Ciclo di incontri di approfondimento sulle agroenegie luglio-settembre 2011 III workshop ENERGIA DA BIOGAS: regole, esperienze e prospettive per uno sviluppo sostenibile
Crescente interesse verso le fonti di energia rinnovabile Aumento della sensibilità verso tematiche ambientali Presenza sul territorio regionale di impianti Effetto della green economy sul reddito degli agricoltori Piano di tutela delle acque Assenza di riferimenti sulla DGR 1492/2006 Elevate potenzialità del comparto agroenergetico umbro Possibilità di utilizzazione agronomica sostenibile del digestato Presenza di imprenditori disposti ad investire in impianti di biodigestione Assenza di una normativa nazionale Presenza NECESSITÀ di normative ad hoc DI in UNA altre regioni NORMATIVA REGIONALE
Dopo una concertazione che per tanto tempo ha visto impegnati rappresentanti delle Istituzioni e delle Organizzazioni di categoria anche nella Regione Umbria è stato pubblicato il regolamento per la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili. Con voto favorevole bipartisan la seconda Commissione presieduta da Gianfranco Chiacchieroni ha espresso parere positivo al regolamento redatto dalla Giunta regionale.
04/05/20 11
La normativa in 20 articoli: definisce tutte le fasi operative di un impianto di digestione anaerobica, nonché la gestione dello stesso; stabilisce i materiali in ingresso; fornisce indicazioni circa l utilizzo agronomico del digestato; fa parte del percorso legato alla valorizzazione delle attività agricole e del programma regionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili; esclude la possibilità di utilizzo di rifiuti come matrice per la digestione anaerobica;
Articolo 1 Disposizioni generali Il regolamento: si inserisce nell attuazione della Legge Regionale n. 25/2009 (PTA) stabilisce i requisiti necessari per la gestione e l attività degli impianti di digestione anaerobica aziendali o interaziendali di potenza uguale o inferiore a 1MW definisce le modalità di utilizzazione agronomica del digestato ottenuto dalla digestione
Articolo 2 Definizioni Digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica, in condizioni di anaerobiosi, ad opera di microrganismi. Impresa agricola: unità tecnico economica dedita alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all allevamento di animali e alle attività connesse (come sancito dal CC e dal D.Lgs 228/2001). Registro dell impianto: complesso di documenti cartacee e atti previsti dal regolamento depositati presso l azienda, la sede legale o il CAA. Impianto aziendale: impianto al servizio di una singola azienda che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, in miscela con le biomasse. Impianto interaziendale: impianto al servizio di più imprese agricole associate ( ). Impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le
Articolo 3 Digestato il digestato prodotto da effluenti di allevamento in miscela con le biomasse è assimilato all'effluente zootecnico, pertanto, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è fuori dal campo di applicazione della parte IV del Decreto ed è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti
Articolo 4 Effluenti di allevamento Sono effluenti di allevamento, ai sensi del D.M. 7 aprile 2006, le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali ligno-cellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere/non mantenere la forma geometrica ad essi conferita. Inoltre sono assimilati agli effluenti zootecnici: le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, deiezioni di avicunicoli disidratate, effluenti di allevamenti trattati, effluenti disidratati e/o compostati, liquidi di
Normativa Regionale sul digestato Articolo 5 Biomasse Residui delle coltivazioni del fondo Sansa di olive Acque di vegetazione Residui della selvicoltura e della potatura Vinacce Erbasilo Insilato di sorgo Insilato di mais
Articolo 6 Impianti aziendali L impianto aziendale ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, in miscela con le biomasse. Durante l intero ciclo di vita dell impianto, il titolare deve: risultare proprietario dell impianto; produrre gli effluenti di allevamento e le biomasse utilizzate; utilizzare agronomicamente il digestato nei terreni di cui ha la proprietà o la disponibilità a qualunque titolo secondo le norme contrattuali previste dalla normativa vigente.
Articolo 7 Impianti interaziendali L impianto a servizio di più imprese agricole associate ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento in miscela con le biomasse. Durante l intero ciclo di vita dell impianto, le cooperative o le imprese agricole associate devono: risultare proprietarie dell impianto; produrre gli effluenti di allevamento e le biomasse utilizzate; utilizzare agronomicamente il digestato nei terreni di cui i soci della cooperativa o le imprese associate hanno la proprietà o la disponibilità a qualunque titolo secondo le norme contrattuali previste dalla normativa vigente.
