 1. Nel tempo parziale orizzontale e verticale si riduce nella stessa misura dell orario di lavoro: MONTE ORE ANNUO SPETTANTE 1/6 146 ORE 1/3 100 ORE 50% 75 ORE 2/3 50 ORE 13

Articolo 14 PERMESSO POLITICO (Legge n. 265 del 03.08.1999) 1. Il personale a tempo parziale segue la stessa disciplina prevista per il personale a tempo pieno, salvo che per i permessi di seguito specificati: - Permesso politico (24 ore) per gli assessori : nel tempo parziale orizzontale e verticale si riduce in proporzione alla riduzione dell orario di servizio: MONTE ORE MENSILE SPETTANTE 1/6 20 ORE 1/3 16 ORE 50% 12 ORE 2/3 8 ORE 2. Nella stessa misura di cui sopra spetta anche il permesso politico non retribuito qualora risulti necessario per l espletamento del mandato (massimale per il personale a tempo pieno 24 ore mensili): - Permesso politico (48 ORE) per Sindaci, Presidenti e Giunte Provinciali: nel tempo parziale orizzontale e verticale spetta in misura proporzionale all orario di servizio: MONTE ORE MENSILE SPETTANTE 1/6 40 ORE 1/3 32 ORE 50% 24 ORE 2/3 16 ORE 14

Articolo 15 PERMESSO RETRIBUITO SINDACALE MASSIMALE PERSONALE A TEMPO PIENO 12 GIORNI A TRIMESTRE (Art. 10 del CCN Quadro del 07.08.98) 1. Nel limite del monte ore spettante a ciascuna organizzazione sindacale, i permessi spettanti ai dirigenti sindacali in regime di tempo parziale verticale non possono superare nel trimestre i seguenti massimali: MONTE ORE A TRIMESTRE 2 GIORNI A SETTIMANA 1 GIORNO 3 GIORNI A SETTIMANA 2 GIORNI 4 GIORNI A SETTIMANA 3 GIORNI 4 MESI ALL ANNO 1 GIORNO 6 MESI ALL ANNO 2 GIORNI 8 MESI ALL ANNO 3 GIORNI 15

Articolo 16 PERMESSI RETRIBUITO SINDACALE - ASSEMBLEE (12 ORE ANNUE) 1. Al personale a tempo parziale orizzontale e verticale spetta in proporzione all orario di servizio prestato: MONTE ORE ANNUO SPETTANTE 1/6 10 ORE 1/3 8 ORE 50% 6 ORE 2/3 4 ORE 2. Ai sensi del protocollo di intesa Relazioni Sindacali del 10.04.2002,ai dipendenti che prestano servizio in sedi diverse da quella dove è convocata l assemblea sindacale, è riconosciuto un permesso aggiuntivo fino ad un massimo di 1 ora da quantificare come permesso d ufficio ( codice orologio a giorni 108 ad ore 109). 16

Articolo 17 SCIOPERO 1. Si applica la disciplina del personale a tempo pieno. 2. La trattenuta stipendiale è commisurata alla durata della giornata lavorativa del dipendente a tempo parziale. 17

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