LA CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE AL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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LA CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE AL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI a cura di Antonio Gigliotti La legge Finanziaria 2008 ai commi da 96 a 117 dell art. 1 ha istituito un nuovo regime fiscale semplificato e agevolato definito regime dei contribuenti minimi. L accesso a tale regime è subordinato al rispetto di determinate condizioni. I commi da 96 a 117 dell articolo 1 della Legge Finanziaria 2008 disciplinano, a decorrere dal 1 gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato, c.d. regime dei contribuenti minimi, per i soggetti la cui attività d impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di attività minima. La possibilità di accedere a tale regime impositivo è concessa ai contribuenti che rispecchiano determinate condizioni. Più precisamente i soggetti che possono applicare tale regime sono le persone fisiche residenti nel territorio dello stato italiano esercenti attività di arti o professione che: nell anno solare precedente non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000,00 ; effettuato cessioni all esportazione; sostenuto spese per lavoro dipendente; erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; nei tre anni precedenti non abbiano acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000,00 ; non operino in un regime Iva speciale; non effettuino in via esclusiva o principale operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, cessione di mezzi di trasporto nuovi; 1

pur esercitando attività imprenditoriale artistica o professionale in forma individuale non partecipino, nel contempo a: società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l esercizio della professione, di cui all articolo 5 del TUIR; società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell art. 116 del TUIR. Ricavi o compensi superiori a 30.000,00 Per poter optare per il regime dei contribuenti minimi i ricavi e i compensi annuali non devono superare i 30.000,00. Studi di settore Ai fini della determinazione del limite non devono essere presi in considerazione i ricavi e i compensi derivanti dall adeguamento agli studi di settore e neppure i ricavi e i compensi derivanti dall adeguamento ai parametri. Esercizio di più attività Nel caso in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Esempio Un contribuente è titolare di un impresa composta da due attività: la prima corrisponde ad un bar; la seconda corrisponde alla vendita di abbigliamento. La prima attività nel 2007 ha conseguito ricavi per 18.000,00. Mentre la seconda attività ha conseguito ricavi per 17.000,00. Nessuna delle due attività supera il limite di 30.000,00 ma il contribuente per poter optare per il regime dei contribuenti minimi deve confrontare il limite di 30.000,00 con la somma dei ricavi delle due attività. Quindi: 18.000,00 + 17.000,00 = 35.000,00 > 30.000,00 Il contribuente non può accedere al regime dei minimi 2

Ragguaglio all anno Il contribuente che inizia l attività nel corso del 2008 potrà applicare il regime se prevede di conseguire dei ricavi inferiori a 30.000,00 rapportati al periodo di esercizio. Esempio 1 Un contribuente ha iniziato l attività il 1 aprile 2007, conseguendo ricavi per un importo di 28.000,00. Tali ricavi sono inferiori a 30.000,00. Considerato che l attività è iniziata il 1 aprile 2007 l importo da considerare per verificare il superamento del limite è pari a: (28.000/9)X12 = 37.300,00 37.300 > 30.000 Il contribuente non può optare per il regime dei minimi. Esempio 2 Un contribuente intende iniziare l attività il 1 luglio 2008. Tale contribuente presuppone di conseguire ricavi per un importo di 18.000. Tali ricavi sono inferiori a 30.000,00. Considerato che l attività inizierà il 1 luglio 2008 l importo da considerare per verificare il superamento del limite è pari a: (18.000/6)X12 = 36.000,00 36.000 > 30.000 Il contribuente non può optare per il regime dei minimi. Cessioni all esportazione Come detto in precedenza per poter accedere al regime dei contribuenti minimi nell anno solare precedente il contribuente non deve aver effettuato cessioni all esportazione, ovvero: operazioni assimilate alle cessioni all esportazione; servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino; trattati ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972); 3

Spese per lavoro dipendente Il contribuente non deve, inoltre, aver sostenuto spese per lavoro dipendente. Oltre che le spese per lavoro dipendente non è consentito al soggetto di sostenere spese per collaboratori di cui all art. 50 comma 1 lett. c) e c bis) assunti anche con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tra le spese per lavoro dipendente che non consentono al contribuente di poter optare per il regime dei minimi sono comprese anche le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall imprenditore medesimo o dai suoi familiari di cui all art. 60 del Tuir. Nota bene Nella regola sopraesposta non sono compresi i compensi corrisposti ai collaboratori familiari, pertanto il titolare di un impresa familiare che eroga dei compensi ai collaboratori familiari può optare per il regime dei minimi. L Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7 del 28/01/2008 ha affermato che l aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude l accesso al regime dei contribuenti minimi in quanto si tratta di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione sopraindicati. SPESE SOTENUTE DAL CONTRIBUENTE TIPOLOGIA DI SPESA Spese per lavoro dipendente Spese per collaboratori Compensi corrisposti dal titolare di una impresa familiare ai familiari Spese per prestazioni di natura occasionale APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI NO NO SI SI 4

