Traduzione del documento Riforma della PAC Un confronto fra la situazione attuale, la Revisione di Medio Termine (10 luglio 2002) e le Proposte Legali (22 gennaio 2003) Bruxelles, 22 gennaio 2003
Situazione attuale Comunicazione (luglio 2002) Testi legali (gennaio 2003) Cereali Segale Prezzo di intervento pari a 101,31 /t; pagamenti diretti pari a 3 /t moltiplicati per la resa di riferimento Maggiorazioni mensili del prezzo di intervento di 0,93 /t ciascuna, applicate in sette tappe Il prezzo di intervento della segale è uguale a quello dei cereali Frumento duro Supplemento specifico : - 344,50 /ha nelle "zone tradizionali" - 138,90 /ha nelle "zone consolidate" Semi oleosi Colture proteiche Riso Patate da fecola Pagamenti per superficie allineati su quelli per i cereali Pagamento specifico supplementare pari a 9,5 /t moltiplicati per la resa di riferimento Prezzo di intervento pari a 298,35 /t (risone) Pagamento diretto pari a 52,5 /t, versato per ettaro nei limiti delle superfici massime garantite (SMG) Misure per i produttori: Prezzo minimo di 178.31 /t Pagamenti di 110.54 /t Ultima riduzione del 5 % del prezzo di intervento (sul 20 % proposto dall'agenda 2000), che scende a 95,35 /t Compensazione in base a quanto stabilito dall'agenda 2000, ossia al tasso del 50% È prevista l'abolizione delle maggiorazioni mensili Soppressione dell'intervento per la segale Il supplemento specifico passa a 250 /ha nelle "zone tradizionali" nell'arco di tre anni Non è versato più alcun supplemento nelle "zone consolidate" È istituito un premio alla qualità pari a 15 /t applicabile dappertutto Non sono previste misure specifiche i pagamenti subiranno gli stessi incrementi dei pagamenti a favore dei cereali Nuovo aiuto complementare a sé stante per le colture proteiche pari a 55,57 /ha (9,5 /t moltiplicati per le rese medie di riferimento delle regioni di coltura) Riduzione del 50 % del prezzo di intervento che passa a un prezzo di base di 150 /t, al di là del quale scatta l'ammasso privato L'intervento è fissato come rete di sicurezza al prezzo di 120 /t Pagamenti compensativi pari a 177 /t di cui una parte più piccola (75 /t) sarà concessa sotto forma di pagamento specifico per il riso Riduzione delle SMG al valore più basso tra la media del 1999-2001 oppure l'attuale livello delle SMG Disaccoppiamento (OCM cereali consolidata) Abolizione dei rimborsi per le produzioni di cereali da amido Indennità di 40 /ha nelle zone tradizionali, nei limiti delle Superfici Massime Garantite (SMG), a condizione che siano usate determinate quantità di seme di varietà selezionate per la produzione di semola e pasta Fissata a 1.4 mio ha la Superficie Massima Garantita Pagamento ai produttori 50% accoppiato, 50% disaccoppiato Abolizione del prezzo minimo per le patate da fecola e dei rimborsi per le produzioni da amido 1
Credito per il CO 2 Produzioni non alimentari sui terreni ritirati dalla produzione (è obbligatorio stipulare un contratto con il trasformatore) Aiuto di 45 /ha a favore delle colture energetiche (è obbligatorio stipulare un contratto con il trasformatore) Superficie massima garantita pari a 1,5 milioni di ettari assegnata dagli Superficie massima garantita a livello di EU-15 nessuna assegnazione da parte degli Stati membri Foraggi essiccati Frutta a guscio Pagamenti diretti: - 8,83 /t per i foraggi disidratati - 38,4 /t per i foraggi essiccati al sole Programmi pluriennali per il miglioramento della qualità e della commercializzazione attuati da organizzazioni di produttori Misure specifiche abrogate nel 199, ma i programmi possono continuare fino alla loro scadenza (10 anni): gli ultimi programmi scadono nel 200/07 Dopo la scadenza degli programmi di miglioramento attualmente non sono previste misure specifiche di sostegno Aiuti al reddito concessi agli agricoltori nel quadro di un aiuto al reddito unico per azienda (dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro) Regime semplificato di sostegno al settore per i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole con un aiuto unificato ridotto a 33 /t Pagamento forfettario di 100 /ha con la possibilità di un'integrazione concessa dagli Stati membri fino ad un massimo di 109 /ha Superficie massima garantita pari a 800 000 ha. Alle superfici per le quali i programmi di miglioramento sono ancora in vigore, il nuovo regime di sostegno si applicherà solo dopo la loro scadenza tranne per: l aiuto ai coltivatori dato secondo le consegne e le Quantità Nazionali Garantite (QGN) l aiuto all