IVA - il regime applicabile per le cessioni di immobili e le locazioni

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LE GUIDE DI SOLMAP IVA - il regime applicabile per le cessioni di immobili A cura di Umberto Terzuolo Dottore Commercialista in Torino Agosto 2016 42

L approfondimento analizza con un taglio operativo, la disciplina IVA relativa alle cessioni ed alle locazioni di fabbricati abitativi e strumentali, distinguendo i casi in cui il soggetto che pone in essere l operazione sia o meno un operatore economico del settore edile. In conclusione di analizza brevemente anche la disciplina relativi ai contratti di rent to buy. Premessa La disciplina IVA applicabile alle cessioni ed alle locazioni di fabbricati è contenuta nel comma 1 dell art. 10, D.P.R. IVA relativo alle esenzioni dall imposta. Nello specifico, al numero 8 sono contenute le disposizioni relative alle locazioni immobiliari, mentre ai successivi 8-bis e 8-ter viene definito il regime impositivo per le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali. La normativa in commento è stata oggetto, negli anni passati, di una profonda revisione improntata al contrasto delle frodi IVA, statisticamente molto frequenti in questo settore di attività. In quest ottica il legislatore ha optato per una diffusa esenzione di imposta in relazione a queste tipologie di operazioni salvo alcune eccezioni finalizzate a non penalizzare ulteriormente gli operatori del settore edile, già particolarmente in difficoltà per ragioni sistemiche. Laddove però è stata prevista l imponibilità IVA, la modalità di applicazione a cui più spesso il legislatore ha fatto ricorso è stato il reverse charge o inversione contabile, meccanismo impositivo che garantisce la riscossione dell imposta invertendo l obbligo al versamento del tributo. L edilizia è stata storicamente il primo settore economico di una certa rilevanza in cui è stato utilizzato il reverse charge e gli ottimi risultati in termini di lotta all evasione IVA hanno fatto propendere il legislatore per un suo utilizzo diffuso anche per altre operazioni anche al di fuori del mondo edile, creando non pochi problemi agli operatori economici e venendo in alcuni casi anche ammoniti su un uso improprio dal legislatore comunitario. Ambito soggettivo Prima di entrare nel merito dell analisi del trattamento IVA delle cessioni e delle locazioni, è opportuno fornire alcuni chiarimenti su aspetti comuni alle due fattispecie che hanno, come vedremo, rilevanti effetti ai fini impositivi. Agosto 2016 43

Il primo profilo da analizzare è la distinzione tra le imprese costruttrici e di ripristino. L Amministrazione finanziaria a tal proposito ha puntualizzato 1 che alla prima categoria (imprese costruttrici ) appartengono quei soggetti che, in forza di un provvedimento amministrativo, possono costruire o ristrutturare un determinato fabbricato. Rientrano in questa casistica sia le imprese che operano direttamente sui fabbricati con organizzazione e mezzi propri sia quelle che si avvalgono di imprese terze per l esecuzione dei lavori o svolgono l attività occasionalmente. Per imprese di ripristino si intendono invece quelle imprese che, su immobili di proprietà, svolgono direttamente o tramite soggetti terzi interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo. La prima tipologia di interventi è considerata come un insieme di opere finalizzate all ottenimento di fabbricato diverso dal precedente quali, ad esempio, la sostituzione o il ripristino di alcuni elementi costitutivi dell edificio oppure l inserimento, la modifica o l eliminazione di nuovi elementi o di nuovi impianti. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono invece finalizzati alla conservazione dell immobile e delle sue funzionalità. Ad esempio, in questo ambito rientrano il ripristino, il rinnovo o il consolidamento di elementi costitutivi dell immobile oppure l inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze d uso. Un secondo aspetto di rilevanza generale concerne la distinzione tra gli immobili strumentali e quelli abitativi. L Amministrazione ha precisato che a tal fine è rilevante la classificazione catastale e non tanto il loro utilizzo effettivo. Gli immobili appartenenti al gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A10 (uffici o studi privati) apparterranno alla categoria degli abitativi. Saranno invece considerati strumentali i fabbricati che rientrano nella categoria catastale A10, B, C, D ed E. Come richiamato in vari interventi di prassi, l Agenzia ha anche precisato che gli immobili pertinenziali hanno il medesimo trattamento fiscale previsto per l immobile di cui sono pertinenza, considerando quest ultima come una proiezione dell immobile principale. Infine è opportuno sin da subito anticipare una possibile soluzione ai negativi effetti in termini di detraibilità IVA causati dall effettuazione di operazioni in parte imponibili ed in parte esenti. Ai sensi dell art. 36, D.P.R. 633/1972, vi è la possibilità di separazione dell attività non solo in base al regime IVA dell operazione (imponibilità o esenzione) ma anche in ragione della categoria catastale del fabbricato (abitativo 1 Circolare n. 22/E del 28/06/2013. Agosto 2016 44

o strumentale). L opzione sarà vincolante per tre anni e, al termine del triennio, si intenderà rinnovata annualmente. La disciplina IVA applicabile alle cessioni Analizzati gli aspetti comuni della disciplina in oggetto, il regime di imponibilità IVA delle cessioni di fabbricati applica regole omogenee ma con rilevanti differenze a seconda che si tratti di immobili strumentali e immobili abitativi. a) Le cessioni di immobili strumentali Il disposto dell art. 10, co. 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972, prevede come regime naturale per la cessione di immobili strumentali l esenzione da IVA. Vi sono però le seguenti eccezioni: - cessioni effettuate dalle imprese di costruzioni o di ripristino degli stessi entro i cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori; - cessioni per le quali il cedente abbia optato in atto per l imponibilità IVA. Come già anticipato in premessa, nel secondo caso, l IVA dovrà essere assolta mediante l applicazione del reverse charge. In virtù del principio di alternatività IVA - imposta di registro, stante il fatto che anche le operazioni esenti rientrano nell ambito di applicazione dell IVA, sia nei casi in cui l operazione risulti imponibile (anche per opzione) sia nei casi di esenzione, l imposta di registro sarà dovuta in misura fissa pari ad 200. Per quanto concerne invece le imposte ipotecarie e catastali, tutte le cessioni di immobili strumentali scontano una tassazione complessiva pari al 4%. L unica eccezione a quanto analizzato nell ultimo paragrafo si verifica per le cessioni effettuate da società di leasing o banche in sede di esercizio dell opzione di acquisto da parte dell utilizzatore o in caso di sua inadempienza contrattuale: le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa. b) Le cessioni di immobili abitativi La disciplina contenuta nell art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972, prevede anche per le cessioni di fabbricati abitativi l esenzione da IVA, fatte salve le seguenti eccezioni: - cessioni poste in essere da imprese di costruzione o di ripristino degli stessi entro i 5 anni successivi alla ultimazione della costruzione o dell intervento; Agosto 2016 45

- cessioni poste in essere anche successivamente dalle imprese di cui al punto precedente, a condizione che il cedente abbia optato per l imponibilità nell apposito atto; - cessioni di alloggi sociali da chiunque effettuate per cui il cedente ha manifestato in atto l opzione per l imponibilità. Le disposizioni appena analizzate, che come anticipato hanno subito numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, nella formulazione attuale non hanno più quegli effetti penalizzanti per le imprese operanti nel settore delle costruzioni come, ad esempio, il peggioramento del pro-rata di detraibilità di cui all art. 19-bis, D.P.R. 633/1972, o il dover effettuare rettifiche IVA per effetto dell art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972. Permangono invece conseguenze negative in capo alla c.d. immobiliari di gestione, salvo che non si applichino regimi di contabilizzazione separata ai sensi dell art. 36, D.P.R. 633/1972. Alla stregua di ciò che accade per i fabbricati strumentali infine, l art. 17, D.P.R. 633/1972, D.L. 83/2012, prevede l applicazione del meccanismo dell inversione contabile nel caso di cessioni di immobili abitativi imponibili IVA per opzione. L assolvimento dell IVA attraverso il sistema del reverse charge sarà ovviamente possibile a condizione che l acquirente sia un soggetto passivo IVA e che agisca in quanto tale. c) Le cessioni di immobili strumentalie abitativi: profili comuni Nel corso del tempo l Amministrazione ha analizzato con numerosi interventi di prassi alcune casistiche particolari conseguenti all esercizio dell opzione per l imponibilità ed all applicazione del meccanismo del reverse charge che accomunano le cessioni di fabbricati strumenti a quelli abitativi. L esercizio dell opzione per l imponibilità deve avvenire nell atto di compravendita o nell eventuale contratto preliminare. In caso di pagamento di acconti sul prezzo, fattispecie che anticipa parzialmente il momento di effettuazione dell operazione (ai sensi dell art. 6, D.P.R. 633/1972), l IVA dovrà essere eventualmente assolta con il meccanismo del reverse charge qualora ne ricorrono i presupposti. Nel caso poi in cui, a prescindere dall esistenza del contratto preliminare, gli acconti siano stati corrisposti in regime di esenzione, se successivamente in sede di atto si dovesse optare per l imponibilità, l importo da assoggettare ad IVA sarebbe solamente il saldo. Agosto 2016 46