Associato in partecipazione Una ulteriore condizione posta per poter accedere al regime dei contribuenti minimi è che il contribuente non deve aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro. Si tratta più precisamente degli utili di cui all art. 53, comma 2, lett. c) del Tuir. Nota bene Per converso, si ritiene che la citata causa di esclusione non trova applicazione sia con riferimento al caso in cui l associato abbia effettuato nell associazione un apporto che non sia di esclusivo lavoro; sia quando allo stesso non siano stati distribuiti utili in quanto l esercizio si sia chiuso con una perdita. Limite 15.000 beni strumentali Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita IVA. I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA ai sensi dell articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, in genere: al momento della consegna o spedizione per l acquisto di beni mobili; al momento di stipula dell atto per beni immobili. Beni uso promiscuo L Agenzia delle Entrate nella circolare n. 73 del 21/12/2007 e nella circolare n. 7 del 28/01/2008 ha affermato che per i beni strumentali utilizzati in parte per l attività d impresa o di lavoro autonomo e in parte a fini privati devono essere considerati per un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi. 5

Secondo l Agenzia delle Entrate la percentuale di deducibilità disposte dal Tuir è irrilevante in quanto per esigenze di semplificazione utili anche ai fini del controllo la percentuale da considerare è sempre pari al 50%. BENI USO PROMISCUO Percentuale deducibilità TUIR Percentuale da considerare per verifica del limite 80% telefonini; 40% auto; 50% altri. 50% L Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7 del 28.01.2008 ha chiarito che tutti i beni a deducibilità limitata indicati agli art. 164 e 102, comma 9 del Tuir, si presumono ad uso promiscuo, si tratta di: aeromobili; autovetture; autocaravan; ciclomotori; motocicli; telefonini. Esempio Un agente di commercio nel corso dell ultimo triennio ha acquisto beni strumentali per un costo totale pari a 9.000,00. Oltre a tali beni ha acquistato un autovettura del costo di 16.000,00. Ai fini della determinazione del reddito il costo di 16.000,00 viene dedotto per una percentuale pari all 80%. Tale percentuale risulta irrilevante in quanto per il calcolo del superamento del limite bisogna considerare il costo per una percentuale del 50%. Quindi l importo da considerare corrisponderà a 8.000,00 (50% di 16.000,00) La somma totale diventa 17.000 (9.000 + 8.000) > 15.000 Il contribuente non può accedere al regime dei minimi. 6

I beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rileveranno ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) in misura pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto dell eventuale Iva indetraibile. Superamento del limite nel triennio Il superamento del limite di 15.000 riferito al triennio deve essere considerato come un dato mobile da verificare in ogni esercizio. Quindi il contribuente che vuole accedere al regime dei minimi deve verificare che nel triennio 2005 2006 2007 non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un importo superiore a 15.000,00. Nel 2009 dovrà di nuovo controllare che nel triennio 2006 2007 2008 il limite di 15.000 non sia stato superato. PERIODO 2005 PERIODO 2006 PERIODO 2007 CESPITI ACQUISTATI 2.000 CESPITI ACQUISTATI 6.000 CESPITI ACQUISTATI 5.000 Il contribuente può accedere al regime per il periodo 2008 7

PERIODO 2006 PERIODO 2007 PERIODO 2008 CESPITI ACQUISTATI 6.000 CESPITI ACQUISTATI 5.000 CESPITI ACQUISTATI 7.000 Il contribuente per il periodo 2009 deve fuoriuscire dal regime Il limite di 15mila euro di beni strumentali va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno, diversamente da quanto previsto per i ricavi per i quali il comma 96, lettera a) n. 1 dell articolo 1 della Finanziaria 2008, prevede espressamente che gli stessi siano ragguagliati all anno. All importo di 15.000 euro occorre, pertanto, far riferimento anche nell eventualità che l attività sia iniziata da meno di tre anni. Beni in leasing Nella circolare n. 7 del 28/01/2008 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli acquisti di beni strumentali effettuati tramite contratti di leasing, è necessario considerare i canoni corrisposti. L Agenzia ha precisato che: l articolo 1, comma 97, della finanziaria 2008, stabilisce che ai fini della determinazione del limite del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) le operazioni si considerano effettuate sulla base dei criteri previsti ai fini IVA 8