industria mantenuto per 4 anni, ridotto progressivamente abolizione del 5% di franchigia Carni bovine Prezzo di base fissato a 2224 /t con la possibilità di ricorrere all'ammasso privato se si raggiunge il 103 % di tale prezzo. Acquisti mediante gara se il prezzo scende al livello dell'intervento, pari a 150 /t (rete di sicurezza) Pagamenti per capo di bestiame limitati a 150 per i manzi (due pagamenti al massimo nell'arco della vita dell'animale), 210 per i torelli e 200 per le vacche da latte (all'anno), di cui almeno il 15% per le giovenche Premio supplementare per la macellazione pari a 80 (tori, manzi, vacche) e 50 (vitelli) Criteri di ammissibilità: fino a 1,8 UB/ha (a partire dal 1 gennaio 2003, Non è prevista alcuna misura specifica anche se ci si aspetta una forte incidenza del disaccoppiamento. Riduzione degli incentivi a favore dell'allevamento intensivo (disaccoppiamento) Rafforzamento della condizionalità ecologica che comprende anche misure di gestione territoriale Promozione della qualità e sostegno a favore di una produzione più rispettosa dell'ambiente attraverso il secondo pilastro della PAC Sussidi all esportazione di animali vivi concessi solo sulla base di richieste giustificate ed in linea con i requisiti relativi al benessere degli animali I terreni destinati a pascoli permanenti dal 31/12/2002 devono essere mantenuti in questo stato secondo a buona pratica agricola 2
attualmente 1,9 UB), limite della densità pari a 90 capi (con deroghe) Premio di estensivizzazione: 100 per premio per una densità di bestiame pari a 1,4 UB/ha Un'altra opzione per gli Stati membri: premio di 80 per una densità inferiore a 1,4 UB/ha e di 40 da 1,4 a 1,8 UB/ha (limiti validi a partire dal 2002) Dotazione finanziaria nazionale Prodotti lattierocaseari Regime delle quote valido fino al 2008 Riduzione progressiva del prezzo di intervento del 15% a partire dalla campagna 2005/0 Il premio per vacca nutrice passa da 5,75 /t a 17,24 /t entro le quote a partire dalla campagna 2005/0 ed è previsto inoltre un pagamento supplementare (premio integrativo e/o pagamento per superficie) Aumento globale delle quote del 2,39 % Quattro opzioni: (a) continuare le misure previste dall'agenda 2000 fino al 2015; (b) applicare l'agenda 2000, ma con un'ulteriore riduzione del prezzo (-15% per il burro e -5% per il latte scremato in polvere) e un aumento delle quote (+3%); (c) introduzione di duplice un regime delle quote; (d) soppressione del regime delle quote e riduzione del prezzo di intervento del 25%. Disaccoppimento Mantenimento delle quote fino per il periodo 2014/15 Riduzione del prezzo del 15%, compensato da pagamenti diretti, extra quota, con una riduzione asimmetrica del prezzo: -3.5%/anno per il latte scremato in polvere -7%/anno per li burro In aggiunta, prosegue questa riduzione dei prezzi nel 2007 e nel 2008, con l incremento dell 1% nelle quote ed il corrispondente incremento nei pagamenti Pagamenti diretti disaccoppiati sin dall inizio (2004) Tetto d intervento per il burro: sopra le 30.000 t riacquisto su offerta Ambito Vari premi per superficie accoppiati a colture specifiche Disaccoppiamento parziale esclusivamente grazie all'allineamento degli aiuti a favore dei semi oleosi su quelli per i cereali Premi per animali accoppiati all'obbligo di produrre carni o prodotti lattierocaseari Aiuto al reddito per azienda unico e disaccoppiato, che può essere suddiviso in diritti al pagamento in funzione della superficie ammissibile. L'aiuto unico al reddito per azienda è versato a favore dei seguenti settori: - cereali, semi oleosi, colture proteiche, - legumi da granella, - riso, - lino e canapa - patate da fecola, - supplemento per il frumento duro, - foraggi essiccati (dopo la riforma) - carni bovine, La misura proposta è mantenuta con i seguenti aggiustamenti: pagamenti per il latte a decorrere dal 2004 50% dell aiuto per le patata da fecola disaccoppiato è incluso l aiuto per i semi sono inclusi alcuni aiuti regionalizzati (supplemento all essiccazione per le regioni ultraperiferiche, Mar Egeo) L ammontare totale dell aiuto, le 3
