ABC News del 09.02.2011



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Transcript:

ABC News del 09.02.2011 A cura della Redazione Entro il 28.02.2011 vanno rilasciate le certificazioni degli utili Entro il prossimo 28 febbraio 2011 scade il termine per il rilascio ai percettori della certificazione degli utili o proventi equiparati corrisposti nel 2010. I soggetti interessati alla certificazione degli utili devono utilizzare il modello CUPE, approvato dall'agenzia delle Entrate il 21.12.2009. Nella certificazione, devono essere indicati gli utili ed i proventi corrisposti sia in caso siano stati assoggettati a ritenuta a titolo di acconto sia nel caso in cui non siano stati assoggettati ad alcuna ritenuta. In particolare, la certificazione deve essere rilasciata quando sono stati corrisposti: proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, co. 2, lett. a) e b), D.P.R. 917/ 1986 con apporto di capitale oppure di capitale e opere o servizi e da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 2, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986; interessi riqualificati dividendi, vale a dire alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98, D.P.R. 917/1986 (thin cap) in vigore fino al 31.12.2007 e abrogato con effetto dall'1.1.2008 (per esercizi solari), direttamente erogati dal socio qualificato o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili; proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazioni e cointeressenza con apporto di capitale o di capitale e opere o servizi di cui art. 44, comma 1, lett. f) del Tuir; 1

utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) e in SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotate) assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%, ovvero, del 15% qualora relativi alla gestione esente; importi percepiti in occasione di distribuzione di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR sono considerate utili o riserve di utili; importi percepiti in occasione di distribuzione di utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, formatisi nei periodi di validità dell'opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci. Ai sensi della Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, la società emittente ha l obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile. La certificazione, invece, non deve essere rilasciata per somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter, DPR n. 600/73 oppure da parte del soggetto che nel corso del 2010, ha: meramente deliberato una distribuzione di utili o di proventi a essi equiparati senza però procedere anche all'effettivo pagamento di somme; erogato somme a titolo di dividendo a favore dello Stato oppure di Enti pubblici ( gli stessi non sono, infatti, soggetti passivi Ires); erogato utili e proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva (salvo i casi di esplicita richiesta da parte del percettore le somme); erogato utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio. I soggetti che sono obbligati al rilascio della certificazione sono i soggetti Ires (art. 73, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986) che nel 2010 hanno corrisposto utili e i soggetti che nel 2010 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ovvero: casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; intermediari ovvero rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. o aderenti a sistemi esteri di deposito accentrato che usufruiscono del sistema Monte Titoli S.p.a.; società fiduciarie, solo con riferimento agli effettivi 2

proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24.2.1998, n. 58; ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; coloro (comprese ditte individuali e società di persone) che in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto, hanno corrisposto somme all'associato nel corso del 2010. Se il percettore è un soggetto non residente la certificazione può essere rilasciata anche se gli utili o i proventi ad essi equiparati siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva (27,5% o 1,375%), anche in misura convenzionale, per consentire allo stesso il recupero, nel proprio Stato di residenza, del credito d imposta relativo alle imposte pagate in Italia. A seguito riportiamo le diverse modalità di tassazione. Con riferimento ai soggetti IRES residenti e non residenti che hanno corrisposto utili, la certificazione va rilasciata nei seguenti casi: Ai sensi del decreto del 2 aprile 2008, gli utili derivanti dalla 3

partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%, In caso di società con esercizio solare, la nuova misura non può che riguardare i dividendi relativi all'esercizio 2008, ossia distribuzioni avvenute dall 2009. Ciò significa che si potranno avere distribuzioni che dovranno essere trattate con un imponibile al 40% e non al 49,72%, se, appunto, relative a riserve di utili formati entro il 2007. Sono tenuti a rilasciare la certificazione anche i soggetti che hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia: proventi riferiti ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR; interessi riqualificati come dividendi per effetto dell applicazione della thin capitalization ex art. 98, TUIR, in vigore fino al 31.12.2007; proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza ad esclusione di quelli con apporto di solo lavoro. Anche in tale ipotesi l'obbligo o meno di rilascio della certificazione dipende dalla modalità di tassazione delle somme in capo all'associato. 4

La certificazione di utili e proventi deve contenere tutti i dati previsti e rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema. Anche quest'anno è obbligatorio rilasciare ai percettori certificazioni distinte nel caso in cui in relazione allo stesso soggetto siano certificati utili ed insieme uno o più proventi equiparati Per un approfondimento sulla materia si rimanda alla nostra Daily News n.30 del 02.02.2010. Copyright La Lente sul Fisco 5