dall articolo 6 del d.p.r. n. 633 del 1972, che con riferimento alle prestazioni di servizi fa riferimento al pagamento del corrispettivo. In caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, pertanto, concorrerà l importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente e non il costo sostenuto dal concedente. Esempio Un contribuente nel corso del triennio 2005 2006 2007 ha acquistato beni strumentali per un importo totale di 8.000. In data 1 luglio 2006 il contribuente ha stipulato un contratto di leasing di quattro anni per l acquisto di un macchinario, tale contratto ha un canone mensile di 600. Nel triennio in questione i canoni corrisposti corrispondono a 10.800 (600 X 18). I beni strumentali acquisiti durante il triennio diventano quindi pari a: 18.800 18.800 > 15.000 Il contribuente non può accedere al regime dei contribuenti minimi. Donazione d azienda Nel caso in cui un contribuente eserciti l attività d impresa mediante un azienda ricevuta in donazione, al fine di calcolare il superamento del limite di 15.000, è necessario considerare anche gli acquisti effettuati dal donante. Esempio Un azienda è stata donata il 1 marzo 2006, gli acquisti di beni strumentali effettuati corrispondono a: 7.000 fatti dal donante nel periodo 1 gennaio 2005 28 febbraio 2006; 9.000 fatti dal donatario nel periodo 1 marzo 2006 31 dicembre 2007. Per il calcolo del superamento del limite bisogna considerare anche gli acquisti effettuati dal donante nel periodo 1 gennaio 2005 28 febbraio 2006. Pertanto i beni strumentali acquistati nel triennio 2005 2007 corrispondono a: 7.000 + 9.000 = 16.000 16.000 > 15.000 Il contribuente non può accedere al regime dei minimi. 9

Beni in comodato I beni utilizzati dal contribuente minimo in comodato d uso gratuito non possono considerarsi beni strumentali per la cui acquisizione sia dovuto un corrispettivo ai sensi dell articolo 6 del d.p.r. n. 633 del 1972 richiamato espressamente dal comma 97. Gli stessi non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione del valore complessivo dei beni strumentali. Avviamento Nella circolare n. 7 del 28.01.2007 l Agenzia delle Entrate ha sostenuto che ai fini del calcolo del superamento del limite di 15.000 dei beni strumentali non rileva il prezzo corrisposto per l avviamento. Il riferimento, contenuto nel comma 96 dell articolo 1 della Finanziaria 2008, alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione ai fini del limite dei 15.000 euro per i beni strumentali, ha indotto l Agenzia a ritenere che non debbano essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell ambito dell attività d impresa o di lavoro autonomo. Immobili detenuti in locazione Nel limite dei 15.000 euro per i beni strumentali si devono considerare anche i canoni di locazione o noleggio dell immobile strumentale utilizzato nell esercizio dell attività. L Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7 del 28/01/2008 ha infatti affermato che ai fini della determinazione del valore del bene strumentale, rilevano anche i canoni di locazione o noleggio corrisposti dal contribuente, anche a soggetti non titolari di partita Iva, per acquisire la disponibilità del bene medesimo. Unico immobile per più professionisti Nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileverà il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileverà la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi. 10

Strutture polifunzionali Alcuni soggetti, per l esercizio dell attività professionale si avvalgono di strutture polifunzionali dove viene pagato un corrispettivo unico a fronte dell affitto del locale e di una serie di altri servizi quali quelli di segreteria. In tali casi, al fine di verificare il superameno del limite di 15.000,00, il contribuente dovrà separare i costi sostenuti per acquisire la disponibilità dei beni strumentali da quelli sostenuti per godere dei servizi, solamente se la separazione del costo è stata stabilita contrattualmente. Qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine di verificare il superamento del limite di 15.000,00 dovrà essere considerato l intero costo sostenuto. BENI STRUMENTALI DA CONSIDERARE PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 15.000 Beni in leasing SI Beni in comodato d uso gratuito NO Avviamento NO Beni in locazione SI In caso di donazione d azienda, beni acquisiti dal donante SI 11

Regime speciale Iva I regimi speciali Iva che non consentono l applicazione del regime dei contribuenti minimi corrispondono a: Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972); Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); Editoria (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del DPR n. 633/72); Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del DPR n. 633/72); Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91); Vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del DPR n. 600/73); Rivendita di beni usati, di oggetti d arte, d antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95); Agenzie di vendite all asta di oggetti d arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95). I contribuenti che esercitano contemporaneamente attività escluse dal nuovo regime e altre attività d impresa, arte o professione sono esclusi dall applicazione del regime dei contribuenti minimi. Infatti l Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7 del 28/01/2008 sostiene che l esercizio di un attività soggetta a regime speciale Iva, espressiva ai fini Irpef di un reddito d impresa, impedisce di avvalersi del regime dei minimi, non solo per il trattamento di tale attività ma anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione. Partecipazioni Come detto in precedenza il contribuente che detiene partecipazioni: in società di persone; in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l opzione per la trasparenza; 12

in associazioni professionali costituite per l esercizio in forma associata di arti o professioni; non può aderire al regime dei contribuenti minimi. Qualora il contribuente, però, ceda la partecipazioni prima di optare per l applicazione del regime dei minimi, la causa di esclusione viene rimossa e quindi l accesso al regime è consentito. Esempio Un contribuente nel periodo d imposta 2007 possiede una partecipazione in una società in nome collettivo. La partecipazione viene ceduta in data 22 dicembre 2007. Il contribuente nel periodo d imposta 2008 non possiede alcuna partecipazione, pertanto a partire dal 1 gennaio 2008 il contribuente potrà applicare il regime dei contribuenti minimi. Dott. Antonio Gigliotti 11 Febbraio 2008 13