Voluntary disclosure Modalità applicative, cause ostative e benefici Milano, 24 febbraio 2014 Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce 1
Modalità applicative Regola generale L adesione alla procedura deve riguardare tutte le attività estere rilevanti e per tutti i periodi d imposta accertabili. Non è stata codificata la possibilità di pre-filing in maniera anonima. Chiarimenti nelle Bozze alle Istruzioni La richiesta di adesione è spontanea e una volta presentata è irretrattabile e impegna i richiedenti a dare piena e veritiera collaborazione all Amministrazione Finanziaria. Nel Riquadro 8 della Sezione II i richiedenti devono comunicare se, oltre a loro, vi sono altri soggetti che, pur non avendo presentato richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, hanno un collegamento con l attività. Nel Riquadro 20 della Sezione IV i richiedenti comunicano, qualora la circostanza sia dagli stessi conosciuta, l esistenza di altri soggetti coinvolti che, pur non avendo presentato richiesta di adesione, hanno percepito, in periodi d imposta accertabili, redditi correlati all attività estera rilevante. 2
Modalità applicative Ricostruzione documentale in contraddittorio con l UCIFI Il contribuente deve indicare spontaneamente all Amministrazione Finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi in materia di RW. Reato ad hoc per atti falsi nella procedura Chiunque, nell ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 3
Modalità applicative Informazioni sullo scudo fiscale - Chiarimenti nelle Bozze alle Istruzioni Nel caso in cui il contribuente intenda fare valere ai fini della procedura gli effetti premiali di una o più dichiarazioni riservate di scudo fiscale deve indicare gli estremi di queste dichiarazioni. L Amministrazione Finanziaria procederà al controllo della regolarità della procedura di emersione. 4
Modalità applicative Apporti e dismissioni - Chiarimenti nelle Bozze alle Istruzioni Nei Riquadri 15, 16 e 17 della Sezione III occorre fornire informazioni in merito ai prelevamenti effettuati dall attività estera rilevante in periodi d imposta accertabili. In particolare, al Riquadro 17 i richiedenti devono indicare l eventuale rilevanza reddituale dei prelevamenti per terzi (per esempio, in caso di utilizzo delle somme prelevate per il pagamento di beni o servizi senza l emissione dei documenti fiscali). Finalità Si vuole evitare che il contribuente, tramite prelevamenti la cui destinazione sia ignota anche all intermediario finanziario estero con cui intrattiene la relazione bancaria o fiduciaria, possa trasferire parte delle proprie disponibilità in altro conto, magari presso altro intermediario finanziario di altro Paese estero, per le ragioni più svariate. 5
Cause ostative Regola generale La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l autore della violazione degli obblighi in materia di RW abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o i procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività che si intendono regolarizzare. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 6
Cause ostative Finalità La ratio della norma è evitare che il contribuente interessato alla collaborazione volontaria possa abusarne, ricorrendo alla relativa disciplina solo dopo l avvio di attività istruttorie che potrebbero condurre l Agenzia delle Entrate ad accertare delle violazioni in materia di RW. Da un lato le attività ispettive preclusive (comunque per violazione di norme tributarie) debbono essere relative alle attività da regolarizzare. Dall altro lato, la preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. Chiarimenti nelle Bozze alle Istruzioni Non rappresentano cause ostative né la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, né quella derivante dal controllo formale delle dichiarazioni. 7
Benefici Sanzioni penali e lavori della Commissione Greco Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria viene garantita l esclusione della punibilità.per i delitti di dichiarazione infedele e omessa. È, invece, prevista la riduzione solo fino alla metà delle pene per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici. L effetto premiale è, in ogni caso, limitato alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all estero. Criticità Il confine tra dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta è molto sottile e dipende il più delle volte dall approccio della Procure. Attenta valutazione per evitare che la collaborazione volontaria si traduca in autodenuncia penale non considerata (né voluta) dal contribuente. Importante ruolo del penalista in uno con il professionista che affianca il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria. 8
Benefici Sanzioni amministrative RW La collaborazione volontaria del contribuente è stata considerata condizione eccezionale che giustifica la riduzione della sanzione, giusto il disposto dell art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997. È, in particolare, previsto che le sanzioni in materia di RW siano ridotte alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europea e in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; b) ovvero le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; c) ovvero l autore delle violazioni rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. 9
Benefici Sanzioni amministrative RW (continua) Negli altri casi la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. Chiarimenti nelle Bozze alle Istruzioni Se non viene fornita alcuna indicazione in merito ai presupposti per la riduzione delle sanzioni, la sanzione in materia di monitoraggio viene determinata nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. Perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria Ai fini del perfezionamento della procedura è necessario il pagamento, in un unica soluzione, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi. Per effettuare i versamenti non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. 10