Articolo 8 Esercizio degli impianti aziendali e interaziendali Per l attivazione e l esercizio degli impianti di digestione anaerobica si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché le linee guida regionali in materia urbanistica e di impatto paesaggistico. L ITER AUTORIZZATIVO È DELEGATO ALLE PROVINCE* O AI COMUNI** * Impianti > 500 Kw : AUTORIZZAZIONE UNICA previa conferenza di servizi ** Impianti 0-50 Kw in assetto cogenerativo: COMUNICAZIONE
Articolo 8 Esercizio degli impianti aziendali e interaziendali Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, si trasmette all amministrazione competente i seguenti documenti: proprietà o di disponibilità dell impianto di produzione degli effluenti di allevamento e/o biomasse di utilizzazione del digestato ai fini agronomici disponibilità di terreni ai fini della produzione agricola relazione agronomica relazione tecnica di calcolo dell impianto relazione tecnica per il ripristino del sito (corredato di costo) garanzia finanziaria
Articolo 8 Esercizio degli impianti aziendali e interaziendali PRECISAZIONI I requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell impianto. Sono consentite la variazione e/o il subentro di una o più imprese agricole alla forma associativa, purché permanga in possesso dei requisiti per l esercizio. La variazione deve essere comunicata, entro 30 giorni, all amministrazione competente che verifica la permanenza dei requisiti. In fase di avviamento ed esercizio dell impianto devono essere riscontrati i parametri riportati nella relazione tecnica di calcolo. Le
Articolo 9 Trasporto dei materiali e stoccaggio del digestato Il trasporto dei materiali da trattare e del digestato deve produrre una emissione di CO 2, comunque entro un raggio massimo 30 Km prevalentemente nel territorio regionale. I contenitori per lo stoccaggio del digestato devono essere dimensionati in rapporto ai quantitativi prodotti, non inferiori al volume prodotto in 50 giorni con un franco minimo di 50 cm.
Articolo 10 Gestione e utilizzazione agronomica del digestato OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PUA Le imprese singole o associate coinvolte nel ciclo di produzione e utilizzazione agronomica del digestato effettuano la comunicazione prevista dalle DGR 2052/05 e 1492/06 e redigono i registri di carico e scarico delle materie in entrata e uscita all impianto. Archivio unico regionale delle comunicazioni e della tenuta dei registri.
Articolo 11 Ulteriori trattamenti del digestato Il digestato può subire trattamento di separazione solido-liquido al fine di ottenere due frazioni separate (palabile e non palabile). Il digestato e/o le sue frazioni possono subire digestione aerobica, compostaggio e/o riduzione dell azoto. Nelle aree critiche di cui alla misura Q34 del PTA al digestato o alla frazione non palabile si applicano le disposizioni della predetta misura.
Articolo 12 Garanzia finanziaria Deve essere pari al costo di dismissione dell impianto e ripristino del sito. FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA (30 d prima dell entrata in esercizio). La fidejussione deve coprire, anche attraverso rinnovi, un periodo pari alla durata dell impianto più un anno.
Articolo 13 Documentazione La documentazione prevista dal Reg. è conservata nel registro dell impianto e tenuta a disposizione dell autorità di controllo per l intero ciclo di vita dell impianto e per 5 anni dopo la sua dismissione.
Articolo 14 Vigilanza e controllo L amministrazione competente effettua: il controllo e la vigilanza della gestione dell impianto; i controlli sui PUA estraendo annualmente un campione di imprese. L A.R.P.A. effettua: i controlli ambientali sulle imprese agricole singole o associate.
Articolo 15 Sanzioni 600 /d per la mancata presentazione della garanzia finanziaria; 600-1200 per l incompleta, ritardata o errata compilazione dei registri di carico e scarico (1200-6000 per la reiterazione); 3000 per la mancata redazione del PUA (600 per il ritardo nella presentazione) 4000-6000 nel caso di perdita dei requisiti 600-1200 per il ritardo nella comunicazione di subentro o variazione (6000 per la reiterazione)
Capo II Disposizioni transitorie e finali Articoli 16, 17,18,19 e 20 Fino all entrata in vigore del Regolamento le biomasse, gli effluenti di allevamento e il digestato vengono gestiti secondo le modalità previste dalle DGR 2052/05 e 1492/06; Dall entrata in vigore cessa di avere efficacia la DGR 456/08 (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici, art. 27 D.M. 7 aprile 2006 - Impianti aziendali, interaziendali, consortili, pubblici per il trattamento di reflui zootecnici e successiva utilizzazione agronomica con produzione di biogas - Integrazione alla D.G.R n. 1492/06. Gli impianti già operanti nel momento di entrata in vigore del Reg. devono adeguarsi alle disposizioni entro e non oltre un anno. Il Regolamento potrà essere adeguato nel caso di disposizioni statali in