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D.P.R. 10 dicembre 1997 n 495 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile condizioni applicabili anche agli stabilimenti di cui al D.P.R. 30 dicembre 1992 n 559 Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento CAMPO DI APPLICAZIONE Si applica alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile, di coniglio e di selvaggina di allevamento (si intendono per carni fresche quelle conservate solo con il freddo comprese quelle in atmosfera modificata) Non si applica alla vendita al consumatore finale ed ai soggetti ad esso assimilati OBIETTIVI Ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali intracomunitari attraverso l armonizzazione delle condizioni sanitarie di produzione e commercializzazione delle carni fresche di volatili da cortile, di conigli e di selvaggina allevata, nei vari paesi dell Unione Europea, così da permettere una movimentazione delle carni senza più controlli ai confini, riducendo quindi i controlli igienico ai soli controlli all origine del prodotto nel paese speditore SUDDIVISIONE DEGLI STABILIMENTI: 1) PROVVISTI DI RICONOSCIMENTO CEE, che sostituisce l autorizzazione sanitaria e permette la circolazione delle carni prodotte in tutto il territorio comunitario, ad essi appartengono 4 tipologie: a) mattatoio riconosciuto b) laboratori di sezionamento riconosciuto c) deposito frigorifero riconosciuto d) centro di riconfezionamento riconosciuto 2) PROVVISTI DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER STABILIMENTI A CAPACITÀ LIMITATA, i cui prodotti devono rimanere nel territorio nazionale e vi appartengono 2 tipologie: a) mattatoio di capacità limitata b) laboratorio di sezionamento di capacità limitata 1

D.P.R. 10 dicembre 1997 n 495 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile condizioni applicabili anche agli stabilimenti di cui al D.P.R. 30 dicembre 1992 n 559 Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento DATI ANAGRAFICI DELL AZIENDA RAGIONE SOCIALE. LEGALE RAPPRESENTANTE.... C.U.A.A. Sede U.T.E. COMUNE. PROVINCIA. LOCALITA.. VIA. Tel... Sede Azienda COMUNE. PROVINCIA LOCALITA.. VIA. Tel... STABILIMENTO/IMPIANTO IN POSSESSO DEL/I SEGUENTE/I NUMERO/I DI RICONOSCIMENTO (se applicabile). 2

CHECK LIST Barrare l intera cella qualora, nel corso della visita, i requisiti del quesito non siano verificabili o non siano applicabili alla circostanza o alla tipologia REQUISITI STRUTTURALI GENERALI Requisiti comuni a tutte le tipologie di stabilimenti di lavorazione delle carni fresche I pozzetti delle acque reflue sono liberi e non ci sono ristagni di acqua sul pavimento dei locali dello stabilimento I dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi sono funzionanti Nei dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro l acqua ha una temperatura non inferiore a 82 C Sono assenti insetti o feci di roditori Il numero degli armadietti negli spogliatoi è pari o superiore al numero degli operatori (elenco del personale dipendente addetto alle lavorazioni) Sono presenti opportune protezioni delle carni per il loro carico e scarico (tunnel alle aperture da cui transitano le carni) REQUISITI GESTIONALI GENERALI Cura dell igiene del personale, delle attrezzature e dei locali da adottare in tutte le tipologie di stabilimento Il personale indossa copricapo che contenga completamente la capigliatura, abbigliamento protettivo, calzature lavabili Il personale non fuma, non mastica o non mangia nello stabilimento I detersivi, i disinfettanti ed altri prodotti similari sono assenti nei locali ove vengono lavorate o immagazzinate le carni Il personale è in possesso di nulla osta sanitario (tessera sanitaria) (verificare a campione) Le carni fresche esposte sono separate dalle carni imballate REQUISITI SPECIFICI DEI MATTATOI Stalla di sosta I mezzi di trasporto degli animali sono autorizzati 3

Ispezione sanitaria ante-mortem Viene seguita una apposita procedura al fine di garantire che gli animali non entrino direttamente in macellazione senza visita Ispezione sanitaria post-mortem Il veterinario ha la possibilità di arrestare la catena ove questa scorra automaticamente Su tutte le parti destinate al consumo umano è presente la bollatura sanitaria (si intende alla fine della lavorazione) REQUISITI SPECIFICI DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO DELLE CARNI, DEI CENTRI DI REIMBALLAGGIO E DEI DEPOSITI FRIGORIFERI Sezionamento Il sezionamento è eseguito soltanto se le carni hanno raggiunto una temperatura inferiore o pari a +4 C (è consentito il sezionamento delle carni a carcassa ancora calda previa autorizzazione scritta della A.U.S.L.) Magazzinaggio Dopo la refrigerazione le carni fresche vengono mantenute ad una temperatura non superiore a +4 C Le carni congelate vengono mantenute ad una temperatura non superiore a -12 C Le carni imballate non vengono immagazzinate negli stessi locali delle carni non imballate Confezionamento e imballaggio delle carni fresche Le carni confezionate vengono imballate NOTA BENE SI APPLICA anche la CHECK-LIST relativa alla Sezione amministrativa e del controllo documentale SE TRATTASI DI MATTATOIO SI APPLICA ANCHE LA CHECK-LIST relativa al D.L.vo 1 settembre 1998 n 333 modificato dalla L. 21 dicembre 1999 n 526 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento 4

DATA DELLA VISITA NOTE / OSSERVAZIONI DEL VERIFICATORE NOTE / OSSERVAZIONI DELL AZIENDA PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LA VISITA cognome e nome qualifica firma PRESENTI ALLA VISITA cognome e nome qualifica firma 5