Infine, nel caso in cui gli acconti siano stati pagati entro i cinque anni dalla conclusione dei lavori (con relativo assoggettamento ad IVA) e l atto di compravendita venga stipulato successivamente al quinquennio senza l esercizio dell opzione, il saldo sarà esente da IVA. La disciplina IVA appli- cabile alle locazioni Come nel caso delle cessioni, anch vedono applicato un regime differente a seconda che si tratti di immobili strumentali o immobili abitativi. a) Le locazioni di immobili strumentali In virtù della previsione normativa contenuta nell art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972, il regime IVA naturale per locazioni di immobili strumentali è l esenzione. Il locatore ha comunque la possibilità di optare per l applicazione dell IVA, volontà da manifestarsi nello stesso contratto di locazione. L aliquota IVA da applicarsi sarà quella ordinaria (22%) e l esercizio dell opzione sarà vincolante per tutta la durata della locazione. Particolare attenzione deve essere prestata ad una eccezione al principio di alternatività IVA - imposta di registro: l esercizio o meno dell opzione non avrà alcun effetto su quest ultima che dovrà essere liquidata comunque nella misura proporzionale del 1% trattandosi di operazioni che rientrano comunque nell ambito applicativo dell IVA. b) Le locazioni di immobili abitativi La regola generale contenuta nell art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972, prevede per questo tipo di locazioni l esenzione da IVA. Vi sono però due casi particolari in cui, a determinate condizioni e previo esercizio di una apposita opzione, è possibile derogare la disposizione applicando l imposta: 1) locazioni di immobili abitativi effettuate da imprese costruttrici o di ripristino ; 2) locazioni di immobili qualificati come alloggi sociali. Relativamente alla prima casistica, la deroga al regime naturale dell esenzione è applicabile solo da imprese costruttrici o di ripristino attraverso l esercizio di una apposita opzione nel contratto di locazione. Non è a tal proposito rilevante né la data di costruzione dell immobile né un eventuale suo precedente utilizzo in locazione. Per quanto concerne invece gli alloggi sociali, a prescindere dal soggetto che li concede in locazione, è sempre applicabile per op- Agosto 2016 47

zione l imponibilità IVA. Il D.M. del 22/04/2008 ha previsto che per alloggi sociali si intendono le unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi a libero mercato. L opzione dovrà essere manifestata dal locatore nel contratto di locazione e sarà vincolante per tutta la durata del contratto. L unica eccezione può verificarsi qualora, prima della scadenza naturale del contratto, vi sia il subentro di un terzo in qualità di locatore: in questo caso sarà necessario comunicare all Agenzia delle Entrate la modifica soggettiva del contratto e la variazione del regime di imponibilità IVA. L aliquota IVA da applicarsi, così come disposto dal n. 127-duodevicies) della Tabella A, parte III allegata al D.P.R. 633/1972, sarà quella del 10%. L esercizio dell opzione per l imponibilità avrà inoltre effetti anche sull imposta di registro: nel caso infatti di assoggettamento ad IVA, questa sarà dovuta in misura fissa ( 67,00) e non in misura proporzionale (2%) come accadrebbe in caso di locazione esente. La disciplina IVA dei contratti di rent to buy Il contratto di rent to buy è stato introdotto nel 2014 con il decreto Sblocca Italia al fine di rilanciare il settore immobiliare, pesantemente gravato dalla crisi economica. Questa fattispecie contrattuale risulta essere un ibrido tra una locazione ed una cessione: permette infatti al conduttore di acquisire la disponibilità ed il godimento dell immobile posticipando effetti traslativi della proprietà ad un momento successivo ma iniziando a corrispondere una parte del corrispettivo della cessione attraverso l imputazione di una parte dei canoni ad acconto prezzo. La disciplina IVA del rent to buy è stata definita con la Circolare 4/E/2015 in cui l Agenzia delle Entrate ha precisato che è necessario scindere i differenti effetti giuridici del contratto, distinguendo il godimento dell immobile dalla successiva cessione. A livello strettamente operativo sarà necessaria l individuazione in sede di stipula del contratto della frazione di canone da ricondurre alla successiva cessione e l assoggettamento ai fini IVA delle due componenti di quanto pagato in modo distinto: una parte del canone corrisposto, ossia la quota pagata per poter utilizzare l immobile, vedrà applicata la disciplina IVA delle locazioni; per l altra parte invece varranno le disposizioni IVA specifiche per le cessioni, considerando di fatto la quota pagata Agosto 2016 48

a titolo di corrispettivo anticipato per la successiva cessione come un acconto prezzo. In riferimento a quest ultimo aspetto, l aliquota IVA applicabile sarà quella in vigore al pagamento dell acconto: pertanto, se l acquirente in sede di stipula del contratto segnalerà di volersi avvalere delle agevolazioni prima casa e l immobile ne potrà avere i requisiti, l IVA sarà dovuta nella misura del 4%. Alternativamente, si applicherà l aliquota del 10% per gli altri immobili abitativi, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali (A/1, A/8 e A/9) per cui invece l IVA dovrà essere corrisposta al 22%. La stessa aliquota varrà per gli immobili strumentali. Agosto 2016 49