INFORMATIVA IMU Imposta Municipale Propria Sperimentale Cosa cambia a partire dal 01/01/2012 Dal primo gennaio 2012 l Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l IRPEF, con le relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locati, sono sostituite dall Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale. Dal 01/01/2012, quindi, non esiste più l ICI e le norme che la riguardano, contenute nel D.Lgs. n 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se non espressamente richiamate dall articolo 13 del D.L. n 201/2011 convertito dalla Legge n 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), non possono ritenersi applicabili alla nuova imposta. Principale normativa di riferimento. Decreto legge n 201/2011 convertito dalla Legge n 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), Articolo 13 Istituzione dell Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale. Decreto legislativo n 504/1992 - Istituzione dell ICI per i soli articoli richiamati. Decreto legislativo n 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili Istituzione dell Imposta Municipale Propria e abolizione dell ICI. Decreto legislativo n 446/1997, articolo 52 Potere regolamentare in materia di tributi locali. D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012. Il regime sperimentale. La nuova imposta avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 01/01/2015 l imposta entrerà a regime con possibili modificazioni. Le principali novità. La nuova Imposta Municipale Propria (brevemente IMU) ricalca, in buona sostanza, l Imposta Comunale sugli Immobili sia per quanto riguarda l individuazione dei soggetti passivi (proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi, concessionari di beni immobili, il locatario finanziario di beni immobili), sia per quanto riguarda le fattispecie immobiliari sottoposte a 1
tassazione (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), sia per il metodo di determinazione della loro base imponibile. Emergono, tuttavia, sostanziali novità che possono essere di seguito riassunte senza la pretesa di ritenerle esaustive: ALIQUOTE PREVISTE DALLO STATO Abitazione principale 0,40 Fabbricati rurali strumentali 0,20 Altri tipi di immobili (seconde abitazioni, ex immobili dati in uso gratuito, immobili locati, aree edificabili, fabbricati industriali ) di cui 0,38 allo Stato 0,76 Reintroduzione dell obbligo di versamento dell imposta dovuta per l abitazione principale che viene limitata ad una sola unità immobiliare, dove il contribuente tenuto al versamento e il suo nucleo familiare, hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. dall imposta dovuta per l abitazione principale è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione e rapportata al numero dei proprietari occupanti l immobile, indipendentemente dalla percentuale di proprietà. la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a patto che dimori abitualmente e risieda nell abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione non può superare l importo massimo di 400,00 euro. Pertinenze Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. I Nuovi Moltiplicatori I moltiplicatori previsti e di seguito indicati nella tabella, vanno applicati alle rendite catastali dei fabbricati rivalutate del 5, ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli rivalutati del 25 per la determinazione della base imponibile. 2
CLASSIFICAZIONI CATASTALI MOLTIPLICATORI GRUPPO A (ABITAZIONI) TRANNE A/10 (UFFICI); C/2 (DEPOSITI), C/6 (STALLE, AUTORIMESSE SENZA SCOPO DI LUGRO), C/7 (TETTORIE) 160 GRUPPO CATASTALE B (CASERME, COMUNITA', EDIFICI PUBBLICI) 140 C/3 (LOCALI ARTIGIANI),C/4 (FABBRICATI AD USO SPORTIVO SENZA SCOPO DI LUCRO), C/5 (LOCALI BALNEARI SENZA SCOPO DI LUCRO) 140 A/10 (UFFICI) 80 GRUPPO CATASTALE D (EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI) TRANNE D/5 (ISTITUTO DI CREDITO,CAMBIO E ASSICURAZIONI) 60 65 dal 2013 D/5 (ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E ASSICURAZIONI) 80 C/1 (NEGOZI) 55 TIPOLOGIA MOLTIPLICATORE TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE 110 ALTRI TERRENI AGRICOLI 135 AREE EDIFICABILI Saranno adottati da questa Amministrazione i valori indicativi relativi alle aree edificabili ai fini IMU. Gli stessi, divenuti validi ed efficaci, saranno inseriti e consultabili anche sul sito internet del Comune. 3
FABBRICATI RURALI Assoggettamento all imposta dei fabbricati ancorché rispettosi dei requisiti di ruralità. Risultano assoggettati all IMU con le seguenti aliquote di base: Abitazione principale 0,40 Altri fabbricati ad uso abitativo 0,76 Fabbricati strumentali 0,20 Per i fabbricati rurali non accatastati, il cui obbligo di accatastamento è previsto con scadenza il 30.11.2012, il versamento IMU dovrà essere effettuato entro il 17.12.2012. Non è previsto nessun acconto a giugno. Per i fabbricati ad uso strumentale classificati in D/10 entro il 18.06.2012 va versato l acconto corrispondente al 30 dell imposta dovuta. Entro il 16.12.2012 dovrà essere effettuato il saldo a conguaglio. IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO E prevista una riduzione del 50 della base imponibile. FABBRICATI INAGIBILI E prevista una riduzione del 50 della base imponibile. QUOTA D IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO Tra le novità introdotte dall IMU vi è l istituzione di una quota d imposta a favore dello Stato determinata sulla base dell aliquota del 0,38. L aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e pertinenze e di quelli qualificati come fabbricati rurali strumentali all attività agricola secondo le norme vigenti in materia di IMU. L aliquota statale non si aggiunge alle aliquote deliberate dal Comune ma è parte di essa. La quota d imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento e con il medesimo modello F24) alla quota d imposta dovuta al Comune. 4
Il versamento a giugno deve essere fatto tenendo conto delle aliquote di base, il versamento del saldo a dicembre deve essere fatto a conguaglio, considerando sia le aliquote deliberate dal Comune e divenute efficaci ai sensi di legge, che saranno pubblicate sul sito web www.comune.castellarquato.pc.it, sia le variazioni delle stesse che POTREBBERO essere attuate dallo Stato. MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento in acconto può essere effettuato solo con il modello F24. CODICE ENTE COMUNE CASTELL ARQUATO: C145 CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO IMU CON F24 FATTISPECIE CODICE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - COMUNE 3912 IMU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (D/10) - COMUNE 3913 IMU TERRENI - COMUNE 3914 IMU TERRENI - STATO 3915 IMU AREE FABBRICABILI COMUNE 3916 IMU AREE FABBRICABILI - STATO 3917 IMU PROPRIA ALTRI FABBRICATI - COMUNE 3918 IMU PROPRIA ALTRI FABBRICATI - STATO 3919 5
TERMINI DI VERSAMENTO 1^ rata pari al 50 delle aliquote di base entro il 18.06.2012. 2^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17.12.2012 In alternativa, limitatamente all importo dovuto come abitazione principale e relative pertinenze, il contribuente può decidere di effettuare il pagamento in 3 rate: 1^ rata pari al 33,33 delle aliquote di base entro il 18.06.2012 2^ rata pari al 33,33 delle aliquote di base entro il 17.09.2012 3^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17.12.2012 Per evitare che vengano applicate sanzioni, il contribuente che si renda conto, prima che ne venga a conoscenza l'ufficio competente, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori presentando il Ravvedimento Operoso. 6
Spett. Comune di CASTELL'ARQUATO P.zza Municipio 3 29014 Castell Arquato PC PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997 CONTRIBUENTE DOMICILIO FISCALE. C. F. ANNO D'IMPOSTA.. TIPO DI INFRAZIONE Mancato pagamento di accorto o saldo entro 15 gg. La percentuale di sanzione è progressiva come da prospetto seguente: Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Perc. sanz. 0,2 0,4 0,8 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 Mancato pagamento di acconto o saldo entro 30 gg. (3,00) Mancato pagamento di acconto o saldo entro un anno (3,75) Omessa denuncia entro un anno (10,00) Data di versamento. 1) TRIBUTO 2) SANZIONE 3) INTERESSI SU TRIBUTO (1,50 ANNUO) TOTALE Gli interessi moratori vanno applicati al tasso legale seguente:dal 01.02.2011 e fino al 31.12.2011 all 1,50 da calcolarsi sul solo tributo. Dal 01.01.2012 il 2,50 Allegati: copia del bollettino di versamento...,lì.. (firma) 7