L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto una specifica disciplina ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Tali obblighi riguardano: la stipula di un contratto scritto per le transazioni commerciali agroalimentari; i tempi di pagamento di 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 giorni per le altre merci. Ai fini dell applicazione del Decreto in oggetto, riportiamo di seguito, la classificazione/definizione dei prodotti: deteriorabili, agricoli e alimentari. Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 aw superiore a 0,91 ph uguale o superiore a 4,5; La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore; I prodotti alimentari e agricoli sopra elencati, sono considerati merci deteriorabili e quindi sono soggetti al termine di pagamento di 30 giorni. Tutti i prodotti alimentari e agricoli che non rientrano nella descrizione sopra riportata, non essendo merci deteriorabili, sono soggetti al termine di pagamento di 60 giorni.
Prodotti agricoli: i prodotti dell allegato I di cui all articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea PRODOTTI AGRICOLI Allegato I elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Numeri della nomenclatura di Bruxelles Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Denominazione dei prodotti Animali vivi Carni e frattaglie commestibili Pesci, crostacei e molluschi Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo 5 05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 0903) Cereali Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi Capitolo 13 ex 13.03 Pectina Capitolo 15 15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso 15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti primo sugo 15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini,
anche raffinati 15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati 15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati 15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi Capitolo 17 17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido 17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati 17.03 Melassi, anche decolorati 17.05 [*] Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione Capitolo 18 18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto 18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante Capitolo 22 22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole 22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) 22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex 22.08 [*] ex 22.09 [*] Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 [*] Aceti commestibili e loro succedanei commestibili Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo 24 24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Capitolo 45 45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato Capitolo 54 54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Capitolo 57 57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Prodotti alimentari: i prodotti di cui all articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; Si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti.