IL NUOVO ARTICOLO 18 VA RESPINTO!



Documenti analoghi
Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina

reddito di attivazione e riforma degli ammortizzatori sociali Dott.ssa Antonella Chiusole

Circolare N.144 del 17 Ottobre Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL Area Consulenza del Lavoro

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari

JOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*)

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

TICINIA CONSULTING SRL. Ai gentili Clienti Loro sedi. Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015

Assicurazione sociale per l impiego

JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI _ LA MOBILITA

DLGS n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»

L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco

Circolare N.29 del 14 Febbraio Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

RIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

TUTELE DAVVERO CRESCENTI PER CHI?

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

Studio Consulenza del Lavoro Bonet Lepschy & Associati

COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO

CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI. Ferrara,

Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015

Valutazione finale 15 maggio 2014 Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza Dr. Marco Morra (Crociare soltanto una risposta)

Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.

Licenziamenti e Riforma Fornero

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DEL CREDITO

Funzioni di un sistema di ammortizzatori sociali

INPS a porte aperte. Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) si caratterizza per alcune peculiarità:

Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act

STUDIO ASSOCIATO ZINNO CIRCOLARE DI STUDIO

News per i Clienti dello studio

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

CGIL TOSCANA DIFENDERE IL LAVORO ART18 E NON SOLO... CAMBIARE LA RIFORMA

RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il contratto a tutele crescenti

UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI

Il contratto a tutele crescenti

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

LE POLITICHE DEL LAVORO IL MODELLO ITALIANO #2

DALL ASPI ALLA NASPI: IL CONFRONTO

Per accedere al beneficio contributivo inserire il codice INPS 6Y accedendo al Cassetto previdenziale aziende.

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASpI AI LAVORATORI SOSPESI

JOBS ACT. Riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi e identificata con una serie di norme approvate tra il 2014 e il 2015.

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

LA RIFORMA DEL LAVORO. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 21/01/2013

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE REGOLE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/05

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

Questo istituto è frutto di una legge, che lascia alla contrattazione collettiva la facoltà di indicare le voci retributive da prendere in

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Tutto quello che c è da sapere sulla gestione del personale in esubero presso le aziende

Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA)

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

L IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 *

Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Assicurazione Sociale Per l'impiego A.S.P.I.

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

LEGGE DI STABILITA 2015 E JOBS ACT: quali opportunità per il lavoro.

Jobs act: una nuova riforma per il mercato del lavoro La riforma dei sussidi di disoccupazione nel dlgs 22/2015

Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio

Le novità del Jobs Act La riforma degli ammortizzatori sociali. Carlo Benedetti Consulente del Lavoro in Trento

JOBS ACT I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SBROLLINI, SCUVERA

Mini-A S P I. la prestazione che ha sostituito l indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

Art. 54 decreto legge

per una legge regionale sul reddito minimo garantito

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LE PENSIONI IL SISTEMA PRIVIDENZIALE PRIMA E DOPO LA LEGGE 214/2011. Mologni Enzo

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)

152/2015 Novembre/10/2015 (*) Napoli 19 Novembre 2015

LA NUOVA PENSIONE ANTICIPATA (GIA PENSIONE DI ANZIANITA )

TFR IN AZIENDA TFR NEL FONDO PENSIONE Quota annua di accantonamento

Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro

PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELL OCCUPAZIONE STABILE QUANTITÀ DURATA QUANTITÀ DURATA COLLETTIVO 1998 REFORMA LABORAL

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A

Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi

Cenni sulle pensioni.

Transcript:

IL NUOVO ARTICOLO 18 VA RESPINTO! ECCO IN SINTESI COSA CAMBIA E QUALI SONO I GRAVI RISCHI OCCUPAZIONALI CHE SI PROSPETTANO SE PASSASSE LA NUOVA LEGGE Organi di stampa, finanziati dai poteri forti, ci raccontano che l Italia sta puntando al modello tedesco, questa fantasia giornalistica non ha alcuna attinenza con la realtà. Vediamo perché: Il patteggiamento in Germania è solo un'opzione. Se il lavoratore è convinto di poter dimostrare in tribunale le sue buone ragioni, può sempre impugnare il licenziamento sia per motivi «soggettivi» (es. motivi disciplinari) sia per quelli «oggettivi» (es. motivi economici), puntando al reintegro. Se il licenziamento risulta ingiustificato, viene automaticamente dichiarato nullo, e quindi si riconferma nel suo immutato vigore il contratto di lavoro preesistente; con il pagamento, per il datore di lavoro di una penale e del salario dovuto (per il periodo che va dal licenziamento alla sentenza). Questa tutela spetta dopo sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, perché questa è la durata massima per il periodo di prova, non tre anni come vorrebbe Fornero. In Germania l'obbligo di reintegrazione scatta per le aziende a partire da 10 dipendenti, non oltre i 15, come adesso in Italia; il licenziamento va comunicato e motivato dal datore di lavoro alla rappresentanza sindacale aziendale, il Betriebsrat. Se il consiglio aziendale non lo ritiene giustificato, formula un'obiezione scritta, che ha un peso rilevante nel caso si ricorra al giudice. Inoltre, se l'azienda ritiene di dover rinunciare a un lavoratore per motivi di ordine economico o organizzativo, non può licenziare a caso Tizio o Caio, ma solo chi tra i dipendenti ha la minore anzianità di servizio e meno familiari da mantenere. Come è facile capire il modello all italiana ha completamente ignorato l ultimo capitolo eliminando dall iter il Consiglio Aziendale Con la riforma Monti-Fornero, invece, il reintegro sul posto di lavoro rischia di passare da essere un diritto del lavoratore (in caso di riconoscimento di illegittimità del licenziamento il lavoratore ha diritto a scegliere se essere reintegrato o ricevere un'indennità) a un diritto dell'azienda di mandare via illegittimamente un lavoratore pagando un obolo.

ART. 18: COM È E COME RISCHIA DI ESSERE LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI: detto anche per motivi oggettivi. Oggi sono possibili quando coinvolgono almeno 5 dipendenti mentre con il nuovo sistema possono essere anche individuali. Si darà vita a una procedura di conciliazione prima del ricorso al tribunale presso la Direzione territoriale del lavoro -, ma non darà mai diritto al reintegro nel posto di lavoro (come invece accade oggi). Qualora il giudice ritenesse non valido il motivo economico addotto dall azienda per il licenziamento, non potrà disporre il reintegro, ma solo un indennizzo economico. L indennizzo sarà compreso tra le 15 e le 27 mensilità in base alle dimensioni dell azienda, all anzianità del lavoratore e al comportamento delle parti. Con l attuale articolo 18, invece, ove il giudice non ritenga valido il motivo economico addotto dall azienda per il licenziamento, può disporre il reintegro del lavoratore. Salva la facoltà del dipendente di optare, in alternativa, per l indennizzo. Il rischio di questa modifica è evidente, l azienda può licenziare adducendo motivi economici per celare motivi politico-sindacali, con buona pace del divieto di licenziamento discriminatorio. E anche qualora tale provvedimento risulti illegittimo davanti ad un giudice questi non avrà alcun potere per ordinare il reintegro ma potrà al massimo disporre un indennizzo economico. Tra le altre cose, la definizione di motivo economico è talmente ampia che rischia di rivelarsi un pozzo senza fondo dove gettare tutti i lavoratori che risultino indigesti o poco produttivi in base a criteri esclusivamente aziendali. E evidente poi che tale spauracchio si tradurrà in un incentivo al silenzio dei lavoratori anche davanti ad evidenti abusi aziendali depotenziando enormemente la forza contrattuale dei lavoratori; che, anche solo per motivi psicologici (e così purtroppo non sarebbe) sentirebbero pendere sulla loro testa la mannaia del licenziamento. A detta di eminenti giuslavoristi, l applicazione di questa condizione aumenterà moltissimo il carico di lavoro dei Tribunali. Se all introduzione di questa sciagurata novità aggiungiamo l ultimo regalo dell INPS,che con la circolare numero 35 ha stabilito l innalzamento dell età pensionabile a 66 anni di tutti i ferrovieri impiegati in esercizio che non hanno raggiunto i requisiti al 1 gennaio 2012 il risultato è presto fatto: un capotreno, un macchinista o un manovratore non più idoneo ad attività di sicurezza (cosa che purtroppo può verificarsi facilmente) e non ricollocabile in altre attività, è legittimamente licenziabile come fosse una scarpa vecchia da buttare via e comunque l eventuale illegittimità del licenziamento,anche se comprovata in giudizio, non prevede la possibilità di ordine di reintegro da parte del giudice ma solo un indennizzo per il lavoratore licenziato. Fonti aziendali del Gruppo FS, fanno risalire a 4600 i lavoratori che matureranno le condizioni (58 anni) per il pensionamento. Di questi quanti saranno i potenziali inidonei?

LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI detto anche per motivi soggettivi. La nuova previsione sui licenziamenti per motivi disciplinari darà al giudice la possibilità applicare il reintegro o l indennizzo per il lavoratore. Il giudice potrà trovarsi in due diverse situazioni: A) se il fatto imputato al lavoratore non è stato commesso, o se non è un motivo previsto dai contratti di settore, il giudice potrà decidere per il reintegro, in aggiunta al pagamento della retribuzione per tutto il periodo tra il licenziamento e il reintegro stesso. B) in tutti gli altri casi il giudice potrà disporre solamente l indennizzo (tra le 15 e le 27 mensilità in base alle dimensioni dell azienda, all anzianità del lavoratore e al comportamento delle parti). Anche in questo caso andiamo incontro ad un peggioramento sostanziale delle tutele attualmente previste, in cui il potere di ordinare il reintegro da parte del giudice si riduce a due sole fattispecie, il cui contenuto dipenderà da quanto previsto dai contratti aziendali. Nel caso di licenziamenti per motivi economici e discriminatori subentra un nuovo problema per il lavoratore, ovvero l onere della prova. Infatti sarà a carico del lavoratore provare eventuali condizioni che confutano le decisioni assunte dall Impresa: LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO La possibilità di reintegro viene estesa anche per le aziende con meno di 15 dipendenti. Il lavoratore, nell impugnare il licenziamento, dovrà dimostrare davanti al giudice che questo è stato discriminatorio. Se il giudice riterrà fondato il ricorso, annullerà il licenziamento e reintegrerà il lavoratore. Si tratta di un ipotesi residuale che alla luce di quanto previsto dal resto della nuova norma diventa quasi ridicola. Prendiamo il caso degli operai della Fiat, reintegrati nello stabilimento di Melfi: per i giudici il licenziamento dei tre operai di Melfi fu discriminatorio tuttavia è evidente che con la riforma Fornero la Fiat non si sarebbe imbarcata in complicate procedure di licenziamento per motivi disciplinari,ma avrebbe addotto i "motivi economici". E addio al reintegro quindi è chiaro che d ora in poi nessun imprenditore sarà così stolto da dichiarare di aver licenziato un lavoratore perché è Negro, Ebreo,Gay o Sindacalista, ma farà riferimento al semplice motivo economico. In questo modo, soprattutto le grandi aziende, potranno, attraverso un indennizzo per loro ininfluente, mettere alla porta i rompiscatole. AMMORTIZZATORI SOCIALI all interno della riforma del lavoro viene introdotta una norma che avrà delle grosse ripercussioni sul mondo del lavoro già soggetto ad una indiscutibile e preoccupante facilità a licenziare. Viene introdotta l ASPI ( Assicurazione Sociale Impiego) che sostituisce la cassa integrazione in deroga e la mobilità. Ovvero vengono azzerati quegli ammortizzatori sociali che, in caso di crisi, accompagnavano i lavoratori più deboli (anziani, etc) alla pensione. L ASPI prevede un assegno massimo di 1119,32 per solo 12 mensilità.

Nel famigerato sistema tedesco, inoltre, esistono una serie di ammortizzatori sociali che al momento non sono minimamente paragonabili a quelli previsti dalla riforma Fornero: In Germania il sistema assicurativo contro la disoccupazione è obbligatorio per tutti i lavoratori subordinati che siano impiegati per almeno 18 ore settimanali e che percepiscano una retribuzione superiore a una soglia prestabilita. - La cassa integrazione viene finanziata dunque dalla contribuzione sociale pari al 6,5% circa delle retribuzioni lorde, ripartito equamente tra datori e lavoratori. - L'erogazione dell'indennita' di disoccupazione ('Arbeitslosengeld') è subordinata a determinati requisiti (come la disponibilità ad accettare un lavoro confacente al proprio patrimonio professionale e una ricerca attiva di un'occupazione). - L'entità del sussidio è calcolata sulla media delle retribuzioni dell'ultimo anno di servizio; - La durata della prestazione, variabile tra i 6 e i 32 mesi, dipende dall'età e dall'anzianità contributiva del beneficiario. - Presente anche un sistema assistenziale, a carico della fiscalità generale, che prevede l'erogazione di un sussidio di disoccupazione ('Arbeitlosenhilfe') in favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione, ma che alla cessazione del sussidio sono ancora disoccupati. Questo sussidio di disoccupazione è molto similie alla nostra 'indennità di mobilita'' (che la riforma Monti-Fornero eliminerà), ma ha requisiti meno severi per essere concesso. A queste forme di sostegno del reddito si aggiunge una terza forma di sussidio ('Sozialhilfe'), erogato a coloro che non rientrano nei due campi precedenti. IN CONCLUSIONE: Quel che resta in piedi oggi in Germania è molto più vicino al regime previsto in Italia dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori di quanto vogliono farci credere Fornero e tutti coloro che ne condividono le scelte. ARTICOLO 18, LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI

Nei casi di applicazione dell articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (quindi per le aziende over - 15) se dichiarato illegittimo dal giudice, anche il licenziamento individuale oggi è sanato con il reintegro obbligatorio sul posto di lavoro (sarà semmai il dipendente a decidere per l indennizzo). La proposta Fornero elimina appunto questo passaggio e prevede che anche in caso di illegittimità l azienda sia obbligata al solo indennizzo. Se passasse questo disegno è chiaro che soprattutto in caso di aziende non molto grandi sarebbe più semplice abbandonare la strada del licenziamento collettivo per seguire quella del licenziamento individuale. RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE