LA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO



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Periodico quindicinale FE n. 10 14 agosto 2012 LA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO ABSTRACT Il cosiddetto Decreto Semplificazioni Fiscali è intervenuto sull obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute dal fornitore dei cosiddetti esportatori abituali, stabilendo che l adempimento va osservato entro il termine di liquidazione dell IVA relativa al mese o al trimestre nel corso del quale è effettuata la prima operazione senza applicazione d imposta. Con RM n. 82/E/2012, l Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti interpretativi circa l applicazione delle nuove regole. GLI ESPORTATORI ABITUALI Al sussistere di determinate condizioni, l art. 8, c. 2, DPR 633/1972, consente ai soggetti che effettuano operazioni con l estero di acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell imposta. La disposizione risponde all esigenza di tutelare i soggetti che, operando in gran parte con l estero, si trovano strutturalmente a credito d imposta, nonché di sopperire agli annosi ritardi dell Amministrazione finanziaria nell esecuzione dei rimborsi. Tale facoltà è riservata ai c.d. esportatori abituali, ossia a coloro che nell anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato cessioni all esportazione, cessioni intracomunitarie e altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari. Non possono usufruire delle disposizioni previste per gli esportatori abituali, i soggetti che operano nell ambito del regime speciale IVA per il settore agricolo ex art. 34, DPR 633/1972. Ne restano altresì esclusi, almeno per il primo anno solare, i soggetti che, iniziando l attività, sono privi del periodo di riferimento per la determinazione del plafond (ossia, l ammontare dei beni e servizi acquistabili senza IVA). Per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione d imposta nei limiti del plafond disponibile, l esportatore abituale è tenuto a inviare a ciascun fornitore, o all ufficio doganale, la c.d. dichiarazione d intento, da redigersi in conformità al modello approvato con DM 6.12.1986. La dichiarazione, datata, numerata (progressivamente e per anno solare) e sottoscritta dall esportatore abituale, deve indicare anche i limiti (quantitativi o temporali) entro i quali il fornitore è esonerato dall addebito dell IVA sulle operazioni da porre in essere. La stessa, infatti, può essere emessa prima di ciascuna singola operazione, per tutte le operazioni che saranno realizzate tra le stesse parti in un determinato periodo temporale o fino a revoca (comunque entro l anno) oppure per un ammontare prefissato di operazioni. La lettera d intento va poi annotata, entro 15 giorni dall emissione, in un apposito registro o in una sezione del registro fatture emesse o corrispettivi. Nell ipotesi di esaurimento del plafond disponibile, l importatore abituale è tenuto a inviare ai fornitori una comunicazione di revoca delle dichiarazioni d intento precedentemente rilasciate. Tale RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 6

comunicazione va conservata ed eventualmente annotata nell apposito registro o nella sezione del registro IVA vendite. Il plafond può essere utilizzato per tutti gli acquisti di beni e servizi, nonché per le importazioni di beni, con la sola esclusione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, oltre che dei beni e servizi ad IVA indetraibile ex art. 19 e seguenti, DPR 633/1972. GLI OBBLIGHI POSTI IN CAPO AL FORNITORE Una volta ricevuta la dichiarazione d intento, il fornitore dell esportatore abituale è tenuto a effettuare alcuni controlli prodromici alla fatturazione senza applicazione dell IVA. La prima verifica concerne la tempistica di spedizione o consegna del documento, che deve sempre essere precedente all effettuazione dell operazione, determinata secondo le regole di cui all art. 6, DPR 633/1972 (è, quindi, opportuno conservare le buste di ricevimento della dichiarazione con l evidenziazione del timbro postale). Occorre poi verificare che la lettera d intento sia stata redatta in conformità al modello approvato con DM 6.12.1986 (dunque, completa delle generalità del dichiarante, ivi compreso il numero di partita IVA e l Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente), che riporti la data, il numero e la firma del dichiarante, e non riguardi beni o servizi a IVA indetraibile, oppure fabbricati o aree fabbricabili. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione d intento, il fornitore dell esportatore abituale deve numerare il documento (progressivamente per anno solare) e annotarlo nel c.d. registro delle dichiarazioni d intento, da tenere e conservare ai sensi dell art. 39, DPR 633/1972, o nel registro IVA vendite/corrispettivi. Le dichiarazioni d intento ricevute vanno conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d imposta; dunque anche oltre il termine di 10 anni previsto dal Codice Civile. La fattura emessa nei confronti dell esportatore, non imponibile IVA ex art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972 (dicitura da esporre nel documento), deve evidenziare gli estremi identificativi della dichiarazione d intento ricevuta (numero e data di emissione). Se l importo della fattura è superiore a 77,47, va applicata l imposta di bollo da 1,81 (salvo che non si tratti di merci destinate all esportazione). Le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali rientrano tra le operazioni non imponibili per le quali, se di ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate, è possibile presentare la richiesta di rimborso dell IVA annuale o infrannuale. COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE In capo ai fornitori degli esportatori abituali è posto anche l obbligo di trasmettere all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. La comunicazione va effettuata avvalendosi del modello approvato con Provvedimento 14.3.2005. Per effetto delle modifiche recate dall art. 2, c. 4, DL 16/2012, c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali, all art. 1, c. 1, lett. c), DL 746/1983, la comunicazione non va più inviata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento, ma entro il termine di RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 6

effettuazione della prima liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre nel quale è emessa la prima fattura non imponibile. Esempio 1 Nel mese di luglio 2012 la Barca Srl, contribuente mensile, riceve una dichiarazione d intento dalla Tanit Spa. Nel mese di agosto ne riceve un altra dalla Iolao Srl. In data 6.9.2012 la Barca Srl emette la prima fattura non imponibile nei confronti della Tanit Spa cui fa seguito, in data 10.9.2012, la prima fattura non imponibile nei confronti della Iolao Srl. La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute dalle due società dovrà essere resa entro il 16.10.2012 (termine per l effettuazione della liquidazione IVA riferita al mese in cui sono emesse le prime fatture senza IVA relativamente alle lettere d intento ricevute). Il mero ricevimento della lettera d intento non fa più quindi scattare l obbligo di comunicazione: essa va resa solo dopo aver posto in essere la prima operazione senza applicazione d imposta. Esempio 2 Nel mese di luglio 2012 la Barca Srl, contribuente mensile, riceve una dichiarazione d intento dalla Cabiri Spa. Nel corso dell anno, tuttavia, la Barca Srl non emette alcuna fattura nei confronti della Cabiri Spa e, quindi, non deve inviare alcuna comunicazione. Con RM n. 82/E/2012, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA nella quale è stata emessa e registrata la prima operazione senza IVA, va inteso come termine ultimo per assolvere l adempimento. Pertanto, il fornitore ha facoltà di inviare la comunicazione, anche se non ha ancora emesso la fattura non imponibile connessa alla dichiarazione d intento ricevuta. Quanto sopra può essere così schematizzato (salva la facoltà di effettuare la comunicazione anzitempo). MESE DI EMISSIONE DELLA TERMINE INVIO TRIMESTRE DI EMISSIONE TERMINE INVIO FATTURA COMUNICAZIONE DELLA FATTURA COMUNICAZIONE Gennaio 16.2 Febbraio 16.3 Marzo 16.4 1 trimestre (1.1-31.3) 16.5 Aprile 16.5 Maggio 16.6 Giugno 16.7 2 trimestre (1.4-30.6) 20.8 * Luglio 20.8 * Agosto 16.9 Settembre 16.10 3 trimestre (1.7-30.9) 16.11 Ottobre 16.11 Novembre 16.12 Dicembre 16.1 4 trimestre (1.10-31.12) 16.3 RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 6

