4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI

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4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI 4.1 PREMESSA 18 I mangimi che, nella loro etichetta, riportano riferimenti al metodo di produzione biologico, devono essere certificati. Le prescrizioni specifiche per l etichettatura di mangimi dettate dal Reg.CE 889/08 non si applicano ai mangimi destinati agli animali da pelliccia e agli animali da acquacoltura. Il Reg. CE 834/07 identifica tre qualifiche di biologico per i mangimi: mangimi biologici; mangimi utilizzabili in agricoltura biologica; mangimi in conversione all agricoltura biologica. I riferimenti al metodo di produzione biologico (vedi sez. 2, Prescrizioni generali di etichettatura) devono essere separati dalle diciture di cui all art. 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio o all art. 5, par.1 della direttiva 96/25/CE e presentati in formato, colore e tipo di carattere che non li mettano in risalto rispetto alla descrizione del nome del mangime. Devono inoltre essere corredati nello stesso campo visivo delle seguenti indicazioni: x% di ingredienti di origine agricola; x% di ingredienti di origine agricola biologici; x% di ingredienti di origine agricola in conversione; x% di ingredienti di origine agricola convenzionali; elenco degli ingredienti con qualifica di biologico; elenco degli ingredienti da agricoltura convenzionale. La lista degli ingredienti, che deve essere riportata in ordine ponderale decrescente, riporta la qualifica corretta di biologico dei singoli ingredienti che costituiscono il mangime. Qualora il contenuto di materie prime convenzionali o in conversione superi la percentuale massima tollerata, può essere riportato in etichetta un riferimento all obbligo di utilizzare i mangimi conformemente all art. 21 del Reg. CE 889/08 e all art. 22 del Reg CE 889/08, che può equivalere ad una dicitura come quella che segue: Questo mangime può essere somministrato agli animali solo come integrazione ad altre materie prime ottenute secondo il metodo di agricoltura biologica I riferimenti alla certificazione devono rispettare i requisiti di cui all articolo 24 del Reg. CE 834/07 e del DM 18354 del 27/11/09 e che sono descritti nella sezione 2, Prescrizioni generali di etichettatura. Sono ammessi in etichetta loghi privati, ma non il logo biologico dell UE, il quale è riservato all etichettatura dei prodotti biologici destinati all alimentazione umana. 4.2 REQUISITI GENERALI DI PRODOTTO 19 I riferimenti al metodo di produzione biologico possono essere utilizzati nell etichettatura dei mangimi trasformati conformi alle disposizioni del Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08. La conformità del prodotto implica il rispetto delle seguenti condizioni: NORME DI PRODUZIONE DI MANGIMI TRASFORMATI La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo e nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici. 18 Art. 59 e 61 del Reg. CE 889/2008 19 Art. 18 del Reg. CE 834/07 29

ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI Nella composizione di mangimi trasformati non entrano congiuntamente materie prime biologiche o in conversione all agricoltura biologica e le stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici. Nella composizione del mangime non sono ammesse materie prime trasformate con l ausilio di solventi chimici. Non è consentito l impiego di sostanze e/o trattamenti atti a ripristinare proprietà perdute durante la trasformazione e/o il magazzinaggio o che possano ovviare a negligenze nella trasformazione o trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti. FORMULAZIONE DI MANGIMI TRASFORMATI 20 Le materie prime di origine vegetale non biologiche e le materie prime di origine animale e minerale, gli additivi e taluni prodotti utilizzati nell alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati dai succitati regolamenti e previsti dagli allegati V e VI del Reg. CE 889/08. In particolare: Le materie prime non bio di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all art. 43 del Reg. CE 889/08 e solo se fi gurano nell elenco di cui all allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se fi gurano nell elenco di cui all allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. I prodotti e i sottoprodotti della pesca e le materie prime minerali possono essere utilizzate nella composizione del mangime solo se elencate nell All. V del Reg. Ce 889/08. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se fi gurano nell allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. Non vengono utilizzati amminoacidi di sintesi e stimolanti della crescita. È vietato l uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di mangimi biologici o di materie prime utilizzate in mangimi biologici. È vietato l utilizzo di materie prime OGM, derivate da OGM o ottenute da OGM. A differenza dei prodotti destinati all alimentazione umana, per i quali non ci sono restrizioni relative all utilizzo di ingredienti di origine agricola biologici, nei mangimi gli ingredienti di origine animale, sia bio che non biologici, sono ammessi esclusivamente se elencati nell Allegato V del Reg. CE 889/08 e nel rispetto delle limitazioni di utilizzo previste. ATTENZIONE: Le vitamine di sintesi sono ammesse solo se naturali identiche ed esclusivamente per gli animali monogastrici. L olio di fegato di merluzzo non raffi nato è ammesso solo per le specie non erbivore. Microorganismi, lieviti ed enzimi devono essere no OGM. 30 20 Art. 22 del Reg. CE 889/08