- carni ovine, - settore lattiero-caseario a partire dal 2005/0. Possono esservi aggiunte altre colture. Sono esclusi i seguenti pagamenti: - premio alla qualità per il frumento duro, - aiuto complementare per le colture proteiche, - aiuto specifico versato per il riso, - lino tessile e canapa, - trasformazione della fecola, - trasformazione dei foraggi essiccati Gli Stati membri possono modulare i livelli dell'aiuto entro certi limiti. 4 condizioni ed i tetti fissati dagli Stati membri sono allegati al regolamento base. Sono escluse soltanto le colture perenni, frutta e ortaggi su terreni arabili non sono più esclusi. Periodo di riferimento Periodo di riferimento non specificato 2000, 2001, 2002 Riserve nazionali, in caso di forza maggiore, e ingresso di nuovi agricoltori Set-aside Trasferimento diritti dei La messa a riposo riguarda il 10% della superficie, ad eccezione degli agricoltori che producono ogni anno meno di 92 tonnellate di cereali, (calcolate in base a rese di riferimento) Prosegue l'obbligo "storico" individuale di messa a riposo (basato sul 10%) per un periodo più lungo (10 anni) senza rotazione Rispetto di norme obbligatorie in materia di gestione delle terre (come parte integrante della condizionalità ecologica) Abolizione delle produzioni non alimentari sulle terre messe a riposo Il pagamento singolo può essere suddiviso in diritti di acquisto per il pagamento di terreni eleggibili. Il trasferimento dei diritti di acquisto avviene parallelamente alla vendita del terreno Opzioni Gli Stati membri possono modulare il livello di aiuto entro certi limiti. eccetto l esonero per: l obbligo di messa a riposo per le istanze di pagamento disaccoppiato per superfici minori di 20 ha e per aziende biologiche Set-aside non rotazionale se il rotazionale dà benefici ambientali. L obbligo è legato alla rispettiva superficie. Definizione dei terreni che generano i diritti e di quelli eleggibili per i pagamenti disaccoppiati. Trattamento di diritti non legati ai terreni (alcuni premi per l allevamento). Trasferimento dei diritti con o senza terra. Regole per il controllo. Istituzione di tetti per ogni Stato membro. Possibile disaccoppiamento a livello regionale (principi comuni) e
concessione di un pagamento disaccoppiato medio per le colture che attualmente non ricevono pagamenti diretti. Modulazione dinamica Riduzione facoltativa dei pagamenti diretti fino al 20%. Le risorse finanziarie inutilizzate rimangono nello Stato membro che le destinerà a favore delle misure di accompagnamento. Modulazione dinamica progressiva del 3% all anno fino ad una riduzione totale del 20%. Franchigia di 5.000 per azienda. Gli Stati membri possono elevare ulteriormente la franchigia di 3.000 per ogni unità di lavoro al di sopra delle due. I risparmi vengono stornati allo sviluppo rurale (per qualsiasi misura). Il criterio per la ripartizione è basato sulla superficie agricola, l occupazione in agricoltura e la prosperità. Massimale fissato a 300 000 per azienda. I risparmi restano a disposizione dello Stato membro. Modulazione applicata a decorrere dal 200-2012. Fissati i tassi di riduzione annuale dall 1% nel 200 al 19% nel 2012. Riduzione dell aiuto introdotta progressivamente con un tasso differenziato. La franchigia viene applicata fino a 5000, tra 5000 e 50.000 viene applicato un tasso intermedio e al di sopra di 50.000 viene applicato il tasso di riduzione massimo (v. tabella allegata) Aumentata la parte della modulazione da stornare allo sviluppo rurale (dall 1% nel 200 al % nel 2012). La parte residua viene destinata al finanziamento delle riforme della PAC. Eliminato il massimale di 300.000 Condizionalità ecologica (Cross-compliance) Applicazione facoltativa della riduzione dei pagamenti diretti in caso di mancata osservanza delle norme relative alla protezione dell'ambiente e di requisiti ambientali specifici La condizionalità ecologica diventa obbligatoria all'interno di un'impostazione aziendale globale: i pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme regolamentari (ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali) e la terra deve essere mantenuta in buone condizioni agronomiche in linea con requisiti ambientali. Riduzione parziale o totale dei pagamenti diretti in caso di mancato rispetto di: Impegni derivanti da circa 40 atti legislativi applicati direttamente a livello aziendale (elenco minimo + altri su richiesta dello Stato membro) Buone pratiche agricole (quadro comune) Mantenimento di pascoli permanenti Audit aziendale L istituzione (non l operazione) dei sistemi di certificazione è un opzione che rientra nel pacchetto dello sviluppo rurale. L audit aziendale è obbligatorio per tutte le aziende che ricevono più di 5000. I controlli devono rendere conto di tutti i flussi di materiali e dei processi aziendali. 5 Riconoscimento della vocazione consultiva del sistema (ora denominato Sistema Consultivo Aziendale).
Qualità degli alimenti Benessere degli animali Misure agroambientali Aiuto agli investimenti a favore della qualità alimentare, che comprende l'istituzione di sistemi di certificazione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale Promozione di certi prodotti di base nel quadro di due regimi orizzontali: uno per la promozione sul mercato interno e uno per la promozione sui mercati esterni. Esclusivamente disposizioni regolamentari (DG SANCO) Attuale intensità degli aiuti: - 75 % nelle regioni dell'obiettivo 1-50 % nelle altre regioni materiali e dei processi aziendali. Il sostegno finanziario che copre i costi sostenuti dagli agricoltori è ammissibile nell ambito delle misure di sviluppo rurale. Istituzione di un capitolo dedicato alla qualità come nuova misura di accompagnamento, grazie alla quale: - i produttori sono incoraggiati a partecipare ai programmi per la garanzia della qualità e ai sistemi di certificazione; - le associazioni di produttori sono incoraggiate a promuovere la garanzia della qualità, le indicazioni geografiche e l'indicazione del metodo di produzione biologico. Limitare le misure del primo pilastro alla promozione sui mercati esterni Nuove misure in materia di benessere degli animali in linea con le misure agroambientali (copertura dei costi sostenuti e del reddito perso a causa dell'assunzione di impegni che vanno oltre gli obblighi regolamentari) Concessione di sovvenzioni all'esportazione degli animali vivi unicamente in base a richieste giustificate e nel rispetto della normativa in materia di benessere degli animali Aumento dell'intensità degli aiuti a favore di misure agroambientali : - 85 % nelle regioni dell'obiettivo 1-0 % nelle altre regioni Rispetto delle norme Incentivi attualmente inesistenti Aiuto forfettario a favore degli audit aziendali concesso agli agricoltori per coprire le relative spese Aiuto temporaneo e decrescente (200 /ha al massimo) concesso agli agricoltori per aiutarli a rispettare le nuove norme regolamentari previste Non si applica in caso di mancato rispetto di norme già previste dalla normativa nazionale Partecipazione obbligatoria per le aziende che ricevono più di 15.000 di pagamenti diretti o che hanno un giro d affari superiore a 100.000. Istituzione di tetti: Misure per la qualità: partecipazione massima degli agricoltori pari a 1.500 /anno per 5 anni Promozione: sostegno pubblico fino al 70% dei costi ammissibili. Gli Stati membri (e/o le regioni) hanno facoltà di implementare, o meno, la misura... Istituzione di un massimale di 500 /capo. Nessun aumento nel tasso di cofinanziamento da parte della Comunità. Aiuto pubblico fino all 80%, e fino ad un massimo di 1500, del costo per gli agricoltori alla prima partecipazione al sistema. Massimale di 10.000 /azienda.
ALLEGATO MODULAZIONE DINAMICA: Riduzione percentuale dei pagamenti diretti A: Riduzione proporzionale Da B a D: Per quota di pagamento diretto E: Quota destinata alla dotazione finanziaria dello sviluppo rurale F: Quota destinata a finanziare le future necessità del mercato A % Riduzione generale dei pagamenti diretti 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 4 12 14 1 18 19 % Riduzione applicando consecutivamente alle diverse quote di pagamenti diretti B Da 1 a 5 000 EUR 0 0 0 0 0 0 0 C= (A+E)/2 Da 5 001 a 50 000 EUR 1 3 7.5 9 10.5 12 12.5 D = A Sopra i 50 000 EUR 1 4 12 14 1 18 19 Di cui % dei pagamenti diretti destinati alla dotazione finanziaria dello sviluppo rurale E Da 5 001 a 50 000 EUR 1 2 3 4 5 Sopra i 50 000 EUR 1 2 3 4 5 F Di cui % dei pagamenti diretti destinati a finanziare le future necessità del mercato C-E Da 5 001 a 50 000 EUR 0 1 4.5 5 5.5.5 D-E Sopra i 50 000 EUR 0 2 9 10 11 12 13 7