* Per effetto della c.d. Proroga di Ferragosto. La nuova disposizione trova applicazione dal 2.3.2012 e interessa le comunicazioni il cui termine per l invio non è ancora scaduto a tale data. Per le violazioni commesse in precedenza dovrebbe trovare applicazione il principio del favor rei, consentendo la sanatoria delle comunicazioni omesse entro i nuovi termini di legge. Esempio 3 Nel mese di febbraio 2012 la Barca Srl, contribuente mensile, riceve una dichiarazione d intento dalla Astarte Srl. In data 1.3.2012 la Barca Srl emette la prima fattura non imponibile. Secondo la normativa previgente la comunicazione della lettera d intento doveva essere resa entro il 16.3.2012, tuttavia, per effetto del principio del favor rei la Barca Srl può inviare la comunicazione entro il 16.4.2012 (termine previsto dalla nuova disciplina) senza incorrere in sanzioni. CHIARIMENTI IN ORDINE AL MODELLO DI COMUNICAZIONE La RM n. 82/E/2012 ha altresì precisato che sino all emanazione del nuovo modello di comunicazione è possibile utilizzare il modello in uso, approvato con Provvedimento 14.3.2005. Tuttavia, nel rigo Periodo di riferimento del frontespizio, deve essere compilato il solo campo Anno, senza compilare il campo Mese. Si rammenta che il modello di comunicazione è costituito dal frontespizio e dal quadro DI, destinato all indicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute; lo stesso va compilato con riferimento a ciascuna dichiarazione d intento ricevuta, pertanto, qualora siano ricevute più dichiarazioni d intento, inviate dal medesimo esportatore abituale, occorre compilare un singolo riquadro per ognuna di esse. Si evidenzia inoltre che, se l esportatore abituale fa pervenire una nuova dichiarazione d intento che incrementa il plafond delle operazioni da fatturare senza IVA, il fornitore è tenuto a effettuare una nuova comunicazione all Agenzia delle Entrate. Per contro, in caso di riduzione del plafond disponibile già comunicato o in caso di revoca della lettera d intenti, non è necessario inviare una nuova comunicazione. Prima della scadenza del termine di presentazione, è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, senza applicazione di sanzioni. In tale ipotesi è necessario inviare una nuova comunicazione, completa in tutte le sue parti, barrando la casella Correttiva nei termini. La prova della presentazione della comunicazione è data dall attestazione della ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate che ne conferma l avvenuto ricevimento entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione. IL REGIME SANZIONATORIO In caso di omessa, incompleta o inesatta comunicazione nei termini, il fornitore dell esportatore abituale è punito con la sanzione amministrativa ex art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell IVA non applicata. Il fornitore è inoltre responsabile in solido con l esportatore abituale dell imposta evasa, se correlata all infedeltà della dichiarazione d intento. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 6

Con CM n. 41/E/2005, l Agenzia delle Entrate ha precisato che per imposta evasa è da intendersi l ammontare dell IVA che si riferisce agli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione d imposta oltre il plafond disponibile, per cui la responsabilità solidale del fornitore non opera in caso di mancato splafonamento dell esportatore abituale. Secondo autorevole dottrina la responsabilità solidale opera solo se l evasione dell imposta, correlata all infedeltà della dichiarazione d intento, è imputabile al fornitore (quando, ad esempio, il fornitore partecipa alla frode posta in essere dall esportatore); essa dunque non troverebbe applicazione quando l irregolarità può ricondursi all incompletezza o inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione d intento rilasciata dall esportatore abituale. L art. 8, c. 2, DPR 633/1972, prevede, infatti, che la dichiarazione d intento è rilasciata dall esportatore abituale sotto la sua responsabilità. Inoltre, l art. 7, c. 3, D.Lgs. 471/1997, dispone l esclusiva responsabilità dell esportatore abituale per l omesso versamento dell imposta a seguito di emissione della dichiarazione d intento in mancanza dei presupposti per l acquisto senza IVA. Infine, se le operazioni senza addebito d imposta sono effettuate in mancanza della dichiarazione d intenti, il fornitore abituale è chiamato anche al pagamento dell imposta non addebitata. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO L omessa o infedele comunicazione dei dati delle dichiarazioni d intento ricevute può essere regolarizzata con l istituto del ravvedimento operoso. A tal fine occorre inviare la comunicazione e versare la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (codice tributo da esporre nel mod. F24: 8904 ) entro il termine di 1 anno dall omissione o errore. LA SANATORIA PER L ACCESSO A REGIMI FISCALI OPZIONALI L art. 2, c. 1, DL 16/2012, ha introdotto la possibilità di fruire di benefici e di regimi fiscali opzionali, subordinati all obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di adempimento tardivo all obbligo. In particolare, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme che non hanno ottemperato agli adempimenti richiesti, possono comunque fruire del beneficio fiscale o del regime opzionale prescelto, assolvendo i relativi obblighi entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato o l opzione scelta) e versando la sanzione amministrativa ex art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997, nella misura minima di 258, senza, tuttavia, la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. La sanatoria è applicabile solo se non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. L ambito applicativo della nuova sanatoria parrebbe interessare soltanto la regolarizzazione degli adempimenti necessari per fruire di benefici o regimi fiscali opzionali, restandone esclusi gli adempimenti o le comunicazioni la cui omissione comporta la sola applicazione di sanzioni. Sembrerebbero quindi escluse dalla sanatoria le omissioni relative all invio dei dati delle dichiarazioni d intento ricevute, come pure quelle concernenti le violazioni afferenti la comunicazione delle operazioni con operatori economici stabiliti in Stati black list. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 6

PILLOLE DI GIURISPRUDENZA PROVA DELLA CONSEGNA DELLE MERCI: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE Affinché alle cessioni intracomunitarie sia riconosciuta la non imponibilità IVA ex art. 41, DL 331/1993, è richiesta la prova dell effettiva movimentazione dei beni da un Paese comunitario all altro. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Sentenza n. 13457/2012 della Corte di Cassazione, emanata a seguito di un ricorso avanzato da un contribuente a cui era stata recuperata l IVA su una cessione di beni in altro Paese comunitario per mancanza della prova circa l effettivo trasferimento della merce nello Stato UE di destinazione. Secondo la Cassazione la prova della destinazione reale dei beni nel territorio di altro Stato membro costituisce uno dei presupposti indifettibili per fruire della non imponibilità IVA sul corrispettivo ricevuto. Per assolvere a tale onere probatorio, gravante in capo al cedente, occorre acquisire e conservare il documento di trasporto internazionale (ad esempio, la lettera di vettura CMR per il trasporto su strada, l airway bill per il trasporto aereo e la bill of lading per il trasporto marittimo), firmato dal trasportatore per presa in carico delle merci e dal destinatario (il cessionario) per ricevuta. In particolare, secondo la RM n. 345/E/2007 per dimostrate la spedizione delle merci in altro Stato UE occorre conservare la fattura di vendita emessa nei confronti del cessionario comunitario, il relativo elenco INTRASTAT, il documento di trasporto CMR (firmato dal vettore e/o dal destinatario) e la rimessa bancaria di pagamento del corrispettivo. In alternativa, come indicato nella RM n. 477/E/2008 concernente una cessione intracomunitaria franco fabbrica (consegna dei beni al vettore indicato dal cliente), la prova dell effettivo trasferimento delle merci può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati nel Paese comunitario di destinazione. Tra questi potrebbero rientrare, ad esempio, la corrispondenza scambiata con il cliente, il contratto di vendita, il contratto di assicurazione delle merci o quello di trasporto, la fattura del vettore e la conferma scritta da parte dell acquirente circa il ricevimento della merce. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 6