SOMMINISTRAZIONE DI MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE SPECIE ERBIVORE Sono considerati erbivori gli equini e tutti i poligastrici (bovini, ovini e caprini). N.B.: i vitelli fino ai tre mesi, capre e agnelli fino ai 4 giorni di vita sono considerati monogastrici. Per le specie erbivore non sono ammesse materie prime (animali e vegetali) convenzionali. Le materie prime biologiche di origine animale ad esclusione di pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, sono ammesse solo se elencate nell Allegato V e nel rispetto delle limitazioni ivi previste. SPECIE NON ERBIVORE Solo nel caso in cui le materie prime e i mangimi non siano disponibili sul mercato in forma biologica e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi alimenti per animali ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l impiego in proporzioni limitate di alimenti non biologici di origine vegetale e animale. Fino al 31 dicembre 2011 è autorizzato esclusivamente un 5% massimo di alimenti non biologici nell arco di 12 mesi per le specie non erbivore. La percentuale è calcolata annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti non biologici nella razione giornaliera è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca. Le materie prime di origine vegetale non biologiche e le materie prime di origine animale (biologiche e non biologiche) sono ammesse sono se elencate all all. V del Reg. CE 889/08. ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI 4.3 CATEGORIE DI PRODOTTO 4.3.a) MANGIMI BIOLOGICI 21 Fatto salvo il rispetto dei requisiti descritti nel capitolo Requisiti generali di prodotto, i marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un riferimento al metodo di produzione biologico, (quali biologico o derivati o abbreviazioni), possono essere utilizzati solo le almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico. La rimanente percentuale è costituita da materie prime convenzionali e/o in conversione all agricoltura biologica e/o minerali e/o additivi e/o altre sostanze impiegate nella formulazione dei mangimi. Le modalità di applicazione dei riferimenti al biologico, delle percentuali, dei riferimenti alla certificazione e dei loghi del biologico sono descritte nel capitolo Premessa. ESEMPIO DI ETICHETTA MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE BIOLOGICO Ingredienti: favino*, panello di soia*, farinaccio di grano duro*, orzo*, mais*, panello di girasole*, erba medica disidratata*, carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio. * biologico 95% di ingredienti di origine agricola sulla s.s. tot. 95% di ingredienti di origine agricola biologici sulla s.s.tot. Altre diciture previste dalle normative specifiche Prodotto da xxxx srl Via P. Borsellino 12/A 61032 Fano (PU) OPERATORE CONTROLLATO N. 00000 ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF BIO 21 Art. 60, par. 1 del Reg. CE 889/08 31

ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI 4.3.b) MANGIMI UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 22 Fatto salvo il rispetto dei requisiti descritti nel capitolo Requisiti generali di prodotto, i mangimi trasformati che contengono in quantità variabili materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico (ma con percentuali inferiori al 95% della sostanza secca) e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche possono recare in etichetta la seguente dicitura: Può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente ai Regolamenti CE 834/07 e CE 889/08. Le modalità di applicazione dei riferimenti al biologico, delle percentuali dei riferimenti alla certificazione e dei loghi del biologico sono descritti nel capitolo Premessa. I mangimi convenzionali e i mangimi minerali composti esclusivamente da ingredienti elencati nell all. V e VI del Reg. CE 889/08 non devono essere obbligatoriamente certificati, ma lo devono essere qualora vogliano avvalersi in etichetta della dicitura sopra indicata. ESEMPIO DI ETICHETTA MANGIME COMPLEMENTARE PER OVINI GESTANTI O IN LATTAZIONE Può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente ai Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 Ingredienti: farinaccio di grano duro*, favino*; erba medica disidratata*, mais*, carbonato di calcio, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, panello di lino*, panello di girasole** * biologico ** in conversione all agricoltura biologica 74% di ingredienti di origine agricola sulla s.s. tot. 73% di ingredienti di origine agricola biologici sulla s.s.tot. 1% di ingredienti di origine agricola in conversione all agricoltura biologica sulla s.s. tot. (Facoltativo) Questo mangime può essere somministrato agli animali solo come integrazione ad altre materie prime ottenute secondo il metodo di agricoltura biologica Altre diciture previste dalle normative specifiche Prodotto da xxxx srl Via P. Borsellino 12/A 61032 Fano (PU) OPERATORE CONTROLLATO N. 00000 ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF BIO 32 22 Art. 60, par. 2 del Reg. CE 889/08

