LA Corte Cost. depenna, per i professionisti, la presunzione di acquisti in nero. GP, sentena n 228-2014-1 Grazie della segnalazione. Vittoria importante per i professionisti. Inoltre, La Corte ci offre un un piccolo riconoscimento( sia pure riguardo alla sola materia tributaria) della diversità tra professionisti ed imprenditori, quando afferma: Anche se le figure dell imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata. Segnalazioni Novità Giurisprudenziali 1 / 5
ILLEGITTIMA LA PRESUNZIONE IN BASE ALLA QUALE I PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI DAL PROFESSIONISTA SONO COMPENSI IN NERO. La decisione della Consulta La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevede una presunzione legale in favore dell Agenzia delle entrate in base alla quale i prelevamenti effettuati dagli esercenti arti e professioni dai conti correnti bancari costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non risultanti dalle scritture contabili e se il professionista non è in grado di indicare il beneficiario del pagamento. La presunzione, ora dichiarata illegittima in quanto contrastante con i principi della Carta costituzionale è contenuta nell art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo del D.P.R. n. 600/1973. La pronuncia di illegittimità costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 228/2014, depositata il 6 ottobre scorso. In buona sostanza il legislatore presumeva che, al verificarsi delle predette condizioni, il professionista acquistasse beni in nero per ottenere compensi in nero. Conseguentemente lo stesso legislatore riteneva che i compensi così realizzati fossero sottratti ad imposizione. Le due condizioni sopra indicate devono coesistere congiuntamente. Sul punto è intervenuta in passato la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 14420 dell 8 luglio 2005 ha evidenziato come la presunzione in base alla quale i prelevamenti misurerebbero i ricavi non dichiarati (riferendosi al reddito di impresa) non vale comunque se il prelevamento ha trovato evidenziazione in contabilità. A seguito delle novità intervenute con l approvazione della Legge Finanziaria del 2005 la presunzione in commento, inizialmente prevista solo per le imprese, è stata estesa agli esercenti arti e professioni. 2 / 5
Al fine di sottrarsi all applicazione di questa norma, la cui formulazione è apparsa immediatamente priva di logica (rispetto alla diversa realtà dei professionisti), i lavoratori autonomi potevano esercitare facoltativamente l opzione per la contabilità ordinaria. Infatti, l impianto contabile costituito dalla tenuta del libro dei movimenti finanziari era in grado di evidenziare i prelevamenti bancari con la conseguente disapplicazione della presunzione in rassegna. Invece gli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata, che prevede esclusivamente l adozione del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (ex art. 19 del D.P.R. n. 600/1973), ove non fossero in grado di giustificare il beneficiario della somma prelevata sarebbero stati assoggettai alla presunzione in discorso. Infatti, la tenuta del predetto registro contabile non prevede l indicazione dei movimenti bancari. Ora, però, tutti i professionisti, ivi compresi anche coloro che hanno scelto un regime contabile semplificato, non sono tenuti a fornire al Fisco spiegazioni circa le modalità di impiego dei prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili. La sentenza della Corte Costituzionale è fondata su diverse motivazioni. La principale riguarda la non ragionevolezza della presunzione che, secondo la disposizione originaria riguardava esclusivamente le imprese e successivamente, con l approvazione della Finanziaria del 2005, è stata estesa, come già ricordato, agli esercenti arti e professioni. La Corte Costituzionale ha ritenuto in passato che la presunzione prevista per le imprese fosse legittima sotto il profilo costituzionale. In particolare, la presunzione dei maggiori ricavi poteva essere considerata corretta in quanto i prelevamenti che il contribuente non era in grado di giustificare al Fisco potevano rappresentare la manifestazione finanziaria di acquisti di beni in nero successivamente ceduti in nero. La sentenza n. 228/2014 ha ritenuto che la medesima costruzione non possa essere fatta valere nei confronti degli esercenti arti e professioni. La Corte ha affermato che pur essendo le imprese e i professionisti figure affini (nel diritto interno e nel diritto comunitario) non è ragionevole applicare la presunzione in discorso nei confronti degli esercenti arti e professioni. 3 / 5
Per i professionisti sarebbe del tutto fuori luogo ritenere che dall eventuale acquisto di un bene non fatturato, possa conseguire una prestazione in evasione di imposta. In linea di principio una prestazione professionale può essere resa anche senza l utilizzo di alcun bene e in alcuni casi senza una specifica organizzazione. Non è quindi legittimo ritenere che il professionista non in grado di giustificare i prelevamenti effettuati dal conto corrente abbia necessariamente occultato i compensi al Fisco. La sentenza ha correttamente osservato che l attività di lavoro autonomo si caratterizza per la preminenza dell apporto del lavoro proprio essendo del tutto marginale l organizzazione di mezzi. Inoltre questa organizzazione può al limite scomparire del tutto nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell attività svolta. I giudici hanno in primis ritenuto che la non ragionevolezza delle presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali. In buona sostanza, secondo quanto affermato dalla Corte, è normale per i professionisti in contabilità semplificata gestire promiscuamente i movimenti finanziari. Pertanto non è ragionevole di fronte a questa situazione applicare una presunzione concepita ed in grado di funzionare correttamente solo per le attività di impresa. I prelevamenti potrebbero riguardare, ad esempio, la sfera personale e per tale ragione il professionista potrebbe non essere nelle condizioni di fornire le relative spiegazioni al Fisco. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, la tracciabilità dei movimenti finanziari gravante anche sui professionisti rappresenta una idonea risposta all esigenza di contrasto dell evasione fiscale. La stessa sentenza ha ritenuto come la presunzione in rassegna, se applicata nei confronti dei professionisti non solo sarebbe irragionevole, ma si porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva. Sarebbe del tutto arbitrario ritenere che i prelievi ingiustificati da parte di un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nella propria attività professionale, in grado di generare in stretta connessione un compenso in nero. La pronuncia di incostituzionalità produce rilevanti effetti sui contenziosi in corso. I giudici, di 4 / 5
loro iniziativa, dovrebbero sollevare la questione e quindi assumere le relative decisioni non essendo provato l assunto dell ufficio che ha accertato maggiori compensi facendo leva sull art. 32 in rassegna ora dichiarato illegittimo (nella parte della presunzione). Tuttavia, è opportuno che lo stesso contribuente evidenzi nel corso del contenzioso la recente pronuncia della Corte. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento non ancora impugnati è opportuna la presentazione di un istanza di autotutela e laddove l atto non dovesse essere annullato entro i termini di impugnativa è opportuno, prudenzialmente, notificare comunque il ricorso all Agenzia delle entrate. Nicola Forte 5 / 5