4.3.c) MANGIMI IN CONVERSIONE ALL AGRICOLTURA BIOLOGICA 23 Fatto salvo il rispetto dei requisiti descritti nel capitolo Requisiti generali di prodotto, i mangimi in conversione all agricoltura biologica sono costituiti da un unica materia prima vegetale ottenuta almeno 12 mesi dopo l inizio del periodo di conversione verso la produzione biologica. Questi mangimi devono riportare in etichetta la dicitura Prodotto in conversione all agricoltura biologica. L indicazione di cui sopra deve essere separata dalle diciture di cui all art. 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio o all Art. 5, par.1 della direttiva 96/25/CE e presentata in formato, colore e tipo di carattere che non la mettano in risalto rispetto alla descrizione del nome del mangime, e l intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione. L utilizzo dei riferimenti alla certificazione e dei loghi del biologico sono descritti nel capitolo Premessa. ESEMPIO DI ETICHETTA MANGIME SEMPLICE Prodotto in conversione all agricoltura biologica Ingredienti: favino in conversione all agricoltura biologica Altre diciture previste dalle normative specifiche Prodotto da xxxx srl Via P. Borsellino 12/A 61032 Fano (PU) OPERATORE CONTROLLATO N. 00000 ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF BIO ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI 4.4 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INGREDIENTI BIOLOGICI 24 A differenza dei prodotti destinati all alimentazione umana, in cui la percentuale di materie prime biologiche deve essere rapportata alla totalità degli ingredienti di origine agricola, nei mangimi il calcolo della percentuale deve essere riferito alla sostanza secca totale. ESEMPIO 1: MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE Ingredienti per 100 kg di prodotto finito Ingrediente Ingrediente di origine agricola? Qualifica q.tà utilizzata nella ricetta Mais Si Bio 74 kg Farinaccio Si Bio 13 kg Erba medica disidrat Si Bio 5 kg Carbonato di calcio No, Materia prima minerale - 5 kg Integratore di oligoelementi No, Additivo nutrizionale - 1 kg Cloruro di sodio No,Materia prima minerale - 0,5 kg Panello di girasole Si Bio 0.5 kg Bicarbonato di sodio No, Materia prima minerale - 1 kg Totale ingredienti 100 kg Totale di ingredienti biologici 92,5 kg % bio sul totale di ingredienti 92,5% Qualifica del prodotto finito Utilizzabile in A.B. OSSERVAZIONI: le materie prime minerali utilizzate in questo mangime sono incluse nell allegato V del Reg. CE 889/08. Siccome la somma degli ingredienti biologici non raggiunge il 95%, il mangime dovrà essere certificato con la qualifica di Mangime utilizzabile in agricoltura biologica conformemente al Reg. CE 834/07 e CE 889/08. 23 Art. 62 del Reg. CE 889/08 24 Art. 60 del Reg. CE 889/08 33

ESEMPIO 2: MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE Ingredienti per 100 kg di prodotto finito ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI Ingrediente Ingrediente di origine agricola? Qualifica q.tà utilizzata nella ricetta Mais Si Bio 36 kg Crusca Si Bio 30 kg Orzo Si Bio 20 kg Panello di soia SI Bio 10 kg Semi di lino Si Convenzionale 1 kg Carbonato di calcio No - 0,5 kg Propionato di calcio No - 0,5 kg Cloruro di sodio No - 0,5 kg Integr. di oligoelementi No - 0,5 kg Lievito sacc. cerevisiae No - 0,5 kg Integrazione vitaminica No - 0,5 kg Totale ingredienti 100 kg Totale di ingredienti biologici 96 kg % bio sul totale di ingredienti 96 % Qualifica del prodotto finito Non certificabile OSSERVAZIONI: nonostante in questo mangime la percentuale di materie prime biologiche sia superiore al 95%, il prodotto non è certificabile con nessuna qualifica perché per i ruminanti non è ammessa somministrazione né di materie prime di origine agricola non biologiche, né di vitamine. Inoltre il propionato di calcio non è presente nella lista degli additivi ammessi per i mangimi. ESEMPIO 3: MANGIME COMPLEMENTARE PER SUINI Ingredienti per 100 kg di prodotto finito Ingrediente Ingrediente di origine agricola? Qualifica q.tà utilizzata nella ricetta Polpe di barbabietole Si Convenzionale 60 kg Mais Si Bio 20 kg Orzo Si Bio 14 kg Crusca Si Bio 4 kg Bicarbonato di sodio No, Materia prima minerale - 2 kg Totale ingredienti 100 kg Totale di ingredienti biologici 38 kg % bio sul totale di ingredienti 38% Qualifica del prodotto finito Utilizzabile in A.B. 34 OSSERVAZIONI: La polpa di barbabietole convenzionale e il bicarbonato di sodio possono essere utilizzati in quanto elencati nell allegato V del Reg.CE 889/08. Siccome la somma degli ingredienti biologici non raggiunge il 95%, il mangime dovrà essere certificato con la qualifica di Mangime utilizzabile in agricoltura biologica conformemente al Reg.CE 834/07 e CE 889/08. In etichetta compariranno le seguenti indicazioni: 98% di ingredienti di origine agricola; 38% di ingredienti di origine agricola bio; 60% di ingredienti di origine agricola convenzionale. Inoltre, poiché le materie prime convenzionali superano la percentuale massima tollerata (25%), in etichetta può essere riportata la dicitura Questo mangime può essere somministrato agli animali solo come integrazione ad altre materie prime ottenute secondo il metodo di agricoltura biologica.